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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/11/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
2 SEZIONE
R.G. 2037/2023
La Corte D'Appello di Bologna, 2 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Giampiero Fiore Presidente
NI TI EL
Anna Maria Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NN IO con domicilio eletto in BOLOGNA, PIAZZA DE' CELESTINI
N.3, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
DO EN con domicilio eletto in c/o avv. EN DO,
SAN CO LA ST (CASERTA) VIA PAUL HARRIS N°20 appellato e
appellato contumace Controparte_2
In punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 757/2023 del
11.05.2023 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 757/2023 il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa n. 1574/2020 R.G. promossa da nei confronti di Controparte_1
e , avente ad oggetto Controparte_2 Parte_1 la richiesta danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati a seguito del sinistro avvenuto in data 11.09.2016 nel comune di Pavullo, ha così deciso:
“Ritenuta la responsabilità del convenuto nella causazione del danno di che trattasi, dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attore che, detratto l'acconto di € 19.500 corrisposto, si liquidano in complessivi €
11.016, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, e con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1° febbraio 2020 (termine c.d. mediano) e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata”;
Ha condannato i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali.
Il giudice di prime cure, disattesa l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di negoziazione, sollevata in sede di comparsa di costituzione da accertata la responsabilità del Parte_1 convenuto, procedeva alla liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, nella misura sopraindicata.
La sentenza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della Parte_1 pronuncia e il rigetto della domanda proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art.3 del d.l. 132/2014, convertito nella l. 162/2014 – improcedibilità della domanda;
2 – Erronea applicazione dei criteri di liquidazione del danno previsti dalle c.d. tabelle di Milano e conseguente omessa applicazione dell'art.139 del c.d.a.
pag. 2/5 Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Il G.I., previa assegnazione di termini per note scritte, memorie conclusionali e di replica ex art 352 c.p.c., all'udienza del 4 novembre 2025 ha riservato la decisione della causa al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea motivazione in punto della dedotta improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, in violazione dell'art. dell'art.3 del D.L. n.132 del 2014.
Il rigetto di detta eccezione trae fondamento dall'interpretazione da parte del giudice di prime cure dell'art.3 del D.L. n.132 del 2014, secondo cui la necessità dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale qualora la somma richiesta sia eccedente cinquantamila euro.
L'interpretazione avanzata dalla difesa appellante sostiene l'alternatività del criterio per valore, così dovendosi interpretare l'inciso “Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente (…)” in riferimento al precedente paragrafo: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita”.
Alla luce di quanto sopra, si osserva che la disciplina normativa in materia di negoziazione assistita, così come delineata dal d.l. n. 132/2014 e dalla successiva legge di conversione, impone un'attenta lettura sistematica della disposizione, al fine di evitare interpretazioni riduttive o in contrasto con la ratio legis.
Con riguardo alla lettera della norma, si richiama l'attenzione sull'inciso “fuori dei casi previsti dal periodo precedente”: alla lettera, esso prevede che chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento non superiore a € 50.000 deve procedere “allo stesso modo” disciplinato per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti - ovvero l'obbligatorietà della negoziazione assistita, a prescindere dalla discriminate del valore della domanda. pag. 3/5 In particolare, il vincolo dell'esperimento della procedura non può essere escluso sulla base del solo valore della domanda, laddove la materia del contendere rientri nei casi tassativamente previsti dalla normativa, come nelle ipotesi di risarcimento danni da circolazione stradale.
Nello specifico, malgrado la tempestività dell'eccezione di omesso invito alla negoziazione assistita, sollevata dalla convenuta, l'impedimento processuale non è stato rimosso, stante la mancata concessione da parte del giudice del termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito a partecipare alla negoziazione.
Pertanto, l'interpretazione adottata dal giudice di primo grado appare non conforme al dettato normativo, rendendo fondata la doglianza dell'appellante.
Il motivo è meritevole di accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura .
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. Parte_1
757/2023:
- Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di e Controparte_2 Parte_1
;
[...]
- Condanna alla restituzione a favore di Controparte_1 [...]
di quanto da quest'ultima corrisposto in esecuzione Parte_1 della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo saldo;
- Condanna alla refusione a favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio, liquidate quanto al primo Parte_1
pag. 4/5 grado in € 4.400,00 per compenso, oltre accessori, Iva e cpa come per legge, oltre spese di CTU come liquidate in primo grado e Ctp;
quanto al secondo grado, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 11 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario EL Il Presidente
dott. NI TI dott. Giampiero Fiore
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
2 SEZIONE
R.G. 2037/2023
La Corte D'Appello di Bologna, 2 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Giampiero Fiore Presidente
NI TI EL
Anna Maria Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NN IO con domicilio eletto in BOLOGNA, PIAZZA DE' CELESTINI
N.3, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
DO EN con domicilio eletto in c/o avv. EN DO,
SAN CO LA ST (CASERTA) VIA PAUL HARRIS N°20 appellato e
appellato contumace Controparte_2
In punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 757/2023 del
11.05.2023 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 757/2023 il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa n. 1574/2020 R.G. promossa da nei confronti di Controparte_1
e , avente ad oggetto Controparte_2 Parte_1 la richiesta danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati a seguito del sinistro avvenuto in data 11.09.2016 nel comune di Pavullo, ha così deciso:
“Ritenuta la responsabilità del convenuto nella causazione del danno di che trattasi, dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attore che, detratto l'acconto di € 19.500 corrisposto, si liquidano in complessivi €
11.016, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, e con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1° febbraio 2020 (termine c.d. mediano) e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata”;
Ha condannato i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali.
Il giudice di prime cure, disattesa l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di negoziazione, sollevata in sede di comparsa di costituzione da accertata la responsabilità del Parte_1 convenuto, procedeva alla liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, nella misura sopraindicata.
La sentenza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della Parte_1 pronuncia e il rigetto della domanda proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art.3 del d.l. 132/2014, convertito nella l. 162/2014 – improcedibilità della domanda;
2 – Erronea applicazione dei criteri di liquidazione del danno previsti dalle c.d. tabelle di Milano e conseguente omessa applicazione dell'art.139 del c.d.a.
pag. 2/5 Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Il G.I., previa assegnazione di termini per note scritte, memorie conclusionali e di replica ex art 352 c.p.c., all'udienza del 4 novembre 2025 ha riservato la decisione della causa al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea motivazione in punto della dedotta improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, in violazione dell'art. dell'art.3 del D.L. n.132 del 2014.
Il rigetto di detta eccezione trae fondamento dall'interpretazione da parte del giudice di prime cure dell'art.3 del D.L. n.132 del 2014, secondo cui la necessità dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale qualora la somma richiesta sia eccedente cinquantamila euro.
L'interpretazione avanzata dalla difesa appellante sostiene l'alternatività del criterio per valore, così dovendosi interpretare l'inciso “Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente (…)” in riferimento al precedente paragrafo: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita”.
Alla luce di quanto sopra, si osserva che la disciplina normativa in materia di negoziazione assistita, così come delineata dal d.l. n. 132/2014 e dalla successiva legge di conversione, impone un'attenta lettura sistematica della disposizione, al fine di evitare interpretazioni riduttive o in contrasto con la ratio legis.
Con riguardo alla lettera della norma, si richiama l'attenzione sull'inciso “fuori dei casi previsti dal periodo precedente”: alla lettera, esso prevede che chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento non superiore a € 50.000 deve procedere “allo stesso modo” disciplinato per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti - ovvero l'obbligatorietà della negoziazione assistita, a prescindere dalla discriminate del valore della domanda. pag. 3/5 In particolare, il vincolo dell'esperimento della procedura non può essere escluso sulla base del solo valore della domanda, laddove la materia del contendere rientri nei casi tassativamente previsti dalla normativa, come nelle ipotesi di risarcimento danni da circolazione stradale.
Nello specifico, malgrado la tempestività dell'eccezione di omesso invito alla negoziazione assistita, sollevata dalla convenuta, l'impedimento processuale non è stato rimosso, stante la mancata concessione da parte del giudice del termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito a partecipare alla negoziazione.
Pertanto, l'interpretazione adottata dal giudice di primo grado appare non conforme al dettato normativo, rendendo fondata la doglianza dell'appellante.
Il motivo è meritevole di accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura .
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. Parte_1
757/2023:
- Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di e Controparte_2 Parte_1
;
[...]
- Condanna alla restituzione a favore di Controparte_1 [...]
di quanto da quest'ultima corrisposto in esecuzione Parte_1 della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo saldo;
- Condanna alla refusione a favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio, liquidate quanto al primo Parte_1
pag. 4/5 grado in € 4.400,00 per compenso, oltre accessori, Iva e cpa come per legge, oltre spese di CTU come liquidate in primo grado e Ctp;
quanto al secondo grado, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 11 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario EL Il Presidente
dott. NI TI dott. Giampiero Fiore
pag. 5/5