Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
RG nr. 40/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 26/01/2024 da
(c.f. ), Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Conte con domicilio eletto presso il suo studio legale di Mestre, Via Allegri 29, Parte appellante contro
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
CP_2 CodiceFiscale_2
) CP_3 CodiceFiscale_3
) Controparte_4 CodiceFiscale_4
) Controparte_5 CodiceFiscale_5
Controparte_6 CodiceFiscale_6
) Controparte_7 CodiceFiscale_7
CP_8 CodiceFiscale_8
) CP_9 CodiceFiscale_9 tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'avvocato Domenico Nastari e domiciliati presso lo studio dello stesso in 30174 Venezia Mestre, via San Rocco n. 7, Parte appellata
* Oggetto : appello avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 4/10/2023, notificata il 28.12.2023. in punto: retribuzione. CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante : In accoglimento dei motivi d'appello e in riforma della sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata il 4/10/2023, rigettarsi le domande dei ricorrenti;
In
1
Conclusioni per parte appellata : contrariis reiectis - nel merito: rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti da
[...]
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario d Pt_1 generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze riportate.
* Motivi della decisione 1. Per mezzo della sentenza appellata il Tribunale di Venezia ha parzialmente accolto, con le precisazioni di cui in appresso, la domanda con la quale gli odierni appellati – originariamente erano in 10, 1 dei quali è pervenuto con la parte appellante ad accordo transattivo –, tutti dipendenti o ex dipendenti di nel settore “navigazione” con qualifica di preposti al comando, Parte_1
➢ Venisse accertata la nullità dell'art. 3 dell'accordo nazionale 27/11/2020 e dell'art. 5 dell'accordo nazionale 15/11/2015 e precedenti e successivi cc.cc.nn.ll. nonché la nullità degli accordi nazionali e/o aziendali e/o di qualsiasi altro accordo e/o circolare e/o disposizione datoriale succedutisi nel tempo, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente durante le ferie, alcune voci variabili della retribuzione correlate alle mansioni svolte [“indennità piano nebbia”,
“indennità pro tempore” / “incentivazione produttività giornaliera”, “indennità turnisti” / “incentivazione produttività giornaliera”, “indennità di comando”,
“indennità di presenza” / “premio di produttività giornaliero”];
➢ Venisse quindi accertato il diritto dei lavoratori a vedersi ricomprendere nel calcolo della retribuzione feriale le suddette indennità e, conseguentemente, pronunciata condanna (generica) al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale di Venezia, quindi, dichiarata la prescrizione del diritto alle differenze retributive rivendicate dai ricorrenti fino al 17.7.2007, affermava la sussistenza del diritto, in capo ai lavoratori, al pagamento per ogni giornata di ferie, nell'ambito di 4 settimane all'anno, di una retribuzione media comprensiva di indennità pro tempore, indennità di presenza, indennità piano nebbia e indennità di comando, retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso di cui Accordo 10.5.2022, se versato. Pronunciava infine condanna al pagamento e rifusione delle spese liquidate in € 8mila oltre accessori.
2 1.1. In particolare il Tribunale di Venezia, esclusa la nullità del ricorso introduttivo del giudizio (tacciato di indeterminatezza), rilevava:
➢ come la previsione contrattuale di esclusione dal calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo feriale di alcune voci si ponesse in contrasto con l'art. 7 della Direttiva 2003/881 e con la sua norma di recepimento all'interno dell'ordinamento Italiano, l'art. 10 D.Lgs. 66/032, così come interpretate (in termini vincolanti) dalla Corte di Giustizia3, da ultimo con sentenza CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C- 514/20 DS c/ Kochi, e (in termini non vincolanti) dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. 22401/2020, 13425/2019)ii;
➢ come, infatti, la normativa sopra enunciata, dovesse essere interpretata nel senso che nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che concorrono a determinare il suo compenso ordinario per la mansione svolta, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile;
➢ come solo alcune delle indennità richieste dai lavoratori [indennità pro tempore, indennità di presenza, indennità piano nebbia e indennità di comando], incidenti sulla retribuzione giornaliera in misura pari a circa il 10-15%, fossero intrinsecamente legate alle mansioni agli stessi assegnate4 ed ove
3 non conteggiate al fine della determinazione della retribuzione feriale potenzialmente in grado di disincentivare la fruizione delle ferie5;
➢ come il diritto al ricalcolo della retribuzione feriale dovesse essere in ogni caso limitato al periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia per 4 settimane di modo che il conteggio deve così essere effettuato: estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese, quali le indennità pro tempore, le indennità di presenza, incentivazione biglietti imob e aggi palmari vendita e aggi palmari controlli, la retribuzione media deve essere calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo. Si ottiene in tal modo la media giornaliera dell'anno di tali voci, che deve essere poi moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno, nel limite di 4 settimane annuali, detraendo il percepito (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del 20.4.2022, nonché nn. 2678/21, 2874/2021). In particolare dovrà essere detratto, a far data dall'1.7.2022, l'importo di € 8,00
navigazione, sicché è evidente che mediante l'indennità in parola di intendano retribuire tutti coloro che svolgono mansioni di navigazione, e ad esse è indissolubilmente legata. E' dunque una indennità che contribuisce a determinare la retribuzione ordinaria, ai fini di causa, per i ricorrenti;
[..] c) Indennità di presenza o premio produttività giornaliera: prevista inizialmente dall'accordo 16.7.1963 (v. doc.19 ric.), è corrisposta in funzione dell'effettiva presenza al lavoro. Con l'accordo del 27.7.1984, tale indennità assume il nome di premio di produttività giornaliero e viene espressamente corrisposta in tutte le 14 mensilità retribuite. Con l'accordo del 31.7.2014 (v. doc. 32 ricorso), il premio di produttività giornaliero viene conglobato in un'unica voce assieme ad altre indennità, per poi essere nuovamente scorporato con il successivo accordo del 29.6.2017 (doc. 33 ricorso). Proprio in quanto legata alla mera presenza giornaliera, di fatto l'indennità in questione è divenuta parte integrante della retribuzione mensile e deve essere pertanto computata anche nella retribuzione dovuta durante il periodo di ferie. Non è un caso che non vi sia sul punto una specifica contestazione di;
d) Indennità piano nebbia: è riservata ai soli preposti al comando e ai Pt_1 comandanti di coperta (v. accordo 01, doc. 24 ric.). L'accordo del 25/03/2004 (doc. 27 ric.) prevede testualmente che la prevista indennità economica sia da erogarsi in modo strettamente ed esclusivamente legato alla concreta effettuazione della prestazione, per “compensarne il disagio” ed il “maggior impegno derivante”. Non vi è dubbio che trattasi di una retribuzione per il lavoro giornaliero svolto in presenza di nebbia, che va a compensare quell'evidente incomodo dato dal dover svolgere proprio la gravosa mansione di conduzione di mezzi in presenza di tale evento, necessariamente correlato alle mansioni contrattuali e ricorrente con una certa frequenza. Si tratta dunque di voce che va a comporre la retribuzione ordinaria, ai fini di causa, dei ricorrenti;
e) Indennità di comando: viene introdotta dall'accordo sindacale del 17/10/2013 (doc. 31 ric.), in misura pari “a 15 minuti di retribuzione ordinaria”. Tale indennità viene riconosciuta esclusivamente per le giornate di effettiva presenza ai preposti al comando e ai comandanti di coperta e successivamente attribuita anche Direttori di Macchina con accordo sindacale del 18/12/2014. Anche l'indennità di comando viene conglobata con accordo del 31/07/2014 nella voce “1160 incentivazione prod. gg.”, per essere nuovamente ripristinata quale voce retributiva individuale con il successivo accordo del 29/06/2017. Si tratta di una voce retributiva atta a compensare quella che è l'attività propria, tipica dei ricorrenti, e dunque ai fini di causa compone la loro retribuzione ordinaria>>. 5 <si rileva a questo proposito per un verso che la fa frequente riferimento al concetto di pt_2 quanto alla rilevanza della dissuasivit e atro ver livello retribuzione giornaliera mensile l costituito dalle indennit in parola non poco momento si tratta voci incidono almeno il sulla mensile. una percentuale ed importo ad avviso del giudicante tale da poter dissuadere i lavoratori dall delle ferie pure sono diritto irrinunciabile. resto pu osservarsi attraverso presenza solo qui considerate ha ritenuto evidentemente incentivare servizio personale>>.
4 corrisposto per ogni giornata di ferie al personale in applicazione dell'accordo sindacale del 10.5.2022, con cui le parti sociali hanno inteso “ridefinire, ferma restando la validità degli assetti stabiliti dalla contrattazione collettiva vigente e in una prospettiva di miglior favore per i lavoratori, il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie”.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello con atto Pt_1 depositato in data 26/1/2024 sulla base di quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo contesta la sentenza appellata nella Pt_1 porzione in cui afferma che l'indennità pro tempore è intrinsecamente legata alla mansione in quanto <istituita con l aziendale controparte per il settore navigazione a diversa definizione dell di lavoro del e non compensare uno specifico disagio legato alla mansione. successivamente accordo sindacale punto doc. presente atto pro tempore stata estesa tutto personale quale in un orario settimanale ore che gi percepisce forza sottoscritto presso provinciale venezia>>.
2.2. Con il secondo motivo pone poi in dubbio che anche Pt_1
l'Indennità di presenza possa essere ricompresa al fine della determinazione della retribuzione feriale non potendosi affermare <che tale indennit sia relativa a modalit intrinseche di una mansione tant che viene applicata tutto il personale indipendentemente dalla qualifica rivestita e sicuro non compensa un>“disagio”>>.
2.3. Con il terzo motivo contesta il criterio del computo dei Pt_1 giorni feriali in particolare dolendosi del fatto che la sentenza gravata non precisa quanti siano effettivamente i giorni in relazione ai quali spetta la corresponsione dell'indennità così come calcolata tenendo conto delle varie indennità menzionate in sentenza [<il criterio di computo delle ferie indicato in sentenza invece non fa riferimento ai giorni calendario se un lavoratore fruisce periodo feriale continuativo rispettata la normativa europea sul numero minimo dovendosi considerare i mentre le consumate tale considerando riposi ordinari compresi nel sono>>].
Parte appellante inoltre contesta la sentenza gravata nella porzione in cui non tiene conto del fatto che le voci non computate nel calcolo della retribuzione feriale sono tali da non rendere la riduzione di tale retribuzione (rispetto a
5 quella ordinaria) effettivamente disincentivante (al più aggirandosi attorno ad una riduzione del 15% e, come tale, non rilevante in quanto ben inferiore alla misura del 30% di cui si legge in alcune – citate dalla parte appellante – pronunce della Corte di cassazione).
2.4. Con il quarto motivo contesta la sentenza gravata nella Pt_1 porzione in cui non ha affermato il decorso della prescrizione – che Pt_1
colloca ad una ben precisa data - sulla base della stabilità del rapporto di
[...] lavoro in quanto disciplinato – in modo speciale – dal RD 148/1931 che conterrebbe tali e tante garanzie in ipotesi di licenziamento che, in associazione alle dimensioni aziendali, sono tali da escludere quel metus che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione [cass. civ. 26246/2022], impone che la prescrizione decorra solo dal giorno della cessazione del rapporto.
3. Si sono costituiti i lavoratori appellati con memoria depositata in data 25/3/2025 prendendo specifica posizione su tutti i motivi di appello formulati da . Pt_1
3.1. Con riferimento al primo ed al secondo motivo di appello rileva la parte appellata come , nel primo grado di giudizio, non avesse sollevato Pt_1 alcuna contestazione sulle voci indennità pro tempore ed indennità di presenza evidentemente reputandole, al pari di altre indennità in effetti riconosciute al fine del calcolo della retribuzione feriale, come correlate alla mansione.
Rileva poi parte appellata come del tutto nuova sia la produzione in giudizio – effettuata solo in grado di appello – dell'accordo aziendale del 27/07/1984 (doc. 26).
Nel merito, mediante richiamo delle difese svolte in primo grado, evidenziano gli appellati come <l in oggetto corrisposta con costanza essendo presente ogni giornata lavorativa. l quindi parte integrante della retribuzione mensile: trattasi di una aggiuntiva per il lavoro giornaliero nell navigazione. compensazione ritenuta necessaria e un vero proprio aumento retributivo virt specificit del servizio lagunare si va a compensare quell incomodo dato dal dover svolgere resa pi gravosa da tale ambito specifico essa applica infatti chi come i preposti al comando od marinai sono impegnati nella navigazione ed hanno pertanto particolare status. non certo voce indiscriminatamente nelle buste paga tutti dipendenti>. Pt_1
6 Prendono inoltre gli appellanti posizione sull'accordo del 27/07/1984 richiamando giurisprudenza ad essi conforme resa dal Tribunale di Venezia.
3.2. Con riferimento al secondo motivo di appello e, quindi, in punto indennità di presenza, ripropone difese paragonabili a quelle esplicitate con riferimento al primo motivo di appello trattandosi in definitiva di <voce che costituisce pezzo dell retribuzione>>.
3.3. Quanto al terzo motivo di appello gli appellati si esprimono nei seguenti termini: <la gravata sentenza ha limitato a quattro settimane il diritto dei lavoratori alla retribuzione essa non per specificato se dette vadano considerate in caso di fruizione continuativa come giorni comprensivi riposi intermedi o invece esse debbano intendersi pari giorni. trattasi peraltro tema dibattuto dalle parti causa dalla memoria costituzione primo grado pg. e cos nelle note conclusive i sostiene che pt_1 considerati al lordo riposi. contrario da ritenersi le ferie alle quali applicare la sopra calcolata siano conferma giunge cass. punto della stessa riportato riferendosi cgue: ai punti testualmente affermato: luogo occorre ricordare secondo l paragrafo direttiva stati membri prendono misure necessarie affinch ogni lavoratore benefici annuali retribuite almeno si fa un generico riferimento riposo quindi questa accezione ampia dovrebbe comprendere ed settimanali. nella parla specificamente chiarire ulteriormente tale individuazione precisa devono essere mentre lo sono. altre parole citata europea avesse voluto garantire singolo una soglia minima lavoro all avrebbe parlato genericamente costitute statuito retribuite. d comprensive costituirebbe irragionevole visto soli anno sono settimana numeri gran lunga superiori annuali. cui possono eccedenti numero>>.
3.4. In ordine al quarto motivo di appello evidenziano gli appellanti come il RD148/1931 nulla preveda in relazione alle tutele accordate al lavoratore nell'ipotesi di licenziamento illegittimo/invalido/nullo cosicchè nulla da tale
7 normativa è possibile ricavare in merito alla stabilità del rapporto e come proprio la Cassazione abbia affermato che al rapporto di lavoro dei ferrotramvieri si applica, in ipotesi di licenziamento, la disciplina comune di cui all'art. 18, Legge 300/1970 (cfr. cass. civ. 11547/2012). Ciò anche sul presupposto che non è un ente pubblico e che <le deroghe alla pt_1 disciplina privatistica dei rapporti di lavoro contenute all del d.lgs. n. per le societ in controllo pubblico riguardano soltanto assunzioni e la retribuzione non esiste invece alcuna norma specifica che materia provvedimenti disciplinari intimati ai lavoratori dipendenti house deroghi normativa generale prevista i privati>>.
Devono quindi trovare applicazione nel caso di specie i principii espressi dal Supremo collegio (Cass. civ. Cass. 26246/2022).
4. La controversia, instaurata con atto di appello depositato in data 26/1/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 17/4/2025 nel corso della quale è stata discussa dalle parti e quindi decisa dal Collegio.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Muovendo dal primo motivo di appello, occorre rilevare – ciò valendo anche per gli ulteriori motivi di gravame sviluppati a – come parte Pt_1 appellante non contesti la porzione di motivazione che ricostruisce il quadro giuridico generale così come emergente dal susseguirsi della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia descritta dalla pronuncia di primo grado.
È pertanto assodato che al fine della determinazione della retribuzione (giornaliera) feriale sia necessario tenere conto di tutte quelle voci che, ancorché variabili, concorrono a determinare il compenso ordinario del singolo lavoratore con riferimento alla mansione effettivamente svolta, dovendo la retribuzione spettante per i giorni di ferie tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di effettivo lavoro;
così da non disincentivare il lavoratore dal fruire delle ferie e, quindi, da non porre in essere condizioni tali da indurre il lavoratore a rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile. Dovendo essere escluse solo quelle voci retributive accidentali corrisposte in via del tutto eccezionale in quanto correlate a vicende del tutto estemporanee e, quindi, con continuative ovvero legate alla normalità del rapporto e della modalità di erogazione della prestazione lavorativa.
8 6.1. Posto il suddetto ed incontroverso principio, si palesa infondato il rilievo di parte appellante in merito alla non computabilità ai fini della terminazione del trattamento retributivo feriale dell'indennità pro tempore.
Ed infatti, proprio in ragione del fatto che l'indennità in questione è riconosciuta a tutto il personale che ha un orario di lavoro di 39 ore – essendo peraltro proporzionalmente ridotta con riferimento al personale che ha orario più limitato - si deve ritenere che l'indennità in parola costituisce un elemento stabile della retribuzione spettante e che, pertanto, proprio in ragione di una simile stabilità (come d'altronde è stabile la retribuzione base) deve essere incluso nel calcolo della retribuzione che deve essere corrisposta nei giorni di ferie;
ciò proprio alla luce della giurisprudenza comunitaria e della Cassazione formatasi sul punto come sopra sinteticamente riportata.
6.2. Appaino quindi le argomentazioni di parte appellante come sostanzialmente ammissive della necessità di inclusione dell'indennità pro tempore nel calcolo della retribuzione feriale.
7. Identiche considerazioni, viste le ragioni dell'appello che tende a mettere in luce l'esteso riconoscimento, a tutto il personale, dell'indennità di presenza, possono essere fatte con riferimento al secondo motivo di gravame, dovendosi in ogni caso rilevare come l'indennità di cui si discute sia in effetti destinata a compensare la specifica attività lavorativa svolta dagli appellati tanto da essere, appunto, elemento stabile e continuativo della retribuzione, al pari della paga base che è, per ovvie ragioni, presa a base del calcolo della retribuzione feriale.
7.2. Merita in ultimo rilevare, come evidenziato dalla parte appella e, prim'ancora, dal giudice di prime cure, come in effetti non avesse, Pt_1 nell'ambito del giudizio di primo grado, sollevato contestazione alcuna con riferimento alle indennità pro tempore e di presenza, cosicchè i primi due motivi di appello, ove mai dovessero essere ritenuti fondati (il che non è), dovrebbero in ogni caso essere valutati come non ammissibilmente proposti.
8. In ordine al terzo motivo di appello, a mezzo del quale parte appellante si duole per la mancata indicazione da parte del giudice di prime cure se per quattro settimane debbano intendersi 22/24 giorni oppure 28 giorni, intende questa Corte mantenere fermo il proprio già affermato orientamento espresso in contenzioso similare (in corso) che vede coinvolti macchinisti e capitreno di
. CP_10
9 Ed invero se per un verso nella direttiva 2003/88 non è affatto detto che per quattro settimane devono intendersi 4 settimane di calendario, quindi (tolto il giorno di riposo obbligatorio) 24 giorni di lavoro, nella giurisprudenza di legittimità – si veda in particolare Cass. civ. n. 20216/2022 (punto 30 della motivazione) – vi son riferimenti che inducono a ritenere che le quattro settimane di ferie debbano corrispondere, secondo quanto argomentato dalla parte appellata, ad un numero di giorni pari a 28 (cfr. Corte App. Venezia, n. 621/2024 del 08/11/2024).
Risulta quindi condivisibile la ricostruzione di parte appellata laddove ritiene che il diritto al ricalcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie non può eccedere i limiti annui previsti dalla direttiva 2003/88, intendendo quattro settimane come 28 giorni.
