Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4692 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: morte
TRA
( ), in proprio e quale rede legittimo del Parte_1 C.F._1 fratello rappresentato e difeso dall'avv. Andreafrancesco Artese Persona_1
ATTORE
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bonito
CONVENUTA
NONCHE'
( ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO COTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione;
la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini previsti dall'art. 190, vecchio testo, cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è in parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via preliminare va rilevato come dalla documentazione esibita dalla parte attrice - ed in particolare dalla missive inviate sia alla che alla - risulta CP_1 CP_3
l'adempimento delle prescrizioni in ordine alla proponibilità della domanda.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa non può essere esaminata perché inammissibile attesa che la predetta convenuta si è tardivamente costituita.
In linea generale deve ritenersi che in tale ipotesi il danneggiato, affinchè possa essere effettivamente riconosciuta la propria pretesa, deve non solo provare il verificarsi del sinistro nonché la sua riconducibilità all'azione di un veicolo per il quale operi il regime dell'assicurazione obbligatoria per la rca (deve ricordarsi che a far data dal 1° ottobre
1993 è stato imposto, in virtù dell'art. 130 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 36 che ha modificato l'art. 237 del codice della strada, l'obbligo di assicurazione anche per i ciclomotori e per le macchine agricole) ma, è evidente, anche la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Va sottolineato – contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta compagnia assicurativa – che l'istante non ha inteso esercitare l'azione diretta prevista dall'art. 141 codice assicurazioni bensì la ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2054 cc, quale trasportato nel veicolo di proprietà del convenuto sprovvisto di idonea copertura CP_2
assicurativa.
La legittimazione del convenuto quale proprietario del veicolo su cui viaggiava CP_2
il defunto risulta documentalmente provata. Persona_2
Appare poi evidente che, ai fini della risarcibilità del danno subito dalla parte istante, nessuna rilevanza può avere la circostanza che il veicolo su cui viaggiava quale trasportato il defunto fosse sprovvisto di idonea copertura assicurativa per Persona_3
la rca. Invero non sussistono elementi per ritenere, ai fini di una eventuale affermazione del concorso di colpa del defunto, che il povero fosse a conoscenza di Persona_1
essere trasportato su un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e che perciò non poteva circolare.
La legittimazione attiva di per lo meno quale congiunto (fratello) del Parte_1
defunto , risulta dimostrata dalla documentazione esibita in corso di causa Persona_1
(proveniente da notaio nigeriano) e confermata dalla ulteriore documentazione esibita
(cfr. la missiva di costituzione in mora e le dichiarazioni rese dall'istante pochi giorni dopo il decesso del fratello alla Pubblica Autorità). La responsabilità del conducente del veicolo, rimasto sconosciuto (e per esso del proprietario), ben può essere affermata anche sulla base della presunzione stabilita dall'art. 2054, primo comma, cc.
Alla stregua dei sopra affermati principi deve ritenersi, sulla base della documentazione esibita (cfr. rapporto dell'Autorità di PS), che effettivamente il veicolo su cui viaggiava quale trasportato , condotto da soggetto rimasto sconosciuto, è stato Persona_1
coinvolto in un rovinoso sinistro, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione, presumibilmente a causa della perdita di controllo del conducente.
Invero, sulla base della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione. La responsabilità di tale sinistro può – giova ripeterlo- attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo rimasto sconosciuto (e per esso al proprietario , non potendosi superare, nemmeno in parte, la presunzione di CP_2 esclusiva responsabilità stabilita dal primo comma dell'art. 2054 cc.
Quello che appare evidente (alla luce degli accertamenti autoptici del perito nominato in sede penale) è che l'evento mortale (sopravvenuto immediatamente dopo l'impatto) è stata conseguenza diretta del sinistro oggetto di causa.
Venendo all'esame concreto della domanda risarcitoria proposta dalla parte istante deve innanzitutto rilevarsi come la medesima parte istante, nella intestazione della citazione introduttiva del presente giudizio, si qualifica anche “quale erede legittimo del fratello”; nella premessa della medesima citazione, poi, la parte istante (lettera f) fa esclusivo riferimento al “danno da perdita parentale” e non svolge alcuna deduzione né allegazione su quale sia il diritto al risarcimento entrato nel patrimonio del defunto che sarebbe stato a lui trasmesso per successione ereditaria: in effetti (cfr. conclusioni della citazione) si limita a richiedere il risarcimento dei danni (non patrimoniali) derivati dalla perdita del rapporto parentale.
Pertanto la disamina della domanda risarcitoria va limitata ai danni subiti iure proprio dalla parte istante quale congiunto (fratello) del defunto . Persona_1
Nella liquidazione – per forza di cose equitativa – complessiva del predetto danno non patrimoniale ed in assoluta assenza di elementi univoci (che era onere della stessa parte istante allegare e provare) idonei a rappresentare situazioni di particolare vicinanza di essa parte istante con il defunto, non può che tenersi conto degli elementi oggettivi emergenti dall'età del defunto;
dal rapporto di parentela con la parte istante (fratello); della assenza di una situazione di convivenza;
delle modalità cruente del sinistro.
Alla luce delle predette considerazioni appare equo quantificare il danno non patrimoniale complessivamente subito dalla parte istante per perdita del rapporto parentale ai valori monetari attuali e come già comprensivo degli interessi di natura compensativa da liquidare mediamente nella misura dell'1% annuo dalla data del decesso alla data della presente decisione nell'importo (si ripete omnicomprensivo) di Euro 100.000,oo.
In definitiva le parti convenute vanno condannate in solido al pagamento in favore della parte istante della somma già calcolate ai valori monetari attuali e come già comprensiva degli interessi di natura compensativa fino ad oggi maturati di Euro 100.000,oo oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della reale e non eccessiva difficoltà dell'attività difensiva prestata, della sostanziale assenza di una fase istruttoria e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
quale Impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, e di così provvede: CP_2
condanna le parti convenute in solido al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di Euro 100.000,oo in favore della parte istante oltre interessi legali dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che liquida in complessive Euro 5.900,oo (di cui Euro 5.100,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 800,oo spese vive), oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Andreafrancesco Artese.
Così deciso in Napoli lì 10-01-2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco