Art. 5. 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre in collaborazione con il Consorzio Confitarma-Finmare per la ricerca (COFIR) di Genova e da completare entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e fluviale.
2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonche' per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l' articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261 , tenendo altresi' conto delle attivita' di ricerca nelle discipline scientificoeconomiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione complessiva sull'attuazione delle leggi di settore, ivi compresa la relazione sullo stato delle ricerche finanziate ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 261 , e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitivita' e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della commissione delle Comunita' europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 45 del 17 febbraio 1996, all'lstituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore navale relalivi al periodo 1 gennaio 1997-31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le modalita' e le procedure di cui ai seguenti commi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:
a) attivita' di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;
b) attivita' di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonche' alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale;
c) attivita' di sviluppo precompetitiva orientata alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con caratteristiche avanzate e innovative nonche' a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attivita' di cui alle lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnicoscientifico.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato tecnicoscientifico di cui all' art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di cui al comma 3.
6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalita' di cui all' art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431 , nonche' dell' art. 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 .
7. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni per l'anno 1999.
2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonche' per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l' articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261 , tenendo altresi' conto delle attivita' di ricerca nelle discipline scientificoeconomiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione complessiva sull'attuazione delle leggi di settore, ivi compresa la relazione sullo stato delle ricerche finanziate ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 261 , e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitivita' e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della commissione delle Comunita' europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 45 del 17 febbraio 1996, all'lstituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore navale relalivi al periodo 1 gennaio 1997-31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le modalita' e le procedure di cui ai seguenti commi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:
a) attivita' di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;
b) attivita' di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonche' alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale;
c) attivita' di sviluppo precompetitiva orientata alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con caratteristiche avanzate e innovative nonche' a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attivita' di cui alle lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnicoscientifico.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato tecnicoscientifico di cui all' art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di cui al comma 3.
6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalita' di cui all' art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431 , nonche' dell' art. 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 .
7. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni per l'anno 1999.