Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 31/03/2025, n. 6465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6465 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06465/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13537/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13537 del 2024, proposto da
Angeli S.r.l. in Liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Lia Belli, Silvia Santinelli, con domicilio eletto presso lo studio Silvia Santinelli in Roma, corso V. Emanuele II, 18;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso agli atti trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 8.10.2024 concernente l’originaria concessione per gli accessi del distributore di carburanti sito in località Pontepetri nel Comune di Pistoia (PT) - SS 66 al Km 52+700 Dx e gli altri atti e documenti connessi indicati nell’istanza; di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente. Accertamento del diritto della società ricorrente di ottenere copia degli atti e dei documenti richiesti con l’istanza di accesso trasmessa in data 8.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Giuseppe Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso la società ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento del diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso agli atti trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 8.10.2024 concernente l’originaria concessione per gli accessi del distributore di carburanti sito in località Pontepetri nel Comune di Pistoia (PT) - SS 66 al Km 52+700 Dx, congiuntamente agli altri atti e documenti connessi indicati nell’istanza, e chiesto l’accertamento del diritto della società ricorrente di ottenere copia degli atti e dei documenti richiesti con la medesima istanza.
Nelle more del giudizio, in data 8 gennaio 2025, il Ministero convenuto ha comunicato a mezzo PEC alla ricorrente il provvedimento di diniego espresso, affermando che con “ riferimento alla specifica richiesta, riconducibile ad un procedimento riconducibile all’anno 1968, si rappresenta di aver proceduto ad una verifica dei documenti in archivio presso la scrivente Direzione Generale, dalla quale non sono stati individuati provvedimenti o atti riferibili all’autorizzazione in oggetto ”.
Con successiva nota 10.2.2025 veniva inviata alla ricorrente un’ulteriore PEC dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Provveditorato Interregionale per la Toscana, le Marche e l’Umbria, indirizzata anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per gli Affari Generali e la Digitalizzazione ove si aggiunge che “ Avuto riguardo all’unito ricorso in oggetto si significa, a seguito di una verifica interna, che l’istanza di accesso documentale dedotta in atto non risulta essere mai pervenuta a questo Istituto. Pertanto, lo Scrivente è estraneo all’emarginata impugnativa, che rimette all’esame di codesto Ministro per ogni possibile seguito di spettanza ”.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025, trattenuta la causa in decisione – rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale in quanto “ Secondo il principio generale, sulle controversie in materia di accesso alla documentazione amministrativa è territorialmente competente il Tribunale amministrativo nella cui circoscrizione ricade la sede dell’Amministrazione alla quale è rivolta l’istanza di accesso. … Secondo il principio generale sopra richiamato, infatti, resta inteso che il collegamento territoriale dipende dalla sede dell’Amministrazione che ha formato o che detiene il documento e nei cui confronti è inoltrata la richiesta di accesso ” (Cons. Stato, Sez. IV, 18.11.2020, n. 7163) – rileva il Collegio che, come eccepito dalla difesa erariale, in assenza di impugnazione con motivi aggiunti nei termini di legge del provvedimento ministeriale di diniego espresso dell’istanza di accesso dell’8 gennaio e della successiva nota del 20 febbraio 2025 del Provveditorato, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Di quanto sopra preso atto, atteso il prognostico giudizio positivo sul ricorso, e in specie sull’obbligo di pronunciamento espresso sull’istanza proposta dalla società ricorrente, il Collegio condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, in favore della parte ricorrente (cfr. Consiglio di Stato sez. III 09 febbraio 2015 n. 64).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO