Articolo 1527 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1526Articolo 1528
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9 ottobre 2010
Art. 1527. Reimpiego del personale civile 1. Il reimpiego del personale civile del Ministero della difesa, conseguente ai processi di ristrutturazione, e' effettuato secondo i criteri fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri. 2. Per il personale con qualifica dirigenziale i criteri di reimpiego sono fissati in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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