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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/10/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1242/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OB GI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1242/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. SPATA LUCIA ANTONELLA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), La RS (Tunisia) il 18.2.1965, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. STIMOLO PIETRO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti: la ricorrente come da note di precisazione delle conclusioni del 7.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con – parte CP_1 resistente – a RA (Tunisia), in data 12.9.2000, e trascritto nei registri dello Stato Civile del 1 Comune di Niscemi con atto n. 2, P. II. Serie C, anno 2017 (Cfr. certificato prodotto in allegato al ricorso), unione dalla quale sono nati i figli nata a [...] il Persona_1
27.10.2001, nato a [...] il [...], e nato a [...] il Persona_2 Persona_3
17.7.2014.
Esponeva che il nucleo familiare si era trasferito in Italia nel 2008, fissando la propria residenza nel
Comune di Niscemi, presso un immobile condotto in locazione, sito in via Vacirca n. 162, ove la coppia ha convissuto serenamente sino al 2016, allorquando il resistente ha assunto una condotta irascibile e violenta nei confronti della moglie e dei figli determinando, in tale modo, la compromissione della serenità familiare.
Allegava che con sentenza n. n. 316/2023 emessa in data 5.5.2023 il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi, affidando la prole in via esclusiva alla madre e stabilendo al carico del un contributo al mantenimento dei figli pari a complessive € CP_1
450,00 mensili.
Deduceva che dalla pronuncia della separazione la coppia non si è più riconciliata, avendo interrotto qualsiasi rapporto personale.
Affermava il carattere pregiudizievole della figura paterna nella vita dei figli in considerazione del suo protratto disinteresse per la cura degli interessi personali e materiali della prole (stante il persistente inadempimento dell'obbligo di contribuire al loro mantenimento) – mantenutosi fermo anche in seguito alla pronuncia della separazione personale – e tenuto conto dei tentativi di strumentalizzazione dei minori posto in essere ai danni di e – dietro la promessa di Per_2 Per_3 compensi – e dell'esposizione di questi a video non adatti alla loro età, per come accertato in sede di separazione (Cfr. ordinanza del 14.2.2023 prodotta in allegato al ricorso).
Aggiungeva, inoltre, che sebbene la figlia abbia raggiunto la maggiore età, la stessa non Per_1 risulta – allo stato – avere acquisito una condizione di indipendenza economica in quanto impegnata in un corso di studi.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], ordinando, conseguentemente, all'Ufficiale dello
[...]
Stato Civile del Comune di Niscemi di annotare l'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporre l'affidamento dei figli minori , nato a [...] il Persona_2
13.05.2008 e , nato a Caltagirone (CT) il [...], in [...] esclusiva alla Persona_3 madre, collocandoli stabilmente presso la stessa;
3) dire il padre obbligato a versare alla moglie un assegno di mantenimento in favore dei figli minori e e della figlia – Per_2 Per_3 Per_1
2 maggiorenne, ma non ancora autosufficiente - in misura non inferiore alla somma di € 450,00 (€
150,00 cadauno) o in quella altra anche maggiore che sarà riconosciuta giusta in base alle capacità economiche del marito, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale o bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente senza necessità di preventiva richiesta in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente, oltre che l'obbligo del padre di provvedere nella misura del 50 % a tutte le spese sanitarie (non mutuabili), di istruzione e sportive per i figli che si renderanno necessarie;
4) dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sui figli minori e con conseguente esercizio della stessa in CP_1 Per_2 Per_3 modo esclusivo da parte della ricorrente o, comunque, adottare, all'uopo, ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia, opportuno e necessario al fine di salvaguardare la posizione dei minori;
5) con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e compensi di lite, in caso di opposizione”.
In sede di udienza di comparizione, celebrata in data 8.4.2024, parte ricorrente rinunciava alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta in sede di ricorso – limitandosi ad insistere per la conferma dell'affidamento esclusivo già disposto in sede di separazione – in una dichiarata ottica di auspicabile recupero delle capacità genitoriali del un conseguente CP_1 recupero della sua relazione con i figli minorenni.
Con comparsa di risposta del 17.3.2024 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 sola domanda sullo status e contestando, per la restante parte, la prospettazione offerta in sede di ricorso.
Allegava, in particolare, che dal momento della separazione la aveva ostacolato il rapporto Pt_1 tra il resistente e i figli attraverso l'attuazione di una campagna denigratoria ai danni della figura paterna, come confidato al dagli stessi figli nelle occasioni in cui ha avuto modo di CP_1 parlare con loro.
Esponeva, con riguardo alla propria condizione economica, di svolgere l'attività di operaio bracciante agricolo, impiego avente carattere precario che sovente gli garantisce una paga non superiore ad € 40,00 al giorno per cinque giorni a settimana (per un totale di circa € 800,00 mensili) con cui è chiamato a fare fronte al pagamento del mantenimento per i figli e alle proprie spese di vitto e alloggio.
Precisava, inoltre, che – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – la figlia maggiorenne ha abbandonato il nucleo familiare materno in quanto vive stabilmente in Francia ove Per_1 svolge regolare attività lavorativa.
3 Aggiungeva di essere in grado di sostenere il pagamento di un mantenimento pari ad € 250,00 mensili, ossia la somma già determinata in sede di pignoramento presso terzi avviato dalla Pt_1 nei confronti del marito.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la ricorrente e l'attuale resistente, relativamente al matrimonio celebrato tra i due in Tunisia e trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Niscemi, con annotazione a margine del detto registro dell'emananda sentenza;
Rigettare la richiesta di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
Prevedere un assegno di mantenimento mensile, a carico del resistente ed in favore dei soli figli minori, pari a €uro 250,00, in linea con le sue reali condizioni economiche e capacità reddituali;
Escludere ogni previsione di contribuzione mensile in favore della figlia maggiorenne residente all'estero e non convivente con la Per_1 madre, oggi autonoma economicamente;
in subordine e stante la mancata convivenza di Per_1 con il nucleo familiare della madre, stabilire che la contribuzione venga effettuata direttamente in suo favore in quanto avente diritto;
Disporre che il resistente possa vedere e tenere con sè i figli minori, individuando le modalità, i giorni e gli orari di visita tra di essi in caso di disaccordo tra gli ex coniugi.”.
Sentite le parti all'udienza di comparizione di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. – celebrata dinanzi al giudice delegato dal collegio l'8.4.2024 – e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione per l'opposizione di ambedue i coniugi, con ordinanza emessa in data 27.5.2024 venivano confermate, in via temporanea e urgente, le condizioni già stabilite in sede di separazione personale, nonché demandato ai Servizi Sociali del Comune di Niscemi la presa in carico del nucleo familiare al fine di valutare l'evoluzione del rapporto parentale tra il resistente e i figli CP_1 minorenni della coppia.
La causa veniva, dunque, istruita con le dichiarazioni rese dai testimoni – stante Testimone_1 la rinuncia, ritualmente accettata da controparte, manifestata dalla ricorrente all'assunzione della prova orale con l'altro teste ammesso – con i documenti offerti in comunicazione dalle parti e con gli esiti delle attività demandate ai Servizi Sociali del Comune di Niscemi.
Inoltre, in corso di giudizio, la ricorrente promuoveva due procedimenti incidentali volti ad ottenere l'autorizzazione a condurre con sé i figli minorenni in Tunisia per l'annuale viaggio estivo che il nucleo compie per ricongiungersi con la famiglia della stante il mancato rilascio della Pt_1 necessaria autorizzazione – in ossequio alle norme vigenti nell'ordinamento tunisino (che in assenza di sentenza di divorzio non riconosce i poteri attribuiti dal Tribunale straniero al genitore affidatario esclusivo) – da parte del CP_1
4 Infine, concessi i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., con ordinanza del 2.7.2025 – emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 7.5.2025 – la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione personale (udienza del 25.1.2021), giudizio definito con sentenza n. n. 316/2023 emessa dal Tribunale di Gela in data 5.5.2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti, dalle dichiarazioni da queste rese in sede di udienza di comparizione, nonché dagli atti del giudizio di separazione, elementi impeditivi di qualsivoglia possibilità di ricomposizione del consorzio familiare.
3. Domanda di affidamento dei figli minorenni (Niscemi, il 13.5.2008) e Persona_2
(Caltagirone, il 17.7.2014) Persona_3
In ordine, invece, alla domanda vertente sull'affidamento dei figli minorenni della coppia, Per_2
nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...], occorre
[...] Persona_3 preliminarmente, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Tuttavia, al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere eccezionalmente disposto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e
5 doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, benché si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli fondato sul principio dell'accordo tra i genitori – quali primi e (tendenzialmente) migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore – il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale, anche incisivi, laddove si ravvisino circostanze solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere
– per quel che interessa il presente giudizio – nella manifestazione di un disinteresse con riguardo al mantenimento di una effettiva relazione personale con la prole nonché all'assunzione di un contegno idoneo a favorire l'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali.
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento dei figli e occorrerà Per_2 Per_3 dunque tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che
è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019, principio reiteratamente affermato dalla Suprema Corte: Ordinanza n. 4056 del 9/2/2023; Ordinanza n. 27348 del 19/9/2022).
6 Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori – come nel caso che ci occupa – non può non rammentarsi che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre maggiormente il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_4 Per_5 aprile 2016, Cincimino c. Italia).
Ciò detto con riguardo alla cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, nel valutare la fondatezza domanda di affidamento esclusivo proposta dalla ricorrente, il
Collegio non può non rilevare che dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Niscemi emerge un quadro che conferma la piena idoneità della ad assumere la posizione di Pt_1 principale figura di riferimento per la prole,
7 Difatti, i Servizi incaricati hanno evidenziato che la ricorrente – nonostante i contrasti con il marito
– ha assunto un ruolo attivo nella promozione del recupero della relazione personale e affettiva tra i figli e il padre (cfr. relazione del 23.9.2024: “(…) Come anzidetto, durante gli incontri è emerso che
e si recano regolarmente dal sig in quanto la signora ha sensibilizzato Per_2 Per_3 CP_1 Pt_1
i suoi figli a mantenere il loro rapporto affettivo con il papà, poiché la stessa considera il legame familiare un tema sacro per la religione musulmana e per sé e intende salvaguardarlo nonostante la sussistenza di problemi”), circostanza che smentisce la versione dei fatti sostenuta dal resistente in sede di comparsa di risposta, nella quale si allega la tenuta di una condotta ostruzionistica da parte della Pt_1
Diversamente, la posizione del emergente dall'espletamento dell'incarico non CP_1 restituisce l'immagine di un genitore che abbia maturato una sufficiente consapevolezza in ordine al suo ruolo di educatore.
Invero, benché gli incontri svolti in modalità protetta abbiano avuto un andamento positivo– grazie al supporto dell'assistente sociale che, in più occasioni, ha dovuto dare impulso alla conversione tra i minori e il padre (essendosi mostrato il affettuoso ma taciturno) – non può certo CP_1 trascurarsi che i Servizi hanno segnalato che “nel corso dei colloqui di e ) hanno Per_2 Per_6 raccontato che quando si recano a casa del padre, questi parla costantemente male della madre, inveendo contro di lei, accusandola della responsabilità dei problemi familiari e della rottura del matrimonio mentre , a suo dire, "per evitare di ascoltare tutte le sue cattiverie contro la Per_2 mamma mi metto a fantasticare e penso alle cose che devo fare. Il minore reagisce alle aggressività verbali del padre nei confronti della madre, rimanendo in silenzio, senza reagire e, nel contempo, estraniandosi dal contesto ed evadendo con i pensieri. La sua sembra essere una strategia per salvaguardare il suo benessere psichico e la sua serenità interiore e per evitare ulteeriori conflitti con il padre. Lo stesso malessere espresso da invece non viene manifestato da che, Per_2 Per_3 essendo più piccolo, sembra essere meno coinvolto emotivamente dal padre il quale si relaziona con lui in modo più sereno”, elemento che prova il mancato superamento delle criticità emerse nel corso del giudizio di separazione e che, di conseguenza, determina la formulazione di una prognosi certamente infausta sulle possibilità di concreto recupero delle piene capacità genitoriali da parte del CP_1
Tale conclusione – peraltro, in linea con la proposta proveniente dalla rete territoriale dei Servizi – risulta, altresì, suffragata dalle sia pure lapidarie (verosimilmente per la non piena padronanza della lingua italiana) dichiarazioni rese dalla testimone in sede di udienza del Testimone_1
9.10.2024 e dall'ingiustificata inerzia serbata dal ispetto al rilascio dell'autorizzazione CP_1
8 a raggiungere il ramo materno della famiglia in occasione della sospensione dell'attività scolastica, condotta che ha reso necessaria l'attivazione di due sub-procedimenti e che costituisce espressione di un ostinato atteggiamento ostruzionistico nei confronti della ricorrente, ulteriore indice che sconsiglia l'applicazione dell'ordinario regime di affidamento condiviso dei figli minorenni.
Pertanto, i superiori elementi non possono che determinare l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente.
Appare, inoltre, necessario, da un lato, che l'affidamento esclusivo alla madre venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli e, dall'altro, confermare il diritto di visita già stabilito in sede di separazione, anche tenuto conto della sostanziale disponibilità della favorire la frequentazione libera tra la prole e il padre. Pt_1
Inoltre, il limitato tempo trascorso dalla pronuncia di separazione e gli esiti degli accertamenti demandati ai Servizi Sociali hanno costituito fattori determinanti nel formare il convincimento circa la superfluità dell'ascolto dei minori, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c.
4. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli della coppia è necessario osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
9 Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo, poi, alla particolare posizione della figlia maggiorenne della coppia, Persona_1 occorre, inoltre, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del
22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a
10 carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, occorre in primo luogo rilevare che non sono emersi elementi nuovi rispetto alle capacità reddituali delle parti accertate in sede di separazione, risultando dall'esame della documentazione reddituale prodotta e dalle dichiarazioni rese dai coniugi che: la ricorrente rimane priva di un impiego, vivendo grazie all'ausilio dei sostegni pubblici al reddito;
il resistente, d'altro canto, continua a percepire redditi assai modesti (pari a poco meno di € 10.000,00 annui, corrispondenti a circa € 800,00 mensili), derivanti dallo svolgimento di attività di operaio e bracciante agricolo a carattere precario.
Inoltre, benché il resistente abbia allegato che la figlia abbia raggiunto una condizione di Per_1 indipendenza economica, non può non rilevarsi che a sostegno di tale prospettazione non ha articolato alcun mezzo istruttorio, sicché non può ritenersi provato che la figlia maggiorenne abbia conseguito una condizione personale e professionale tale da far cessare in capo ai genitori gli obblighi di mantenimento sugli stessi gravanti.
Difatti, nonostante sia pacifico che la figlia della coppia dimori in Francia presso lo zio paterno (cfr. sentenza di separazione e dichiarazioni rese dalla teste , non vi è prova che la Testimone_1 stessa abbia raggiunto l'indipendenza economica (stante le ragioni formative del trasferimento in
Francia) né che abbia reciso il proprio legame con il nucleo familiare composto dalla madre e dai fratelli.
Sul punto, occorre rammentare che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte affermato che il genitore – separato o divorziato – al quale il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo (una volta divenuto maggiorenne), ad essere legittimato iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione.
In particolare, si è sostenuta – al fine di ritenere integrato il detto requisito della coabitazione – la necessità che il figlio maggiorenne, pur in assenza di una quotidiana coabitazione – che può certamente essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio – “mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano: e questo collegamento (…)
11 concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 18075 del 25/7/2013; Sentenza n. 11320 del 27/5/2005), collegamento stabile inteso quale prevalenza temporale della permanenza della prole presso l'abitazione del genitore.
Eppure, non può non rilevarsi che negli ultimi anni il rigore del surrichiamato orientamento
(invocato dal ricorrente a sostegno della propria eccezione) è stato sottoposto a meritoria revisione critica, proprio ponendo l'accento sull'interesse sotteso alla domanda che non è quello di preservare il legame psicologico-affettivo tra l'abitazione familiare e la prole bensì l'interesse ad assicurare al figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente a godere di adeguate risorse per fare fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, formativo, sportivo, sanitario e sociale.
Difatti, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente sussiste, qualora la casa del genitore richiedente rimanga in concreto un punto di riferimento stabile e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 30179 del 22/11/2024; Sentenza n. 29977 del 31/12/2020).
In effetti, il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che questi si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti a cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 316 bis e 337 septies, pertanto, sebbene la coabitazione possa assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze, ciò che rileva ai fini del riconoscimento della legittimazione del genitore richiedente non è la prevalenza temporale dell'effettiva presenza del figlio presso la sua abitazione, quanto piuttosto l'identificazione della casa del genitore quale punto di riferimento stabile per il figlio e la verifica del fatto che il predetto genitore rivesta la figura di riferimento per la prole in termini di sostentamento e predisposizione di una organizzazione domestica.
Nel caso che ci occupa, in assenza di elementi di segno contrario che il aveva CP_1 senz'altro l'onere di introdurre nel giudizio, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che la abbia dismesso quella funzione di principale riferimento personale ed economico per la Pt_1
12 figlia maggiorenne, non ancora economicamente indipendente, sicché deve confermarsi l'obbligo di un suo mantenimento indiretto a carico del resistente.
Tuttavia, per ragioni di equità, non può non valorizzarsi il significativo alleggerimento delle spese che la è chiamata a sostenere per la figlia maggiorenne, potendo beneficiare, senz'altro, Pt_1 degli effetti positivi dell'ospitalità e della solidarietà familiare del fratello, il quale ospita in Per_1
Francia, circostanza che rende necessario un ridimensionamento dell'entità del contributo da porre a carico del anche tenuto conto delle sue non agiate condizioni economiche. CP_1
Sulla scorta di tali considerazioni appare, pertanto, equo stabilire che dovrà CP_1 versare a a titolo di contributo al mantenimento per i figli della coppia, la somma Parte_1 complessiva di € 375,00 mensili (di cui € 150,00 per ciascuno dei figli minorenni ed € 75,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne , somma da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
Parte resistente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
5. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito, meritano di essere compensate nella misura dell'85% e poste a carico del er la restante parte in quanto – CP_1 per come già evidenziato – con la sua condotta ha reso necessario trattare la richiesta di autorizzazione ai viaggi estivi in Tunisia della prole pur nella manifesta assenza di ragioni ostative, somma che dovrà essere distratta in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Esse si liquidano in complessive € 4.057,90 per compensi professionali, calcolati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a
260.000,00 euro – applicando, da un lato, una riduzione pari al 30% rispetto ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il grado di complessità del giudizio, la limitata istruttoria orale svolta (anche disposta d'ufficio) e la sostanziale natura riepilogativa delle difese conclusive e, dall'altro, i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento per la fase istruttoria in quanto comprensiva dell'attività svolta nell'ambito dei sub-procedimenti instaurati in corso di causa, e ciò oltre alle altre spese anticipate e prenotate a debito.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RA (Tunisia), in data 12.9.2000, nata a [...] il [...], e nato Parte_1 CP_1
a La RS (Tunisia) il 18.2.1965, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Niscemi con atto n. 2, P. II. Serie C, anno 2017;
2) AFFIDA i minori nato a [...] il [...], e nato a Persona_2 Persona_3
Caltagirone il 17.7.2014, in via esclusiva alla madre – presso cui rimarranno Parte_1 prevalentemente domiciliati – anche per le decisioni di maggiore interesse;
3) STABILISCE che potrà vedere e tenere con sé i figli– d'intesa con il CP_1 genitore domiciliatario – ma in caso di disaccordo, almeno a fine settimana alternati, nelle giornate di sabato o di domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, nonché per 15 giorni continuativi o meno durante le vacanze estive;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di € 375,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio minorenne ed € 75,00 per la figlia maggiorenne) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Persona_1 Per_2
e somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da
[...] Persona_3 versare entro giorno cinque di ogni mese;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
6) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
7) CONDANNA al pagamento in favore dell'Erario del 15% delle spese di lite CP_1 per come liquidate in parte motiva, corrispondente alla somma di € 608,68 – oltre al rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché delle spese prenotate a debito o anticipate – compensando il restante
85% tra le parti
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
TR NE OB GI
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OB GI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1242/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. SPATA LUCIA ANTONELLA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), La RS (Tunisia) il 18.2.1965, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. STIMOLO PIETRO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti: la ricorrente come da note di precisazione delle conclusioni del 7.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con – parte CP_1 resistente – a RA (Tunisia), in data 12.9.2000, e trascritto nei registri dello Stato Civile del 1 Comune di Niscemi con atto n. 2, P. II. Serie C, anno 2017 (Cfr. certificato prodotto in allegato al ricorso), unione dalla quale sono nati i figli nata a [...] il Persona_1
27.10.2001, nato a [...] il [...], e nato a [...] il Persona_2 Persona_3
17.7.2014.
Esponeva che il nucleo familiare si era trasferito in Italia nel 2008, fissando la propria residenza nel
Comune di Niscemi, presso un immobile condotto in locazione, sito in via Vacirca n. 162, ove la coppia ha convissuto serenamente sino al 2016, allorquando il resistente ha assunto una condotta irascibile e violenta nei confronti della moglie e dei figli determinando, in tale modo, la compromissione della serenità familiare.
Allegava che con sentenza n. n. 316/2023 emessa in data 5.5.2023 il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi, affidando la prole in via esclusiva alla madre e stabilendo al carico del un contributo al mantenimento dei figli pari a complessive € CP_1
450,00 mensili.
Deduceva che dalla pronuncia della separazione la coppia non si è più riconciliata, avendo interrotto qualsiasi rapporto personale.
Affermava il carattere pregiudizievole della figura paterna nella vita dei figli in considerazione del suo protratto disinteresse per la cura degli interessi personali e materiali della prole (stante il persistente inadempimento dell'obbligo di contribuire al loro mantenimento) – mantenutosi fermo anche in seguito alla pronuncia della separazione personale – e tenuto conto dei tentativi di strumentalizzazione dei minori posto in essere ai danni di e – dietro la promessa di Per_2 Per_3 compensi – e dell'esposizione di questi a video non adatti alla loro età, per come accertato in sede di separazione (Cfr. ordinanza del 14.2.2023 prodotta in allegato al ricorso).
Aggiungeva, inoltre, che sebbene la figlia abbia raggiunto la maggiore età, la stessa non Per_1 risulta – allo stato – avere acquisito una condizione di indipendenza economica in quanto impegnata in un corso di studi.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], ordinando, conseguentemente, all'Ufficiale dello
[...]
Stato Civile del Comune di Niscemi di annotare l'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporre l'affidamento dei figli minori , nato a [...] il Persona_2
13.05.2008 e , nato a Caltagirone (CT) il [...], in [...] esclusiva alla Persona_3 madre, collocandoli stabilmente presso la stessa;
3) dire il padre obbligato a versare alla moglie un assegno di mantenimento in favore dei figli minori e e della figlia – Per_2 Per_3 Per_1
2 maggiorenne, ma non ancora autosufficiente - in misura non inferiore alla somma di € 450,00 (€
150,00 cadauno) o in quella altra anche maggiore che sarà riconosciuta giusta in base alle capacità economiche del marito, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale o bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente senza necessità di preventiva richiesta in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente, oltre che l'obbligo del padre di provvedere nella misura del 50 % a tutte le spese sanitarie (non mutuabili), di istruzione e sportive per i figli che si renderanno necessarie;
4) dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sui figli minori e con conseguente esercizio della stessa in CP_1 Per_2 Per_3 modo esclusivo da parte della ricorrente o, comunque, adottare, all'uopo, ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia, opportuno e necessario al fine di salvaguardare la posizione dei minori;
5) con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e compensi di lite, in caso di opposizione”.
In sede di udienza di comparizione, celebrata in data 8.4.2024, parte ricorrente rinunciava alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta in sede di ricorso – limitandosi ad insistere per la conferma dell'affidamento esclusivo già disposto in sede di separazione – in una dichiarata ottica di auspicabile recupero delle capacità genitoriali del un conseguente CP_1 recupero della sua relazione con i figli minorenni.
Con comparsa di risposta del 17.3.2024 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 sola domanda sullo status e contestando, per la restante parte, la prospettazione offerta in sede di ricorso.
Allegava, in particolare, che dal momento della separazione la aveva ostacolato il rapporto Pt_1 tra il resistente e i figli attraverso l'attuazione di una campagna denigratoria ai danni della figura paterna, come confidato al dagli stessi figli nelle occasioni in cui ha avuto modo di CP_1 parlare con loro.
Esponeva, con riguardo alla propria condizione economica, di svolgere l'attività di operaio bracciante agricolo, impiego avente carattere precario che sovente gli garantisce una paga non superiore ad € 40,00 al giorno per cinque giorni a settimana (per un totale di circa € 800,00 mensili) con cui è chiamato a fare fronte al pagamento del mantenimento per i figli e alle proprie spese di vitto e alloggio.
Precisava, inoltre, che – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – la figlia maggiorenne ha abbandonato il nucleo familiare materno in quanto vive stabilmente in Francia ove Per_1 svolge regolare attività lavorativa.
3 Aggiungeva di essere in grado di sostenere il pagamento di un mantenimento pari ad € 250,00 mensili, ossia la somma già determinata in sede di pignoramento presso terzi avviato dalla Pt_1 nei confronti del marito.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la ricorrente e l'attuale resistente, relativamente al matrimonio celebrato tra i due in Tunisia e trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Niscemi, con annotazione a margine del detto registro dell'emananda sentenza;
Rigettare la richiesta di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
Prevedere un assegno di mantenimento mensile, a carico del resistente ed in favore dei soli figli minori, pari a €uro 250,00, in linea con le sue reali condizioni economiche e capacità reddituali;
Escludere ogni previsione di contribuzione mensile in favore della figlia maggiorenne residente all'estero e non convivente con la Per_1 madre, oggi autonoma economicamente;
in subordine e stante la mancata convivenza di Per_1 con il nucleo familiare della madre, stabilire che la contribuzione venga effettuata direttamente in suo favore in quanto avente diritto;
Disporre che il resistente possa vedere e tenere con sè i figli minori, individuando le modalità, i giorni e gli orari di visita tra di essi in caso di disaccordo tra gli ex coniugi.”.
Sentite le parti all'udienza di comparizione di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. – celebrata dinanzi al giudice delegato dal collegio l'8.4.2024 – e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione per l'opposizione di ambedue i coniugi, con ordinanza emessa in data 27.5.2024 venivano confermate, in via temporanea e urgente, le condizioni già stabilite in sede di separazione personale, nonché demandato ai Servizi Sociali del Comune di Niscemi la presa in carico del nucleo familiare al fine di valutare l'evoluzione del rapporto parentale tra il resistente e i figli CP_1 minorenni della coppia.
La causa veniva, dunque, istruita con le dichiarazioni rese dai testimoni – stante Testimone_1 la rinuncia, ritualmente accettata da controparte, manifestata dalla ricorrente all'assunzione della prova orale con l'altro teste ammesso – con i documenti offerti in comunicazione dalle parti e con gli esiti delle attività demandate ai Servizi Sociali del Comune di Niscemi.
Inoltre, in corso di giudizio, la ricorrente promuoveva due procedimenti incidentali volti ad ottenere l'autorizzazione a condurre con sé i figli minorenni in Tunisia per l'annuale viaggio estivo che il nucleo compie per ricongiungersi con la famiglia della stante il mancato rilascio della Pt_1 necessaria autorizzazione – in ossequio alle norme vigenti nell'ordinamento tunisino (che in assenza di sentenza di divorzio non riconosce i poteri attribuiti dal Tribunale straniero al genitore affidatario esclusivo) – da parte del CP_1
4 Infine, concessi i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., con ordinanza del 2.7.2025 – emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 7.5.2025 – la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione personale (udienza del 25.1.2021), giudizio definito con sentenza n. n. 316/2023 emessa dal Tribunale di Gela in data 5.5.2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti, dalle dichiarazioni da queste rese in sede di udienza di comparizione, nonché dagli atti del giudizio di separazione, elementi impeditivi di qualsivoglia possibilità di ricomposizione del consorzio familiare.
3. Domanda di affidamento dei figli minorenni (Niscemi, il 13.5.2008) e Persona_2
(Caltagirone, il 17.7.2014) Persona_3
In ordine, invece, alla domanda vertente sull'affidamento dei figli minorenni della coppia, Per_2
nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...], occorre
[...] Persona_3 preliminarmente, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Tuttavia, al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere eccezionalmente disposto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e
5 doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, benché si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli fondato sul principio dell'accordo tra i genitori – quali primi e (tendenzialmente) migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore – il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale, anche incisivi, laddove si ravvisino circostanze solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere
– per quel che interessa il presente giudizio – nella manifestazione di un disinteresse con riguardo al mantenimento di una effettiva relazione personale con la prole nonché all'assunzione di un contegno idoneo a favorire l'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali.
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento dei figli e occorrerà Per_2 Per_3 dunque tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che
è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019, principio reiteratamente affermato dalla Suprema Corte: Ordinanza n. 4056 del 9/2/2023; Ordinanza n. 27348 del 19/9/2022).
6 Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori – come nel caso che ci occupa – non può non rammentarsi che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre maggiormente il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_4 Per_5 aprile 2016, Cincimino c. Italia).
Ciò detto con riguardo alla cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, nel valutare la fondatezza domanda di affidamento esclusivo proposta dalla ricorrente, il
Collegio non può non rilevare che dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Niscemi emerge un quadro che conferma la piena idoneità della ad assumere la posizione di Pt_1 principale figura di riferimento per la prole,
7 Difatti, i Servizi incaricati hanno evidenziato che la ricorrente – nonostante i contrasti con il marito
– ha assunto un ruolo attivo nella promozione del recupero della relazione personale e affettiva tra i figli e il padre (cfr. relazione del 23.9.2024: “(…) Come anzidetto, durante gli incontri è emerso che
e si recano regolarmente dal sig in quanto la signora ha sensibilizzato Per_2 Per_3 CP_1 Pt_1
i suoi figli a mantenere il loro rapporto affettivo con il papà, poiché la stessa considera il legame familiare un tema sacro per la religione musulmana e per sé e intende salvaguardarlo nonostante la sussistenza di problemi”), circostanza che smentisce la versione dei fatti sostenuta dal resistente in sede di comparsa di risposta, nella quale si allega la tenuta di una condotta ostruzionistica da parte della Pt_1
Diversamente, la posizione del emergente dall'espletamento dell'incarico non CP_1 restituisce l'immagine di un genitore che abbia maturato una sufficiente consapevolezza in ordine al suo ruolo di educatore.
