Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N___________________SENT
N_____12805/2023 R.G.
N__________________CRON.
TRINUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro - dr. ssa
Francesca Costa, all' esito dell' udienza del 22.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA, con dispositivo e motivazione contestuali ex artt.
429, 442 e 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n°12805/2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv Insalata Parte_1
Giulio
RICORRENTE
E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. F Florio
CONVENUTO avente ad oggetto: Indennità NASPI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 la parte ricorrente in epigrafe, atteso l'esito negativo dell'iter amministrativo, chiedeva che l' fosse giudizialmente condannato a CP_1 liquidare in suo favore la prestazione in oggetto, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e competenze, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
L' costituitosi, chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per effetto del sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice.
All' odierna udienza la causa era oralmente discussa e decisa.
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti il difensore di parte ricorrente ha dichiarato (e ciò trova conferma nella documentazione prodotta) che, nelle more del giudizio, è stata liquidata da parte dell' la CP_1 prestazione invocata in ricorso;
tanto ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
Le spese processuali, che vanno poste a carico dell' in CP_1 applicazione del principio della soccombenza virtuale anche perché la determinazione di liquidazione è stata successiva alla notifica del ricorso introduttivo, vanno non di meno parzialmente compensate per essersi il contenzioso risolto spontaneamente nella fase amministrativa. Tali spese, già dimezzate ex art 130 dpr 115/2002, vanno distratte in favore dello Stato essendo il ricorrente ammesso al Gratuito
Patrocinio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 17.11.2023 da contro Parte_1 CP_1 così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' a pagare la residua parte, CP_1 liquidata in complessivi EURO 1000,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dello Stato.
Lecce, 22.01.2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(dr.ssa Francesca Costa)