Decreto cautelare 5 febbraio 2026
Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 06/03/2026, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01553/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00783/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2026, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitore del Minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento attestante le ore di sostegno, recante protocollo n. -OMISSIS- del 20/01/2026;
b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026;
c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza scolastica (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore;
- in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza scolastica (30 ore settimanali);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e della Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa ER Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di un numero di ore di sostegno scolastico, al minore, pari all’intera frequenza settimanale (35 ore), in luogo dell’assegnazione di 18 ore settimanali, disposta con i provvedimenti gravati, tanto, in considerazione della situazione di grave disabilità del minore (art. 3, comma 3, della l. 104/92), del suo stato d’invalidità con indennità di accompagnamento e della prescrizione del sostegno in deroga per gravità, in sede di diagnosi funzionale;
- che nello stesso P.E.I. gravato (Sezione 9, pag. 12) si rappresenta come “ opportuno limitare la presenza a scuola nei momenti in cui è garantita la presenza dell’insegnante di sostegno, individuata dall’alunno come figura di riferimento al fine di prevenire situazione di disagio e favorire un contesto relazionale sicuro e rassicurante, utile al mantenimento della motivazione e alla partecipazione attiva alle attività didattiche ”; e che: “ L’alunno necessita di una presenza educativa continuativa per favorire il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti dal PEI. Pertanto, si ritiene opportuno richiedere un incremento delle ore di sostegno, rispetto alle 18 ore settimanali attualmente assegnate ”;
Considerato che in dichiarata ottemperanza al decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a. n. 399/2026, l’Amministrazione scolastica ha disposto, con atto del 9 febbraio 2026, l’integrazione delle ore di sostegno scolastico (come confermato dalla nota 1284 del 13 febbraio 2026, acquisita in atti);
Rilevato che in data 2 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la condanna alle spese per soccombenza virtuale;
Ritenuto che, in ossequio al principio della domanda, il ricorso debba dichiararsi improcedibile e che tuttavia le spese debbano regolarsi secondo il principio di soccombenza virtuale, poiché è emersa, secondo quanto rappresentato anche da parte ricorrente, l’incoerenza interna alle determinazioni assunte dall’Amministrazione che, da un lato, ha rappresentato analiticamente il fabbisogno concreto del minore; dall’altro, non ne ha tenuto conto nella determinazione di assegnazione, oggetto di impugnazione (l’incremento delle ore della misura del sostegno didattico è intervenuto solo in esecuzione del provvedimento cautelare monocratico; cfr. atto n. 1127 del 9 febbraio 2026, che prende l’abbrivio proprio dal Decreto monocratico n. -OMISSIS-, di cui dichiara di dover dare esecuzione);
Ritenuto pertanto che il ricorso debba dichiararsi improcedibile e che l’Amministrazione debba essere condannata al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario e liquidazione contenuta nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1,500,00 oltre accessori come per legge e con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
ER Lo PI, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| ER Lo PI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.