Invero, benché gli incontri svolti in modalità protetta abbiano avuto un andamento positivo– grazie al supporto dell'assistente sociale che, in più occasioni, ha dovuto dare impulso alla conversione tra i minori e il padre (essendosi mostrato il affettuoso ma taciturno) – non può certo CP_1 trascurarsi che i Servizi hanno segnalato che “nel corso dei colloqui di e ) hanno Per_2 Per_6 raccontato che quando si recano a casa del padre, questi parla costantemente male della madre, inveendo contro di lei, accusandola della responsabilità dei problemi familiari e della rottura del matrimonio mentre , a suo dire, "per evitare di ascoltare tutte le sue cattiverie contro la Per_2 mamma mi metto a fantasticare e penso alle cose che devo fare. Il minore reagisce alle aggressività verbali del padre nei confronti della madre, rimanendo in silenzio, senza reagire e, nel contempo, estraniandosi dal contesto ed evadendo con i pensieri. La sua sembra essere una strategia per salvaguardare il suo benessere psichico e la sua serenità interiore e per evitare ulteeriori conflitti con il padre. Lo stesso malessere espresso da invece non viene manifestato da che, Per_2 Per_3 essendo più piccolo, sembra essere meno coinvolto emotivamente dal padre il quale si relaziona con lui in modo più sereno”, elemento che prova il mancato superamento delle criticità emerse nel corso del giudizio di separazione e che, di conseguenza, determina la formulazione di una prognosi certamente infausta sulle possibilità di concreto recupero delle piene capacità genitoriali da parte del CP_1
Tale conclusione – peraltro, in linea con la proposta proveniente dalla rete territoriale dei Servizi – risulta, altresì, suffragata dalle sia pure lapidarie (verosimilmente per la non piena padronanza della lingua italiana) dichiarazioni rese dalla testimone in sede di udienza del Testimone_1
9.10.2024 e dall'ingiustificata inerzia serbata dal ispetto al rilascio dell'autorizzazione CP_1
8 a raggiungere il ramo materno della famiglia in occasione della sospensione dell'attività scolastica, condotta che ha reso necessaria l'attivazione di due sub-procedimenti e che costituisce espressione di un ostinato atteggiamento ostruzionistico nei confronti della ricorrente, ulteriore indice che sconsiglia l'applicazione dell'ordinario regime di affidamento condiviso dei figli minorenni.
Pertanto, i superiori elementi non possono che determinare l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente.
Appare, inoltre, necessario, da un lato, che l'affidamento esclusivo alla madre venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli e, dall'altro, confermare il diritto di visita già stabilito in sede di separazione, anche tenuto conto della sostanziale disponibilità della favorire la frequentazione libera tra la prole e il padre. Pt_1
Inoltre, il limitato tempo trascorso dalla pronuncia di separazione e gli esiti degli accertamenti demandati ai Servizi Sociali hanno costituito fattori determinanti nel formare il convincimento circa la superfluità dell'ascolto dei minori, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c.
4. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli della coppia è necessario osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
9 Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo, poi, alla particolare posizione della figlia maggiorenne della coppia, Persona_1 occorre, inoltre, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del
22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a
10 carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, occorre in primo luogo rilevare che non sono emersi elementi nuovi rispetto alle capacità reddituali delle parti accertate in sede di separazione, risultando dall'esame della documentazione reddituale prodotta e dalle dichiarazioni rese dai coniugi che: la ricorrente rimane priva di un impiego, vivendo grazie all'ausilio dei sostegni pubblici al reddito;
il resistente, d'altro canto, continua a percepire redditi assai modesti (pari a poco meno di € 10.000,00 annui, corrispondenti a circa € 800,00 mensili), derivanti dallo svolgimento di attività di operaio e bracciante agricolo a carattere precario.
Inoltre, benché il resistente abbia allegato che la figlia abbia raggiunto una condizione di Per_1 indipendenza economica, non può non rilevarsi che a sostegno di tale prospettazione non ha articolato alcun mezzo istruttorio, sicché non può ritenersi provato che la figlia maggiorenne abbia conseguito una condizione personale e professionale tale da far cessare in capo ai genitori gli obblighi di mantenimento sugli stessi gravanti.
Difatti, nonostante sia pacifico che la figlia della coppia dimori in Francia presso lo zio paterno (cfr. sentenza di separazione e dichiarazioni rese dalla teste , non vi è prova che la Testimone_1 stessa abbia raggiunto l'indipendenza economica (stante le ragioni formative del trasferimento in
Francia) né che abbia reciso il proprio legame con il nucleo familiare composto dalla madre e dai fratelli.
Sul punto, occorre rammentare che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte affermato che il genitore – separato o divorziato – al quale il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo (una volta divenuto maggiorenne), ad essere legittimato iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione.
In particolare, si è sostenuta – al fine di ritenere integrato il detto requisito della coabitazione – la necessità che il figlio maggiorenne, pur in assenza di una quotidiana coabitazione – che può certamente essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio – “mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano: e questo collegamento (…)
11 concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 18075 del 25/7/2013; Sentenza n. 11320 del 27/5/2005), collegamento stabile inteso quale prevalenza temporale della permanenza della prole presso l'abitazione del genitore.
Eppure, non può non rilevarsi che negli ultimi anni il rigore del surrichiamato orientamento
(invocato dal ricorrente a sostegno della propria eccezione) è stato sottoposto a meritoria revisione critica, proprio ponendo l'accento sull'interesse sotteso alla domanda che non è quello di preservare il legame psicologico-affettivo tra l'abitazione familiare e la prole bensì l'interesse ad assicurare al figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente a godere di adeguate risorse per fare fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, formativo, sportivo, sanitario e sociale.
Difatti, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente sussiste, qualora la casa del genitore richiedente rimanga in concreto un punto di riferimento stabile e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 30179 del 22/11/2024; Sentenza n. 29977 del 31/12/2020).
In effetti, il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che questi si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti a cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 316 bis e 337 septies, pertanto, sebbene la coabitazione possa assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze, ciò che rileva ai fini del riconoscimento della legittimazione del genitore richiedente non è la prevalenza temporale dell'effettiva presenza del figlio presso la sua abitazione, quanto piuttosto l'identificazione della casa del genitore quale punto di riferimento stabile per il figlio e la verifica del fatto che il predetto genitore rivesta la figura di riferimento per la prole in termini di sostentamento e predisposizione di una organizzazione domestica.
Nel caso che ci occupa, in assenza di elementi di segno contrario che il aveva CP_1 senz'altro l'onere di introdurre nel giudizio, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che la abbia dismesso quella funzione di principale riferimento personale ed economico per la Pt_1
12 figlia maggiorenne, non ancora economicamente indipendente, sicché deve confermarsi l'obbligo di un suo mantenimento indiretto a carico del resistente.
Tuttavia, per ragioni di equità, non può non valorizzarsi il significativo alleggerimento delle spese che la è chiamata a sostenere per la figlia maggiorenne, potendo beneficiare, senz'altro, Pt_1 degli effetti positivi dell'ospitalità e della solidarietà familiare del fratello, il quale ospita in Per_1
Francia, circostanza che rende necessario un ridimensionamento dell'entità del contributo da porre a carico del anche tenuto conto delle sue non agiate condizioni economiche. CP_1
Sulla scorta di tali considerazioni appare, pertanto, equo stabilire che dovrà CP_1 versare a a titolo di contributo al mantenimento per i figli della coppia, la somma Parte_1 complessiva di € 375,00 mensili (di cui € 150,00 per ciascuno dei figli minorenni ed € 75,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne , somma da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
Parte resistente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
5. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito, meritano di essere compensate nella misura dell'85% e poste a carico del er la restante parte in quanto – CP_1 per come già evidenziato – con la sua condotta ha reso necessario trattare la richiesta di autorizzazione ai viaggi estivi in Tunisia della prole pur nella manifesta assenza di ragioni ostative, somma che dovrà essere distratta in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Esse si liquidano in complessive € 4.057,90 per compensi professionali, calcolati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a
260.000,00 euro – applicando, da un lato, una riduzione pari al 30% rispetto ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il grado di complessità del giudizio, la limitata istruttoria orale svolta (anche disposta d'ufficio) e la sostanziale natura riepilogativa delle difese conclusive e, dall'altro, i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento per la fase istruttoria in quanto comprensiva dell'attività svolta nell'ambito dei sub-procedimenti instaurati in corso di causa, e ciò oltre alle altre spese anticipate e prenotate a debito.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RA (Tunisia), in data 12.9.2000, nata a [...] il [...], e nato Parte_1 CP_1
a La RS (Tunisia) il 18.2.1965, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Niscemi con atto n. 2, P. II. Serie C, anno 2017;
2) AFFIDA i minori nato a [...] il [...], e nato a Persona_2 Persona_3
Caltagirone il 17.7.2014, in via esclusiva alla madre – presso cui rimarranno Parte_1 prevalentemente domiciliati – anche per le decisioni di maggiore interesse;
3) STABILISCE che potrà vedere e tenere con sé i figli– d'intesa con il CP_1 genitore domiciliatario – ma in caso di disaccordo, almeno a fine settimana alternati, nelle giornate di sabato o di domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, nonché per 15 giorni continuativi o meno durante le vacanze estive;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di € 375,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio minorenne ed € 75,00 per la figlia maggiorenne) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Persona_1 Per_2
e somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da
[...] Persona_3 versare entro giorno cinque di ogni mese;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
6) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
7) CONDANNA al pagamento in favore dell'Erario del 15% delle spese di lite CP_1 per come liquidate in parte motiva, corrispondente alla somma di € 608,68 – oltre al rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché delle spese prenotate a debito o anticipate – compensando il restante
85% tra le parti
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
TR NE OB GI
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