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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2313/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, via Graziella n. 23, presso lo studio dell'avv. Antonino FOTI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande;
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, elettivamente domiciliata a Paola, via Gioacchino Da Fiore n. 1, presso lo studio dell'avv.to Francesco DE CESARE, dal quale
è rappresentata e difesa giusta procura in atti, pec: Email_2
CONVENUTA
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Pag. 1 a 6 Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONE DELLE DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.07.2023, ha esposto di aver ricevuto, in data Parte_1
23.06.2023, l'intimazione di pagamento n. 094202390003345181000 emessa da
[...]
; che sono sottesi alla stessa i seguenti avvisi di addebito: n. Controparte_2
39420180000390303000, asseritamente notificato il 18/06/2018, per omesso pagamento di tributi I.N.P.S anni 2013, 2015,2016, pari ad €564,26, n. 39420180001574736000, asseritamente notificato il 12/09/2018, per omesso pagamento di contributi I.V.S., anno 2017, per €3.556,77, n.39420180004058543000, asseritamente notificato il 08/01/2019, a titolo di omesso pagamento di Contributi I.V.S. anni 2017-2018, di €2.412,65 e n.
39420190001173809000, asseritamente notificato il 04/07/2019, sempre per omesso pagamento dei contributi I.V.S., ma relativi all' anno 2018, per la somma di €2.393,88; che i predetti avvisi di addebito non gli sono stati mai notificati;
che è intervenuta prescrizione estintiva delle pretese contributive afferenti al periodo dal 2013 al 2017; che l'omessa notifica degli atti presupposti ha reso illegittima l'intimazione opposta. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On .le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:1) In via preliminare, per le motivazioni di cui in premessa, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420239003345181000, limitatamente ai presupposti Avvisi di addebito (N. 39420180000390303000, N. 39420180001574736000, CP_1
N.39420180004058543000, N. 39420190001173809000), stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum inmora;
2) Nel merito accogliere il presente ricorso per tutti i motivi in esso formulati e, per l'effetto, accertare e dichiarare: 1) l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità dell'intimazione di pagamento opposta n.09420239003345181000, limitatamente ai presupposti Avvisi di addebito (N. 39420180000390303000, CP_1
N.39420180001574736000, N. 39420180004058543000, N. 39420190001173809000), per difetto di notifica o/e omessa notifica degli stessi;
2) l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420239003345181000, limitatamente agli Avvisi di addebito (n. 39420180000390303000, n.39420180001574736000, n. CP_1
39420180004058543000) per credito prescritto relativo agli anni 2013, 2015, 2016, 2017;3)
l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità dell'intimazione di pagamento opposta n.
Pag. 2 a 6 09420239003345181000, per violazione di Legge (ART. 50 DPR N. 602/1973);3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre esborsi, spese di trasferta, IVA e CPA, nonché rimborso forfettario del 15% come per legge, da distrarsi/liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver riscosso e di aver anticipato le spese;
4)
Con sentenza esecutiva ex lege, nonostante gravame”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con notifiche perfezionatesi in data
01.10.2023, si è costituita l' , mentre è rimasto contumace Controparte_2
l e, pertanto, verificatane la regolarità, ne viene dichiarata la contumacia. CP_3
L' ha eccepito la legittimità della procedura di Controparte_2 riscossione attivata, la pregressa notifica di atti interruttivi della prescrizione, nonché
l'applicabilità della proroga dei termini prescrizionali ex d. l. n. 41/2021, ed ha così concluso:
“In accoglimento delle presenti deduzioni, voglia il Giudice adito ,dichiarare il ricorso in opposizione inammissibile e nel merito dichiararlo infondato in fatto ed in diritto , e quindi rigettarlo e , conseguentemente dichiarare gli atti in contestazione, esente da qualsivoglia vizio in quanto legittimamente emessi e notificati. Con vittoria di spese e competenze di
Giudizio”.
Con note scritte sostitutive di prima udienza, depositate in data 06 aprile 2024, parte ricorrente ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022, cosiddetta rottamazione -quater, e di aver ricompreso nel piano di pagamento anche gli avvisi sottesi all'intimazione oggetto di opposizione. Ha inoltre allegato di aver pagato le prime due rate di cui alle quietanze del 06.11.2023 e del 04.12.2023, di importo pari ad €1.175,42 ciascuna. Pertanto, ha chiesto dichiarazione di estinzione del giudizio, ovvero di cessazione della materia del contendere, stante il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive depositate per l'udienza del 02.10.2024, l' Controparte_2 si è opposta alla cessazione della materia del contendere invocata da parte ricorrente in quanto la stessa non ha pagato gli importi di cui all'adesione agevolata.
Orbene, appare utile individuare il quadro normativo di riferimento, partendo proprio dal disposto di cui al comma 231 art. 1 della l. n. 197/2022, istitutivo della definizione agevolata, cosiddetta rottamazione-quater, che testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti
Pag. 3 a 6 della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate
a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”.
Il pagamento degli importi dilazionati è regolato dal successivo comma 232, che prevede: “Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024”. Oltre all'obbligo di pagamento nei termini indicati nel prospetto di adesione, al contribuente, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 l. n. 197/2022, viene chiesto di rinunciare ai giudizi promossi avverso gli atti impositivi oggetto di rottamazione:
“Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi (…)”. Dunque, per poter accedere alla definizione agevolata, al contribuente viene chiesta una dichiarazione espressa mediante la quale formalmente si assume l'impegno di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda condonistica è stata presentata.
Pertanto, in assenza di tale impegno, da assumere nella dichiarazione ex. comma 235 art. 1 l.
n. 197/2022, la domanda non contiene gli elementi indefettibili per il suo perfezionamento e non può essere accolta.
La rinuncia ai giudizi in corso ne comporta l'estinzione, con ogni conseguenza di legge.
Nel caso di specie, sin dalla prima udienza la parte ricorrente, ottemperando all'impegno assunto in via amministrativa, ha rinunciato al procedimento pendente ed ha allegato di aver pagato le prime due rate della dilazione.
Pag. 4 a 6 Non rileva, ai fini dell'estinzione della procedura che il contribuente abbia assolto l'intero obbligo di pagamento, essendo l'estinzione una conseguenza ex lege dell'approvazione della richiesta di definizione agevolata.
Del resto, l'eventuale inadempimento rispetto agli obblighi di pagamento assunti può essere oggetto di altro procedimento recuperatorio della pretesa tributaria.
Ciò che invece rileva è che al momento della richiesta di estinzione erano presenti i requisiti per la sua formulazione. D'altro canto, la stessa nel rilevare Controparte_2 che il ricorrente non è in regola con i pagamenti non ha prodotto documentazione dalla quale desumere la revoca, ovvero il venir meno, del piano di definizione agevolata concordato con il contribuente.
Va in tal senso dato corso all'insegnamento giurisprudenziale per cui: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 –
252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e CP_2 che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”(cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 24428 del
11.09.2024).
Pertanto, stante la richiesta avanzata dalla parte ricorrente, in ottemperanza al disposto di cui ai commi 231 e seguenti dell'art. 1 della l. n. 192/2022, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito complessivo della controversia, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1.- dichiara la contumacia dell' CP_1
2.- dichiara l'estinzione del giudizio;
Pag. 5 a 6 3.- spese di lite interamente compensate.
Locri, 11.06.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 6