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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1678/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1678/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avv. Carlo
Nicastro del Foro di Ragusa presso il cui studio in Ragusa, Via Natalelli n.117, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti dagli avv. Gaetano Barone e Guglielmo Barone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Archimede n. 17/L in Ragusa
APPELLATO
pagina 1 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti. ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa Parte_1 CP_1
al fine di accertare che il fabbricato sito in Ragusa, Via dell'Ulivo n. 5,
[...]
era stato da loro realizzato con spese sostenute in parti uguali su un terreno del pari acquistato da entrambi in quote uguali ma intestato formalmente soltanto all' per accordi intercorsi tra le parti, nonché al fine di ritenere CP_1 CP_1
tenuto ex art. 2041 c.c. a riconoscergli, per il depauperamento subito a
[...]
seguito dell'ingiustificato arricchimento del medesimo un indennizzo CP_1
pari a complessivi Euro 445.447,50, oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, il cui importo scaturiva dalla somma della metà del valore dei cespiti ancora rimasti indivisi per complessivi Euro 275.000,00, del coacervo dei canoni di locazione dovuti a far data dal 2006 sino alla data di redazione della citazione, in ragione della metà, per la concessione in godimento a terzi di un'unità immobiliare sita al piano terraneo dello stabile di Via dell'Ulivo n. 5 in Ragusa, per complessivi Euro 70.447,50, e dalla somma di Euro 100.000,00, a titolo di ulteriore indennizzo, per il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla futura mancata percezione della propria quota di canoni di locazione relativi alla predetta unità immobiliare locata a terzi.
A fondamento della domanda di ingiustificato arricchimento ha Parte_1
premesso di avere incoato avverso il precedente giudizio Controparte_1
avente R. G. n. 2256/2007 avanti il Tribunale di Ragusa volto sia all'accertamento dell'esistenza di una società di fatto al 50 % intercorsa con per Controparte_1
l'acquisto di un terreno e per la successiva edificazione di una palazzina sita in pagina 2 di 13 Ragusa in via dell'Ulivo n.5 sia alla liquidazione della quota di sua spettanza sull'immobile costruito oggetto di attività sociale: detto giudizio si era però rivelato sfavorevole al in quanto con sentenza n. 360 del 2008 il Giudice di primo Pt_1
grado, senza procedere all'assunzione di alcuno dei mezzi istruttori indicati e richiesti dall'attore, aveva ritenuto la domanda del inammissibile in quanto Pt_1
il contratto verbale costitutivo di una società di fatto senza determinazione di tempo, con il conferimento di beni immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, era da ritenere radicalmente nullo a mente degli artt. 2251 e 1350, n. 9 c.c., che richiedono la forma scritta ad substantiam per i conferimenti immobiliari ultranovennali o pattuiti a tempo indeterminato;
incoato il giudizio d'appello ad opera del la Corte Etnea aveva, con sentenza n. 1145 del 2014, del pari Pt_1
disatteso la domanda ivi azionata avendo ritenuto la novità dei fatti prospettati dall'appellante il quale, a parziale modifica delle allegazioni difensive svolte in prime cure, aveva asserito che la società di fatto intercorsa con l' fosse CP_1
stata convenuta prima dell'acquisto del terreno ad opera dell'allora amministratore e della successiva costruzione del manufatto. Controparte_1
Costituitosi in prime cure , questi ha sostenuto che il terreno su Controparte_1
cui era sorto il fabbricato oggetto della discordia era stato acquistato con denari propri e che il aveva sì compartecipato alla costruzione del fabbricato ma Pt_1
dietro assegnazione, quale corrispettivo e/o ristoro delle spese sostenute, di due unità immobiliari ubicate al secondo piano dello stabile e della metà dei corrispettivi da locazione derivanti dalla concessione a terzi di alcune unità immobiliari site al piano terra dello stabile sino ai primi mesi dell'anno 2006.
Radicatosi il contraddittorio, in data 20.05.2020 è sopraggiunto il decesso di evento quest'ultimo dichiarato ai fini interruttivi del giudizio dal Parte_1
pagina 3 di 13 difensore sia nelle note di trattazione scritta depositate il 21.05.2021 che nella memoria di replica depositata in data 02.03.2023: ciononostante il giudizio è pervenuto al naturale epilogo con l'adozione della sentenza n. 845 del 19-
23.05.2023 con la quale il Tribunale di Ragusa ha dichiarato inammissibile la domanda attorea ex art. 2041 c.c. attesa la sua natura residuale e sussidiaria, con la condanna dell'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di Pt_1
lite.
Il difensore di ha interposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
845/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa chiedendo la declaratoria di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c., stante il decesso del proprio assistito ed, in subordine, previa riforma della sentenza gravata, Parte_1
l'accertamento della fondatezza della domanda avanzata dal avverso Pt_1
e la conseguente condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. Controparte_1
2041 c.c., a riconoscere alla parte attrice per il depauperamento Parte_1
da questi subito a seguito dell'ingiustificato arricchimento dell CP_1
l'indennizzo pari a complessivi Euro 445.447,50 oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria.
Con il primo motivo di appello il difensore del ha censurato gli errori di Pt_1
valutazione contenuti nella sentenza di primo grado impugnata sia nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto non autorizzata e tardiva la dichiarazione, palesata dal proprio procuratore, della morte di parte attrice con contestuale richiesta di interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. contenuta nelle note depositate in data
21.05.2021 per l'udienza fissata per il giorno 26.05.2021, sia nella parte in cui il
Giudice aveva del pari ritenuto tardiva la medesima dichiarazione del procuratore della parte attrice inserita nella memoria di replica depositata in data 02.03.2023,
pagina 4 di 13 essendo pacifico in giurisprudenza che il termino ultimo entro il quale il verificarsi di un evento interruttivo o la sua notificazione possano produrre effetti interruttivi sia costituito dal deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.: ad avviso della parte appellante, pertanto, il giudizio di primo grado andava necessariamente interrotto per sopravvenuto decesso della parte assistita dichiarato dal procuratore.
Con il secondo motivo di doglianza il difensore di ha censurato il Parte_1
deciso nella misura in cui aveva ritenuto inammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento proposta dal proprio assistito avuto riguardo al contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 33954 del
05.12.2023 la quale aveva chiarito il requisito della sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento indicando quando tale azione potesse proporsi e quando dovesse al contrario essere ritenuta improponibile giusta il disposto dell'art. 2042 del codice civile che mette in risalto il carattere sussidiario della suddetta azione: parte appellante ha a tal uopo sostenuto come l'azione di indebito arricchimento, non essendo proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, rappresenti un rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa, costituendo in tal modo un rimedio di chiusura del sistema legislativo, ed ha evidenziato che “ai fini della verifica del rispetto della regola della sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli – proprio come accaduto nel caso di specie - carente ab origine del titolo giustificativo, degli elementi costitutivi della fattispecie legale o in caso di elementi impeditivi. Viceversa, prosegue la Corte, “resta preclusa nel caso in cui il
pagina 5 di 13 rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero a causa di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico”. Fattispecie del tutto diverse da quella che ci occupa la quale, lo si ripete, riguardava una domanda di accertamento di una società, assolutamente lecita, di fatto, al 50%, tra i cognati e per l'acquisto di un terreno e per Pt_1 CP_1
la successiva edificazione di un immobile, ritenuta inammissibile soltanto per mancanza della forma scritta “ad substantiam” richiesta, ex artt. 2251 c.c. in relazione all'art. 1350 n. 9 c.c., per i conferimenti immobiliari ove siano ultranovennali o a tempo indeterminato con conseguente nullità del contratto verbale costitutivo della società di fatto intercorso tra le parti. La successiva azione di indebito arricchimento avanzata dall'attore deve allora Parte_1
ritenersi giuridicamente ammissibile, essere istruita e compiutamente esaminata nel merito”.
Si è costituito nel giudizio di appello instando in via Controparte_1
preliminare per la declaratoria di inammissibilità o di inesistenza dell'atto di appello spiegato nella presente sede in quanto l'impugnazione, a suo dire, avrebbe dovuto essere azionata dagli eredi del e non dal procuratore del soggetto defunto e, Pt_1
quanto al merito, per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza n.
845/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 17 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, La Corte ritiene di dovere vagliare in via preliminare l'eccezione di inammissibilità o di inesistenza dell'atto di gravame prospettata dalla pagina 6 di 13 difesa di parte appellata secondo cui l'appello andava proposto dagli eredi di e non dal procuratore di quest'ultimo: la censura si palesa Parte_1
infondata stante l'applicazione del principio di ultrattività del mandato sancito dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che, una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore è abilitato a svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto della parte deceduta, senza che in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione
o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare delle preclusioni già maturate
a carico di quest'ultima” (si vedano le ordinanze n. 12183 del 07/05/2021
e n. 8037 del 23/03/2021), di talché, non essendo stato interrotto il giudizio di primo grado ad onta della dichiarazione della morte del proprio assistito Parte_1
ad opera del suo procuratore, ben poteva quest'ultimo proporre l'odierna impugnazione;
si noti poi che il procuratore del ha insistito nel presente Pt_1
giudizio affinché la causa fosse posta in decisione, avendo, in sede di udienza di discussione della causa, manifestato in tal senso la volontà che il giudizio si chiudesse in via principale con la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.
pagina 7 di 13 Ribadita la proponibilità dell'odierno appello, la Corte reputa fondato il primo motivo azionato dal procuratore di nella misura in cui ha Parte_1
sostenuto che il giudizio di primo grado doveva essere interrotto quanto meno a seguito della dichiarazione della morte del proprio assistito avvenuta con il deposito delle memorie di replica in data 02.03.2023 ed ha ritenuto errato il deciso per violazione dell'art. 300 c.p.c.: la Corte evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a mente della quale “Nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 281-quinquies, dev'essere dichiarata l'interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l'art. 300, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma tredicesimo, della legge 18 giugno 2009,
n. 69), in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla legge n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica” (si vedano la sentenza n. 23042 del 30/10/2009, l'ordinanza n. 14472 del 09/06/2017 e l'ordinanza n. 33203 del 10/11/2022), se l'evento interruttivo viene dichiarato o notificato prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali o delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. il giudice deve, previa rimessione della causa in istruttoria, interrompere il giudizio pena, in pagina 8 di 13 mancanza, la violazione dell'art. 300, ultimo comma, del codice di rito civile e la conseguente nullità della sentenza adottata.
Acclarato il fatto che il giudizio andava interrotto in prime cure, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e la causa va decisa nel merito considerato che
“Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore, è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra
i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla” (si vedano l'ordinanza n. 27643 del 21/09/2022 e la sentenza n. 704 del 19/01/2010): occorre pertanto vagliare nella presente sede la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. azionata dal sotto il duplice profilo della sua proponibilità, Pt_1
stante il disposto dell'art. 2042 c.c. che ne sancisce il carattere sussidiario e residuale, e della sua fondatezza.
Ad avviso della Corte difettano entrambi i presupposti sopra evidenziati.
Giova ripercorrere le prospettazioni difensive della parte appellante la quale, nel precedente contenzioso iniziato nel 2007 e concluso nel 2014 con il verdetto della
Corte d'Appello di Catania divenuto intangibile a seguito di mancata impugnazione, ha fondato la propria pretesa sostanziale sull'esistenza di un contratto di società di fatto intercorso con l' e sulla compartecipazione alle spese per l'acquisto CP_1
del terreno e per la successiva erezione del fabbricato cui doveva necessariamente conseguire la contitolarità dominicale del cespite così realizzato in pari quote tra le parti: parte appellante ha quindi evidenziato come, ad onta di specifici accordi che imponevano all' il trasferimento della metà del diritto dominicale sul CP_1
pagina 9 di 13 fabbricato oggetto di comune realizzazione, questi si era reso inadempiente agli accordi sì da necessitarsi di apposito intervento giurisdizionale.
A fondamento della domanda di ingiustificato arricchimento la parte appellante richiama la magistrale sentenza a Sezioni Unite n. 33954 del 5 dicembre 2023 della
Suprema Corte di Cassazione a mente della quale “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento
è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”, evidenziando come nella presente fattispecie non si poteva declinare la improponibilità del rimedio di cui all'art. 2041
c.c. in quanto l'azione incoata si era rivelata ab origine priva di alcun titolo giustificativo, stante la declaratoria di nullità del conferimento dell'immobile in società in mancanza di apposito atto scritto.
Ad avviso della Corte però tale ragionamento non coglie nel segno sia avuto riguardo alla rettifica fattuale effettuato dallo stesso nel giudizio di appello Pt_1
che è seguito alla sentenza n. 360 del 2008 emessa dal Tribunale di Ragusa, allorché questi prospettò che il vincolo societario con l' fosse sorto prima CP_1
dell'acquisto del terreno che il ha asserito essere stato acquisito con denari Pt_1
della società ad onta del fatto che l'immobile fu intestato unicamente all' CP_1
sia avuto riguardo ai più probabili titoli giuridici che il avrebbe potuto far Pt_1
valere a fondamento della propria pretesa pecuniaria, essendosi l' CP_1
pagina 10 di 13 discostato da precisi obblighi negoziali riconducibili al mandato o, in caso di assunzione di obblighi di trasferimento della metà della quota dei cespiti realizzati, al pactum fiduciae: la rosa di azioni astrattamente proponibili dalla odierna parte appellante a tutela delle proprie ragioni rendono l'odierna azione ex art. 2041 improponibile stante il suo carattere sussidiario e residuale.
Ma tale azione si rileva viepiù totalmente infondata nel merito non avendo dato la parte appellante contezza né degli esborsi effettivamente sostenuti ai fini della realizzazione del fabbricato, né dei denari impiegati per l'acquisto del terreno su cui tale fabbricato è stato eretto, né infine dell'arricchimento di cui l' sarebbe CP_1
stato beneficiato, al netto delle somme e degli esborsi da quest'ultimo sostenuti per la configurazione dell'operazione: l'indennizzo spettante al sedicente depauperato, che ha una funzione meramente recuperatoria tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione, e non corrispettiva volta a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto (si veda l'ordinanza del Supremo Collegio
n. 21138 del 29/07/2024), e che ammonta alla somma determinata nella minor misura tra l'entità della diminuzione patrimoniale subita e quella dell'arricchimento ricavato dal soggetto nei cui confronti l'azione e stata proposta
(si veda la sentenza del Supremo Collegio n. 3564 del 15/07/1978), non può essere quantificato nella presente sede stante l'esiguità delle allegazioni prospettate dalla parte appellante e la totale assenza di prova delle poste in gioco da cui ricavare l'asserito decremento patrimoniale oggetto di richiesta di indennizzo.
Nessuna poi delle poste in gioco rivendicate dalla parte appellante, costituite dal rimborso della metà del valore dei cespiti ancora rimasti indivisi per complessivi
Euro 275.000,00 e dal coacervo dei canoni di locazione maturati a far data dal 2006,
pagina 11 di 13 in ragione della metà, per la concessione in godimento a terzi di un'unità immobiliare sita al piano terraneo dello stabile di Via dell'Ulivo n. 5 in Ragusa, per complessivi Euro 170.447,50, rientra, secondo la giurisprudenza sopra menzionata, nella nozione di decremento patrimoniale ristorabile con l'azione di ingiustificato arricchimento, mirando piuttosto con tali voci la odierna parte appellante ad ottenere il lucro cessante o il risarcimento del danno subito a seguito del mancato adempimento, ad opera dell' degli asseriti – e per la verità indimostrati - CP_1
impegni assunti, che ben avrebbero meritato diverso e più appropriato veicolo di proposizione.
Consegue in definitiva il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento azionata da avverso la reciproca Parte_1 Controparte_1
soccombenza delle parti, stante l'accoglimento del primo motivo di appello ed il rigetto del secondo, comporta la compensazione delle spese di lite in ragione della metà e la condanna della parte appellante alla refusione di esse in favore di CP_1
in ragione della restante metà, nella misura di cui al dispositivo, avuto
[...]
riguardo, stante il tenore delle difese di parte appellata, ai parametri minimi delle controversie dinnanzi la Corte di Appello per lo scaglione che va da Euro
260.001,00 a 520.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1678/2023 R.G., così provvede;
1. In accoglimento dell'appello proposto da dichiara la nullità Parte_1
della sentenza n. 845 del 19.05.2023 pubblicata dal Tribunale di Ragusa in data 23.05.2023;
pagina 12 di 13 2. Rigetta la domanda di ingiustificato arricchimento azionata da Parte_1
avverso ;
[...] Controparte_1
3. Compensate per metà le spese di lite tra le parti di causa, condanna Parte_1
al pagamento, in favore dell'appellato , delle
[...] Controparte_1
spese del presente grado di giudizio in ragione della restante metà, spese che si liquidano in tale misura in Euro 5.030,00 per compensi (di cui euro 1.097,50 per la fase di studio, euro 638,00 per la fase introduttiva, euro 1.470,00 per la fase di trattazione ed euro 1.824,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 27 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1678/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avv. Carlo
Nicastro del Foro di Ragusa presso il cui studio in Ragusa, Via Natalelli n.117, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti dagli avv. Gaetano Barone e Guglielmo Barone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Archimede n. 17/L in Ragusa
APPELLATO
pagina 1 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti. ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa Parte_1 CP_1
al fine di accertare che il fabbricato sito in Ragusa, Via dell'Ulivo n. 5,
[...]
era stato da loro realizzato con spese sostenute in parti uguali su un terreno del pari acquistato da entrambi in quote uguali ma intestato formalmente soltanto all' per accordi intercorsi tra le parti, nonché al fine di ritenere CP_1 CP_1
tenuto ex art. 2041 c.c. a riconoscergli, per il depauperamento subito a
[...]
seguito dell'ingiustificato arricchimento del medesimo un indennizzo CP_1
pari a complessivi Euro 445.447,50, oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, il cui importo scaturiva dalla somma della metà del valore dei cespiti ancora rimasti indivisi per complessivi Euro 275.000,00, del coacervo dei canoni di locazione dovuti a far data dal 2006 sino alla data di redazione della citazione, in ragione della metà, per la concessione in godimento a terzi di un'unità immobiliare sita al piano terraneo dello stabile di Via dell'Ulivo n. 5 in Ragusa, per complessivi Euro 70.447,50, e dalla somma di Euro 100.000,00, a titolo di ulteriore indennizzo, per il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla futura mancata percezione della propria quota di canoni di locazione relativi alla predetta unità immobiliare locata a terzi.
A fondamento della domanda di ingiustificato arricchimento ha Parte_1
premesso di avere incoato avverso il precedente giudizio Controparte_1
avente R. G. n. 2256/2007 avanti il Tribunale di Ragusa volto sia all'accertamento dell'esistenza di una società di fatto al 50 % intercorsa con per Controparte_1
l'acquisto di un terreno e per la successiva edificazione di una palazzina sita in pagina 2 di 13 Ragusa in via dell'Ulivo n.5 sia alla liquidazione della quota di sua spettanza sull'immobile costruito oggetto di attività sociale: detto giudizio si era però rivelato sfavorevole al in quanto con sentenza n. 360 del 2008 il Giudice di primo Pt_1
grado, senza procedere all'assunzione di alcuno dei mezzi istruttori indicati e richiesti dall'attore, aveva ritenuto la domanda del inammissibile in quanto Pt_1
il contratto verbale costitutivo di una società di fatto senza determinazione di tempo, con il conferimento di beni immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, era da ritenere radicalmente nullo a mente degli artt. 2251 e 1350, n. 9 c.c., che richiedono la forma scritta ad substantiam per i conferimenti immobiliari ultranovennali o pattuiti a tempo indeterminato;
incoato il giudizio d'appello ad opera del la Corte Etnea aveva, con sentenza n. 1145 del 2014, del pari Pt_1
disatteso la domanda ivi azionata avendo ritenuto la novità dei fatti prospettati dall'appellante il quale, a parziale modifica delle allegazioni difensive svolte in prime cure, aveva asserito che la società di fatto intercorsa con l' fosse CP_1
stata convenuta prima dell'acquisto del terreno ad opera dell'allora amministratore e della successiva costruzione del manufatto. Controparte_1
Costituitosi in prime cure , questi ha sostenuto che il terreno su Controparte_1
cui era sorto il fabbricato oggetto della discordia era stato acquistato con denari propri e che il aveva sì compartecipato alla costruzione del fabbricato ma Pt_1
dietro assegnazione, quale corrispettivo e/o ristoro delle spese sostenute, di due unità immobiliari ubicate al secondo piano dello stabile e della metà dei corrispettivi da locazione derivanti dalla concessione a terzi di alcune unità immobiliari site al piano terra dello stabile sino ai primi mesi dell'anno 2006.
Radicatosi il contraddittorio, in data 20.05.2020 è sopraggiunto il decesso di evento quest'ultimo dichiarato ai fini interruttivi del giudizio dal Parte_1
pagina 3 di 13 difensore sia nelle note di trattazione scritta depositate il 21.05.2021 che nella memoria di replica depositata in data 02.03.2023: ciononostante il giudizio è pervenuto al naturale epilogo con l'adozione della sentenza n. 845 del 19-
23.05.2023 con la quale il Tribunale di Ragusa ha dichiarato inammissibile la domanda attorea ex art. 2041 c.c. attesa la sua natura residuale e sussidiaria, con la condanna dell'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di Pt_1
lite.
Il difensore di ha interposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
845/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa chiedendo la declaratoria di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c., stante il decesso del proprio assistito ed, in subordine, previa riforma della sentenza gravata, Parte_1
l'accertamento della fondatezza della domanda avanzata dal avverso Pt_1
e la conseguente condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. Controparte_1
2041 c.c., a riconoscere alla parte attrice per il depauperamento Parte_1
da questi subito a seguito dell'ingiustificato arricchimento dell CP_1
l'indennizzo pari a complessivi Euro 445.447,50 oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria.
Con il primo motivo di appello il difensore del ha censurato gli errori di Pt_1
valutazione contenuti nella sentenza di primo grado impugnata sia nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto non autorizzata e tardiva la dichiarazione, palesata dal proprio procuratore, della morte di parte attrice con contestuale richiesta di interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. contenuta nelle note depositate in data
21.05.2021 per l'udienza fissata per il giorno 26.05.2021, sia nella parte in cui il
Giudice aveva del pari ritenuto tardiva la medesima dichiarazione del procuratore della parte attrice inserita nella memoria di replica depositata in data 02.03.2023,
pagina 4 di 13 essendo pacifico in giurisprudenza che il termino ultimo entro il quale il verificarsi di un evento interruttivo o la sua notificazione possano produrre effetti interruttivi sia costituito dal deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.: ad avviso della parte appellante, pertanto, il giudizio di primo grado andava necessariamente interrotto per sopravvenuto decesso della parte assistita dichiarato dal procuratore.
Con il secondo motivo di doglianza il difensore di ha censurato il Parte_1
deciso nella misura in cui aveva ritenuto inammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento proposta dal proprio assistito avuto riguardo al contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 33954 del
05.12.2023 la quale aveva chiarito il requisito della sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento indicando quando tale azione potesse proporsi e quando dovesse al contrario essere ritenuta improponibile giusta il disposto dell'art. 2042 del codice civile che mette in risalto il carattere sussidiario della suddetta azione: parte appellante ha a tal uopo sostenuto come l'azione di indebito arricchimento, non essendo proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, rappresenti un rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa, costituendo in tal modo un rimedio di chiusura del sistema legislativo, ed ha evidenziato che “ai fini della verifica del rispetto della regola della sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli – proprio come accaduto nel caso di specie - carente ab origine del titolo giustificativo, degli elementi costitutivi della fattispecie legale o in caso di elementi impeditivi. Viceversa, prosegue la Corte, “resta preclusa nel caso in cui il
pagina 5 di 13 rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero a causa di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico”. Fattispecie del tutto diverse da quella che ci occupa la quale, lo si ripete, riguardava una domanda di accertamento di una società, assolutamente lecita, di fatto, al 50%, tra i cognati e per l'acquisto di un terreno e per Pt_1 CP_1
la successiva edificazione di un immobile, ritenuta inammissibile soltanto per mancanza della forma scritta “ad substantiam” richiesta, ex artt. 2251 c.c. in relazione all'art. 1350 n. 9 c.c., per i conferimenti immobiliari ove siano ultranovennali o a tempo indeterminato con conseguente nullità del contratto verbale costitutivo della società di fatto intercorso tra le parti. La successiva azione di indebito arricchimento avanzata dall'attore deve allora Parte_1
ritenersi giuridicamente ammissibile, essere istruita e compiutamente esaminata nel merito”.
Si è costituito nel giudizio di appello instando in via Controparte_1
preliminare per la declaratoria di inammissibilità o di inesistenza dell'atto di appello spiegato nella presente sede in quanto l'impugnazione, a suo dire, avrebbe dovuto essere azionata dagli eredi del e non dal procuratore del soggetto defunto e, Pt_1
quanto al merito, per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza n.
845/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 17 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, La Corte ritiene di dovere vagliare in via preliminare l'eccezione di inammissibilità o di inesistenza dell'atto di gravame prospettata dalla pagina 6 di 13 difesa di parte appellata secondo cui l'appello andava proposto dagli eredi di e non dal procuratore di quest'ultimo: la censura si palesa Parte_1
infondata stante l'applicazione del principio di ultrattività del mandato sancito dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che, una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore è abilitato a svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto della parte deceduta, senza che in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione
o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare delle preclusioni già maturate
a carico di quest'ultima” (si vedano le ordinanze n. 12183 del 07/05/2021
e n. 8037 del 23/03/2021), di talché, non essendo stato interrotto il giudizio di primo grado ad onta della dichiarazione della morte del proprio assistito Parte_1
ad opera del suo procuratore, ben poteva quest'ultimo proporre l'odierna impugnazione;
si noti poi che il procuratore del ha insistito nel presente Pt_1
giudizio affinché la causa fosse posta in decisione, avendo, in sede di udienza di discussione della causa, manifestato in tal senso la volontà che il giudizio si chiudesse in via principale con la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.
pagina 7 di 13 Ribadita la proponibilità dell'odierno appello, la Corte reputa fondato il primo motivo azionato dal procuratore di nella misura in cui ha Parte_1
sostenuto che il giudizio di primo grado doveva essere interrotto quanto meno a seguito della dichiarazione della morte del proprio assistito avvenuta con il deposito delle memorie di replica in data 02.03.2023 ed ha ritenuto errato il deciso per violazione dell'art. 300 c.p.c.: la Corte evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a mente della quale “Nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 281-quinquies, dev'essere dichiarata l'interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l'art. 300, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma tredicesimo, della legge 18 giugno 2009,
n. 69), in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla legge n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica” (si vedano la sentenza n. 23042 del 30/10/2009, l'ordinanza n. 14472 del 09/06/2017 e l'ordinanza n. 33203 del 10/11/2022), se l'evento interruttivo viene dichiarato o notificato prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali o delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. il giudice deve, previa rimessione della causa in istruttoria, interrompere il giudizio pena, in pagina 8 di 13 mancanza, la violazione dell'art. 300, ultimo comma, del codice di rito civile e la conseguente nullità della sentenza adottata.
Acclarato il fatto che il giudizio andava interrotto in prime cure, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e la causa va decisa nel merito considerato che
“Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore, è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra
i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla” (si vedano l'ordinanza n. 27643 del 21/09/2022 e la sentenza n. 704 del 19/01/2010): occorre pertanto vagliare nella presente sede la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. azionata dal sotto il duplice profilo della sua proponibilità, Pt_1
stante il disposto dell'art. 2042 c.c. che ne sancisce il carattere sussidiario e residuale, e della sua fondatezza.
Ad avviso della Corte difettano entrambi i presupposti sopra evidenziati.
Giova ripercorrere le prospettazioni difensive della parte appellante la quale, nel precedente contenzioso iniziato nel 2007 e concluso nel 2014 con il verdetto della
Corte d'Appello di Catania divenuto intangibile a seguito di mancata impugnazione, ha fondato la propria pretesa sostanziale sull'esistenza di un contratto di società di fatto intercorso con l' e sulla compartecipazione alle spese per l'acquisto CP_1
del terreno e per la successiva erezione del fabbricato cui doveva necessariamente conseguire la contitolarità dominicale del cespite così realizzato in pari quote tra le parti: parte appellante ha quindi evidenziato come, ad onta di specifici accordi che imponevano all' il trasferimento della metà del diritto dominicale sul CP_1
pagina 9 di 13 fabbricato oggetto di comune realizzazione, questi si era reso inadempiente agli accordi sì da necessitarsi di apposito intervento giurisdizionale.
A fondamento della domanda di ingiustificato arricchimento la parte appellante richiama la magistrale sentenza a Sezioni Unite n. 33954 del 5 dicembre 2023 della
Suprema Corte di Cassazione a mente della quale “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento
è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”, evidenziando come nella presente fattispecie non si poteva declinare la improponibilità del rimedio di cui all'art. 2041
c.c. in quanto l'azione incoata si era rivelata ab origine priva di alcun titolo giustificativo, stante la declaratoria di nullità del conferimento dell'immobile in società in mancanza di apposito atto scritto.
Ad avviso della Corte però tale ragionamento non coglie nel segno sia avuto riguardo alla rettifica fattuale effettuato dallo stesso nel giudizio di appello Pt_1
che è seguito alla sentenza n. 360 del 2008 emessa dal Tribunale di Ragusa, allorché questi prospettò che il vincolo societario con l' fosse sorto prima CP_1
dell'acquisto del terreno che il ha asserito essere stato acquisito con denari Pt_1
della società ad onta del fatto che l'immobile fu intestato unicamente all' CP_1
sia avuto riguardo ai più probabili titoli giuridici che il avrebbe potuto far Pt_1
valere a fondamento della propria pretesa pecuniaria, essendosi l' CP_1
pagina 10 di 13 discostato da precisi obblighi negoziali riconducibili al mandato o, in caso di assunzione di obblighi di trasferimento della metà della quota dei cespiti realizzati, al pactum fiduciae: la rosa di azioni astrattamente proponibili dalla odierna parte appellante a tutela delle proprie ragioni rendono l'odierna azione ex art. 2041 improponibile stante il suo carattere sussidiario e residuale.
Ma tale azione si rileva viepiù totalmente infondata nel merito non avendo dato la parte appellante contezza né degli esborsi effettivamente sostenuti ai fini della realizzazione del fabbricato, né dei denari impiegati per l'acquisto del terreno su cui tale fabbricato è stato eretto, né infine dell'arricchimento di cui l' sarebbe CP_1
stato beneficiato, al netto delle somme e degli esborsi da quest'ultimo sostenuti per la configurazione dell'operazione: l'indennizzo spettante al sedicente depauperato, che ha una funzione meramente recuperatoria tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione, e non corrispettiva volta a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto (si veda l'ordinanza del Supremo Collegio
n. 21138 del 29/07/2024), e che ammonta alla somma determinata nella minor misura tra l'entità della diminuzione patrimoniale subita e quella dell'arricchimento ricavato dal soggetto nei cui confronti l'azione e stata proposta
(si veda la sentenza del Supremo Collegio n. 3564 del 15/07/1978), non può essere quantificato nella presente sede stante l'esiguità delle allegazioni prospettate dalla parte appellante e la totale assenza di prova delle poste in gioco da cui ricavare l'asserito decremento patrimoniale oggetto di richiesta di indennizzo.
Nessuna poi delle poste in gioco rivendicate dalla parte appellante, costituite dal rimborso della metà del valore dei cespiti ancora rimasti indivisi per complessivi
Euro 275.000,00 e dal coacervo dei canoni di locazione maturati a far data dal 2006,
pagina 11 di 13 in ragione della metà, per la concessione in godimento a terzi di un'unità immobiliare sita al piano terraneo dello stabile di Via dell'Ulivo n. 5 in Ragusa, per complessivi Euro 170.447,50, rientra, secondo la giurisprudenza sopra menzionata, nella nozione di decremento patrimoniale ristorabile con l'azione di ingiustificato arricchimento, mirando piuttosto con tali voci la odierna parte appellante ad ottenere il lucro cessante o il risarcimento del danno subito a seguito del mancato adempimento, ad opera dell' degli asseriti – e per la verità indimostrati - CP_1
impegni assunti, che ben avrebbero meritato diverso e più appropriato veicolo di proposizione.
Consegue in definitiva il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento azionata da avverso la reciproca Parte_1 Controparte_1
soccombenza delle parti, stante l'accoglimento del primo motivo di appello ed il rigetto del secondo, comporta la compensazione delle spese di lite in ragione della metà e la condanna della parte appellante alla refusione di esse in favore di CP_1
in ragione della restante metà, nella misura di cui al dispositivo, avuto
[...]
riguardo, stante il tenore delle difese di parte appellata, ai parametri minimi delle controversie dinnanzi la Corte di Appello per lo scaglione che va da Euro
260.001,00 a 520.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1678/2023 R.G., così provvede;
1. In accoglimento dell'appello proposto da dichiara la nullità Parte_1
della sentenza n. 845 del 19.05.2023 pubblicata dal Tribunale di Ragusa in data 23.05.2023;
pagina 12 di 13 2. Rigetta la domanda di ingiustificato arricchimento azionata da Parte_1
avverso ;
[...] Controparte_1
3. Compensate per metà le spese di lite tra le parti di causa, condanna Parte_1
al pagamento, in favore dell'appellato , delle
[...] Controparte_1
spese del presente grado di giudizio in ragione della restante metà, spese che si liquidano in tale misura in Euro 5.030,00 per compensi (di cui euro 1.097,50 per la fase di studio, euro 638,00 per la fase introduttiva, euro 1.470,00 per la fase di trattazione ed euro 1.824,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 27 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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