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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1379/2022 L.P. Il Giudice, Dott. MI UC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PASCOLINI FEDERICO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa MI UC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1379 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Vicenza, 49, presso lo studio dell'Avv. Federico Pascolini, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_2
), P.IVA_1 in persona del presidente p.t. con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, via Cesare Beccaria, CP_1
29, rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in virtù di procura generale alle liti del 21.7.2015 per atto notaio di Roma, Rep. 80974 e Racc. n. 21569. Persona_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.10.2022 adiva questo Tribunale, Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., per le causali di cui al ricorso, al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 2.443,52 o di quella diversa somma che emergerà in corso di Parte_1 causa come dovuta o che verrà comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. 2) Accertare e dichiarare che da parte di non è dovuta all' Parte_1 CP_1 la somma di € 8.730,36 richiesta da tale Ente con le note agli atti di causa. 3) Condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e competenze relative al presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, specificandosi a tale riguardo come il presente giudizio risulti di valore pari ad € 11.173,88”. Si costituiva in giudizio l' dando atto dell'annullamento in via di autotutela tanto CP_1 dell'indebito che delle revoche delle domande di reddito di cittadinanza del 2019 e del 2020 e conseguente pagamento dei relativi arretrati, nonché dello “sblocco” della domanda di reddito di cittadinanza del 2022. Conseguentemente l' chiedeva la cessazione della CP_1 materia del contendere quanto all'indebito e la concessione di un termine per consentire l'integrale erogazione dei ratei di febbraio 2022 e marzo 2022, al fine di addivenire alla totale cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di causa. Con note ex art. 127 ter c.p.c. del 2.5.2023 la parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo comunque per la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza virtuale in quanto tutti i predetti provvedimenti erano stati adottati dall'Istituto previdenziale dopo la notifica del ricorso eseguita in data 3.1.2023. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo l' Controparte_3 documentato l'avvenuto annullamento dell'indebito e delle revoche delle domande di reddito di cittadinanza (doc. 2, 3 e 4 , nonché il pagamento dei relativi ratei arretrati CP_1
(doc. 5 e 6 . CP_1
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono il principio della soccombenza virtuale e vanno pertanto poste a carico dell' il quale ha provveduto all'annullamento CP_1 dell'indebito e delle revoche solo dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario della parte CP_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 854,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 5 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
MI UC
Proc. R.G.L.P. n. 1379/2022 L.P. Il Giudice, Dott. MI UC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PASCOLINI FEDERICO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa MI UC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1379 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Vicenza, 49, presso lo studio dell'Avv. Federico Pascolini, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_2
), P.IVA_1 in persona del presidente p.t. con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, via Cesare Beccaria, CP_1
29, rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in virtù di procura generale alle liti del 21.7.2015 per atto notaio di Roma, Rep. 80974 e Racc. n. 21569. Persona_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.10.2022 adiva questo Tribunale, Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., per le causali di cui al ricorso, al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 2.443,52 o di quella diversa somma che emergerà in corso di Parte_1 causa come dovuta o che verrà comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. 2) Accertare e dichiarare che da parte di non è dovuta all' Parte_1 CP_1 la somma di € 8.730,36 richiesta da tale Ente con le note agli atti di causa. 3) Condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e competenze relative al presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, specificandosi a tale riguardo come il presente giudizio risulti di valore pari ad € 11.173,88”. Si costituiva in giudizio l' dando atto dell'annullamento in via di autotutela tanto CP_1 dell'indebito che delle revoche delle domande di reddito di cittadinanza del 2019 e del 2020 e conseguente pagamento dei relativi arretrati, nonché dello “sblocco” della domanda di reddito di cittadinanza del 2022. Conseguentemente l' chiedeva la cessazione della CP_1 materia del contendere quanto all'indebito e la concessione di un termine per consentire l'integrale erogazione dei ratei di febbraio 2022 e marzo 2022, al fine di addivenire alla totale cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di causa. Con note ex art. 127 ter c.p.c. del 2.5.2023 la parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo comunque per la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza virtuale in quanto tutti i predetti provvedimenti erano stati adottati dall'Istituto previdenziale dopo la notifica del ricorso eseguita in data 3.1.2023. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo l' Controparte_3 documentato l'avvenuto annullamento dell'indebito e delle revoche delle domande di reddito di cittadinanza (doc. 2, 3 e 4 , nonché il pagamento dei relativi ratei arretrati CP_1
(doc. 5 e 6 . CP_1
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono il principio della soccombenza virtuale e vanno pertanto poste a carico dell' il quale ha provveduto all'annullamento CP_1 dell'indebito e delle revoche solo dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario della parte CP_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 854,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 5 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
MI UC