TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 19/09/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1218/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1218 dell'anno 2022
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), quali genitori esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale sul figlio minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Stefano Cappellu, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Isernia, alla Via Umbria (Centro Commercio e Affari), int. B/24 attori E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. (P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta mandato in P.IVA_1 atti, dall'avv. Silvano Coromano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla Via Papa Giovanni XXIII, n. 43 convenuta FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.06.2022 e Parte_1 [...]
quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_2 figlio minore hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Persona_1
Tribunale l' per ottenere il Controparte_1 rimborso delle spese da loro sostenute per l'intervento chirurgico cui era ER stato sottoposto il loro figlio , in regime di assistenza sanitaria non convenzionata, per un totale di euro 80.111,26, nonché di quelle sostenute per gli spostamenti, l'alloggio, l'assistenza pre e post intervento.
Nello specifico hanno rappresentato che, a causa del peggioramento rapido ed improvviso della forma di scoliosi idiopatica evolutiva diagnosticata al ER giovane quando aveva 9 anni, si era reso necessario sottoporlo, in data
1 09.10.2020, presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ad un intervento chirurgico denominato “Vertebral Body Tetherin – VBT”, al momento non eseguito presso strutture pubbliche convenzionate.
Hanno evidenziato di aver optato per detta tipologia di operazione, in luogo del tradizionale intervento di “TR VE” (convenzionato con il SSN) perché più all'avanguardia, meno invasiva, volta (al contrario dell'altra) a preservare la mobilità della colonna vertebrale.
Hanno inoltre specificato che, proprio a fronte del rapido avanzamento della malattia e dell'urgenza nell'intervenire per curarla, l'intervento di cui trattasi era stato consigliato dallo specialista, OT. in quanto Persona_2 rappresentante l'unica possibilità per il giovane ragazzo di riacquistare un progressivo recupero funzionale, e così ritornare ad uno stile di vita normale, destinato a migliorare nel tempo.
Hanno precisato, poi, che l'intervento doveva essere necessariamente effettuato prima che la maturità ossea del ragazzo fosse completa, in quanto in caso contrario ne sarebbe stata compromessa la riuscita.
Con comparsa di risposta del 07.12.2022 si è costituta in giudizio l' , CP_1 la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché mancherebbero, nel caso di specie, i presupposti normativamente previsti dal d. lgs. 502/1992 o, comunque, non ne sarebbe stata provata l'esistenza.
In particolare, la convenuta ha sostenuto che gli attori non avrebbero fornito prova dell'urgenza e/o l'assoluta necessità dell'intervento indicato, in quanto dalla documentazione in atti emergerebbe che l'ortopedico aveva proposto agli attori due opzioni: la correzione con artrosi vertebrale (in convenzione con il SSN), e la correzione con preservazione del movimento – VBT (non in convenzione con il SSN).
Ha rappresentato che la seconda tipologia di intervento (quella scelta dagli attori) sarebbe ancora in fase di sperimentazione, e che non vi sarebbero, allo stato, evidenze scientifiche atte a dimostrare che l'intervento di VBT dia risultati migliori rispetto all'altro.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali nonché l'espletamento di una CTU medico-legale.
All'udienza del 12.05.2025 solo gli attori hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già formulate in atti.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
La questione oggetto del contendere attiene alla rimborsabilità delle prestazioni indirette, ossia effettuate al di fuori di un rapporto di convenzionamento, e deve essere analizzata partendo da quanto previsto dal D. Lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 4219), che all'art. 1 prevede che la tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse 2 della collettività “è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale”, che assicura, attraverso le risorse pubbliche, “i livelli essenziali e uniformi di assistenza … nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse”.
La disposizione in esame, poi, al comma 7, prevede che “sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”, e sono, invece, escluse dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale “le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.”
Sulla base del dato normativo, dunque, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai privati, a patto che le prestazioni sanitarie di cui trattasi siano efficaci ed appropriate in relazione al caso di specie – e dunque sia scientificamente provato un conseguente significativo beneficio in termini di salute – e che le stesse esigenze curative non possano essere soddisfatte con altre forme di assistenza.
La più recente giurisprudenza sul tema, di merito e di legittimità, ha applicato i predetti principi sostanzialmente stabilendo che, al fine dell'accesso al rimborso da parte del Servizio Sanitario delle spese sostenute presso strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, è necessario dimostrare l'urgenza dell'intervento da eseguire, nonchè l'inidoneità della struttura pubblica ad erogare tempestivamente ed in forma adeguata la prestazione richiesta.
Si richiamano sul punto le seguenti pronunce di legittimità:
- “in tema di assistenza sanitaria indiretta, le prestazioni necessarie ed urgenti, anche se effettuate in strutture non convenzionate e senza la Parte previa autorizzazione della sono a carico del SSN in quanto, dovendo essere salvaguardata la salute in maniera effettiva, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente, che ha, quindi, direttamente diritto al rimborso della spesa sostenuta” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19993 del 12/07/2023);
- “in tema di prestazioni indirette, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che, laddove sussistano condizioni di necessità ed urgenza, la prestazione vada rimborsata, pur in difetto di 3 preventiva autorizzazione. Così si è espressa Cass. 9319 del 2010, in riferimento a cure improcrastinabili: «il suddetto diritto, se dà accesso alle cure in strutture pubbliche o convenzionate, richiede, invece, apposito preventivo ed espresso provvedimento autorizzatorio del trattamento in struttura da queste diverse, a meno che non ricorra l'ulteriore requisito dell'urgenza, in presenza del quale il diritto alla salute non deve subire pericolosi ritardi (giurisprudenza costante da Cass. S.U. n. 117/99; S.U. n. 68/00 anche se in tema di giurisdizione;
Cass. n. 2444/01)». Il principio è stato affermato altresì dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'allegato I, punto 8.6, della legge della Regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui quella norma escludeva «in modo indifferenziato ed assoluto ogni ristoro delle spese in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente chiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qualora ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, di gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili» (Corte Cost. n. 267/1998). Ed ancora Corte Costituzionale n. 509 del 2000: «è costituzionalmente illegittimo l'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità e urgenza, quando non sia possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso. L'esclusione assoluta ed indifferenziata di ogni ristoro delle spese sostenute in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente richiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta senza alcuna deroga neppure per le ipotesi in cui ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, gravità e urgenza non altrimenti sopperibili non assicura l'effettiva tutela della salute e vulnera l'art. 32 della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché realizza una soluzione intrinsecamente non ragionevole” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22303 del 25/07/2023).
Ebbene, nel caso di specie le risultanze istruttorie hanno dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti sinora menzionati, con conseguente diritto degli attori al rimborso delle somme sostenute per l'intervento cui è stato ER sottoposto il giovane , sebbene nei limiti di cui infra.
Dall'esame della documentazione in atti si evince infatti in maniera evidente il repentino aggravarsi della malattia del ragazzo, tanto da richiedere quale unica soluzione l'intervento chirurgico, nonché l'efficacia e l'appropriatezza dell'intervento di VBT ai fini della cura della patologia in atto.
Le evidenze documentali sono state confermate anche dai testi di parte attrice, OT.ri (che ha effettuato l'intervento di Persona_3 ER VBT sul minore ) e (che lo ha avuto in cura dall'età di Testimone_1
9 anni all'età di 15 anni). Entrambi hanno confermato: che l'intervento era
4 improcrastinabile, atteso il riscontrato repentino peggioramento della malattia e la circostanza per cui la riuscita dell'intervento era possibile solo ER prima della maturità ossea di;
che la scelta dell'intervento di Vertebral Body Tethering – VBT è stata effettuata al fine di preservare la mobilità della colonna vertebrale, non possibile, al contrario, a seguito dell'intervento di TR VE (che consiste nell'innesto di due barre lateralmente alla colonna e dadi di serraggio, fonde le vertebre curvate, è statico e determina il blocco del movimento della zona della colonna interessata e dolore); che l'intervento eseguito ha effettivamente consentito al paziente di ritornare alla normalità ed alla pratica di sport.
Dalla CTU in atti, a firma del OT. si evince che l'intervento ha ER4 raggiunto l'esito sperato, atteso che esso “è stato risolutivo nel caso del ER giovane , determinando un regolare sviluppo dello scheletro. (…) I movimenti del tronco sono liberi e completi su tutti i piani e non viene riferita dolenzia. Non dismetria degli arti inferiori. Asse bisiliaco simmetrico. Stazione eretta e deambulazione nella norma con mantenimento corretto del basculamento pelvico”, e che “l'ottima riuscita dell'intervento e la capacità di movimento residuo sono state tali da consentire la pratica di attività sportive impegnative con eccellenti risultati”.
La necessarietà ed improrogabilità dell'operazione emerge poi chiaramente (non solo dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi), ma anche dalla relazione del CTU, il quale ha espressamente confermato che la ER metodica scelta, più idonea e più adeguata allo sviluppo del giovane , imponeva un'esecuzione non procrastinabile, che è la più avanzata e la migliore in termini di capacità di movimento residuo e riduzione dei deficit e delle possibili necessità di reintervento per complicanza a breve e lungo termine, nonché per evitare gravi e più pregiudizievoli compromissioni della respirazione.
È emersa dunque, senza dubbio, anche l'urgenza dell'intervento, in quanto esso, se effettuato tardivamente, non avrebbe assicurato quel significativo beneficio in termini di salute che l'art. 1 sopra citato fa derivare dalle prestazioni sanitarie poste a carico del Servizio Sanitario.
Deve considerarsi altresì provato anche il presupposto della mancanza, nel caso di specie, di alternative forme di assistenza o, comunque, l'impossibilità per la struttura sanitaria pubblica di eseguire l'intervento de quo.
Dalla documentazione depositata dagli attori, difatti, si evince che prima dell'esecuzione dell'intervento con nota del 31.08.2020, aveva Parte_1 chiesto alla l'autorizzazione ad eseguire l'intervento di VBT sul figlio CP_1 ER
, precisando la non praticabilità dello stesso presso strutture pubbliche e/o convenzionate, richiamando ed allegando sia il referto di visita specialistica del 30.07.2020 a firma del OT. - nel quale si fa ER2 riferimento all'aggravamento della malattia e si prescrive il trattamento chirurgico, programmato presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi - sia la relazione medica del detto sanitario del 28.08.2020, nella quale questi specificava che tale tipologia di intervento, pur non autorizzato nell'ambito della convenzione SSN, a differenza di quello in convenzione non causa un blocco definitivo del movimento della zona della colonna interessata, è innovativo e riconosciuto da autorità sanitarie quale la FDA degli USA. 5 La convenuta mai ha fornito riscontro a detta richiesta.
Anche il CTU nominato ha rappresentato nella sua relazione che la tecnica di VBT risulta poco diffusa sul territorio italiano, in quanto eseguita unicamente in tre centri (Roma, Torino e Firenze) e, soprattutto “con liste di attesa comuni per tutti i tipi di scoliosi;
per cui i tempi di inserimento per il ER giovane si allungavano notevolmente e superavano il limite imposto dalla tecnica ll'evoluzione della malattia stessa”. L'Istituto Galeazzi offriva dunque l'unica possibilità di miglioramento per il giovane, stante la rapida progressione della malattia. Il CTU, in particolare, riferisce che “dalla letteratura si evince la complessità di questo tipo di chirurgia che comporta una lunga curva di apprendimento per cui, in particolare nel periodo in cui il paziente si è operato, ciò riduceva significativamente il numero di strutture e di professionisti a cui poter affidare la vita e la salute di Persona_1
Inoltre la finestra temporale ristretta per una giusta indicazione a tale tipo di chirurgia comportò la necessità di scegliere e fare eseguire l'intervento in tempi brevi”.
Ebbene, a fronte di quanto sinora esposto, le contestazioni della sono CP_1 rimaste piuttosto generiche, ragion per cui non può sostenersi che il giovane ER
avrebbe potuto eseguire il medesimo intervento, con il medesimo risultato, in tempo utile, presso una struttura pubblica.
Al contrario, dall'istruttoria sono emersi in maniera evidente:
1) l'urgenza nell'esecuzione dell'intervento di VBT, a fronte del repentino aggravarsi della patologia di cui soffriva il giovane Persona_1
2) l'impossibilità di procrastinare l'esecuzione dell'i ché in caso contrario esso non avrebbe apportato i benefici sperati;
3) l'impossibilità per le strutture pubbliche di eseguire l'operazione in tempi brevi;
4) l'efficacia della tecnica utilizzata, tanto è vero che il ragazzo, successivamente all'intervento, è tornato al suo normale stile di vita, riportando, così, importanti miglioramenti.
Ciò detto in punto di an, e passando al quantum debeatur, la domanda risulta provata nei limiti della somma di € 71.602,00, alla luce della seguente documentazione:
1) ricevuta a firma della OT.ssa del 13.10.2020, per ER5 monitoraggio neurologico intraoperatorio, per € 352,00;
2) ricevuta del 09.11.2020 a firma del OT. per assistenza ER6 anestesiologica per intervento chirurgico, per € 2.250,00;
3) fattura dell'Istituto Galeazzi del 08.10.2020 per € 68.655,01, con copia dell'assegno riportante la somma di € 69.000,00 e ricevuta di pagamento.
Non sono invece dovuti gli importi il cui esborso gli attori vorrebbero comprovare tramite la mera produzione di fatture, in quanto esse non costituiscono prova dell'effettivo pagamento di una determinata somma, e dunque dell'esistenza del credito restitutorio.
6 Non spetta dunque il rimborso della somma di € 55,00, portata dalla fattura di pagamento dell'Istituto Ortopedico Galeazzi del 20.10.2020, né quella di € 11.092,00, portata dalla fattura di pagamento a firma del OT. del ER2
05.11.2020, né quella di € 1.662,00, portata dalla fattura a firma del OT. el 10.11.2020. ER7
Nemmeno spetta il rimborso delle spese asseritamente sostenute per il viaggio e per l'alloggio, atteso che gli attori hanno chiesto in questa sede il rimborso delle spese sanitarie da loro sostenute, e le spese di viaggio e alloggio non sono di certo qualificabili come spese per prestazioni sanitarie.
La deve dunque essere condannata al rimborso, in favore degli attori, CP_1 della somma di € 71.602,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza per i 2/3, mentre vengono compensate per la restante quota di 1/3, atteso che la domanda è stata accolta in misura inferiore a quanto richiesto.
Per la parte non compensata, le spese vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri del DM n. 55/2014 vigente, secondo lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle caratteristiche dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare e considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, secondo i valori medi.
Quanto al compenso liquidato in corso di causa al CTU, esso viene posto a carico di parte convenuta per i 2/3 e di parte attrice per 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente la domanda, e per l'effetto condanna la a corrispondere in favore degli attori la complessiva somma di CP_1
€ 71.602,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. CONDANNA la al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore CP_1 del procuratore degli attori, che si è dichiarato antistatario, che si liquidano in € 9.402,00, oltre rimborso forfettario, Iva se dovuta e CPA;
3. PONE definitivamente a carico del convenuto i 2/3 del compenso liquidato al CTU in corso di causa, ed a carico degli attori la restante quota di 1/3 del predetto compenso;
4. COMPENSA per il resto le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, in data 19 settembre 2025
Il giudice
OT.ssa Emanuela Luciani
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1218 dell'anno 2022
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), quali genitori esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale sul figlio minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Stefano Cappellu, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Isernia, alla Via Umbria (Centro Commercio e Affari), int. B/24 attori E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. (P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta mandato in P.IVA_1 atti, dall'avv. Silvano Coromano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla Via Papa Giovanni XXIII, n. 43 convenuta FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.06.2022 e Parte_1 [...]
quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_2 figlio minore hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Persona_1
Tribunale l' per ottenere il Controparte_1 rimborso delle spese da loro sostenute per l'intervento chirurgico cui era ER stato sottoposto il loro figlio , in regime di assistenza sanitaria non convenzionata, per un totale di euro 80.111,26, nonché di quelle sostenute per gli spostamenti, l'alloggio, l'assistenza pre e post intervento.
Nello specifico hanno rappresentato che, a causa del peggioramento rapido ed improvviso della forma di scoliosi idiopatica evolutiva diagnosticata al ER giovane quando aveva 9 anni, si era reso necessario sottoporlo, in data
1 09.10.2020, presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ad un intervento chirurgico denominato “Vertebral Body Tetherin – VBT”, al momento non eseguito presso strutture pubbliche convenzionate.
Hanno evidenziato di aver optato per detta tipologia di operazione, in luogo del tradizionale intervento di “TR VE” (convenzionato con il SSN) perché più all'avanguardia, meno invasiva, volta (al contrario dell'altra) a preservare la mobilità della colonna vertebrale.
Hanno inoltre specificato che, proprio a fronte del rapido avanzamento della malattia e dell'urgenza nell'intervenire per curarla, l'intervento di cui trattasi era stato consigliato dallo specialista, OT. in quanto Persona_2 rappresentante l'unica possibilità per il giovane ragazzo di riacquistare un progressivo recupero funzionale, e così ritornare ad uno stile di vita normale, destinato a migliorare nel tempo.
Hanno precisato, poi, che l'intervento doveva essere necessariamente effettuato prima che la maturità ossea del ragazzo fosse completa, in quanto in caso contrario ne sarebbe stata compromessa la riuscita.
Con comparsa di risposta del 07.12.2022 si è costituta in giudizio l' , CP_1 la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché mancherebbero, nel caso di specie, i presupposti normativamente previsti dal d. lgs. 502/1992 o, comunque, non ne sarebbe stata provata l'esistenza.
In particolare, la convenuta ha sostenuto che gli attori non avrebbero fornito prova dell'urgenza e/o l'assoluta necessità dell'intervento indicato, in quanto dalla documentazione in atti emergerebbe che l'ortopedico aveva proposto agli attori due opzioni: la correzione con artrosi vertebrale (in convenzione con il SSN), e la correzione con preservazione del movimento – VBT (non in convenzione con il SSN).
Ha rappresentato che la seconda tipologia di intervento (quella scelta dagli attori) sarebbe ancora in fase di sperimentazione, e che non vi sarebbero, allo stato, evidenze scientifiche atte a dimostrare che l'intervento di VBT dia risultati migliori rispetto all'altro.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali nonché l'espletamento di una CTU medico-legale.
All'udienza del 12.05.2025 solo gli attori hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già formulate in atti.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
La questione oggetto del contendere attiene alla rimborsabilità delle prestazioni indirette, ossia effettuate al di fuori di un rapporto di convenzionamento, e deve essere analizzata partendo da quanto previsto dal D. Lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 4219), che all'art. 1 prevede che la tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse 2 della collettività “è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale”, che assicura, attraverso le risorse pubbliche, “i livelli essenziali e uniformi di assistenza … nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse”.
La disposizione in esame, poi, al comma 7, prevede che “sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”, e sono, invece, escluse dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale “le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.”
Sulla base del dato normativo, dunque, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai privati, a patto che le prestazioni sanitarie di cui trattasi siano efficaci ed appropriate in relazione al caso di specie – e dunque sia scientificamente provato un conseguente significativo beneficio in termini di salute – e che le stesse esigenze curative non possano essere soddisfatte con altre forme di assistenza.
La più recente giurisprudenza sul tema, di merito e di legittimità, ha applicato i predetti principi sostanzialmente stabilendo che, al fine dell'accesso al rimborso da parte del Servizio Sanitario delle spese sostenute presso strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, è necessario dimostrare l'urgenza dell'intervento da eseguire, nonchè l'inidoneità della struttura pubblica ad erogare tempestivamente ed in forma adeguata la prestazione richiesta.
Si richiamano sul punto le seguenti pronunce di legittimità:
- “in tema di assistenza sanitaria indiretta, le prestazioni necessarie ed urgenti, anche se effettuate in strutture non convenzionate e senza la Parte previa autorizzazione della sono a carico del SSN in quanto, dovendo essere salvaguardata la salute in maniera effettiva, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente, che ha, quindi, direttamente diritto al rimborso della spesa sostenuta” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19993 del 12/07/2023);
- “in tema di prestazioni indirette, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che, laddove sussistano condizioni di necessità ed urgenza, la prestazione vada rimborsata, pur in difetto di 3 preventiva autorizzazione. Così si è espressa Cass. 9319 del 2010, in riferimento a cure improcrastinabili: «il suddetto diritto, se dà accesso alle cure in strutture pubbliche o convenzionate, richiede, invece, apposito preventivo ed espresso provvedimento autorizzatorio del trattamento in struttura da queste diverse, a meno che non ricorra l'ulteriore requisito dell'urgenza, in presenza del quale il diritto alla salute non deve subire pericolosi ritardi (giurisprudenza costante da Cass. S.U. n. 117/99; S.U. n. 68/00 anche se in tema di giurisdizione;
Cass. n. 2444/01)». Il principio è stato affermato altresì dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'allegato I, punto 8.6, della legge della Regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui quella norma escludeva «in modo indifferenziato ed assoluto ogni ristoro delle spese in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente chiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qualora ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, di gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili» (Corte Cost. n. 267/1998). Ed ancora Corte Costituzionale n. 509 del 2000: «è costituzionalmente illegittimo l'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità e urgenza, quando non sia possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso. L'esclusione assoluta ed indifferenziata di ogni ristoro delle spese sostenute in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente richiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta senza alcuna deroga neppure per le ipotesi in cui ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, gravità e urgenza non altrimenti sopperibili non assicura l'effettiva tutela della salute e vulnera l'art. 32 della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché realizza una soluzione intrinsecamente non ragionevole” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22303 del 25/07/2023).
Ebbene, nel caso di specie le risultanze istruttorie hanno dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti sinora menzionati, con conseguente diritto degli attori al rimborso delle somme sostenute per l'intervento cui è stato ER sottoposto il giovane , sebbene nei limiti di cui infra.
Dall'esame della documentazione in atti si evince infatti in maniera evidente il repentino aggravarsi della malattia del ragazzo, tanto da richiedere quale unica soluzione l'intervento chirurgico, nonché l'efficacia e l'appropriatezza dell'intervento di VBT ai fini della cura della patologia in atto.
Le evidenze documentali sono state confermate anche dai testi di parte attrice, OT.ri (che ha effettuato l'intervento di Persona_3 ER VBT sul minore ) e (che lo ha avuto in cura dall'età di Testimone_1
9 anni all'età di 15 anni). Entrambi hanno confermato: che l'intervento era
4 improcrastinabile, atteso il riscontrato repentino peggioramento della malattia e la circostanza per cui la riuscita dell'intervento era possibile solo ER prima della maturità ossea di;
che la scelta dell'intervento di Vertebral Body Tethering – VBT è stata effettuata al fine di preservare la mobilità della colonna vertebrale, non possibile, al contrario, a seguito dell'intervento di TR VE (che consiste nell'innesto di due barre lateralmente alla colonna e dadi di serraggio, fonde le vertebre curvate, è statico e determina il blocco del movimento della zona della colonna interessata e dolore); che l'intervento eseguito ha effettivamente consentito al paziente di ritornare alla normalità ed alla pratica di sport.
Dalla CTU in atti, a firma del OT. si evince che l'intervento ha ER4 raggiunto l'esito sperato, atteso che esso “è stato risolutivo nel caso del ER giovane , determinando un regolare sviluppo dello scheletro. (…) I movimenti del tronco sono liberi e completi su tutti i piani e non viene riferita dolenzia. Non dismetria degli arti inferiori. Asse bisiliaco simmetrico. Stazione eretta e deambulazione nella norma con mantenimento corretto del basculamento pelvico”, e che “l'ottima riuscita dell'intervento e la capacità di movimento residuo sono state tali da consentire la pratica di attività sportive impegnative con eccellenti risultati”.
La necessarietà ed improrogabilità dell'operazione emerge poi chiaramente (non solo dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi), ma anche dalla relazione del CTU, il quale ha espressamente confermato che la ER metodica scelta, più idonea e più adeguata allo sviluppo del giovane , imponeva un'esecuzione non procrastinabile, che è la più avanzata e la migliore in termini di capacità di movimento residuo e riduzione dei deficit e delle possibili necessità di reintervento per complicanza a breve e lungo termine, nonché per evitare gravi e più pregiudizievoli compromissioni della respirazione.
È emersa dunque, senza dubbio, anche l'urgenza dell'intervento, in quanto esso, se effettuato tardivamente, non avrebbe assicurato quel significativo beneficio in termini di salute che l'art. 1 sopra citato fa derivare dalle prestazioni sanitarie poste a carico del Servizio Sanitario.
Deve considerarsi altresì provato anche il presupposto della mancanza, nel caso di specie, di alternative forme di assistenza o, comunque, l'impossibilità per la struttura sanitaria pubblica di eseguire l'intervento de quo.
Dalla documentazione depositata dagli attori, difatti, si evince che prima dell'esecuzione dell'intervento con nota del 31.08.2020, aveva Parte_1 chiesto alla l'autorizzazione ad eseguire l'intervento di VBT sul figlio CP_1 ER
, precisando la non praticabilità dello stesso presso strutture pubbliche e/o convenzionate, richiamando ed allegando sia il referto di visita specialistica del 30.07.2020 a firma del OT. - nel quale si fa ER2 riferimento all'aggravamento della malattia e si prescrive il trattamento chirurgico, programmato presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi - sia la relazione medica del detto sanitario del 28.08.2020, nella quale questi specificava che tale tipologia di intervento, pur non autorizzato nell'ambito della convenzione SSN, a differenza di quello in convenzione non causa un blocco definitivo del movimento della zona della colonna interessata, è innovativo e riconosciuto da autorità sanitarie quale la FDA degli USA. 5 La convenuta mai ha fornito riscontro a detta richiesta.
Anche il CTU nominato ha rappresentato nella sua relazione che la tecnica di VBT risulta poco diffusa sul territorio italiano, in quanto eseguita unicamente in tre centri (Roma, Torino e Firenze) e, soprattutto “con liste di attesa comuni per tutti i tipi di scoliosi;
per cui i tempi di inserimento per il ER giovane si allungavano notevolmente e superavano il limite imposto dalla tecnica ll'evoluzione della malattia stessa”. L'Istituto Galeazzi offriva dunque l'unica possibilità di miglioramento per il giovane, stante la rapida progressione della malattia. Il CTU, in particolare, riferisce che “dalla letteratura si evince la complessità di questo tipo di chirurgia che comporta una lunga curva di apprendimento per cui, in particolare nel periodo in cui il paziente si è operato, ciò riduceva significativamente il numero di strutture e di professionisti a cui poter affidare la vita e la salute di Persona_1
Inoltre la finestra temporale ristretta per una giusta indicazione a tale tipo di chirurgia comportò la necessità di scegliere e fare eseguire l'intervento in tempi brevi”.
Ebbene, a fronte di quanto sinora esposto, le contestazioni della sono CP_1 rimaste piuttosto generiche, ragion per cui non può sostenersi che il giovane ER
avrebbe potuto eseguire il medesimo intervento, con il medesimo risultato, in tempo utile, presso una struttura pubblica.
Al contrario, dall'istruttoria sono emersi in maniera evidente:
1) l'urgenza nell'esecuzione dell'intervento di VBT, a fronte del repentino aggravarsi della patologia di cui soffriva il giovane Persona_1
2) l'impossibilità di procrastinare l'esecuzione dell'i ché in caso contrario esso non avrebbe apportato i benefici sperati;
3) l'impossibilità per le strutture pubbliche di eseguire l'operazione in tempi brevi;
4) l'efficacia della tecnica utilizzata, tanto è vero che il ragazzo, successivamente all'intervento, è tornato al suo normale stile di vita, riportando, così, importanti miglioramenti.
Ciò detto in punto di an, e passando al quantum debeatur, la domanda risulta provata nei limiti della somma di € 71.602,00, alla luce della seguente documentazione:
1) ricevuta a firma della OT.ssa del 13.10.2020, per ER5 monitoraggio neurologico intraoperatorio, per € 352,00;
2) ricevuta del 09.11.2020 a firma del OT. per assistenza ER6 anestesiologica per intervento chirurgico, per € 2.250,00;
3) fattura dell'Istituto Galeazzi del 08.10.2020 per € 68.655,01, con copia dell'assegno riportante la somma di € 69.000,00 e ricevuta di pagamento.
Non sono invece dovuti gli importi il cui esborso gli attori vorrebbero comprovare tramite la mera produzione di fatture, in quanto esse non costituiscono prova dell'effettivo pagamento di una determinata somma, e dunque dell'esistenza del credito restitutorio.
6 Non spetta dunque il rimborso della somma di € 55,00, portata dalla fattura di pagamento dell'Istituto Ortopedico Galeazzi del 20.10.2020, né quella di € 11.092,00, portata dalla fattura di pagamento a firma del OT. del ER2
05.11.2020, né quella di € 1.662,00, portata dalla fattura a firma del OT. el 10.11.2020. ER7
Nemmeno spetta il rimborso delle spese asseritamente sostenute per il viaggio e per l'alloggio, atteso che gli attori hanno chiesto in questa sede il rimborso delle spese sanitarie da loro sostenute, e le spese di viaggio e alloggio non sono di certo qualificabili come spese per prestazioni sanitarie.
La deve dunque essere condannata al rimborso, in favore degli attori, CP_1 della somma di € 71.602,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza per i 2/3, mentre vengono compensate per la restante quota di 1/3, atteso che la domanda è stata accolta in misura inferiore a quanto richiesto.
Per la parte non compensata, le spese vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri del DM n. 55/2014 vigente, secondo lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle caratteristiche dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare e considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, secondo i valori medi.
Quanto al compenso liquidato in corso di causa al CTU, esso viene posto a carico di parte convenuta per i 2/3 e di parte attrice per 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente la domanda, e per l'effetto condanna la a corrispondere in favore degli attori la complessiva somma di CP_1
€ 71.602,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. CONDANNA la al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore CP_1 del procuratore degli attori, che si è dichiarato antistatario, che si liquidano in € 9.402,00, oltre rimborso forfettario, Iva se dovuta e CPA;
3. PONE definitivamente a carico del convenuto i 2/3 del compenso liquidato al CTU in corso di causa, ed a carico degli attori la restante quota di 1/3 del predetto compenso;
4. COMPENSA per il resto le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, in data 19 settembre 2025
Il giudice
OT.ssa Emanuela Luciani
7