Art. 1527. Reimpiego del personale civile 1. Il reimpiego del personale civile del Ministero della difesa, conseguente ai processi di ristrutturazione, e' effettuato secondo i criteri fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri. 2. Per il personale con qualifica dirigenziale i criteri di reimpiego sono fissati in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
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9 ottobre 2010
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Mediazione e negoziazione assistita: i primi risultati e le prospettive di riforma. Sguardo all'Europa Pubblicato il 21/11/16 00:00 [Articolo 1527]
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