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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 6/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 706 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Paolo Palma e Parte_1
dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla che la rappresentano e difendono in virtù di mandato, apposto a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso il di Loro studio legale sito in Roma, in Viale Angelico
Appellante
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. Persona_1
n.37875 e Racc. n.7313, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avvocatura Intrametropolitana INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro n. 8188/2023 depositata il 25.09.2023.
Conclusioni dell'appellante come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado la parte appellante esponeva che: all'esito di procedimento di atp con decreto del 9.09.2022, il Tribunale di Roma sezione lavoro omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, riconoscendo in capo alla parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/80 dalla decorrenza ivi indicata;
detto decreto veniva notificato all' in data 27.10.2022/26.10.2022/14.10.2022; veniva CP_1
inoltrata AP70 a mezzo pec in data 05.12.2022; l' ad oggi non ha ancora CP_1
provveduto a liquidare quanto disposto dall'omologa.
La parte appellante concludeva chiedendo di volere: “- Preso atto del decreto di omologa del requisito sanitario avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti amministrativi;
- Condannare l' alla corresponsione in favore della CP_1
ricorrente, dei ratei maturati e maturandi relativi all'indennità di accompagnamento dal 24.11.2020 data della domanda amministrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria - Condannare altresì l' , al CP_1
pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio da liquidarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario”.
CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite” atteso che in data 21/06/2023 è stata liquidata la prestazione n. 07427235 cat. INVCIV, decorrenza 1° febbraio 2022.
Il Tribunale così motivava: < decreto di omologa del 9.9.2022 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del ctu, riconoscendo in capo alla parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 a decorrere da FEBBRAIO 2022; detto decreto veniva notificato all' in CP_1
data 27.10.2022/26.10.2022/14.10.2022; veniva inoltrata a mezzo pec Pt_2
CP_ in data 05.12.2022. L' ha prodotto comunicazione del 21.6.2023 e relativo Modello TP/150 di liquidazione della prestazione di cui in ricorso a decorrere dal 1.2.2022, con quantificazione degli arretrati per il periodo per il periodo dal 1 febbraio 2022 al 30 giugno 2023. A verbale il procuratore della parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento della prestazione di cui in ricorso. In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Per
CP_ il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo di recente in corso di causa, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
1) accerta e CP_ dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 1.200,00 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa da distrarsi.
Con atto di gravame l'appellante ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare la liquidazione delle spese di lite, previa illegittimità della determinazione delle stesse in Euro 1.200,00, da distrarsi sulla base dell'allegata nota spese pari ad euro 2.886,00 oltre accessori di legge o nella maggiore o minore somma ritenuta secondo giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA da distrarsi a favore degli scriventi procuratori antistatari”.
Si è costituito l' rimettendosi alla decisione della Corte. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
Lo scaglione di riferimento, per la causa di previdenza, deve quindi correttamente essere individuato in quello da € 5.201,00 a €26.000,00.
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali,
e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all' 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad
€ 26.000,00, considerata l'entità dei ratei della prestazione controversa;
era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda ( riconoscimento dei requisiti di una prestazione pacificamente dovuta all'appellante, senza l'esame di particolari questioni di fatto e/o diritto) e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande
o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”). Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al
50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M.
13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022), come convenuto dallo stesso appellante, la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di € 1.865,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 465,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva ed € 1.011,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali,
l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante, a titolo CP_1
di spese di primo grado, l'importo di € 1.865,00, anziché quello di € 1.200,00, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna l' appellato al CP_1
pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in
€ 250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 6.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 6/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 706 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Paolo Palma e Parte_1
dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla che la rappresentano e difendono in virtù di mandato, apposto a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso il di Loro studio legale sito in Roma, in Viale Angelico
Appellante
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. Persona_1
n.37875 e Racc. n.7313, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avvocatura Intrametropolitana INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro n. 8188/2023 depositata il 25.09.2023.
Conclusioni dell'appellante come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado la parte appellante esponeva che: all'esito di procedimento di atp con decreto del 9.09.2022, il Tribunale di Roma sezione lavoro omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, riconoscendo in capo alla parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/80 dalla decorrenza ivi indicata;
detto decreto veniva notificato all' in data 27.10.2022/26.10.2022/14.10.2022; veniva CP_1
inoltrata AP70 a mezzo pec in data 05.12.2022; l' ad oggi non ha ancora CP_1
provveduto a liquidare quanto disposto dall'omologa.
La parte appellante concludeva chiedendo di volere: “- Preso atto del decreto di omologa del requisito sanitario avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti amministrativi;
- Condannare l' alla corresponsione in favore della CP_1
ricorrente, dei ratei maturati e maturandi relativi all'indennità di accompagnamento dal 24.11.2020 data della domanda amministrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria - Condannare altresì l' , al CP_1
pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio da liquidarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario”.
CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite” atteso che in data 21/06/2023 è stata liquidata la prestazione n. 07427235 cat. INVCIV, decorrenza 1° febbraio 2022.
Il Tribunale così motivava: < decreto di omologa del 9.9.2022 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del ctu, riconoscendo in capo alla parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 a decorrere da FEBBRAIO 2022; detto decreto veniva notificato all' in CP_1
data 27.10.2022/26.10.2022/14.10.2022; veniva inoltrata a mezzo pec Pt_2
CP_ in data 05.12.2022. L' ha prodotto comunicazione del 21.6.2023 e relativo Modello TP/150 di liquidazione della prestazione di cui in ricorso a decorrere dal 1.2.2022, con quantificazione degli arretrati per il periodo per il periodo dal 1 febbraio 2022 al 30 giugno 2023. A verbale il procuratore della parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento della prestazione di cui in ricorso. In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Per
CP_ il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo di recente in corso di causa, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
1) accerta e CP_ dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 1.200,00 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa da distrarsi.
Con atto di gravame l'appellante ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare la liquidazione delle spese di lite, previa illegittimità della determinazione delle stesse in Euro 1.200,00, da distrarsi sulla base dell'allegata nota spese pari ad euro 2.886,00 oltre accessori di legge o nella maggiore o minore somma ritenuta secondo giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA da distrarsi a favore degli scriventi procuratori antistatari”.
Si è costituito l' rimettendosi alla decisione della Corte. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
Lo scaglione di riferimento, per la causa di previdenza, deve quindi correttamente essere individuato in quello da € 5.201,00 a €26.000,00.
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali,
e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all' 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad
€ 26.000,00, considerata l'entità dei ratei della prestazione controversa;
era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda ( riconoscimento dei requisiti di una prestazione pacificamente dovuta all'appellante, senza l'esame di particolari questioni di fatto e/o diritto) e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande
o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”). Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al
50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M.
13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022), come convenuto dallo stesso appellante, la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di € 1.865,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 465,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva ed € 1.011,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali,
l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante, a titolo CP_1
di spese di primo grado, l'importo di € 1.865,00, anziché quello di € 1.200,00, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna l' appellato al CP_1
pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in
€ 250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 6.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa