TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8343 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 12.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 22853/2024
TRA
c.f. , nato a [...] [...] e residente in [...], nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Procida (Na) alla via Marina Corricella n. 81 (p. iva – P.IVA_1 n. REA NA 1036879), elett.te domiciliato in Procida alla via Libertà n. 14 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cennamo (cod. fis. ) in virtù di procura in calce C.F._2 al ricorso;
Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 con domicilio digitale e p.e.c. t Email_1 Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
1 Va, preliminarmente, dato atto della tempestività dell'opposizione, conformemente al disposto di cui all'art. 6 D.Lgs. 150/2011 per cui "6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale". Dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione (OI), avvenute in data 27.9.24, il ricorso è stato depositato tempestivamente rispettivamente in data 25.10.24. 3 In via generale, va osservato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co.
1- bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che "l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 (cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo, il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato "modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali", convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023, ha stabilito che "1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle parole: "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso". L'art. 6 del D.Lgs. n. 8 /2016 prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689". La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, "in quanto applicabili".
4 CP_ Va preliminarmente rilevato che l' ha fornito la prova di avere notificato per compiuta giacenza in data 01/12/2018 l'atto di accertamento individuato nella ordinanza ingiunzione.
5 Tanto premesso, occorre esaminare l'eccezione di decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente. L'art 14 l. 689/1981 prevede che: "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". Per l'applicazione di tale disposizione occorre ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, l'art. 14 L. 689/1981 prevede testualmente che lo stesso decorre dalla data dell'accertamento dell'illecito. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 29 ottobre 2019, n. 27702). E' stato, altresì, chiarito che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210). Condivisibilmente il Tribunale di Velletri sez. lav., nella sentenza del 04/10/2022 n. 1013 ha osservato che “la giurisprudenza ha chiarito che "tale disposizione (L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2), nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatone, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone peraltro quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta e adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito)" (Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2014, n. 7681): pertanto, "In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'"accertamento" al cui termine collocare, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, comma 2, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie" (Cassazione civile, sez. 1^, 15/07/1996, n. 6408). La giurisprudenza ha pure precisato che "La L. n. 689 del 1981, art. 14 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione…”. Di recente, anche la Corte di Cassazione civile sez. II nella pronuncia del 11/09/2024 n. 24401 ha osservato che “È noto il principio - richiamato sia in sentenza, sia da entrambe le parti - affermato da questa Corte, in virtù del quale in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (per tutte: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683-01; conf. da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3712 del 2024 non massimata, riportata in memoria dal ricorrente). Dunque: la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'"acquisizione informativa" e, in particolare, la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono elementi rimessi alla valutazione del giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, al di fuori del sindacato di cui dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5)”. Orbene, nel caso di specie, dall'atto di accertamento datato 22.10.2018 si evince che, per i contributi in contestazione (di dicembre 2016, settembre e novembre 2017, successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 8 del 15.1.2016), sono stati emessi avvisi di addebito nel
2017 (371-2017-00017362-88) in relazione al periodo di dicembre 2016 e nel 2018 (371-
2018-00009465-79) in relazione al periodo di settembre e novembre 2017, come reso evidente dal numero degli stessi avvisi riportati nell'atto di accertamento;
risulta altresì che il secondo avviso è stato notificato il 19.5.2018. Conseguentemente, deve ritenersi che, quanto all'avviso n. 371-2018-00009465-79 notificato il 19.5.2018, alla data del 22.10.2018 di redazione dell'atto di accertamento, CP_ l' era già a conoscenza del debito a carico dell'opponente, costituito dalle somme trattenute e non versate sulle retribuzioni mensili dei propri dipendenti, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'accertamento (1 dicembre 2018), l'azione si era già estinta ai sensi dell'articolo 14 citato. Quanto all'avviso di addebito n. 371-2017-00017362-88, in mancanza di prova della data esatta di formazione dello stesso, deve ritenersi che, essendo relativo a contributi dovuti per il mese di dicembre 2016, il monitoraggio delle posizioni contributive poteva risolversi nella sostanziale constatazione degli importi insoluti e risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, con possibilità di verifica delle omissioni contributive alla scadenza in modo automatico e semplice. Del resto, non può non rilevarsi che lo stesso nella memoria difensiva ha dichiarato CP_1 che “nella fattispecie illecita prevista dall'articolo 2 del DL 463/83 convertito in L.683/83 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), depenalizzata dal successivo Decreto legislativo n.8 del 2016, art.3, non necessita di alcun accertamento ispettivo, richiedendo un mero riscontro documentale tra quanto trattenuto sulla CP_ retribuzione dei dipendenti e quanto versato all' secondo le cifre esposte dallo stesso datore di lavoro nei modelli DM/10M, sostituiti poi dai modelli UNIEMENS, ed i relativi versamenti fatti con modello F24, riscontro affidato alle procedure automatizzate”. CP_ L' quindi, non ha allegato né provato quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sia stato necessario per svolgere le indagini (cfr. sent. n. 1462/2024 Trib. CP_ Salerno). Conseguentemente, quando l' ha notificato il verbale di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione qui opposta (ossia a dicembre 2018), il predetto termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge 698 del 1981 già era ampiamente spirato. Nel caso di specie deve, pertanto, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 l. 689/1981, secondo cui "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". Da ultimo, è opportuno rilevare che l'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/1981 trova riscontro anche nella circolare dell' n. 32 del 25 febbraio 2022, secondo cui "In CP_1 particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: … omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge 89/1981)". L'applicabilità dell'art. 14 è, inoltre, ribadita dall'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, il quale, nel modificare "in deroga" il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023, così dispone: "Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione". Da ciò, pertanto, a contrario, si ricava che alle violazioni commesse anteriormente al 1° gennaio 2023 si applica il termine di decadenza di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981, siccome richiamato dall'art. 6 D.lgs. 8/2016. In termini conformi, si è ritenuto che “in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si era già estinto” (cfr. Tribunale di Arezzo, CP_1 Sez. Lav., 03.08.2022 n. 166/2022; nello stesso senso Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, 26.01.2024 n. 456 e 03.03.2023 n. 904). Da ultimo, la suprema Corte, con sent. 7641-2025, ha ritenuto che “l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024)”. Nella medesima sentenza richiamata, la suprema Corte ha altresì ribadito che “l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003)”.
6 L'accoglimento dell'eccezione di decadenza assorbe ogni altra questione.
7 Alla luce delle considerazioni esposte, l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001478543; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso generale per spese forfetarie, Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. NAPOLI, 13.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato il 25.10.2024, la parte ricorrente formulava opposizione ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso l'ordinanza ingiunzione (OI) n. OI-001478543, notificata il 27.09.2024, con cui l' CP_1 ha irrogato la sanzione di € 6.404,45 relativa ad atto di accertamento n.:
.5106.22/10/2018.0122921 del 22/10/2018 riferito all'anno 2017. CP_1
L'istante eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento, il difetto di motivazione, la CP_ decadenza dell' ex art 14 L 689/81, la prescrizione, la sproporzione della sanzione. CP_ L' si costituiva, eccependo l'infondatezza dell'opposizione. Il Giudice decideva la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc. 2
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 12.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 22853/2024
TRA
c.f. , nato a [...] [...] e residente in [...], nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Procida (Na) alla via Marina Corricella n. 81 (p. iva – P.IVA_1 n. REA NA 1036879), elett.te domiciliato in Procida alla via Libertà n. 14 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cennamo (cod. fis. ) in virtù di procura in calce C.F._2 al ricorso;
Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 con domicilio digitale e p.e.c. t Email_1 Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
1 Va, preliminarmente, dato atto della tempestività dell'opposizione, conformemente al disposto di cui all'art. 6 D.Lgs. 150/2011 per cui "6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale". Dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione (OI), avvenute in data 27.9.24, il ricorso è stato depositato tempestivamente rispettivamente in data 25.10.24. 3 In via generale, va osservato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co.
1- bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che "l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 (cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo, il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato "modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali", convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023, ha stabilito che "1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle parole: "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso". L'art. 6 del D.Lgs. n. 8 /2016 prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689". La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, "in quanto applicabili".
4 CP_ Va preliminarmente rilevato che l' ha fornito la prova di avere notificato per compiuta giacenza in data 01/12/2018 l'atto di accertamento individuato nella ordinanza ingiunzione.
5 Tanto premesso, occorre esaminare l'eccezione di decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente. L'art 14 l. 689/1981 prevede che: "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". Per l'applicazione di tale disposizione occorre ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, l'art. 14 L. 689/1981 prevede testualmente che lo stesso decorre dalla data dell'accertamento dell'illecito. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 29 ottobre 2019, n. 27702). E' stato, altresì, chiarito che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210). Condivisibilmente il Tribunale di Velletri sez. lav., nella sentenza del 04/10/2022 n. 1013 ha osservato che “la giurisprudenza ha chiarito che "tale disposizione (L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2), nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatone, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone peraltro quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta e adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito)" (Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2014, n. 7681): pertanto, "In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'"accertamento" al cui termine collocare, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, comma 2, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie" (Cassazione civile, sez. 1^, 15/07/1996, n. 6408). La giurisprudenza ha pure precisato che "La L. n. 689 del 1981, art. 14 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione…”. Di recente, anche la Corte di Cassazione civile sez. II nella pronuncia del 11/09/2024 n. 24401 ha osservato che “È noto il principio - richiamato sia in sentenza, sia da entrambe le parti - affermato da questa Corte, in virtù del quale in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (per tutte: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683-01; conf. da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3712 del 2024 non massimata, riportata in memoria dal ricorrente). Dunque: la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'"acquisizione informativa" e, in particolare, la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono elementi rimessi alla valutazione del giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, al di fuori del sindacato di cui dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5)”. Orbene, nel caso di specie, dall'atto di accertamento datato 22.10.2018 si evince che, per i contributi in contestazione (di dicembre 2016, settembre e novembre 2017, successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 8 del 15.1.2016), sono stati emessi avvisi di addebito nel
2017 (371-2017-00017362-88) in relazione al periodo di dicembre 2016 e nel 2018 (371-
2018-00009465-79) in relazione al periodo di settembre e novembre 2017, come reso evidente dal numero degli stessi avvisi riportati nell'atto di accertamento;
risulta altresì che il secondo avviso è stato notificato il 19.5.2018. Conseguentemente, deve ritenersi che, quanto all'avviso n. 371-2018-00009465-79 notificato il 19.5.2018, alla data del 22.10.2018 di redazione dell'atto di accertamento, CP_ l' era già a conoscenza del debito a carico dell'opponente, costituito dalle somme trattenute e non versate sulle retribuzioni mensili dei propri dipendenti, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'accertamento (1 dicembre 2018), l'azione si era già estinta ai sensi dell'articolo 14 citato. Quanto all'avviso di addebito n. 371-2017-00017362-88, in mancanza di prova della data esatta di formazione dello stesso, deve ritenersi che, essendo relativo a contributi dovuti per il mese di dicembre 2016, il monitoraggio delle posizioni contributive poteva risolversi nella sostanziale constatazione degli importi insoluti e risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, con possibilità di verifica delle omissioni contributive alla scadenza in modo automatico e semplice. Del resto, non può non rilevarsi che lo stesso nella memoria difensiva ha dichiarato CP_1 che “nella fattispecie illecita prevista dall'articolo 2 del DL 463/83 convertito in L.683/83 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), depenalizzata dal successivo Decreto legislativo n.8 del 2016, art.3, non necessita di alcun accertamento ispettivo, richiedendo un mero riscontro documentale tra quanto trattenuto sulla CP_ retribuzione dei dipendenti e quanto versato all' secondo le cifre esposte dallo stesso datore di lavoro nei modelli DM/10M, sostituiti poi dai modelli UNIEMENS, ed i relativi versamenti fatti con modello F24, riscontro affidato alle procedure automatizzate”. CP_ L' quindi, non ha allegato né provato quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sia stato necessario per svolgere le indagini (cfr. sent. n. 1462/2024 Trib. CP_ Salerno). Conseguentemente, quando l' ha notificato il verbale di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione qui opposta (ossia a dicembre 2018), il predetto termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge 698 del 1981 già era ampiamente spirato. Nel caso di specie deve, pertanto, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 l. 689/1981, secondo cui "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". Da ultimo, è opportuno rilevare che l'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/1981 trova riscontro anche nella circolare dell' n. 32 del 25 febbraio 2022, secondo cui "In CP_1 particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: … omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge 89/1981)". L'applicabilità dell'art. 14 è, inoltre, ribadita dall'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, il quale, nel modificare "in deroga" il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023, così dispone: "Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione". Da ciò, pertanto, a contrario, si ricava che alle violazioni commesse anteriormente al 1° gennaio 2023 si applica il termine di decadenza di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981, siccome richiamato dall'art. 6 D.lgs. 8/2016. In termini conformi, si è ritenuto che “in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si era già estinto” (cfr. Tribunale di Arezzo, CP_1 Sez. Lav., 03.08.2022 n. 166/2022; nello stesso senso Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, 26.01.2024 n. 456 e 03.03.2023 n. 904). Da ultimo, la suprema Corte, con sent. 7641-2025, ha ritenuto che “l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024)”. Nella medesima sentenza richiamata, la suprema Corte ha altresì ribadito che “l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003)”.
6 L'accoglimento dell'eccezione di decadenza assorbe ogni altra questione.
7 Alla luce delle considerazioni esposte, l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001478543; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso generale per spese forfetarie, Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. NAPOLI, 13.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato il 25.10.2024, la parte ricorrente formulava opposizione ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso l'ordinanza ingiunzione (OI) n. OI-001478543, notificata il 27.09.2024, con cui l' CP_1 ha irrogato la sanzione di € 6.404,45 relativa ad atto di accertamento n.:
.5106.22/10/2018.0122921 del 22/10/2018 riferito all'anno 2017. CP_1
L'istante eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento, il difetto di motivazione, la CP_ decadenza dell' ex art 14 L 689/81, la prescrizione, la sproporzione della sanzione. CP_ L' si costituiva, eccependo l'infondatezza dell'opposizione. Il Giudice decideva la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc. 2