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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/09/2024, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2385/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. FIORILLO VINCENZO e , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SANTI MARTIRI SALERNITANI, 31 84123 SALERNO, presso il difensore avv. FIORILLO VINCENZO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA e elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA BRENNERO N. 139 null 38121 TO presso lo studio dell'avv. GIRARDI
ANDREA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VECCHIO STEFANIA e CP_2 P.IVA_2
( ) VIA ROSA IEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA;
Controparte_3 C.F._2
( ) VIA ROSA JEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA;
CP_4 C.F._3
elettivamente domiciliato in VICOLO MUNICIPIO VECCHIO, 6 84121 SALERNO presso lo studio dell'avv. VECCHIO STEFANIA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_3 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TO . e elettivamente domiciliato in VIA
pagina 1 di 12 LARGO PORTA NUOVA 9 38100 TO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI TO .
CONVENUTO
Riunita al procedimento sub RG 2464/21 promosso da
(c.f. ), e (C.F. ), con il Parte_2 C.F._4 CP_2 P.IVA_2
patrocinio degli avv. VECCHIO STEFANIA e ( ) VIA Controparte_3 C.F._2
UDINE, 3 84091 BATTIPAGLIA;
( ) VIA ROSA JEMMA, 2 CP_4 C.F._3
84091 BATTIPAGLIA;
, elettivamente domiciliato in VICOLO MUNICIPIO VECCHIO, 6 84121
SALERNO, presso il difensore avv. VECCHIO STEFANIA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA e elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA BRENNERO N. 139 null 38121 TO presso lo studio dell'avv. GIRARDI
ANDREA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_3 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TO . e elettivamente domiciliato in VIA
LARGO PORTA NUOVA 9 38100 TO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI TO .
CONVENUTI
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. FIORILLO VINCENZO e , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SANTI MARTIRI SALERNITANI, 31 84123 SALERNO, presso il difensore avv. FIORILLO VINCENZO
CONVENUTO
Riunita al procedimento sub RG 2500/21 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_3 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TO . e elettivamente domiciliato in VIA
LARGO PORTA NUOVA 9 38100 TO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI TO .
ATTORE
Contro
pagina 2 di 12 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA e elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA BRENNERO N. 139 null 38121 TO presso lo studio dell'avv. GIRARDI
ANDREA
CONVENUTO
(c.f. ), e (C.F. ), con il Parte_2 C.F._4 CP_2 P.IVA_2
patrocinio degli avv. VECCHIO STEFANIA e ( ) VIA Controparte_3 C.F._2
UDINE, 3 84091 BATTIPAGLIA;
( ) VIA ROSA JEMMA, 2 CP_4 C.F._3
84091 BATTIPAGLIA;
, elettivamente domiciliato in VICOLO MUNICIPIO VECCHIO, 6 84121
SALERNO, presso il difensore avv. VECCHIO STEFANIA
CONVENUTI
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. FIORILLO VINCENZO e , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SANTI MARTIRI SALERNITANI, 31 84123 SALERNO, presso il difensore avv. FIORILLO VINCENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
E : atteso l' accordo transattivo, a spese compensate, CP_2 Parte_2
raggiunto tra questi ultimi e la , con la conseguente rinuncia agli atti del presente giudizio e CP_1
relativa accettazione, già depositate al fascicolo telematico -, si domanda che l'On.le Tribunale voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o l'estinzione ex art. 306 cpc del giudizio tra le dette parti, con revoca in ogni caso del decreto ingiuntivo n. 523/2021 nei confronti della e di . CP_2 Parte_2
In via pregiudiziale, principale, in rito: - dichiarare nullo e/o inefficace il Email_1
decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, in accoglimento dell'eccezione formulata da parte attrice opponente.
In subordine e salvo gravame, per le ragioni esposte accertare e dichiarare - il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, ed - in ogni caso, che nulla è dovuto dall'opponente Controparte_5 all'opposta e quindi - revocare il decreto ingiuntivo n. 523/2021 del
[...] CP_1
12/07/2021 emesso dal Tribunale di Trento sub. R.G. D.I. n. 1507/2021 opposto - con accertamento della responsabilità di e, per l'effetto, dei soggetti costituiti garanti, con conseguente CP_2 condanna di e dei soggetti costituiti garanti all'integrale manleva dell' CP_2 [...]
considerato che la transazione in parola non libera la predetta società nei Controparte_5 confronti dell' – CP_6
pagina 3 di 12 In via ulteriormente gradata, riducendo la predetta condanna in misura proporzionale alla quota dei debitori solidali transigenti, decurtando dal debito complessivo l'intera quota ideale di questi ultimi, anche a fronte di pagamenti inferiori a saldo e stralcio, eseguiti in forza della transazione in oggetto, al fine di evitare indebiti arricchimenti della creditrice - in ogni caso rigettando ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutività in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta.
- Inoltre, eventualmente in via riconvenzionale, condannare al risarcimento del danno pari CP_2 ad € 103.974,50 o di somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, quale quota residua del finanziamento concesso all' dalla e successivamente revocato per responsabilità CP_6 Pt_3
esclusiva di CP_2
Spese ed onorari di causa rifusi.
: Piaccia all'adito giudicante, previo rigetto della richiesta di concessione della Parte_1
esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo opposto:
a) per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio in favore del tribunale di
NO ( ed in via gradata di Napoli o di Genova ), revocare de plano il decreto ingiuntivo opposto.
b) nel merito rigettare comunque per i motivi rappresentati nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'esponente, oltre che per quello rappresentato nella narrativa nelle presenti note, l'avversa domanda di pagamento revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
c) condannare in ogni caso la opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, anche generali, da distrarsi in favore del difensore che le ha anticipate;
d) condannare la opposta a pagare una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 ultimo comma ultimo periodo c.p.c., per il fatto di avere introdotto il giudizio monitorio presso la propria sede piuttosto che dinanzi al tribunale effettivamente competente ( addirittura in violazione, non solo del
Foro del consumatore, ma anche delle clausole contrattuali che fissavano la competenza esclusiva dinanzi ad altro giudice ), costringendo l'esponente a difendersi dinanzi ad un Foro sito ad oltre mille chilometri dalla propria residenza.
e) nel caso di ritenuta fondatezza della pretesa creditoria svolta dalla opposta contro l'esponente, condannare la e la in solido tra loro, a liberare esso CP_2 Controparte_5
CP opponente dall'impegno fideiussorio ( ove mai la pretesa della fosse ritenuta fondata ) mediante
CP pagamento diretto alla medesima ex art. 1953 c.c. ovvero con le altre modalità ritenute dal giudice più opportune, sia della sorta capitale che fosse riconosciuta come dovuta, sia degli interessi, sia delle
CP eventuali spese legali liquidate in favore della d) condannare comunque la e la in solido tra loro, a CP_2 Controparte_5 pagare all'esponente le spese e competenze legali sia per l'attività svolta per resistere alla domanda pagina 4 di 12 CP della , sia per l'attività svolta nei confronti della e della medesima CP_2 Parte_4
il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che le ha anticipate.
[...]
ITAS MUTUA: in via preliminare: dichiarare cessata la materia del contendere tra , CP_1 [...]
e , essendo stata prodotta la rinunzia agli atti da parte di e CP_2 Parte_2 CP_2
e la accettazione da parte di;
Parte_2 CP_1
- in via principale:
ritenuto che
la somma ingiunta si è in seguito ridotta per intervenuto pagamento parziale della stessa, respinte in ogni caso le opposizioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto , voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi ed i titoli tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare il credito di nei confronti di e CP_1 Parte_1 Controparte_5
e per l'effetto condannarli in solido alla restituzione della somma residua di € 163.965,84,
[...]
salva la maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi di mora di cui all'art. 6 della polizza fideiussoria sopra richiamata dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali 15%, C.P.A.
e I.V.A. come per legge, e con condanna, in solido, di e Parte_1 Controparte_5
al pagamento delle spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
[...]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dd. 14.5.21 l ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo chiedendo che la CP_1
l e fossero CP_2 Controparte_5 Parte_2 Parte_1
condannati, in solido, a corrispondere la somma di € 327.931,68, oltre ad interessi e spese.
In particolare, ha affermato che la aveva garantito l'adempimento, da Controparte_7
parte dell'ATS (costituita dalla e dall degli obblighi assunti nei CP_2 Controparte_5
confronti della per la realizzazione di un progetto denominato Network Wireless Controparte_8
and Mobile e che i signori IO e si erano dichiarati coobbligati solidali, con impegno alla Pt_1
manleva della Compagnia.
Ha precisato che la compagnia aveva provveduto al pagamento della complessiva somma di €
327.931,68, come richiesto dalla beneficiaria e che in data 1.1.2016 si era perfezionata la cessione dei rami d'azienda della alla . CP_9 CP_1
Ha chiesto, pertanto, ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di tutti i coobbligati solidali.
Con atto di citazione dd. 23.9.21 la e hanno proposto opposizione CP_2 Parte_2
avverso tale decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e contestando nel merito la pretesa avversaria.
Con autonomo atto di citazione dd. 10.9.2021 ha proposto opposizione eccependo Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento;
in particolare ha affermato che l'opponente pagina 5 di 12 rivestiva la qualità di consumatore, con la conseguenza che era competente il Tribunale di NO, quale luogo di residenza del convenuto.
Ha asserito, inoltre, che la compagnia assicurativa era decaduta ex art. 1947 c.c. in quanto non si era attivata nel termine di sei mesi;
inoltre la clausola, contenuta nelle fideiussioni, di deroga a tale norma doveva essere ritenuta nulla in quanto vessatoria.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Con separato atto di citazione l ha proposto opposizione Controparte_5
avverso il decreto ingiuntivo, eccependo l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
in particolare, ha asserito che era competente il Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 19 e 20 cpc, ovvero il Tribunale di
NO, in quanto il contratto era stato concluso a Nocera Inferiore e l'inadempimento si sarebbe verificato a Battipaglia;
inoltre il luogo in cui ha sede il tesoriere dell'Ente tenuto ad effettuare il pagamento da determinarsi in base alle norme di contabilità pubblica.
Ha precisato che, anche applicando il foro convenzionale, l'art. 7 delle condizioni di assicurazione prevedeva quali fori, a scelta dell'attore, quello della sede della direzione generale della compagnia, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza, laddove RSA-Sun Insurance
Office Ltd correva in Genova e l'agenzia firmataria in Nocera Inferiore (SA).
Ha, inoltre, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo che unica intestataria della polizza era la CP_2
Ha affermato, inoltre, che la revoca del finanziamento era addebitabile a errate rendicontazioni, imputabili alla condotta della CP_2
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che la fosse condannata a CP_2
risarcire i danni.
I tre procedimenti venivano riuniti.
***
In corso di causa l' da un lato, e la e , dall'altro, hanno CP_1 CP_2 Parte_2
dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo.
Hanno, pertanto, chiesto che fosse dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere e che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Risulta, invero, prodotto in causa l'atto di transazione dd. 25.1.2023 in forza del quale la e CP_2
hanno definito la vertenza tramite il pagamento della somma di € 120.000,00 Parte_2
(documento depositato il 9.4.24).
pagina 6 di 12 Pertanto, le richieste formulate dalle parti devono essere accolte e deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra l' e la e , con CP_1 CP_2 Parte_2
conseguente revoca, nei confronti di questi ultimi, del decreto ingiuntivo n.523/21.
Per quanto riguarda , tale attore ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale Parte_1
del Tribunale adito, asserendo di essere consumatore.
Tale eccezione pare fondata.
Invero, la giurisprudenza ha statuito (Sez.U. ordinanza n. 5868 del 27/02/2023) che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_1
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_2
fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(cd. atti strumentali in senso proprio)”.
Nel caso in esame parte opponente ha allegato di aver sottoscritto il contratto (doc.3) per scopi di natura privata e che non vi sarebbero collegamenti con la sua attività professionale.
Il richiamo ed il deposito della documentazione comprovante le cariche ricoperte dall'attore (revisore unico dal 2008 in due società cooperative, Arechi 91 S.c.r.l. e Nuovo Abitare Sc.r.l. ed amministratore delegato dal 2015 di Ibarico S.r.l.: doc.12) – effettuato da parte convenuta - non è sufficiente a fornire elementi, anche meramente indiziari, ma significativi, diretti a dimostrare che, nel caso in esame, la sottoscrizione della polizza da parte del fosse concretamente ed effettivamente connessa alla sua Pt_1
attività professionale.
Per tali motivi si ritiene che, nei confronti di , debba trovare applicazione il foro esclusivo Parte_1
del consumatore, come sancito dall'art. 33, comma 2 lett. u, del D. Lgs. n. 206/2005 (residenza o domicilio elettivo del consumatore), il quale esclude l'applicabilità di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo.
Per tali motivi il decreto ingiuntivo deve essere revocato anche nei suoi confronti.
Per quanto riguarda l'opposizione proposta dall va premesso che la competenza Controparte_5
del consumatore (accertata nei confronti del non determina alcuna attrazione con riferimento a Pt_1
tale altro opponente (invero: sentenza 14386 del 10/08/2012: “Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una
pagina 7 di 12 contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost.”).
Anche l' ha eccepito la incompetenza territoriale. CP_5
Tale eccezione non è fondata.
Invero, (sentenza n.20582 del 29/07/2008) “alle università, dopo la riforma introdotta dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dagli artt. da 1 a 11 r.d.
30 ottobre 1933, n. 1611, bensì, in virtù dell'art. 56 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, il patrocinio autorizzato disciplinato dagli artt. 43 r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e 45 r.d. cit., con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza: esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera. Sono conseguentemente inapplicabili le disposizioni sul foro erariale e sulla domiciliazione presso l'Avvocatura ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali, salvo - quanto alle notificazioni - alle controversie in materia di lavoro, attesa l'equiparazione alle amministrazioni statali ai fini della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 415, comma 7, cod. proc. civ.”.
Per quanto riguarda il richiamo al foro convenzionale, va evidenziato che, esaminando la polizza (doc.
3 fascicolo d.i.) l'art. 7 delle condizioni generali di contratto prevedeva che “il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione Generale della società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza” (ed, all'epoca, la CP_7
aveva sede a Genova).
Nella successiva appendice, all'art.7, era previsto che “per qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione o l'escussione della presenta garanzia, sarà competente il Foro di . CP_5
Va al riguardo, evidenziato che, oltre alla evidente contraddittorietà di tali clausole, nessuna di esse prevedeva e qualificava tale foro convenzionale come esclusivo;
al riguardo la Suprema Corte ha statuito (ordinanza n.21362 del 06/10/2020) “la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di
pagina 8 di 12 pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro”; al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori”; ordinanza n.20713 del 17/07/2023: “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge”).
Ne consegue che deve essere affermata la competenza del Tribunale di Trento alla luce dei criteri di cui all'art. 20 cpc e dell'art. 1182 c.c., considerato che il credito azionato deve essere ritenuto liquido (doc.
3 fascicolo d.i.) e che il creditore ha sede a Trento.
La polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia assicurativa è stata stipulata con la CP_2
Contr quale capofila mandataria, con poteri di rappresentanza, della costituita da tale società e dall (si veda l'appendice alla polizza, prodotta sub doc.6 opponente: Controparte_5
“con decreto dirigenziale n. del n 219 la ha concesso un contributo di P.IVA_4 Controparte_8
€. € 406.250,00 per la realizzazione del progetto di R&S denominato "Network Wireless and Mobile -
L'implementazione del wireless e del mobile nel controllo di produzione dell'industria alimentare" dal costo complessivo pari a € 800.000,00, presentato dall'Associazione costituita Controparte_11
con atto del notaio Rep .n7054.del .25 luglio 2008 fra : 1) con Persona_3 Parte_5
sede legale in Battipaglia (Sa) - Via R. Jemma, 2 - 84091CD Pasten4 cod. fisc. iscritta P.IVA_2
alla CCIAA di Salemo al n02752290652 2) Parte_6
dell del con sede legale in Via
[...] Controparte_5 CP_5
Claudio, 21 - 80725, cod. fisc. - che, con il suddetto atto notarile l'impresa P.IVA_3 CP_2
è stata autorizzata a rappresentare quale capofila mandataria la predetta Associazione Temporanea di Cont Scopo (di seguito indicata per brevità ; - che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 18 del Bando, per la realizzazione dell'intervento agevolato, può essere erogato un anticipo pari al 50 % del contributo concesso, previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa volta a garantire alla la restituzione dell'importo erogato nel caso in cui il progetto Controparte_8
finanziato non sia realizzato o sia realizzato in modo difforme da quello approvato, nel caso che le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento agevolato non siano correttamente giustificate secondo quanto previsto dalla normativa Comunitaria in materia di utilizzo di fondi strutturali, ovvero nel caso in cui la succitata ATS non presenti, inderogabilmente, entro e non oltre il 31/03/09, alla
pagina 9 di 12 Concessionario, un rendiconto di spesa di importo non inferiore al30 % Controparte_12
del costo complessivo del progetto.
- che per ottenere l'acconto succitato il sottoscritto, nato a [...] il 14/12157 in Parte_2
qualità di Legale Rappresentante della società mandataria ha richiesto, in nome e per CP_2
conto della predetta ATS, alla Società di costituirsi quale fideiussore Controparte_7
nei confronti della Regione Campania…”,).
Ne consegue che anche l , quale partecipante a tale associazione temporanea di scopo, era CP_5 coobbligata – insieme alla – nei confronti della compagnia assicurativa. CP_2
Si deve, al contrario, ritenere che e abbiano assunto l'obbligo in qualità di Parte_2 Parte_1
fideiussori. Tale valutazione emerge sia dalla considerazione che i soggetti che avevano direttamente ottenuto il finanziamento dalla (e che, quindi, erano direttamente interessate ed Controparte_8
obbligate ad eventualmente rimborsare la polizza assicurativa) erano le due società; inoltre, dalla stessa lettura della c.d. “appendice per dichiarazione di coobbligazione” (doc.6) , sottoscritta da da risultano inequivoci riferimenti alle norme del codice civile relative al contratto di Parte_7 Pt_1
fideiussione (“…espressa rinuncia alle disposizioni sancite in loro favore dagli artt. 1950 e 1952
c.c.”;…”rinunciando a quanto previsto dagli artt. 1944, 1945, 1955, 1956 e 1957 c.c.”).
Deve, pertanto, ritenersi che l e la fossero coobbligate in solido nei confronti CP_5 CP_2 CP_2
della compagnia assicurativa;
alla luce del principio sancito dall'art. 1298, 2° comma c.c., deve presumersi che ciascuno, nei rapporti interni, fosse tenuto in parti uguali.
Come sopra già ricordato, la ha transatto la presente vertenza mediante la corresponsione CP_2 della somma di € 120.000,00.
Al riguardo, la Suprema Corte (ordinanza n.25980 del 24/09/2021) ha statuito che “in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido
a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto”.
Considerato che la convenuta risulta aver corrisposto alla la somma di € 327.931,68 Controparte_8
(doc.9 ricorso d.i.), ne consegue che l deve esser condannata a Controparte_5
rimborsare una somma pari alla metà (€ 163.965,84) oltre agli interessi di mora di cui all'art. 6 della polizza fideiussoria, con decorrenza dal 5.2.2022 al saldo.
pagina 10 di 12 Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dalla nei Controparte_5
confronti della in quanto l'attrice opponente non aveva richiesto al Giudice istruttore CP_2
l'autorizzazione a chiamare in causa tale società (ordinanza n. 6503 del 12/03/2024 : “L'opponente
a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante”).
Le spese di parte convenuta vengono poste a carico della mentre le spese di Controparte_5 [...]
CP
vengono poste a carico dell' in forza della soccombenza;
tali spese vanno così liquidate. Pt_1
Fase di studio: € 2.552,00; fase introduttiva: € 1.628,00; fase istruttoria: € 5.670,00 – 50 % in quanto non è stata svolta alcuna istruttoria: € 2.835,00; fase decisionale: € 4.253,00; totale compensi € 11.268,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 523/21;
2. Dichiara cessata la materia del contendere tra la e la e CP_1 CP_2 Pt_2
;
[...]
3. Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per quanto riguarda la domanda proposta nei confronti dei , essendo competente il Tribunale di NO;
Parte_1
4. Condanna l a corrispondere all' la Controparte_5 CP_13
somma di € 163.965,84, oltre agli interessi di mora di cui all'art. 6 della polizza fideiussoria, con decorrenza dal 5.2.2022 al saldo;
5. Dichiara inammissibile la domanda svolta dall nei Controparte_5
confronti della CP_2
6. Condanna l a rimborsare all' le spese di Controparte_5 CP_1
lite che liquida in € 11.268,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
7. Condanna l' a rimborsare a le spese di lite che liquida in € 11.268,00, CP_1 Parte_1
pagina 11 di 12 oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 14/09/2024 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2385/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. FIORILLO VINCENZO e , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SANTI MARTIRI SALERNITANI, 31 84123 SALERNO, presso il difensore avv. FIORILLO VINCENZO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA e elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA BRENNERO N. 139 null 38121 TO presso lo studio dell'avv. GIRARDI
ANDREA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VECCHIO STEFANIA e CP_2 P.IVA_2
( ) VIA ROSA IEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA;
Controparte_3 C.F._2
( ) VIA ROSA JEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA;
CP_4 C.F._3
elettivamente domiciliato in VICOLO MUNICIPIO VECCHIO, 6 84121 SALERNO presso lo studio dell'avv. VECCHIO STEFANIA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_3 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TO . e elettivamente domiciliato in VIA
pagina 1 di 12 LARGO PORTA NUOVA 9 38100 TO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI TO .
CONVENUTO
Riunita al procedimento sub RG 2464/21 promosso da
(c.f. ), e (C.F. ), con il Parte_2 C.F._4 CP_2 P.IVA_2
patrocinio degli avv. VECCHIO STEFANIA e ( ) VIA Controparte_3 C.F._2
UDINE, 3 84091 BATTIPAGLIA;
( ) VIA ROSA JEMMA, 2 CP_4 C.F._3
84091 BATTIPAGLIA;
, elettivamente domiciliato in VICOLO MUNICIPIO VECCHIO, 6 84121
SALERNO, presso il difensore avv. VECCHIO STEFANIA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA e elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA BRENNERO N. 139 null 38121 TO presso lo studio dell'avv. GIRARDI
ANDREA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_3 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TO . e elettivamente domiciliato in VIA
LARGO PORTA NUOVA 9 38100 TO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI TO .
CONVENUTI
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. FIORILLO VINCENZO e , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SANTI MARTIRI SALERNITANI, 31 84123 SALERNO, presso il difensore avv. FIORILLO VINCENZO
CONVENUTO
Riunita al procedimento sub RG 2500/21 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_3 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TO . e elettivamente domiciliato in VIA
LARGO PORTA NUOVA 9 38100 TO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI TO .
ATTORE
Contro
pagina 2 di 12 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA e elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA BRENNERO N. 139 null 38121 TO presso lo studio dell'avv. GIRARDI
ANDREA
CONVENUTO
(c.f. ), e (C.F. ), con il Parte_2 C.F._4 CP_2 P.IVA_2
patrocinio degli avv. VECCHIO STEFANIA e ( ) VIA Controparte_3 C.F._2
UDINE, 3 84091 BATTIPAGLIA;
( ) VIA ROSA JEMMA, 2 CP_4 C.F._3
84091 BATTIPAGLIA;
, elettivamente domiciliato in VICOLO MUNICIPIO VECCHIO, 6 84121
SALERNO, presso il difensore avv. VECCHIO STEFANIA
CONVENUTI
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. FIORILLO VINCENZO e , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SANTI MARTIRI SALERNITANI, 31 84123 SALERNO, presso il difensore avv. FIORILLO VINCENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
E : atteso l' accordo transattivo, a spese compensate, CP_2 Parte_2
raggiunto tra questi ultimi e la , con la conseguente rinuncia agli atti del presente giudizio e CP_1
relativa accettazione, già depositate al fascicolo telematico -, si domanda che l'On.le Tribunale voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o l'estinzione ex art. 306 cpc del giudizio tra le dette parti, con revoca in ogni caso del decreto ingiuntivo n. 523/2021 nei confronti della e di . CP_2 Parte_2
In via pregiudiziale, principale, in rito: - dichiarare nullo e/o inefficace il Email_1
decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, in accoglimento dell'eccezione formulata da parte attrice opponente.
In subordine e salvo gravame, per le ragioni esposte accertare e dichiarare - il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, ed - in ogni caso, che nulla è dovuto dall'opponente Controparte_5 all'opposta e quindi - revocare il decreto ingiuntivo n. 523/2021 del
[...] CP_1
12/07/2021 emesso dal Tribunale di Trento sub. R.G. D.I. n. 1507/2021 opposto - con accertamento della responsabilità di e, per l'effetto, dei soggetti costituiti garanti, con conseguente CP_2 condanna di e dei soggetti costituiti garanti all'integrale manleva dell' CP_2 [...]
considerato che la transazione in parola non libera la predetta società nei Controparte_5 confronti dell' – CP_6
pagina 3 di 12 In via ulteriormente gradata, riducendo la predetta condanna in misura proporzionale alla quota dei debitori solidali transigenti, decurtando dal debito complessivo l'intera quota ideale di questi ultimi, anche a fronte di pagamenti inferiori a saldo e stralcio, eseguiti in forza della transazione in oggetto, al fine di evitare indebiti arricchimenti della creditrice - in ogni caso rigettando ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutività in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta.
- Inoltre, eventualmente in via riconvenzionale, condannare al risarcimento del danno pari CP_2 ad € 103.974,50 o di somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, quale quota residua del finanziamento concesso all' dalla e successivamente revocato per responsabilità CP_6 Pt_3
esclusiva di CP_2
Spese ed onorari di causa rifusi.
: Piaccia all'adito giudicante, previo rigetto della richiesta di concessione della Parte_1
esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo opposto:
a) per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio in favore del tribunale di
NO ( ed in via gradata di Napoli o di Genova ), revocare de plano il decreto ingiuntivo opposto.
b) nel merito rigettare comunque per i motivi rappresentati nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'esponente, oltre che per quello rappresentato nella narrativa nelle presenti note, l'avversa domanda di pagamento revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
c) condannare in ogni caso la opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, anche generali, da distrarsi in favore del difensore che le ha anticipate;
d) condannare la opposta a pagare una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 ultimo comma ultimo periodo c.p.c., per il fatto di avere introdotto il giudizio monitorio presso la propria sede piuttosto che dinanzi al tribunale effettivamente competente ( addirittura in violazione, non solo del
Foro del consumatore, ma anche delle clausole contrattuali che fissavano la competenza esclusiva dinanzi ad altro giudice ), costringendo l'esponente a difendersi dinanzi ad un Foro sito ad oltre mille chilometri dalla propria residenza.
e) nel caso di ritenuta fondatezza della pretesa creditoria svolta dalla opposta contro l'esponente, condannare la e la in solido tra loro, a liberare esso CP_2 Controparte_5
CP opponente dall'impegno fideiussorio ( ove mai la pretesa della fosse ritenuta fondata ) mediante
CP pagamento diretto alla medesima ex art. 1953 c.c. ovvero con le altre modalità ritenute dal giudice più opportune, sia della sorta capitale che fosse riconosciuta come dovuta, sia degli interessi, sia delle
CP eventuali spese legali liquidate in favore della d) condannare comunque la e la in solido tra loro, a CP_2 Controparte_5 pagare all'esponente le spese e competenze legali sia per l'attività svolta per resistere alla domanda pagina 4 di 12 CP della , sia per l'attività svolta nei confronti della e della medesima CP_2 Parte_4
il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che le ha anticipate.
[...]
ITAS MUTUA: in via preliminare: dichiarare cessata la materia del contendere tra , CP_1 [...]
e , essendo stata prodotta la rinunzia agli atti da parte di e CP_2 Parte_2 CP_2
e la accettazione da parte di;
Parte_2 CP_1
- in via principale:
ritenuto che
la somma ingiunta si è in seguito ridotta per intervenuto pagamento parziale della stessa, respinte in ogni caso le opposizioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto , voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi ed i titoli tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare il credito di nei confronti di e CP_1 Parte_1 Controparte_5
e per l'effetto condannarli in solido alla restituzione della somma residua di € 163.965,84,
[...]
salva la maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi di mora di cui all'art. 6 della polizza fideiussoria sopra richiamata dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali 15%, C.P.A.
e I.V.A. come per legge, e con condanna, in solido, di e Parte_1 Controparte_5
al pagamento delle spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
[...]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dd. 14.5.21 l ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo chiedendo che la CP_1
l e fossero CP_2 Controparte_5 Parte_2 Parte_1
condannati, in solido, a corrispondere la somma di € 327.931,68, oltre ad interessi e spese.
In particolare, ha affermato che la aveva garantito l'adempimento, da Controparte_7
parte dell'ATS (costituita dalla e dall degli obblighi assunti nei CP_2 Controparte_5
confronti della per la realizzazione di un progetto denominato Network Wireless Controparte_8
and Mobile e che i signori IO e si erano dichiarati coobbligati solidali, con impegno alla Pt_1
manleva della Compagnia.
Ha precisato che la compagnia aveva provveduto al pagamento della complessiva somma di €
327.931,68, come richiesto dalla beneficiaria e che in data 1.1.2016 si era perfezionata la cessione dei rami d'azienda della alla . CP_9 CP_1
Ha chiesto, pertanto, ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di tutti i coobbligati solidali.
Con atto di citazione dd. 23.9.21 la e hanno proposto opposizione CP_2 Parte_2
avverso tale decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e contestando nel merito la pretesa avversaria.
Con autonomo atto di citazione dd. 10.9.2021 ha proposto opposizione eccependo Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento;
in particolare ha affermato che l'opponente pagina 5 di 12 rivestiva la qualità di consumatore, con la conseguenza che era competente il Tribunale di NO, quale luogo di residenza del convenuto.
Ha asserito, inoltre, che la compagnia assicurativa era decaduta ex art. 1947 c.c. in quanto non si era attivata nel termine di sei mesi;
inoltre la clausola, contenuta nelle fideiussioni, di deroga a tale norma doveva essere ritenuta nulla in quanto vessatoria.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Con separato atto di citazione l ha proposto opposizione Controparte_5
avverso il decreto ingiuntivo, eccependo l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
in particolare, ha asserito che era competente il Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 19 e 20 cpc, ovvero il Tribunale di
NO, in quanto il contratto era stato concluso a Nocera Inferiore e l'inadempimento si sarebbe verificato a Battipaglia;
inoltre il luogo in cui ha sede il tesoriere dell'Ente tenuto ad effettuare il pagamento da determinarsi in base alle norme di contabilità pubblica.
Ha precisato che, anche applicando il foro convenzionale, l'art. 7 delle condizioni di assicurazione prevedeva quali fori, a scelta dell'attore, quello della sede della direzione generale della compagnia, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza, laddove RSA-Sun Insurance
Office Ltd correva in Genova e l'agenzia firmataria in Nocera Inferiore (SA).
Ha, inoltre, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo che unica intestataria della polizza era la CP_2
Ha affermato, inoltre, che la revoca del finanziamento era addebitabile a errate rendicontazioni, imputabili alla condotta della CP_2
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che la fosse condannata a CP_2
risarcire i danni.
I tre procedimenti venivano riuniti.
***
In corso di causa l' da un lato, e la e , dall'altro, hanno CP_1 CP_2 Parte_2
dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo.
Hanno, pertanto, chiesto che fosse dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere e che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Risulta, invero, prodotto in causa l'atto di transazione dd. 25.1.2023 in forza del quale la e CP_2
hanno definito la vertenza tramite il pagamento della somma di € 120.000,00 Parte_2
(documento depositato il 9.4.24).
pagina 6 di 12 Pertanto, le richieste formulate dalle parti devono essere accolte e deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra l' e la e , con CP_1 CP_2 Parte_2
conseguente revoca, nei confronti di questi ultimi, del decreto ingiuntivo n.523/21.
Per quanto riguarda , tale attore ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale Parte_1
del Tribunale adito, asserendo di essere consumatore.
Tale eccezione pare fondata.
Invero, la giurisprudenza ha statuito (Sez.U. ordinanza n. 5868 del 27/02/2023) che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_1
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_2
fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(cd. atti strumentali in senso proprio)”.
Nel caso in esame parte opponente ha allegato di aver sottoscritto il contratto (doc.3) per scopi di natura privata e che non vi sarebbero collegamenti con la sua attività professionale.
Il richiamo ed il deposito della documentazione comprovante le cariche ricoperte dall'attore (revisore unico dal 2008 in due società cooperative, Arechi 91 S.c.r.l. e Nuovo Abitare Sc.r.l. ed amministratore delegato dal 2015 di Ibarico S.r.l.: doc.12) – effettuato da parte convenuta - non è sufficiente a fornire elementi, anche meramente indiziari, ma significativi, diretti a dimostrare che, nel caso in esame, la sottoscrizione della polizza da parte del fosse concretamente ed effettivamente connessa alla sua Pt_1
attività professionale.
Per tali motivi si ritiene che, nei confronti di , debba trovare applicazione il foro esclusivo Parte_1
del consumatore, come sancito dall'art. 33, comma 2 lett. u, del D. Lgs. n. 206/2005 (residenza o domicilio elettivo del consumatore), il quale esclude l'applicabilità di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo.
Per tali motivi il decreto ingiuntivo deve essere revocato anche nei suoi confronti.
Per quanto riguarda l'opposizione proposta dall va premesso che la competenza Controparte_5
del consumatore (accertata nei confronti del non determina alcuna attrazione con riferimento a Pt_1
tale altro opponente (invero: sentenza 14386 del 10/08/2012: “Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una
pagina 7 di 12 contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost.”).
Anche l' ha eccepito la incompetenza territoriale. CP_5
Tale eccezione non è fondata.
Invero, (sentenza n.20582 del 29/07/2008) “alle università, dopo la riforma introdotta dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dagli artt. da 1 a 11 r.d.
30 ottobre 1933, n. 1611, bensì, in virtù dell'art. 56 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, il patrocinio autorizzato disciplinato dagli artt. 43 r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e 45 r.d. cit., con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza: esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera. Sono conseguentemente inapplicabili le disposizioni sul foro erariale e sulla domiciliazione presso l'Avvocatura ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali, salvo - quanto alle notificazioni - alle controversie in materia di lavoro, attesa l'equiparazione alle amministrazioni statali ai fini della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 415, comma 7, cod. proc. civ.”.
Per quanto riguarda il richiamo al foro convenzionale, va evidenziato che, esaminando la polizza (doc.
3 fascicolo d.i.) l'art. 7 delle condizioni generali di contratto prevedeva che “il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione Generale della società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza” (ed, all'epoca, la CP_7
aveva sede a Genova).
Nella successiva appendice, all'art.7, era previsto che “per qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione o l'escussione della presenta garanzia, sarà competente il Foro di . CP_5
Va al riguardo, evidenziato che, oltre alla evidente contraddittorietà di tali clausole, nessuna di esse prevedeva e qualificava tale foro convenzionale come esclusivo;
al riguardo la Suprema Corte ha statuito (ordinanza n.21362 del 06/10/2020) “la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di
pagina 8 di 12 pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro”; al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori”; ordinanza n.20713 del 17/07/2023: “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge”).
Ne consegue che deve essere affermata la competenza del Tribunale di Trento alla luce dei criteri di cui all'art. 20 cpc e dell'art. 1182 c.c., considerato che il credito azionato deve essere ritenuto liquido (doc.
3 fascicolo d.i.) e che il creditore ha sede a Trento.
La polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia assicurativa è stata stipulata con la CP_2
Contr quale capofila mandataria, con poteri di rappresentanza, della costituita da tale società e dall (si veda l'appendice alla polizza, prodotta sub doc.6 opponente: Controparte_5
“con decreto dirigenziale n. del n 219 la ha concesso un contributo di P.IVA_4 Controparte_8
€. € 406.250,00 per la realizzazione del progetto di R&S denominato "Network Wireless and Mobile -
L'implementazione del wireless e del mobile nel controllo di produzione dell'industria alimentare" dal costo complessivo pari a € 800.000,00, presentato dall'Associazione costituita Controparte_11
con atto del notaio Rep .n7054.del .25 luglio 2008 fra : 1) con Persona_3 Parte_5
sede legale in Battipaglia (Sa) - Via R. Jemma, 2 - 84091CD Pasten4 cod. fisc. iscritta P.IVA_2
alla CCIAA di Salemo al n02752290652 2) Parte_6
dell del con sede legale in Via
[...] Controparte_5 CP_5
Claudio, 21 - 80725, cod. fisc. - che, con il suddetto atto notarile l'impresa P.IVA_3 CP_2
è stata autorizzata a rappresentare quale capofila mandataria la predetta Associazione Temporanea di Cont Scopo (di seguito indicata per brevità ; - che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 18 del Bando, per la realizzazione dell'intervento agevolato, può essere erogato un anticipo pari al 50 % del contributo concesso, previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa volta a garantire alla la restituzione dell'importo erogato nel caso in cui il progetto Controparte_8
finanziato non sia realizzato o sia realizzato in modo difforme da quello approvato, nel caso che le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento agevolato non siano correttamente giustificate secondo quanto previsto dalla normativa Comunitaria in materia di utilizzo di fondi strutturali, ovvero nel caso in cui la succitata ATS non presenti, inderogabilmente, entro e non oltre il 31/03/09, alla
pagina 9 di 12 Concessionario, un rendiconto di spesa di importo non inferiore al30 % Controparte_12
del costo complessivo del progetto.
- che per ottenere l'acconto succitato il sottoscritto, nato a [...] il 14/12157 in Parte_2
qualità di Legale Rappresentante della società mandataria ha richiesto, in nome e per CP_2
conto della predetta ATS, alla Società di costituirsi quale fideiussore Controparte_7
nei confronti della Regione Campania…”,).
Ne consegue che anche l , quale partecipante a tale associazione temporanea di scopo, era CP_5 coobbligata – insieme alla – nei confronti della compagnia assicurativa. CP_2
Si deve, al contrario, ritenere che e abbiano assunto l'obbligo in qualità di Parte_2 Parte_1
fideiussori. Tale valutazione emerge sia dalla considerazione che i soggetti che avevano direttamente ottenuto il finanziamento dalla (e che, quindi, erano direttamente interessate ed Controparte_8
obbligate ad eventualmente rimborsare la polizza assicurativa) erano le due società; inoltre, dalla stessa lettura della c.d. “appendice per dichiarazione di coobbligazione” (doc.6) , sottoscritta da da risultano inequivoci riferimenti alle norme del codice civile relative al contratto di Parte_7 Pt_1
fideiussione (“…espressa rinuncia alle disposizioni sancite in loro favore dagli artt. 1950 e 1952
c.c.”;…”rinunciando a quanto previsto dagli artt. 1944, 1945, 1955, 1956 e 1957 c.c.”).
Deve, pertanto, ritenersi che l e la fossero coobbligate in solido nei confronti CP_5 CP_2 CP_2
della compagnia assicurativa;
alla luce del principio sancito dall'art. 1298, 2° comma c.c., deve presumersi che ciascuno, nei rapporti interni, fosse tenuto in parti uguali.
Come sopra già ricordato, la ha transatto la presente vertenza mediante la corresponsione CP_2 della somma di € 120.000,00.
Al riguardo, la Suprema Corte (ordinanza n.25980 del 24/09/2021) ha statuito che “in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido
a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto”.
Considerato che la convenuta risulta aver corrisposto alla la somma di € 327.931,68 Controparte_8
(doc.9 ricorso d.i.), ne consegue che l deve esser condannata a Controparte_5
rimborsare una somma pari alla metà (€ 163.965,84) oltre agli interessi di mora di cui all'art. 6 della polizza fideiussoria, con decorrenza dal 5.2.2022 al saldo.
pagina 10 di 12 Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dalla nei Controparte_5
confronti della in quanto l'attrice opponente non aveva richiesto al Giudice istruttore CP_2
l'autorizzazione a chiamare in causa tale società (ordinanza n. 6503 del 12/03/2024 : “L'opponente
a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante”).
Le spese di parte convenuta vengono poste a carico della mentre le spese di Controparte_5 [...]
CP
vengono poste a carico dell' in forza della soccombenza;
tali spese vanno così liquidate. Pt_1
Fase di studio: € 2.552,00; fase introduttiva: € 1.628,00; fase istruttoria: € 5.670,00 – 50 % in quanto non è stata svolta alcuna istruttoria: € 2.835,00; fase decisionale: € 4.253,00; totale compensi € 11.268,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 523/21;
2. Dichiara cessata la materia del contendere tra la e la e CP_1 CP_2 Pt_2
;
[...]
3. Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per quanto riguarda la domanda proposta nei confronti dei , essendo competente il Tribunale di NO;
Parte_1
4. Condanna l a corrispondere all' la Controparte_5 CP_13
somma di € 163.965,84, oltre agli interessi di mora di cui all'art. 6 della polizza fideiussoria, con decorrenza dal 5.2.2022 al saldo;
5. Dichiara inammissibile la domanda svolta dall nei Controparte_5
confronti della CP_2
6. Condanna l a rimborsare all' le spese di Controparte_5 CP_1
lite che liquida in € 11.268,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
7. Condanna l' a rimborsare a le spese di lite che liquida in € 11.268,00, CP_1 Parte_1
pagina 11 di 12 oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 14/09/2024 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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