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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 26 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 CodiceFiscale_1
Pecora, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo CP_1 CodiceFiscale_2
Luigi Bruno, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dei contributi economici nei confronti dei figli.
Per l'udienza del 20 marzo 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente l'accoglimento delle domande in ricorso. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 18.2.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 3.1.2025 le parti indicate in epigrafe, dato atto della cessazione della loro convivenza, hanno chiesto regolamentarsi, nei termini tra loro concordati, l'esercizio della responsabilità genitoriale e il contributo economico di ciascuno in favore della figlia di minore età.
La regolamentazione concordata e indicata in ricorso, integrata, con atto sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi difensori e depositato in data 27-29.1.2025, con il richiamo al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce per quanto attiene alla regolamentazione delle spese straordinarie, è adeguata agli interessi della figlia delle parti, , nata il [...], sicché può essere posta a Persona_1 base della presente decisione. Nulla va disposto in ordine all'onere delle spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dispone che i rapporti tra i genitori siano regolati dalle seguenti condizioni, tra loro concordate:
“A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Per_1 collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione familiare assegnata alla madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La IG.ra in caso di intrattenimento di nuova relazione sentimentale e contestuale convivenza con altro soggetto, Pt_1 dovrà rilasciare la casa oggi consensualmente assegnatale, al sig. quale legittimo proprietario, trasferendo CP_1 altrove la propria residenza e quella della figlia . Per_1
B) Il IG. dell' compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia il martedì CP_1
e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20,30 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,30. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni futuri di studio, sportivi e sociali della figlia.
C) Per quanto concerne le festività natalizie il IG. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il primo anno il CP_1 giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 20,30 e l'anno successivo il 25 dicembre e 02 gennaio in modo che la minore possa trascorrere alternativamente un anno il Natale con la madre e Capodanno con il padre Per_1
e viceversa l'anno successivo.
Relativamente alle vacanze pasquali, il IG. il primo anno avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno di CP_1
Pasqua dalle ore 8,00 alle ore 20,30, e Pasquetta con la madre, in modo che possa trascorrere alternativamente Per_1 un anno la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre, e l'anno successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive, sino a quando la piccola non sarà più grande, il IG. continuerà a vedere Per_1 CP_1
e tenere con sé la figlia negli stessi giorni e con gli stessi orari sopra riportati. Successivamente al raggiungimento del sesto anno di età il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel mese di agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il mese di luglio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
D) il IG. dell' – a decorrere dal mese di gennaio 2025 compreso – si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo CP_1 di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far data dal deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. Parte_1
E) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie CP_1 Pt_1 dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia , richiamando la regolamentazione del Protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Lecce, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportive-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori.
F) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la CP_1 stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
G) Il IG. rinuncia a favore della sig.ra al proprio 50% dell'Assegno Unico, versato mensilmente CP_1 Pt_1 dall'INPS, che sarà pertanto integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
I) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.”.
2) nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore