Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1946, n. 478
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 gennaio 1947
Art. 5.
Per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato investite occasionalmente di pubbliche funzioni, che, secondo le preesistenti disposizioni, sono tenute a prestare giuramento con riferimento alla forma istituzionale dello Stato, si applica la seguente formula:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".
Entrata in vigore il 19 gennaio 1947
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