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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/06/2024, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 636/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Paletta (c.f. P.IVA_1 C.F._1
) e dall'Avv. Alessandro Paletta (c.f. ), con domicilio eletto
[...] CodiceFiscale_2 in Roma, in Via Emilia n. 88,
pec: Email_1
pec: Email_2
APPELLANTE
Contro
:
(partita IVA Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, legale rappresentante, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Travi (c.f. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_3
Michele Di Landro (c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_4
alla piazza Giulio Cesare n. 11, CP_1
pec: ravi.policlinico. upar.puglia. Email_3 Email_4
pec: Email_6 APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3187/2020, pubblicata in data 22/10/2020, con la quale il Tribunale di Bari ha definito il giudizio RG 8433/2017, non notificata.
Appello del 21 aprile 2021.
Conclusioni: All'udienza del 3 marzo 2023, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna appellata, d'ora innanzi, per brevità, , proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo contro di lei CP_1 ottenuto da d'ora innanzi, per brevità, eccependo il difetto di Parte_1 Pt_1 legittimazione processuale della controparte e la inopponibilità, nei propri confronti, della cessione di credito, in ragione della quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo, con conseguente revoca dello stesso e condanna al pagamento delle spese di lite. In particolare, affermava che per la cessione dei crediti nei confronti di enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione era necessaria l'adesione dell'amministrazione ceduta e il , al contrario, aveva esplicitamente comunicato il proprio dissenso alla CP_1 cessione;
la società opposta non aveva versato in atti la documentazione contrattuale alla base del rapporto di fornitura sanitaria e non aveva provato il credito per interessi, in mancanza di formale costituzione in mora del debitore.
Si costituiva in giudizio la banca contestando ogni avversa deduzione.
La causa, istruita con prove documentali, veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
Il Giudice monocratico riteneva l'opposizione fondata e quindi che la cessione fosse inefficace nei confronti del;
per non far valere tale divieto, con CP_1 conseguente libera cedibilità del credito, la avrebbe dovuto fornire in giudizio Pt_1 prova dell'esaurimento del rapporto di fornitura, atteso che il rientrava nel CP_1 novero della PA, sicché il diniego alla intervenuta cessione era da ritenersi legittimo e tempestivamente esercitato, a nulla rilevando che si trattasse di crediti per interessi da ritardato pagamento.
Al rigetto della domanda seguiva la condanna al pagamento delle spese di lite. pag. 2/8 3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello la deducendo i seguenti motivi di gravame: Pt_1
a) errata applicazione di norma di diritto: art.117 D. Lgs. 163/2006; opponibilità delle cessioni dei crediti ex L. 52/1991 e inefficacia dei rifiuti finanche immotivati;
contraddittorietà in questione di contestazioni a1) in oggetto del credito e a2) della qualità di ente banca appartenente alla cessionaria odierna appellante.
Il non avrebbe mai potuto rifiutare la cessione in oggetto, trattandosi CP_1 non di crediti da corrispettivo ma da accessori dei corrispettivi, ovvero interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, non potendosi equiparare gli interessi ai corrispettivi. Inoltre, il Giudice monocratico non aveva valutato che la cessione dei crediti ex L. 52/91 era da applicarsi ai cedenti che erano imprenditori e che la già con la comparsa di Pt_1 costituzione e risposta del 27.12.17 aveva contestato il rifiuto per essere primario istituto di credito specializzato nella gestione e acquisto di crediti di impresa e, in tale veste aveva acquistato i crediti maturati verso il . CP_1
b) illogica e contraddittoria motivazione circa gli effetti delle contestazioni di
[...] in ordine alla potestà dell'ente di rifiutare anche una sola delle cessioni Parte_1
e a ciò provveda senza motivazione specifica, ritenuto che aveva già CP_1 riconosciuto il maggior debito con esecuzione delle cessioni tramite la transazione poi revocata;
carenza di giudizio sulle domande e le questioni proposte nel grado.
La sentenza era da riformare anche sotto l'aspetto enunciato;
inoltre, l'atto di rifiuto non era stato prodotto dal e il contraddittorio si era svolto solo in CP_1 base ad un richiamo testuale del documento, non allegato e riprodotto nel testo della citazione in opposizione. Il rifiuto della cessione che era agli atti del grado Parte_2 era riferito ad altra cessione, pur avendo contenuto simile (per parole ed espressioni di volontà) a quello che il aveva inteso attivare col documento trascritto CP_1 nella propria unica difesa introduttiva della fase di opposizione al decreto ingiuntivo. Lo stesso era immotivato ed era da ritenersi meramente potestativo e finanche discriminatorio. Il Tribunale, inoltre, aveva omesso di dare adeguata motivazione al valore della natura del credito vantato in monitorio quale accessorio del credito originale pagato in ritardo dal sicché non ha valutato che l'atto di rifiuto, CP_1 oltre che potestativo e inefficace verso la cessionaria, non ricomprendeva lo specifico titolo degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/02. Altro elemento erroneo era l'affermazione che “non appare contestato” che il rapporto generante il credito non pag. 3/8 fosse interrotto al momento della cessione del credito e da ciò ne sarebbe derivata l'applicazione dell'art. 9 L. 2248/1865. A tale affermazione si opponeva la circostanza più volte dedotta dalla appellante che aveva affermato che il contratto e la Pt_1 prestazione originale di erano completati al momento della cessione dei Parte_2 crediti.
c) sulle spese del grado.
Conseguentemente veniva chiesta la riforma del capo di condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado e concludeva per la integrale riforma della sentenza appellata, per la conferma del decreto ingiuntivo n. 1490/2017 opposto, con vittoria delle spese di lite del doppio grado, con ulteriori richieste subordinate.
Si costituiva in giudizio il deducendo: CP_1
1) inopponibilità della cessione di crediti notificata per tempestiva mancata accettazione della stessa da parte del debitore ceduto;
inefficacia della cessione di credito non accettata dalla P.A.; carenza di legittimazione attiva dell'istituto di credito cessionario;
2) inopponibilità e inefficacia della cessione di credito non accettata nei confronti della
P.A.;
3) difetto di legittimazione attiva;
4) arbitraria inversione dell'onere della prova in danno dell'ente pubblico;
5) esistenza e ammontare dei crediti oggetto dell'atto di cessione;
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del gravame, vinte le spese del grado.
Così definita la posizione processuale delle parti, all'udienza del 3 marzo 2023, previa sostituzione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, al fine di verificare la normativa da applicarsi in concreto alla cessione di crediti vantati nei confronti delle , va esaminata la Parte_3 qualificazione giuridica delle stesse.
Le (in sigla, AOU) sono disciplinate dall'art. 4 Controparte_2
pag. 4/8 comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 5021. In virtù del richiamo espresso all'art. 3 del medesimo decreto2, le AOU sono organizzate come le unità sanitarie locali (ora
) e pertanto come aziende con personalità giuridica Organizzazione_1 pubblica e autonomia imprenditoriale.
4.1: sulla legittimità del rifiuto opposto dal alla cessione dei crediti. CP_1
La sentenza appellata, pur non enunciandolo espressamente, ha deciso la causa in base al principio della ragione più liquida, argomentando in via esclusiva sulla libera cedibilità dei crediti, che troverebbe una deroga nell'art. 70 del RD n. 2440/1923, che, come noto, dispone che per le somme dovute dallo Stato “ per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9 allegato E della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e degli articoli 351 e 355 allegato F, della legge medesima” con la conseguenza che, sul prezzo dei contratti in corso, non sarebbe stata consentita alcuna cessione senza l'adesione della Amministrazione interessata.
Il Giudice di prime cure richiama anche l'art. 117 comma III del D. Lgs.
163/2006, che dispone che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto… sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
In sostanza, la appellata viene assimilata ad una Controparte_1 amministrazione pubblica e pertanto viene ritenuta applicabile la norma che concede al debitore ceduto di opporre il proprio diniego, salvo che il rapporto di fornitura si sia esaurito. Da ciò deriverebbe la piena applicazione al caso di specie della normativa pubblicistica che condiziona la opponibilità della intervenuta cessione all'adesione della pag. 5/8 pubblica amministrazione ceduta, a nulla rilevando che si tratti, come nel caso di specie, di interessi sui ritardati pagamenti.
Tale assunto non può essere condiviso.
Il Regio Decreto n. 2440 del 1923 stabilisce le modalità di cessione dei crediti verso lo Stato. Il legislatore con l'art. 69 della norma citata esplicitò la disciplina di cessioni, delegazioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri e opposizioni relative a somme dovute dallo Stato;
il successivo art. 70 ribadì che per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli
351 e 355, allegato F, della legge medesima.
E' bene precisare che il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass.
32788/2019)3.
Né può parlarsi di applicazione analogica della suddetta norma, proprio per le Orga caratteristiche peculiari che differenziano le – e nel caso di specie, le AOU - dagli Orga Enti statali o territoriali: le sono costituite con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, e la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto della normativa regionale di riferimento Pertanto, in caso di cessione dei crediti ritualmente notificata e conforme alla normativa, la mancata accettazione o il rifiuto da parte di un'azienda sanitaria locale – oppure, come nel caso di specie, dell'AOU - non avrà alcun effetto sulla validità della stessa che dovrà considerarsi pienamente opponibile nei confronti dell'ente stesso.
La sentenza di primo grado va necessariamente riformata sul punto, non essendo consentito al Policlinico, considerata la sua natura giuridica, di rifiutare la cessione del credito.
Quanto alle eccezioni sollevate dalla appellata, rigettate quelle relative alla legittimità del rifiuto opposto, si osserva quanto segue: 3 Cassazione civile sez. I, 24/10/2023, n. 29420 pag. 6/8 1) sulla legittimazione attiva di Parte_1
L'intervenuta cessione del credito non è contestata, avendo la difesa del , CP_1 sin dalla costituzione in giudizio, lamentato la sua inoperatività in ragione del formale diniego di accettazione e non per altri motivi.
2) Sulla inversione dell'onere probatorio
Tale eccezione venne sollevata con riferimento alla omessa allegazione dei contratti stipulati, che avrebbe impedito al Policlinico di opporre le eccezioni relative alla esistenza e alla validità dei negozi giuridici con il cedente.
La questione, così come posta, non merita accoglimento. Parte Il Policlinico non ha contestato l'esistenza del rapporto a monte tra la e la società cedente, ma unicamente la mancata allegazione dei contratti intercorsi tra detti ultimi soggetti, contratti dei quali la odierna appellata aveva affermato l'esistenza e la validità, atteso che il rifiuto di pagamento delle fatture emesse – come analiticamente già indicato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio – era motivato esclusivamente sul diniego all'adesione della cessione del credito, ma non sulla esistenza o meno dei contratti a monte né tanto meno sulla congruità delle somme richieste.
A riprova di tanto, è sufficiente richiamare la sentenza di primo grado, che ha ritenuto detta questione assorbente rispetto ad ogni altro profilo del rapporto contrattuale.
In ogni caso parte opposta aveva documentato con la costituzione in giudizio il proprio credito, allegando su supporto informatico i contratti di fornitura e le fatture pagate in ritardo.
L'appello viene accolto con conseguente riforma totale della sentenza di primo grado, anche in punto di spese di lite.
Va pronunciata pertanto condanna dell'AOU al pagamento in favore della Pt_1 della somma di €uro 570.706,83, oltre interessi dal deposito della domanda monitoria e sino al soddisfo effettivo, ex art. 1284 IV comma.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della causa, al loro valore medio, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 636/2021, proposta da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contro
[...]
in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, legale rappresentante, avverso la sentenza n. 3187/2020, pubblicata in data
22/10/2020, con la quale il Tribunale di Bari ha definito il giudizio RG 8433/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Accoglie l'appello e per l'effetto, a riforma della sentenza gravata, condanna per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la Controparte_1
in persona del Direttore Generale pro tempore,
[...] legale rappresentante, al pagamento in favore di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, della somma di €uro 570.706,83, oltre interessi dal deposito della domanda monitoria e sino al soddisfo effettivo, ex art. 1284 IV comma;
B) Condanna la in Controparte_1 persona del Direttore Generale pro tempore, legale rappresentante, al pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 che, come da motivazione, liquida, quanto al primo grado, in €uro 29.193,00; e quanto al secondo grado in €uro 26.155,00, oltre rimborso for., CPA ed IVA, se dovuta, sulle somme di condanna, oltre al rimborso del CU del presente grado.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 maggio 2024
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 1-bis e seguenti, possono essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con le particolarità procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le specifiche disposizioni definite in sede di attuazione della delega ivi prevista;
le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto relative alle unità sanitarie locali. Sino all'emanazione delle disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad essi si applicano le disposizioni del presente decreto relative alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non si applicano ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia prima della data indicata dalle disposizioni attuative della delega prevista dall'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1 aprile 2000. 2 Art. 3: Organizzazione_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Paletta (c.f. P.IVA_1 C.F._1
) e dall'Avv. Alessandro Paletta (c.f. ), con domicilio eletto
[...] CodiceFiscale_2 in Roma, in Via Emilia n. 88,
pec: Email_1
pec: Email_2
APPELLANTE
Contro
:
(partita IVA Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, legale rappresentante, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Travi (c.f. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_3
Michele Di Landro (c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_4
alla piazza Giulio Cesare n. 11, CP_1
pec: ravi.policlinico. upar.puglia. Email_3 Email_4
pec: Email_6 APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3187/2020, pubblicata in data 22/10/2020, con la quale il Tribunale di Bari ha definito il giudizio RG 8433/2017, non notificata.
Appello del 21 aprile 2021.
Conclusioni: All'udienza del 3 marzo 2023, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna appellata, d'ora innanzi, per brevità, , proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo contro di lei CP_1 ottenuto da d'ora innanzi, per brevità, eccependo il difetto di Parte_1 Pt_1 legittimazione processuale della controparte e la inopponibilità, nei propri confronti, della cessione di credito, in ragione della quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo, con conseguente revoca dello stesso e condanna al pagamento delle spese di lite. In particolare, affermava che per la cessione dei crediti nei confronti di enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione era necessaria l'adesione dell'amministrazione ceduta e il , al contrario, aveva esplicitamente comunicato il proprio dissenso alla CP_1 cessione;
la società opposta non aveva versato in atti la documentazione contrattuale alla base del rapporto di fornitura sanitaria e non aveva provato il credito per interessi, in mancanza di formale costituzione in mora del debitore.
Si costituiva in giudizio la banca contestando ogni avversa deduzione.
La causa, istruita con prove documentali, veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
Il Giudice monocratico riteneva l'opposizione fondata e quindi che la cessione fosse inefficace nei confronti del;
per non far valere tale divieto, con CP_1 conseguente libera cedibilità del credito, la avrebbe dovuto fornire in giudizio Pt_1 prova dell'esaurimento del rapporto di fornitura, atteso che il rientrava nel CP_1 novero della PA, sicché il diniego alla intervenuta cessione era da ritenersi legittimo e tempestivamente esercitato, a nulla rilevando che si trattasse di crediti per interessi da ritardato pagamento.
Al rigetto della domanda seguiva la condanna al pagamento delle spese di lite. pag. 2/8 3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello la deducendo i seguenti motivi di gravame: Pt_1
a) errata applicazione di norma di diritto: art.117 D. Lgs. 163/2006; opponibilità delle cessioni dei crediti ex L. 52/1991 e inefficacia dei rifiuti finanche immotivati;
contraddittorietà in questione di contestazioni a1) in oggetto del credito e a2) della qualità di ente banca appartenente alla cessionaria odierna appellante.
Il non avrebbe mai potuto rifiutare la cessione in oggetto, trattandosi CP_1 non di crediti da corrispettivo ma da accessori dei corrispettivi, ovvero interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, non potendosi equiparare gli interessi ai corrispettivi. Inoltre, il Giudice monocratico non aveva valutato che la cessione dei crediti ex L. 52/91 era da applicarsi ai cedenti che erano imprenditori e che la già con la comparsa di Pt_1 costituzione e risposta del 27.12.17 aveva contestato il rifiuto per essere primario istituto di credito specializzato nella gestione e acquisto di crediti di impresa e, in tale veste aveva acquistato i crediti maturati verso il . CP_1
b) illogica e contraddittoria motivazione circa gli effetti delle contestazioni di
[...] in ordine alla potestà dell'ente di rifiutare anche una sola delle cessioni Parte_1
e a ciò provveda senza motivazione specifica, ritenuto che aveva già CP_1 riconosciuto il maggior debito con esecuzione delle cessioni tramite la transazione poi revocata;
carenza di giudizio sulle domande e le questioni proposte nel grado.
La sentenza era da riformare anche sotto l'aspetto enunciato;
inoltre, l'atto di rifiuto non era stato prodotto dal e il contraddittorio si era svolto solo in CP_1 base ad un richiamo testuale del documento, non allegato e riprodotto nel testo della citazione in opposizione. Il rifiuto della cessione che era agli atti del grado Parte_2 era riferito ad altra cessione, pur avendo contenuto simile (per parole ed espressioni di volontà) a quello che il aveva inteso attivare col documento trascritto CP_1 nella propria unica difesa introduttiva della fase di opposizione al decreto ingiuntivo. Lo stesso era immotivato ed era da ritenersi meramente potestativo e finanche discriminatorio. Il Tribunale, inoltre, aveva omesso di dare adeguata motivazione al valore della natura del credito vantato in monitorio quale accessorio del credito originale pagato in ritardo dal sicché non ha valutato che l'atto di rifiuto, CP_1 oltre che potestativo e inefficace verso la cessionaria, non ricomprendeva lo specifico titolo degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/02. Altro elemento erroneo era l'affermazione che “non appare contestato” che il rapporto generante il credito non pag. 3/8 fosse interrotto al momento della cessione del credito e da ciò ne sarebbe derivata l'applicazione dell'art. 9 L. 2248/1865. A tale affermazione si opponeva la circostanza più volte dedotta dalla appellante che aveva affermato che il contratto e la Pt_1 prestazione originale di erano completati al momento della cessione dei Parte_2 crediti.
c) sulle spese del grado.
Conseguentemente veniva chiesta la riforma del capo di condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado e concludeva per la integrale riforma della sentenza appellata, per la conferma del decreto ingiuntivo n. 1490/2017 opposto, con vittoria delle spese di lite del doppio grado, con ulteriori richieste subordinate.
Si costituiva in giudizio il deducendo: CP_1
1) inopponibilità della cessione di crediti notificata per tempestiva mancata accettazione della stessa da parte del debitore ceduto;
inefficacia della cessione di credito non accettata dalla P.A.; carenza di legittimazione attiva dell'istituto di credito cessionario;
2) inopponibilità e inefficacia della cessione di credito non accettata nei confronti della
P.A.;
3) difetto di legittimazione attiva;
4) arbitraria inversione dell'onere della prova in danno dell'ente pubblico;
5) esistenza e ammontare dei crediti oggetto dell'atto di cessione;
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del gravame, vinte le spese del grado.
Così definita la posizione processuale delle parti, all'udienza del 3 marzo 2023, previa sostituzione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, al fine di verificare la normativa da applicarsi in concreto alla cessione di crediti vantati nei confronti delle , va esaminata la Parte_3 qualificazione giuridica delle stesse.
Le (in sigla, AOU) sono disciplinate dall'art. 4 Controparte_2
pag. 4/8 comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 5021. In virtù del richiamo espresso all'art. 3 del medesimo decreto2, le AOU sono organizzate come le unità sanitarie locali (ora
) e pertanto come aziende con personalità giuridica Organizzazione_1 pubblica e autonomia imprenditoriale.
4.1: sulla legittimità del rifiuto opposto dal alla cessione dei crediti. CP_1
La sentenza appellata, pur non enunciandolo espressamente, ha deciso la causa in base al principio della ragione più liquida, argomentando in via esclusiva sulla libera cedibilità dei crediti, che troverebbe una deroga nell'art. 70 del RD n. 2440/1923, che, come noto, dispone che per le somme dovute dallo Stato “ per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9 allegato E della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e degli articoli 351 e 355 allegato F, della legge medesima” con la conseguenza che, sul prezzo dei contratti in corso, non sarebbe stata consentita alcuna cessione senza l'adesione della Amministrazione interessata.
Il Giudice di prime cure richiama anche l'art. 117 comma III del D. Lgs.
163/2006, che dispone che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto… sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
In sostanza, la appellata viene assimilata ad una Controparte_1 amministrazione pubblica e pertanto viene ritenuta applicabile la norma che concede al debitore ceduto di opporre il proprio diniego, salvo che il rapporto di fornitura si sia esaurito. Da ciò deriverebbe la piena applicazione al caso di specie della normativa pubblicistica che condiziona la opponibilità della intervenuta cessione all'adesione della pag. 5/8 pubblica amministrazione ceduta, a nulla rilevando che si tratti, come nel caso di specie, di interessi sui ritardati pagamenti.
Tale assunto non può essere condiviso.
Il Regio Decreto n. 2440 del 1923 stabilisce le modalità di cessione dei crediti verso lo Stato. Il legislatore con l'art. 69 della norma citata esplicitò la disciplina di cessioni, delegazioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri e opposizioni relative a somme dovute dallo Stato;
il successivo art. 70 ribadì che per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli
351 e 355, allegato F, della legge medesima.
E' bene precisare che il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass.
32788/2019)3.
Né può parlarsi di applicazione analogica della suddetta norma, proprio per le Orga caratteristiche peculiari che differenziano le – e nel caso di specie, le AOU - dagli Orga Enti statali o territoriali: le sono costituite con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, e la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto della normativa regionale di riferimento Pertanto, in caso di cessione dei crediti ritualmente notificata e conforme alla normativa, la mancata accettazione o il rifiuto da parte di un'azienda sanitaria locale – oppure, come nel caso di specie, dell'AOU - non avrà alcun effetto sulla validità della stessa che dovrà considerarsi pienamente opponibile nei confronti dell'ente stesso.
La sentenza di primo grado va necessariamente riformata sul punto, non essendo consentito al Policlinico, considerata la sua natura giuridica, di rifiutare la cessione del credito.
Quanto alle eccezioni sollevate dalla appellata, rigettate quelle relative alla legittimità del rifiuto opposto, si osserva quanto segue: 3 Cassazione civile sez. I, 24/10/2023, n. 29420 pag. 6/8 1) sulla legittimazione attiva di Parte_1
L'intervenuta cessione del credito non è contestata, avendo la difesa del , CP_1 sin dalla costituzione in giudizio, lamentato la sua inoperatività in ragione del formale diniego di accettazione e non per altri motivi.
2) Sulla inversione dell'onere probatorio
Tale eccezione venne sollevata con riferimento alla omessa allegazione dei contratti stipulati, che avrebbe impedito al Policlinico di opporre le eccezioni relative alla esistenza e alla validità dei negozi giuridici con il cedente.
La questione, così come posta, non merita accoglimento. Parte Il Policlinico non ha contestato l'esistenza del rapporto a monte tra la e la società cedente, ma unicamente la mancata allegazione dei contratti intercorsi tra detti ultimi soggetti, contratti dei quali la odierna appellata aveva affermato l'esistenza e la validità, atteso che il rifiuto di pagamento delle fatture emesse – come analiticamente già indicato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio – era motivato esclusivamente sul diniego all'adesione della cessione del credito, ma non sulla esistenza o meno dei contratti a monte né tanto meno sulla congruità delle somme richieste.
A riprova di tanto, è sufficiente richiamare la sentenza di primo grado, che ha ritenuto detta questione assorbente rispetto ad ogni altro profilo del rapporto contrattuale.
In ogni caso parte opposta aveva documentato con la costituzione in giudizio il proprio credito, allegando su supporto informatico i contratti di fornitura e le fatture pagate in ritardo.
L'appello viene accolto con conseguente riforma totale della sentenza di primo grado, anche in punto di spese di lite.
Va pronunciata pertanto condanna dell'AOU al pagamento in favore della Pt_1 della somma di €uro 570.706,83, oltre interessi dal deposito della domanda monitoria e sino al soddisfo effettivo, ex art. 1284 IV comma.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della causa, al loro valore medio, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 636/2021, proposta da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contro
[...]
in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, legale rappresentante, avverso la sentenza n. 3187/2020, pubblicata in data
22/10/2020, con la quale il Tribunale di Bari ha definito il giudizio RG 8433/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Accoglie l'appello e per l'effetto, a riforma della sentenza gravata, condanna per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la Controparte_1
in persona del Direttore Generale pro tempore,
[...] legale rappresentante, al pagamento in favore di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, della somma di €uro 570.706,83, oltre interessi dal deposito della domanda monitoria e sino al soddisfo effettivo, ex art. 1284 IV comma;
B) Condanna la in Controparte_1 persona del Direttore Generale pro tempore, legale rappresentante, al pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 che, come da motivazione, liquida, quanto al primo grado, in €uro 29.193,00; e quanto al secondo grado in €uro 26.155,00, oltre rimborso for., CPA ed IVA, se dovuta, sulle somme di condanna, oltre al rimborso del CU del presente grado.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 maggio 2024
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 1-bis e seguenti, possono essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con le particolarità procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le specifiche disposizioni definite in sede di attuazione della delega ivi prevista;
le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto relative alle unità sanitarie locali. Sino all'emanazione delle disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad essi si applicano le disposizioni del presente decreto relative alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non si applicano ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia prima della data indicata dalle disposizioni attuative della delega prevista dall'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1 aprile 2000. 2 Art. 3: Organizzazione_2