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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi giudice dott.ssa Francesca Cosentino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 16190/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 26/11/1971 (c.f. Parte_1
e residente a [...], VIA COSTANTINO C.F._1
MORIN N. 1, rappresentato e difeso dall'avv. DEL MONTE CESARE, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente a [...], VIA DARDANELLI N. C.F._2
3
ADOTTANDO
Con l'intervento del PM presso il Tribunale 2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di adozione, Parte_1 ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di Controparte_1
nato a [...] il [...], avendo instaurato con lo stesso un forte legame affettivo a cui intende dare una veste giuridica ed anche per garantire la continuità della discendenza, e precisando che l'adottando è figlio della propria moglie, sig.ra , nato Persona_1
dalla precedente unione con il sig. Persona_2 all'udienza del 15/04/2025 fissata per la comparizione delle parti,
l'adottante e l'adottando hanno prestato il consenso all'adozione, la madre biologica dell'adottando nonché coniuge dell'adottante ha prestato l'assenso all'adozione mentre il padre biologico, comparso a seguito di rituale notifica, non ha prestato l'assenso all'adozione.
Ascoltato dal Presidente dr.ssa Marta Ienzi, ha dedotto comportamenti inadeguati dell'adottante nei confronti del proprio figlio, incompatibili con il ruolo di figura genitoriale;
in particolare, ha rappresentato che l'adottando sig. ha avuto Controparte_1
forti contrasti con il marito della propria madre, non riconoscendone l'autorità di genitore, tanto da condurlo a rifugiarsi per due mesi presso la casa del padre biologico, sita fuori Roma.
L'adottando sul punto ha precisato che il rapporto con l'istante ha subìto degli alti e bassi, che i recenti contrasti sono stati dovuti al rendimento scolastico dello stesso e che, comunque, la figura genitoriale di riferimento rimane il proprio padre biologico, nonostante il sig. accia parte della famiglia da diversi anni. Pt_1 3
L'adottante ha confermato l'inasprimento dei rapporti con l'adottando nell'ultimo periodo ed ha precisato che l'intervento educativo a sostegno della madre naturale si è reso necessario al solo fine di aiutare il ragazzo in un periodo di difficoltà e di scarso rendimento scolastico;
rilevato che le parti congiuntamente hanno chiesto che il cognome dell'adottande sia aggiunto a quello dell'adottando, in deroga all'art. 299 c.c.; rilevato che, come da ultimo ribadito dalla Consulta, se entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si esprimono nel senso di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, è ammissibile una deroga all'art. 299 c.c. in virtù di una interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata del citato articolo, che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (Corte Cost. sent. 4 luglio 2023 n. 135); rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, 4
decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, quanto al cognome e in deroga all'art. 299 c.c., che l'adottando, assuma quello dell'adottante “ Pt_1 aggiungendolo al proprio di origine “ CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 16/04/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi giudice dott.ssa Francesca Cosentino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 16190/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 26/11/1971 (c.f. Parte_1
e residente a [...], VIA COSTANTINO C.F._1
MORIN N. 1, rappresentato e difeso dall'avv. DEL MONTE CESARE, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente a [...], VIA DARDANELLI N. C.F._2
3
ADOTTANDO
Con l'intervento del PM presso il Tribunale 2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di adozione, Parte_1 ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di Controparte_1
nato a [...] il [...], avendo instaurato con lo stesso un forte legame affettivo a cui intende dare una veste giuridica ed anche per garantire la continuità della discendenza, e precisando che l'adottando è figlio della propria moglie, sig.ra , nato Persona_1
dalla precedente unione con il sig. Persona_2 all'udienza del 15/04/2025 fissata per la comparizione delle parti,
l'adottante e l'adottando hanno prestato il consenso all'adozione, la madre biologica dell'adottando nonché coniuge dell'adottante ha prestato l'assenso all'adozione mentre il padre biologico, comparso a seguito di rituale notifica, non ha prestato l'assenso all'adozione.
Ascoltato dal Presidente dr.ssa Marta Ienzi, ha dedotto comportamenti inadeguati dell'adottante nei confronti del proprio figlio, incompatibili con il ruolo di figura genitoriale;
in particolare, ha rappresentato che l'adottando sig. ha avuto Controparte_1
forti contrasti con il marito della propria madre, non riconoscendone l'autorità di genitore, tanto da condurlo a rifugiarsi per due mesi presso la casa del padre biologico, sita fuori Roma.
L'adottando sul punto ha precisato che il rapporto con l'istante ha subìto degli alti e bassi, che i recenti contrasti sono stati dovuti al rendimento scolastico dello stesso e che, comunque, la figura genitoriale di riferimento rimane il proprio padre biologico, nonostante il sig. accia parte della famiglia da diversi anni. Pt_1 3
L'adottante ha confermato l'inasprimento dei rapporti con l'adottando nell'ultimo periodo ed ha precisato che l'intervento educativo a sostegno della madre naturale si è reso necessario al solo fine di aiutare il ragazzo in un periodo di difficoltà e di scarso rendimento scolastico;
rilevato che le parti congiuntamente hanno chiesto che il cognome dell'adottande sia aggiunto a quello dell'adottando, in deroga all'art. 299 c.c.; rilevato che, come da ultimo ribadito dalla Consulta, se entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si esprimono nel senso di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, è ammissibile una deroga all'art. 299 c.c. in virtù di una interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata del citato articolo, che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (Corte Cost. sent. 4 luglio 2023 n. 135); rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, 4
decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, quanto al cognome e in deroga all'art. 299 c.c., che l'adottando, assuma quello dell'adottante “ Pt_1 aggiungendolo al proprio di origine “ CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 16/04/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)