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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 5789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5789 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 7419/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7419/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VIANELLI Parte_1 C.F._1
DARIO, attore - opponente, contro
(c.f. ), con l'avv. BOZZONE ALESSANDRO, CP_1 C.F._2
convenuto - opposto,
In punto: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore – opponente: come da note depositate in data 19.5.2025.
Conclusioni del convenuto – opposto: come da note depositate in data 30.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 451/2024, R.G. n. 2745/2024, emesso in data 27.2.2024 da questo Tribunale, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in pagina 1 di 10 favore dell'Avv. la somma di Euro 11.244,00 a titolo di compensi professionali, CP_1
oltre Euro 567,00 per le competenze della procedura monitoria, oltre Iva, C.p.a. e spese generali, ed Euro 145,50 per spese;
tale decreto è sato munito della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
In sede di conclusioni, l'opponente ha chiesto, nel merito, di accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del rapporto creditorio tra il Sig. e l'Avv. Parte_1 CP_1
con la revoca de decreto ingiuntivo n. 451/2024; l'opponente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disconoscendo la sottoscrizione delle scritture poste a sostegno della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c. ed in particolare delle sottoscrizioni dei doc. nn. 1 e 2 depositati in originale da parte opposta all'udienza del 9.7.2024.
CP_ Si è costituito in giudizio l'avv. chiedendo, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 451/2024 formulata dalla parte opponente e, nel merito, di rigettare l'opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, di confermare il decreto ingiuntivo n. 451/2024 e, per l'effetto, condannare a corrispondere all'Avv. la somma Parte_1 CP_1
di Euro 11.244,00; parte convenuta ha, altresì, chiesto di condannare parte opponente al pagamento di una somma ulteriore di Euro 2.000,00 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata, ha chiesto, previa rideterminazione del credito professionale vantato dall'Avv. nei confronti dell'opponente sulla base di quanto liquidato nella CP_1
sentenza n. 1077/2023 - rep. 1871/2023 del 21.12.2023, resa dal Tribunale Ordinario di
Rovigo, Sez. prima civile, a definizione del giudizio R.g. 798/2020, di condannare a Pt_1
CP_ corrispondere in favore dell'Avv. la somma di Euro 7.158,52.
CP_ All'udienza del 23.5.2024, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che l'avv. ha accettato, mentre è stato rinviato all'udienza del 9.7.2024 per sentire consentire al sig.
pagina 2 di 10 di esprimersi;
all'udienza del 9.7.2024, il sig. non si è presentato e ha Pt_1 Pt_1
conferito procura speciale all'avv. Vianelli per rifiutare la proposta conciliativa formulata, confermando il disconoscimento delle proprie sottoscrizioni.
Con Ordinanza del 9.7.2024, è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata ammessa istanza di verificazione con l'apertura di un subprocedimento di verificazione, è stata disposta l'acquisizione, quale scrittura di comparazione, dell'originale del verbale d'identificazione, elezione di domicilio e nomina di difensore del 14.2.2022 a carico di e dell'invito a presentarsi per Parte_1
l'avvio di controllo “Reddito di Cittadinanza” prot. 42967/2022 del 5.2.2022, redatti dalla
Guardia di Finanza, Compagnia di Chioggia, Sez. Operativa/Squadra Operativa Volante;
infine, è stata disposta C.T.U. grafologica volta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce ai documenti n. 1 e 2 depositati in originale da parte opposta all'udienza del 9.7.2024, nominando quale C.T.U. la dott. Persona_1
Con Ordinanza del 3.10.2024, è stata ammessa la prova per interrogatorio formale richiesta da parte convenuta – opposta nella memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c. limitatamente ai capitoli nn. 1, 2 e 3 e all'udienza del 13.5.2025 si è svolta la prova orale;
il C.T.U. ha depositato l'elaborato peritale in data 26.3.2025.
Chiusa l'istruttoria, è stata fissata l'udienza del 16 settembre 2025 per la rimessione della causa per la decisione sia sulla querela di falso, che sul merito, disponendo ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. la trattazione scritta della causa e concedendo alle parti termine sino alla medesima data per il deposito di note di trattazione scritta e sono stati assegnati alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) un termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
pagina 3 di 10 Infine, con Decreto del 16.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Conclusioni di parte attrice – opponente:
“Stante il disconoscimento delle sottoscrizioni ascritte al sig. precisamente nell'originale e nella copia Pt_1
dei documenti “procura speciale ” (depositato in atto di citazione quale doc. 13) e “preventivo e conferimento di incarico professionale” (depositato in atto di citazione quale doc. 5) nonché l'inesistenza del credito per mancanza di avviso ex art. 27 c. 4 codice deontologico, accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto creditorio tra e l'avv. per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, Parte_1 CP_1
revocarsi il decreto ingiuntivo n. 451/2024 emesso dal Tribunale di Venezia in data 28.02.2024 nel procedimento R.G. 2745/2024, nei confronti del sig. ; Con vittoria di spese e Parte_1
competenze di avvocato, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia 37/2018, rimborso spese forfettarie e successive occorrende, c.p.a. ed
I.V.A. di legge, per il presente procedimento”.
Conclusioni parte convenuta – opposta: “IN VIA PRELIMINARE: “Revocare il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio concesso dal Consiglio Ordine Avvocati di data
10.06.2024 al Sig. , con ogni conseguenza;
NEL MERITO ED IN VIA Parte_1
PRINCIPALE: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta dal Sig. , in Parte_1
quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
confermare il decreto ingiuntivo n. 451 emesso dal
Giudice Unico presso il Tribunale Ordinario di Venezia in data 27.02.2024, con ogni conseguenza di
Legge, e, quindi, con espresso riferimento alle competenze liquidate;
per l'effetto condannare il Sig.
[...]
a corrispondere all'Avv. la somma capitale di Euro 11.244,00; condannare Parte_1 CP_1
parte opponente al pagamento di una somma ulteriore che si contiene in Euro 2.000,00 per lite temeraria ex art. 96 C.p.c. anche alla luce della ingiustificata mancata comparizione all'udienza del 09.07.2024 fissata per discutere la proposta transattiva del Sig. Giudice ex art. 185 bis C.p.c. anche ex art. 91 C.p.c.;
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA: previa rideterminazione del credito professionale vantato dall'Avv. nei confronti dell'opponente Sig. sulla base di CP_1 Parte_1
pagina 4 di 10 quanto liquidato nella sentenza n. 1077/2023 - rep. 1871/2023 del 21.12.2023 resa dal Tribunale
Ordinario di Rovigo sezione prima civile a definizione del giudizio R.g. 798/2020, condannare il Sig.
a corrispondere, in favore dell'Avv. la somma di Euro 7.158,52. IN Parte_1 CP_1
OGNI CASO: con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di merito, nonché di quelle già liquidate in fase monitoria, onerando infine l'opponente del pagamento integrale della C.T.U.”.
*****
CP_ In punto di fatto, l'avv. ha allegato di aver assistito il sig. nella causa iscritta al Pt_1
n. R.G. 798/2020 del Tribunale di Rovigo, dal medesimo promosso nei confronti del
Comune e della , procedimento che è CP_2 Controparte_3
stato definito con sentenza n. 1077/2023, di accoglimento in favore del sig. ed oggi Pt_1
appellata.
Tale circostanza non è stata contestata dall'opponente che, tuttavia, ha disconosciuto la sottoscrizione delle scritture poste a sostegno della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c. ed in particolare delle sottoscrizioni dei doc. nn. 1 e 2 depositati in originale da parte opposta all'udienza del 9.7.2024, ossia il preventivo e la procura speciale ad litem,
CP_ negando dunque di aver mai pattuito alcun compenso con l'Avv.
Dal procedimento di verificazione è, tuttavia, emersa la genuinità ed autenticità delle sottoscrizioni di di detti documenti. Parte_1
Infatti, la perizia grafologica svolta dal dott. dimessa in data 25.3.2025, le cui Persona_1
conclusioni appaiono condivisibili e che, peraltro, non sono state nemmeno contestate dall'opponente in sede di osservazioni alla bozza di C.T.U., ha accertato la riferibilità alla mano del sig. della sottoscrizione del preventivo e del conferimento Parte_1
d'incarico professionale in favore dell'Avv. e della sottoscrizione della procura CP_1
ad litem.
pagina 5 di 10 In tal senso il C.T.U. ha concluso “Nell'insieme le compatibilità rilevate sono sufficienti a ritenere le sigle in verifica secondo il grado di altissima probabilità, riconducibili alla mano del signor Parte_1
, anche se non può essere conferita la certezza tecnica poiché come segnalato nel metodo il confronto
[...]
tra le sigle elude la possibilità di confrontare i prodotti grafici per alcuni parametri grafici normalmente impiegati per la comparazione tra le firme” (p. 35, relazione).
CP_ Peraltro, considerato che il sig. non ha contestato che l'avv. lo abbia Pt_1
patrocinato nella causa R.G. 798/2020 Tribunale di Rovigo, appare obiettivamente temerario il disconoscimento finanche della procura ad litem.
Pertanto, si deve dichiarare che i doc. nn. 1 e 2 depositati in originale da parte opposta all'udienza del 9.7.2024 sono stati sottoscritti da . Per il principio di Parte_1
causalità, le spese relative alla C.T.U. del procedimento di verificazione vano imputate allo
. Pt_1
CP_ Ciò posto, il titolo fatto valere dall'avv. in via monitoria ha natura contrattuale ed il titolo fatto valere è il “Preventivo e conferimento di incarico professionale” del 4.2.2020, che prevedeva quale corrispettivo per l'attività svolta nelle diverse fasi del procedimento stragiudiziale e giudiziale la somma complessiva di €12.000,00.
Parte opponente non ha contestato che l'attività professionale si sia svolta ed anzi ha confermato la circostanza che il legale procedeva dapprima ad attivare il procedimento di negoziazione assistita con la controparte e poi, fallita detta procedura, promuoveva il necessario giudizio avanti il Tribunale di Rovigo (RG. 798/2020), convenendo la
Parrocchia succitata, oltre al comune di CP_2
Tuttavia, l'opponente ha eccepito che, sebbene il sig. possedesse le condizioni Pt_1
oggettive e soggettive per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, mai veniva reso edotto di ciò dal legale opposto, il quale, con tale omissione violava la disposizione di cui all'art. 27 comma 4 del codice deontologico forense.
pagina 6 di 10 CP_ E' circostanza pacifica che l'Avvocato non abbia informato il cliente sulla possibilità di fruire dell'istituto del patrocinio gratuito.
Si deve rilevare, inoltre, che come risulta dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2019, anno di riferimento per l'accesso al beneficio rispetto al procedimento introdotto avanti al
CP_ Tribunale di Rovigo dallo con il patrocinio dell'avv. l'opponente aveva avuto Pt_1
un reddito lordo di €3.819,00 (doc. 10 – dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 2019), mentre nell'anno 2020, anno in cui si è conclusa la causa civile, il suo reddito si era attestato ad €3.223,00 (doc. 11 – dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 2020), redditi che consentivano allo di accedere e permanere nei limiti di reddito vigenti per l'accesso Pt_1
al beneficio del patrocinio a spese dello stato (rispettivamente €11.493,82 per il 2019 ed
€11.746,68 per il 2020).
Appare dalla stessa narrazione della vicenda fornita dall'opposto, che alcun cenno è stato fatto dal professionista al cliente sulla possibilità di fruire di tale beneficio e risulta altresì che il professionista abbia tenuto sull'argomento esclusivamente conto del comportamento dell'assistito e, in particolare, che da parte di quest'ultimo non sia stata avanzata alcuna richiesta di accesso a tale modalità di tutela legale, rivolgendosi ad avvocato non iscritto al
CP_ relativo albo speciale, né che lo abbia mai rappresentato all'Avv. una Pt_1
situazione di difficoltà economica o di disagio personale, come confermato dall'opponente all'udienza del 13.5.2025.
Si seve ricordare che, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, le parti devono comportarsi secondo buona fede, intesa nella sua accezione oggettiva, quindi come regola di condotta che si sostanzia nel principio della solidarietà contrattuale, articolandosi nei due aspetti della lealtà e della salvaguardia ai sensi dell'art. 1337 c.c. e 1338
c.c.
pagina 7 di 10 Orbene, dalla stessa esposizione della vicenda offerta da parte opposta emerge che il professionista fin dalla fase delle trattative con il cliente ha violato il dovere di buona fede
(1337 c.c.), avendo taciuto allo stesso la possibilità di esercitare il diritto alla difesa a spese dello Stato, circostanza che inficia la validità del contratto.
Al fine di rendere edotto il cliente del diritto di avvalersi del gratuito patrocinio a Spese dello Stato, corre all'avvocato l'obbligo di informarlo all'atto del conferimento dell'incarico, senza che il professionista possa essere esentato da tale obbligo in ragione della condotta equivoca del cliente.
Tale obbligo discende dall'art. 27, comma 4, del Codice deontologico forense, il quale dispone che “L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato”.
Pertanto, l'avvocato ha l'obbligo di accertare se ricorrono nel caso concreto le condizioni affinchè il cliente possa avvalersi di tale facoltà e deve far ciò con una condotta attiva di richiesta d'informazioni reddituali al cliente.
L'esercizio della professione forense deve avvenire con diligenza e correttezza nei confronti del cliente il quale si trova in un'evidente situazione di squilibrio informativo rispetto al legale e, in presenza di siffatta naturale situazione di asimmetria informativa del cliente,
l'avvocato ha senz'altro l'obbligo, in concreto non assolto, non solo d'informare l'assistito sulla possibilità di accedere al gratuito patrocinio, ma anche di informarlo in modo chiaro e corretto, facilmente comprensibile.
In tal senso, la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona 31/2/2017, n. 275 e Trib. Roma
27/3/2024, n. 5942), ha ravvisato una violazione degli obblighi informativi imposti all'avvocato nei confronti del cliente - benché gli fosse stata fornita un'informativa per iscritto sul diritto di accedere al patrocinio – in quanto questa è stata ritenuta poco chiara, generica, di difficile comprensione e anche fuorviante.
pagina 8 di 10 E' stato, quindi, affermato dalla richiamata giurisprudenza che un'informativa, ancorché scritta, per adempiere alla sua funzione debba essere chiara e corretta, pena la condanna dell'avvocato per un'informativa non chiara al cliente.
Ancora, in caso di omessa informativa al cliente della possibilità di accedere al gratuito patrocinio, la Cassazione penale (Cass. pen. Sez. II, 19/2/2016, n. 20186) ha riconosciuto il perfezionamento del reato di truffa da parte dell'avvocato che induce il cliente a credere di avere l'obbligo di corrispondere al difensore gli emolumenti.
Nel caso in esame, pertanto, è nullo ai sensi dell'art. 85 comma 2 DPR 115/2002 il contratto di conferimento d'incarico sottoscritto il 4.2.2020 con il quale sono stati stabiliti i
CP_ compensi dovuti all'Avvocato per le attività di difesa del sig. . Pt_1
Conseguentemente, una volta appurata la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. in relazione al giudizio introdotto con Pt_1
CP_ l'assistenza dell'avv. va rilevata la nullità di quell'accordo in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 85, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, per cui, in accoglimento della domanda avanzata dalla parte opponente, il decreto ingiuntivo n. 451/2024, R.G. n. 2745/2024 di questo Tribunale, emesso in data 27.2.2024, va revocato.
Le spese di lite vanno compensate, dato che la soccombenza dell'opponente con riferimento al procedimento di verificazione e la soccombenza nel merito dell'opposto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 7419/2024 R.G. promossa da
[...]
contro ogni altra diversa domanda ed eccezione Parte_1 CP_1
respinta:
- Accerta e dichiara che i doc. nn. 1 e 2 depositati in originale da parte opposta all'udienza del 9.7.2024 sono stati sottoscritti da . Parte_1
- Pone definitivamente le spese della CTU grafologica a carico di . Parte_1
pagina 9 di 10 - Accerta e dichiara la nullità del contratto di conferimento d'incarico sottoscritto tra le parti in data 4.2.2020.
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 451/2024, R.G. n. 2745/2024, emesso in data 27.2.2024, dichiarandolo definitivamente privo di efficacia.
- Spese di lite compensate.
Venezia, 26/11/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
pagina 10 di 10