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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/06/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 19 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2557/2018 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Giuseppe Carianni, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Maria Cammaroto;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 maggio 2018 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 59520150000485644000 del 24 giugno 2015, CP_2 notificato in data 6 aprile 2018, con cui l'Istituto l'aveva diffidata all'immediato pagamento della complessiva somma di € 9.867,18 per l'omesso versamento dei contributi DM 10/V non pagati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti relativamente al periodo marzo 2013- luglio 2014, conseguentemente al verbale unico prot. n. 14/387 del 25 novembre 2014 dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Messina.
1 Eccepiva, in via preliminare, la decadenza dalla pretesa creditoria ai sensi dell'art. 25,
d.lgs. n. 46/1999 poiché l'avviso di addebito traeva origine da un verbale ispettivo notificato in data 15.12.2014, per cui lo stesso doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2015.
Rilevava, poi, la nullità dell'avviso di addebito per la mancanza della causale del credito ai sensi dell'art. 30 comma 2, d.l. 78/2010. CP_ Evidenziava, infatti, che il verbale ispettivo del 29 novembre 2014, prot.
4800.29/11/2014.0294274 del 22.11.2014 non era mai stato notificato alla Parte_1
e che il verbale faceva comunque riferimento, in via esclusiva a sanzioni derivanti
[...]
da illecito amministrativo per irregolarità nella tenuta dei rapporti di lavoro, non a crediti per omessa contribuzione.
Osservava, quindi, che, qualora la legge prescriva per un determinato atto o contratto una specifica forma a pena di nullità, i requisiti essenziali dello stesso non sono ricavabili mediante rinvio ad atti o documenti diversi e che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 l.
241/1990, la motivazione per relationem è ammissibile solo laddove il provvedimento amministrativo rinvii ad un altro atto della medesima amministrazione e non ad uno di amministrazioni diverse.
Deduceva, poi che l'avviso di addebito distingue la quota dovuta a titolo di sanzioni e quella richiesta a titolo di omessa contribuzione, ma omette di effettuare la necessaria distinzione tra quota capitale e interessi.
Eccepiva, poi, la nullità del verbale unico di accertamento per carenza di motivazione in quanto le dichiarazioni del lavoratore costituiscono semplice elemento indiziario e affinché tali dichiarazioni possano assurgere a elemento dotato di una valenza probatoria, si rende opportuno trovare riscontri anche attraverso ulteriori e diverse dichiarazioni rilasciate da altri lavoratori.
Nel merito rilevava che tutti i lavoratori trovati intenti a prestare attività lavorativa dai verbalizzanti erano stati regolarizzati dalla datrice di lavoro presso i competenti enti erogatori del trattamento previdenziale e assistenziale.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare che l'avviso di addebito recante n.
5952015000048564400 del 24 giugno 2015 notificato in data 06 aprile 2018 è illegittimo e infondato e da annullare e conseguentemente ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste nell'avviso di addebito impugnato, con condanna alle spese da distrarre ex art. 93 cpc in favore del procuratore anticipatario.
CP_
2. Con memoria depositata in data 08 febbraio 2019 si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
2 Eccepiva in via preliminare che nella specie non era intervenuta alcuna prescrizione delle obbligazioni contributive ai sensi dell'art. 3 comma 9, della L. n. 335/1995, che prevede un termine di prescrizione di cinque anni per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria e che non si era verificata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 46 del 26.02.1999.
Evidenziava la legittimità formale dell'avviso di addebito e il valore di atto pubblico del verbale ispettivo, con riguardo alle operazioni ed agli atti compiuti dal pubblico ufficiale.
Osservava che in materia di contribuzione previdenziale, il richiamo operato dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. nella l. n. 389 del 1989, alla retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, se superiore a quella fissata dai contratti individuali o dagli accordi aziendali, impone di assumere la contrattazione collettiva quale parametro per il calcolo dei contributi, e che, ove il contratto individuale preveda una retribuzione meno elevata rispetto al contratto collettivo, il datore di lavoro è tenuto a pagare i contributi anche sulle differenze tra salario percepito e quello fissato dalla contrattazione collettiva di settore.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
3. Sostituita l'udienza del 19.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Preliminarmente occorre osservare che le eccezioni di decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. 46/1999, di nullità dell'avviso per carenze degli elementi essenziali previsti dall'art. 30, comma 2, d.l. 78/2010, di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione per carenza di motivazione, sono tardive, in quanto trattasi di motivi formali che avrebbero dovuto essere proposti nei venti giorni successivi alla notifica dell'avviso di addebito, con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., richiamato dall'art. 29 del medesimo d.lgs. 46/1999.
5. Va poi richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, diversamente da quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario, con la conseguenza che la relativa omissione non invalida il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire in assenza di un precedente atto di accertamento da parte dell' (v. Cass. n. Controparte_3
4225/2018).
3 6. Nel merito, bisogna prendere in considerazione l'ormai tradizionale insegnamento del
Giudice di Legittimità, secondo cui: “… i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr
Cass. S.U., sent. n. 12545/1992, n. 17355/2009).
Inoltre, “…il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. Sent. n. 1786/2000, n. 6110/1998,
n. 3973/1998, n. 6847/1987). Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la
CP_ conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass., sent. n.
12108/2010).
Di tale pacifico orientamento v'è recente riscontro da Cassazione civile sez. lav.,
14/05/2020, n.8946, secondo cui “I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di omesso versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo
e fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti;
mentre in ordine alle altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito. In tale ultima ipotesi, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova;
al proposito, la Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che i verbali ispettivi predetti non hanno alcun valore probatorio precostituito, ma che costituiscono
"materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il
4 convincimento del giudicante", poiché le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta”.
Ritornando alla fattispecie in esame, la pretesa creditoria avanzata dall' con l'avviso CP_2
di addebito oggetto della presente opposizione trova fondamento nel verbale di accertamento ispettivo del 25/11/2014 6 e, in particolare, nelle dichiarazioni rese dai lavoratori , Parte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
, e tempestivamente Persona_4 Per_5 Persona_6 Persona_7 prodotte, nell'odierno giudizio, dall'Istituto opposto in uno alla propria memoria costitutiva.
Non vi è dubbio che il materiale probatorio acquisito dagli ispettori verbalizzanti sia liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Ora, dalla disamina delle deposizioni assunte dagli ispettori nel corso dell'accertamento risulta ad esempio che ha dichiarato: Tes_1
“Lavoro alle dipendenze della ditta dal 16 maggio 2014 con la qualifica Parte_1
di lavapiatti, lavoro dal giovedì alla domenica per 3/4 giorni la settimana dalle ore 18.00 alle ore 2.00 del giorno successivo per otto ore al giorno e per 24/32 ore la settimana…”. ha affermato: “Lavoro alle dipendenze della ditta dal 20 Persona_6 Parte_1
giugno 2014 con la qualifica di cameriera. Ho sottoscritto un contratto a tempo determinato e parziale. Lavoro per due giorni la settimana sabato e domenica. Svolgo il seguente orario dalle ore 19.00 alle ore 03.00 per otto ore al giorno e per 16 ore la settimana..”
Analoghe dichiarazioni sono state rilasciate dagli altRi dipendenti in sede di accesso ispettivo, lasciando presumere lo svolgimento di orari di lavoro superiori a quelli regolarizzati.
Per la dipendente è stato accertato un periodo di lavoro antecedente a Parte_2 quello di effettiva assunzione, avendo la stessa dichiarato: “Lavoro alle dipendenze della ditta in qualità di cuoca dalla fine del mese di giugno 2014. Dalla fine del Parte_1
mese di giugno 2014 ad oggi ho svolto la mia attività lavorativa abitualmente nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 18.00 alle ore 24.00. Ho pertanto lavorato fino ad oggi per 4 giorni settimanali. Ho sottoscritto un contratto di lavoro a chiamata…”
5 A fronte di tali dichiarazioni puntuali, non condizionate perché rese nell'immediatezza dei fatti e in un momento non sospetto, risulta la correttezza dell'accertamento ispettivo.
Sono stati accertati, quindi, per la lavoratrice un periodo di lavoro non Pt_2
Per_ Pers regolarizzato, mentre per i dipendenti , , un orario Per_2 Per_7 Per_3
di lavoro superiore a quello previsto da contratto, per cui si è provveduto all'accertamento della maggiore contribuzione dovuta.
Deve poi rilevarsi, con riguardo alle violazioni accertate dagli Ispettori, come la società, nella propria opposizione, non ne abbia in modo alcuno rilevato l'infondatezza, disattendendo l'onere di specifica contestazione su di essa parte opponente gravante.
Conseguentemente, tenuto conto di come, in ossequio al portato dell'art. 115 del codice di rito, “…il giudice deve porre a fondamento della decisione… i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, deve rilevarsi la legittimità dell'atto impugnato anche sotto tale profilo.
Le superiori considerazioni impongono il rigetto dell'opposizione.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 16.05.2018 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione; CP_
- condanna la società ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che liquida in €
5.391,00, oltre accessori di legge;
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 20 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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