8.1. Con riferimento all'ulteriore aspetto sollevato dalla parte appellante in seno al terzo motivo di gravame, rileva il Collegio come la pur ammessa riduzione in misura pari a circa il 15% della retribuzione feriale rispetto alla media della retribuzione per così dire ordinaria (mensile), corrisposta nei periodi effettivamente lavorati, non sia affatto irrisoria tenuto peraltro conto del fatto che la stessa giurisprudenza Comunitaria afferma che <che tale indennit sia relativa a modalit intrinseche di una mansione tant che viene applicata tutto il personale indipendentemente dalla qualifica rivestita e sicuro non compensa un>58). Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché Schultz-Hoff e a., punto 60). Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione>> (GUCE, 15 settembre 2011, nel procedimento C-155/10, nella causa e altri). Per_4
Ora, dalla suddetta pronuncia, coerente con numerose altre sempre emesse dalla Corte di Giustizia e che, come si è già sopra detto, esprime principii per il giudice nazionale vincolanti, ben si evince come la retribuzione paragonabile,
10 che deve essere assicurata al lavoratore durante le ferie al fine dal dissuaderlo dal non godimento delle stesse, sia una retribuzione identica (né più né meno) a quella corrisposta nei periodi effettivamente lavorati ovvero che si discosti da questa per il sol fatto che nel periodo feriale il lavoratore non potrà pretendere la corresponsione di quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Ora, una retribuzione feriale inferiore anche solo del 10% rispetto alla retribuzione c.d. ordinaria - tenuto anche conto del fatto che nel caso di specie non si tratta di retribuzioni mensili elevate -, è certamente una retribuzione che, potenzialmente, è in grado di incentivare il lavoratore a non fruire delle ferie così da non perdere una porzione della propria capacità di spesa.
9. Certamente infondato è poi il quarto motivo di appello a mezzo del quale
, che pur non contesta i principii espressi dalla Cassazione con la Pt_1 sentenza n. 26246/2022, argomenta in merito al decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro.
Ed infatti, quanto alla speciale disciplina di cui al R.D. n. 148/1931 che, a detta della parte appellante garantirebbe una particolare stabilità al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare, con tesi che questo Collegio condivide e che qui intende riproporre, come < disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche al licenziamento degli autoferrotranvieri invalido per inosservanza delle norme di cui ai primi tre commi dell'art. 7 della suddetta legge, non essendo a ciò di ostacolo la speciale disciplina della destituzione, di cui all'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931>> (Cass. civ. 17436/2015). Pertanto, attesa l'applicabilità dell'art. 18, Legge 300/70 (nella versione novellata dalla Legge 92/2012) al rapporto di lavoro degli appellati, ne viene che gli stessi sono soggetti al principio di diritto espresso dalla sopra richiamata pronuncia [sentenza n. 26246/2022] della Cassazione in punto non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro e, quindi, di sospensione del decorso della prescrizione a far data dall'entrata in vigore della citata Legge 92/2012 (principio invero già affermato dalla sentenza gravata e dalle parti, tutte, non avversato).
11 10. Quanto alle spese del giudizio e, in ogni caso, del presente grado, data la soccombenza di , le stesse non possono che essere poste a carico Pt_1 della parte appellante tenuto conto del complessivo valore di controversia (indeterminabile, complessità bassa), vendo quindi liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati totalmente sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria (di fatto non svoltasi atteso che il contenzioso si è sostanziato nello studio della controversia, nella redazione dell'atto introduttivo e nella discussione della causa in unica udienza ove, peraltro, sono state discusse controversie del tutto analoghe alla presente).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: accertato e dichiarato che per 4 settimane devono intendersi 28 giorni di calendario, rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 4.000,00 oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia in data 17/04/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo i <nell della protezione effettiva sua sicurezza e salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo in tal senso sentenza del gennaio a. c-350 persona_3>e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela
12 efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_6 EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, Per una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata), […] Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite>>. ii <il criterio di computo delle ferie indicato in sentenza invece non fa riferimento ai giorni calendario se un lavoratore fruisce periodo feriale continuativo rispettata la normativa europea sul numero minimo dovendosi considerare i mentre le consumate tale considerando riposi ordinari compresi nel sono>a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, CP_11 Persona_8 punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato
13 all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). 5 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.…..In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_4 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE>>.
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. 2 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3 sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15; sentenza del 12 giugno 2014, , C- Per_1 Per_2 118/13; sentenze del 20 gennai e altri, C-350/06 e C-520/06; se l 15 Persona_3 settembre 2011, e altri, C-155 el 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17; Per_4 sentenza del 16 06, cause riunite C-131/04 e C-257/04, sentenza del 20 Persona_5 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri. Persona_3 4