TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 6269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6269 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40338 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Borgia del Foro di Parte_1 P.IVA_1
Novara, PEC: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
( ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tuntar del Foro di Novara, PEC:
Email_2
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “in via preliminare dato atto che il contratto di subappalto sottoscritto dalle parti contiene valida clausola dimediazione con la quale le parti si sono impegnate a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda con ogni statuizione di legge e conseguente revoca del decreto ingiuntivo 14921/2023 emesso in data 26.09.2023 – R.G. 32972/2023 - dal Giudice del Tribunale di Milano;
nel merito senza alcuna rinuncia alla sopra formulata eccezione dichiarare che la somma di € 12.505,00 all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non era dovuta poiché i lavori non erano stati terminati e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 14921/2023 emesso in data 26.09.2023 – R.G. 32972/2023 - dal Giudice del Tribunale di Milano In ogni caso, con il favore delle spese e competenze di giudizio”. Si reiterano altresì le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. datata 20.3.2024 nonché le opposizioni e le relative richieste di prova contraria formulate nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. datata 27.03.2024”. parte opposta: “NEL MERITO Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiararsi tenuta e condannarsi l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma capitale di euro 12.505,00 ovvero a quella diversa minor somma risultante dovuta, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla data della fattura al saldo. Con rifusione di spese e competenze di giudizio, anche della fase monitoria. Per puro scrupolo difensivo ed onde non incorrere in decadenze, la deducente difesa reitera le proprie istanze istruttorie così come richieste nella memoria ex art. 171 ter, n. 2) c.p.c. e qui nuovamente riportate: 1)Vero che Lei ha redatto in data 28/07/2023 la certificazione (doc. 3 parte opposta) che Le si rammostra avente ad oggetto una installazione presso civile abitazione in
Trezzano sul Naviglio in via Bissolati n. 23 2)Vero che, nell'occasione, ha verificato che l'impianto ed in particolare quanto eseguito da avesse rispettato il progetto;
avesse seguito le norme tecniche applicabili CP_2 all'impiego; fossero stati installati tutti gli elementi e componenti e che questi fossero coerenti con l'installazione; controllato che l'impianto fosse configurato e funzionale? 3)Vero che nell'occasione ha ricevuto conferma della stessa funzionalità dalla proprietaria ?”. Parte_2
1 Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 14921/2023 del 26.09.2023 dell'importo di euro 12.505,00 oltre interessi emesso a favore di a titolo di corrispettivo. Controparte_2
Quali motivi di opposizione, a fondamento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, ha dedotto che: a) la domanda di pagamento dell'ingiungente è improcedibile in quanto non è stata introdotta la procedura di mediazione come previsto nella clausola n. 26 del contratto;
b) CP_2 non ultimò i lavori oggetto del contratto di subappalto del 20.10.2022, inerenti all'installazione
[...]
di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
c) dai report di intervento del 18.10.2023, emerge, non solo, che l'installazione non fu completata tanto da pregiudicarne l'accensione, ma che le batterie di accumulo furono lasciate per terra prive di qualsivoglia protezione.
Si è costituita ritualmente in giudizio, in data 4.01.2024, , la quale ha chiesto il Controparte_3
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo che: a) è infondata l'eccezione di improcedibilità e, in ogni caso, è stata introdotta la procedura di mediazione;
b)
l'opera venne terminata con conseguente esigibilità del credito azionato dalla procedura monitoria, come risulta dalla dichiarazione di conformità al progetto e alle regole dell'arte, rilasciata in data
28.07.2023 dal certificatore dell'impianto; c) la parte opponente non ha neppure prodotto contestazioni provenienti dal soggetto destinatario dell'opera, né relazioni di intervento, né spese per supportare l'eccezione sollevata.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile disporre il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 c.p.c. - sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti ed è stata fissata udienza di rimessione in decisione con assegnazione dei termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
1. L'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento, introdotta con ricorso ex art. 633
c.p.c., è infondata.
In primo luogo, il subappalto non rientra tra le vertenze per le quali è previsto obbligatoriamente l'esperimento della procedura di mediazione e la clausola n. 26 invocata dalla parte opponente, pur avendo natura convenzionale, non prevede alcuna sanzione in caso di inadempimento.
Difatti, la stessa prevede un reciproco impegno ad esperire il tentativo di conciliazione, ma l'eventuale violazione della clausola non comporta congruenze sulla procedibilità delle domande.
2 Nello specifico, la clausola in esame prevede che “
2. Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs.
50/2016. 3. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione”.
In secondo luogo, ha, altresì, prodotto il verbale negativo di mediazione, attestante Controparte_3
l'esperimento, da parte dell'opposta, della mediazione e l'adesione, da parte dell'opponente, allo strumento deflattivo del contezioso.
2. La società ha agito, sin dalla fase monitoria, per il pagamento della fattura n. 28 Controparte_3 del 28.07.2023, per l'importo residuo di euro 12.505,00, a titolo di corrispettivo per le opere di subappalto commissionate da Parte_1
La parte opponente non ha contestato l'esistenza della fonte negoziale, rappresentata dal contratto di subappalto concluso con la controparte, ma ha eccepito, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, sia la mancata conclusione dell'installazione, sia l'esecuzione non a regola d'arte dell'installazione dell'impianto.
L'installazione dell'impianto fotovoltaico presso l'immobile del committente principale trova conferma nella relazione prodotta dalla parte opposta, nella quale il certificatore attestò la conformità e la funzionalità dello stesso.
A ciò deve aggiungersi che non è stata provato dalla parte opponente – che riveste la qualifica sia di appaltatore sia di sub committente – che il committente originario, presso il cui immobile venne installato l'impianto – avesse lamentato l'omessa completamento dell'opera.
Dal completamento dell'opera subappaltata e dalla natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto, discende che la sorte di detto contratto - anche se autonomo in quanto il committente non ha azione diretta nei confronti del subappaltatore e quest'ultimo, parimenti, non può chiedere il pagamento del corrispettivo al committente originario – è, comunque, condizionata a quella del contratto principale, di guisa che, con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione con o senza riserve dell'appaltatore, resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve.
Nello specifico, fino a quando il committente originario non ha denunciato vizi o difformità dell'opera all'appaltatore, quest'ultimo non ha interesse ad agire nei confronti del subappaltatore e, conseguentemente, in difetto della condizione dell'azione, non può chiedere alcuna condanna al risarcimento dei danni, né eccepire l'inadempimento con sospensione del pagamento del corrispettivo (Sez. 2 - , Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018 (Rv. 650661 - 01) e (Sez. 1, Sentenza n.
3 26686 del 18/12/2014 (Rv. 634409 - 01)
Occorre specificare che il difetto di interesse della domanda di regresso ex lege ex art. 1670 c.c. prescinde dalla articolazione o meno dell'eccezione di decadenza e prescrizione – eccezioni in senso stretto – ma afferisce alla mancanza del diritto in capo all'appaltatore di riversare sul subappaltatore, in assenza di contestazioni sull'opera da parte del committente principale, delle conseguenza dannose discendenti dal rapporto originario di appalto (quali la riduzione di corrispettivo, il risarcimento dei danni etc.). non aveva interesse ad agire, neppure in via di eccezione riconvenzionale, nei Parte_1
confronti del subappaltatore in quanto ha omesso di allegare specificatamente, prima ancora di provare, che ricevette contestazioni o denunce da parte della committente principale Pt_2
Nello specifico, l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di problematiche dell'opera, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva.
Nondimeno, parte opponente ha prodotto, oltre al contratto di subappalto, una generica corrispondenza interna tra soggetti appartenenti alla stessa ma non ha provato Parte_1
di aver ricevuto contestazioni provenienti dal committente principale, successivamente da inoltrare al subappaltatore.
Parimenti, il report di intervento non reca alcuna sottoscrizione del committente, ma risulta un mero documento di formulazione unilaterale di Controparte_4
3. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
[...]
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia con riferimento al valore del decreto ingiuntivo (euro 12.505,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 14921/2023 del 26.09.2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di a Parte_1 Controparte_5
4 responsabilità limitata semplificata, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 28 luglio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Borgia del Foro di Parte_1 P.IVA_1
Novara, PEC: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
( ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tuntar del Foro di Novara, PEC:
Email_2
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “in via preliminare dato atto che il contratto di subappalto sottoscritto dalle parti contiene valida clausola dimediazione con la quale le parti si sono impegnate a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda con ogni statuizione di legge e conseguente revoca del decreto ingiuntivo 14921/2023 emesso in data 26.09.2023 – R.G. 32972/2023 - dal Giudice del Tribunale di Milano;
nel merito senza alcuna rinuncia alla sopra formulata eccezione dichiarare che la somma di € 12.505,00 all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non era dovuta poiché i lavori non erano stati terminati e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 14921/2023 emesso in data 26.09.2023 – R.G. 32972/2023 - dal Giudice del Tribunale di Milano In ogni caso, con il favore delle spese e competenze di giudizio”. Si reiterano altresì le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. datata 20.3.2024 nonché le opposizioni e le relative richieste di prova contraria formulate nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. datata 27.03.2024”. parte opposta: “NEL MERITO Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiararsi tenuta e condannarsi l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma capitale di euro 12.505,00 ovvero a quella diversa minor somma risultante dovuta, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla data della fattura al saldo. Con rifusione di spese e competenze di giudizio, anche della fase monitoria. Per puro scrupolo difensivo ed onde non incorrere in decadenze, la deducente difesa reitera le proprie istanze istruttorie così come richieste nella memoria ex art. 171 ter, n. 2) c.p.c. e qui nuovamente riportate: 1)Vero che Lei ha redatto in data 28/07/2023 la certificazione (doc. 3 parte opposta) che Le si rammostra avente ad oggetto una installazione presso civile abitazione in
Trezzano sul Naviglio in via Bissolati n. 23 2)Vero che, nell'occasione, ha verificato che l'impianto ed in particolare quanto eseguito da avesse rispettato il progetto;
avesse seguito le norme tecniche applicabili CP_2 all'impiego; fossero stati installati tutti gli elementi e componenti e che questi fossero coerenti con l'installazione; controllato che l'impianto fosse configurato e funzionale? 3)Vero che nell'occasione ha ricevuto conferma della stessa funzionalità dalla proprietaria ?”. Parte_2
1 Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 14921/2023 del 26.09.2023 dell'importo di euro 12.505,00 oltre interessi emesso a favore di a titolo di corrispettivo. Controparte_2
Quali motivi di opposizione, a fondamento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, ha dedotto che: a) la domanda di pagamento dell'ingiungente è improcedibile in quanto non è stata introdotta la procedura di mediazione come previsto nella clausola n. 26 del contratto;
b) CP_2 non ultimò i lavori oggetto del contratto di subappalto del 20.10.2022, inerenti all'installazione
[...]
di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
c) dai report di intervento del 18.10.2023, emerge, non solo, che l'installazione non fu completata tanto da pregiudicarne l'accensione, ma che le batterie di accumulo furono lasciate per terra prive di qualsivoglia protezione.
Si è costituita ritualmente in giudizio, in data 4.01.2024, , la quale ha chiesto il Controparte_3
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo che: a) è infondata l'eccezione di improcedibilità e, in ogni caso, è stata introdotta la procedura di mediazione;
b)
l'opera venne terminata con conseguente esigibilità del credito azionato dalla procedura monitoria, come risulta dalla dichiarazione di conformità al progetto e alle regole dell'arte, rilasciata in data
28.07.2023 dal certificatore dell'impianto; c) la parte opponente non ha neppure prodotto contestazioni provenienti dal soggetto destinatario dell'opera, né relazioni di intervento, né spese per supportare l'eccezione sollevata.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile disporre il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 c.p.c. - sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti ed è stata fissata udienza di rimessione in decisione con assegnazione dei termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
1. L'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento, introdotta con ricorso ex art. 633
c.p.c., è infondata.
In primo luogo, il subappalto non rientra tra le vertenze per le quali è previsto obbligatoriamente l'esperimento della procedura di mediazione e la clausola n. 26 invocata dalla parte opponente, pur avendo natura convenzionale, non prevede alcuna sanzione in caso di inadempimento.
Difatti, la stessa prevede un reciproco impegno ad esperire il tentativo di conciliazione, ma l'eventuale violazione della clausola non comporta congruenze sulla procedibilità delle domande.
2 Nello specifico, la clausola in esame prevede che “
2. Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs.
50/2016. 3. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione”.
In secondo luogo, ha, altresì, prodotto il verbale negativo di mediazione, attestante Controparte_3
l'esperimento, da parte dell'opposta, della mediazione e l'adesione, da parte dell'opponente, allo strumento deflattivo del contezioso.
2. La società ha agito, sin dalla fase monitoria, per il pagamento della fattura n. 28 Controparte_3 del 28.07.2023, per l'importo residuo di euro 12.505,00, a titolo di corrispettivo per le opere di subappalto commissionate da Parte_1
La parte opponente non ha contestato l'esistenza della fonte negoziale, rappresentata dal contratto di subappalto concluso con la controparte, ma ha eccepito, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, sia la mancata conclusione dell'installazione, sia l'esecuzione non a regola d'arte dell'installazione dell'impianto.
L'installazione dell'impianto fotovoltaico presso l'immobile del committente principale trova conferma nella relazione prodotta dalla parte opposta, nella quale il certificatore attestò la conformità e la funzionalità dello stesso.
A ciò deve aggiungersi che non è stata provato dalla parte opponente – che riveste la qualifica sia di appaltatore sia di sub committente – che il committente originario, presso il cui immobile venne installato l'impianto – avesse lamentato l'omessa completamento dell'opera.
Dal completamento dell'opera subappaltata e dalla natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto, discende che la sorte di detto contratto - anche se autonomo in quanto il committente non ha azione diretta nei confronti del subappaltatore e quest'ultimo, parimenti, non può chiedere il pagamento del corrispettivo al committente originario – è, comunque, condizionata a quella del contratto principale, di guisa che, con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione con o senza riserve dell'appaltatore, resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve.
Nello specifico, fino a quando il committente originario non ha denunciato vizi o difformità dell'opera all'appaltatore, quest'ultimo non ha interesse ad agire nei confronti del subappaltatore e, conseguentemente, in difetto della condizione dell'azione, non può chiedere alcuna condanna al risarcimento dei danni, né eccepire l'inadempimento con sospensione del pagamento del corrispettivo (Sez. 2 - , Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018 (Rv. 650661 - 01) e (Sez. 1, Sentenza n.
3 26686 del 18/12/2014 (Rv. 634409 - 01)
Occorre specificare che il difetto di interesse della domanda di regresso ex lege ex art. 1670 c.c. prescinde dalla articolazione o meno dell'eccezione di decadenza e prescrizione – eccezioni in senso stretto – ma afferisce alla mancanza del diritto in capo all'appaltatore di riversare sul subappaltatore, in assenza di contestazioni sull'opera da parte del committente principale, delle conseguenza dannose discendenti dal rapporto originario di appalto (quali la riduzione di corrispettivo, il risarcimento dei danni etc.). non aveva interesse ad agire, neppure in via di eccezione riconvenzionale, nei Parte_1
confronti del subappaltatore in quanto ha omesso di allegare specificatamente, prima ancora di provare, che ricevette contestazioni o denunce da parte della committente principale Pt_2
Nello specifico, l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di problematiche dell'opera, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva.
Nondimeno, parte opponente ha prodotto, oltre al contratto di subappalto, una generica corrispondenza interna tra soggetti appartenenti alla stessa ma non ha provato Parte_1
di aver ricevuto contestazioni provenienti dal committente principale, successivamente da inoltrare al subappaltatore.
Parimenti, il report di intervento non reca alcuna sottoscrizione del committente, ma risulta un mero documento di formulazione unilaterale di Controparte_4
3. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
[...]
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia con riferimento al valore del decreto ingiuntivo (euro 12.505,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 14921/2023 del 26.09.2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di a Parte_1 Controparte_5
4 responsabilità limitata semplificata, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 28 luglio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
5