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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/11/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IR
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1492/2021 R.G. promossa da:
, nato CH (Sr), il 07.02.1966, C.F. , e Parte_1 C.F._1
nato CH (Sr), l'08.07.1963, C.F. , , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, dall' Avv. Saverio Burgaretta,
-attori-
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._3
C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._4
C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._5
residente a [...], tutti n.q. di eredi della formale intestataria;
, C.F. , nato a Persona_1 CP_4 C.F._6
Genova il 25/08/1959; , C.F. Controparte_5 C.F._7 CP_5
( ) nato a [...] il [...],
[...] C.F._7
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI
Il procuratore della parte costituita ha rassegnato le proprie conclusioni di cui al verbale di udienza del 09.04.2025 qui da intendersi integralmente richiamate. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi della novella L. 69/2009 in vigore dal 4 luglio 2009 per i procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio i convenuti chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'avvenuta usucapione in loro favore, per oltre venti anni, degli immobili siti nel Comune di Portopalo di Capo Passero (Sr), C.da Chiusa Ferrero, Foglio 42, particelle 1731 e 1735 (già 1666 e, prima ancora, 1609), meglio dettagliati in perizia di parte, e la conseguente trascrizione della sentenza, nonché la condanna alle spese di lite dei convenuti in caso di opposizione.
I convenuti, pur ritualmente citati, restavano contumaci.
Venivano concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., con deposito di memoria istruttoria in data 11.03.2022 e successiva ammissione delle prove orali richieste dagli attori.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testimoni Tes_1 [...]
e . Tes_2 Testimone_3
All'udienza del 9.4.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Dagli atti e dalle prove orali raccolte emerge che i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 hanno posseduto i beni immobili oggetto di causa da oltre venti anni, in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico, comportandosi uti domini.
In particolare, le dichiarazioni dei testimoni, tutti estranei alle parti e disinteressati, sono concordi e prive di elementi di inattendibilità.
In particolare:
- il teste Sig. , escusso all'udienza del 13 giugno 2023, conferma Tes_1 integralmente le circostanze fattuali riportate nei capitoli di prova formulati da parte attrice …."ho visto sempre i fratelli nel magazzino;
il Pt_1 magazzino è chiuso a chiave;
il terreno è delimitato da delle corde, una sorta di rete da pesca con dei picchietti di ferro" ... "io li vedo utilizzare il magazzino per depositare attrezzi, reti da pesca;
puliscono il magazzino;
li vedo lì tutti i giorni" ... "confermo la circostanza"
- il teste Sig. escusso all'udienza del 12 marzo 2024, Testimone_2 conferma la circostanza di cui al cap. di prova n° 1 articolato da parte attrice, precisando altresì che lo stesso sin dalla fine degli anni 80 utilizzava gli immobili per cui è causa ... "pagavo a e a 50 Parte_1 Parte_2 mila lire al mese" ... "solo loro avevano le chiavi del fabbricato" ... "
[...]
e hanno recintato il terreno, provvedono alla pulizia Parte_1 Parte_2 dello stesso e sistemano l'immobile; ciò ho visto da quanto io li conosco e cioè dalla fine degli anni ottanta"
- il teste Sig. ... precisa che: "Si è vero, e Testimone_3 Parte_1 hanno posseduto come proprietari sin dal 1988 l'immobile Parte_2 rappresentato nelle fotografie che mi vengono mostrate ... perché avevano le chiavi del magazzino, nessun altro che i fratelli ha le chiavi Pt_1 dell'immobile" ... conferma le altre circostanze fattuali riportate nei capp. 2 e 3 della sopra menzionata memoria ex art. 183 c.p.c.
Non risultano agli atti elementi contrari, né è stata fornita alcuna prova di segno opposto da parte dei convenuti, rimasti contumaci.
La domanda di usucapione trova pertanto fondamento nei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c..
Nulla sulle spese essendo i convenuti rimasti contumaci e avendo parte attrice chiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che e Parte_1
sono proprietari esclusivi, per quote uguali e indivise, per Parte_2
maturata usucapione, degli immobili siti nel Comune di Portopalo di Capo
Passero (SR), C.da Chiusa Ferrero, Foglio 42, particelle 1731 e 1735 (già 1666
e, prima ancora, 1609), meglio dettagliati in perizia di parte;
- Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente, ai sensi degli artt. 2651-2643 c.c., di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ad ogni effetto di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, 04.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IR
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1492/2021 R.G. promossa da:
, nato CH (Sr), il 07.02.1966, C.F. , e Parte_1 C.F._1
nato CH (Sr), l'08.07.1963, C.F. , , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, dall' Avv. Saverio Burgaretta,
-attori-
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._3
C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._4
C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._5
residente a [...], tutti n.q. di eredi della formale intestataria;
, C.F. , nato a Persona_1 CP_4 C.F._6
Genova il 25/08/1959; , C.F. Controparte_5 C.F._7 CP_5
( ) nato a [...] il [...],
[...] C.F._7
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI
Il procuratore della parte costituita ha rassegnato le proprie conclusioni di cui al verbale di udienza del 09.04.2025 qui da intendersi integralmente richiamate. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi della novella L. 69/2009 in vigore dal 4 luglio 2009 per i procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio i convenuti chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'avvenuta usucapione in loro favore, per oltre venti anni, degli immobili siti nel Comune di Portopalo di Capo Passero (Sr), C.da Chiusa Ferrero, Foglio 42, particelle 1731 e 1735 (già 1666 e, prima ancora, 1609), meglio dettagliati in perizia di parte, e la conseguente trascrizione della sentenza, nonché la condanna alle spese di lite dei convenuti in caso di opposizione.
I convenuti, pur ritualmente citati, restavano contumaci.
Venivano concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., con deposito di memoria istruttoria in data 11.03.2022 e successiva ammissione delle prove orali richieste dagli attori.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testimoni Tes_1 [...]
e . Tes_2 Testimone_3
All'udienza del 9.4.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Dagli atti e dalle prove orali raccolte emerge che i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 hanno posseduto i beni immobili oggetto di causa da oltre venti anni, in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico, comportandosi uti domini.
In particolare, le dichiarazioni dei testimoni, tutti estranei alle parti e disinteressati, sono concordi e prive di elementi di inattendibilità.
In particolare:
- il teste Sig. , escusso all'udienza del 13 giugno 2023, conferma Tes_1 integralmente le circostanze fattuali riportate nei capitoli di prova formulati da parte attrice …."ho visto sempre i fratelli nel magazzino;
il Pt_1 magazzino è chiuso a chiave;
il terreno è delimitato da delle corde, una sorta di rete da pesca con dei picchietti di ferro" ... "io li vedo utilizzare il magazzino per depositare attrezzi, reti da pesca;
puliscono il magazzino;
li vedo lì tutti i giorni" ... "confermo la circostanza"
- il teste Sig. escusso all'udienza del 12 marzo 2024, Testimone_2 conferma la circostanza di cui al cap. di prova n° 1 articolato da parte attrice, precisando altresì che lo stesso sin dalla fine degli anni 80 utilizzava gli immobili per cui è causa ... "pagavo a e a 50 Parte_1 Parte_2 mila lire al mese" ... "solo loro avevano le chiavi del fabbricato" ... "
[...]
e hanno recintato il terreno, provvedono alla pulizia Parte_1 Parte_2 dello stesso e sistemano l'immobile; ciò ho visto da quanto io li conosco e cioè dalla fine degli anni ottanta"
- il teste Sig. ... precisa che: "Si è vero, e Testimone_3 Parte_1 hanno posseduto come proprietari sin dal 1988 l'immobile Parte_2 rappresentato nelle fotografie che mi vengono mostrate ... perché avevano le chiavi del magazzino, nessun altro che i fratelli ha le chiavi Pt_1 dell'immobile" ... conferma le altre circostanze fattuali riportate nei capp. 2 e 3 della sopra menzionata memoria ex art. 183 c.p.c.
Non risultano agli atti elementi contrari, né è stata fornita alcuna prova di segno opposto da parte dei convenuti, rimasti contumaci.
La domanda di usucapione trova pertanto fondamento nei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c..
Nulla sulle spese essendo i convenuti rimasti contumaci e avendo parte attrice chiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che e Parte_1
sono proprietari esclusivi, per quote uguali e indivise, per Parte_2
maturata usucapione, degli immobili siti nel Comune di Portopalo di Capo
Passero (SR), C.da Chiusa Ferrero, Foglio 42, particelle 1731 e 1735 (già 1666
e, prima ancora, 1609), meglio dettagliati in perizia di parte;
- Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente, ai sensi degli artt. 2651-2643 c.c., di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ad ogni effetto di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, 04.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino