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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/07/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 154/2018
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 1° luglio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 24 luglio 2025
Il GOT
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del GOT, dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 154/2018 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
, con sede in Sala Parte_1
Consilina (SA) alla Via Sagnano n.39 (P. IVA – F.F.: P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Spinelli C.F._1 ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Buonabitacolo alla Via Garofalo n.1, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea La Maida ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 552/2017 emesso in data 12 dicembre
2017 dal Tribunale di Lagonegro in favore di Controparte_1
Pag. 2 per la somma di €.11.290,00 oltre interessi, spese, accessori e compensi,
a titolo di mancato pagamento di fornitura arredamenti.
A sostegno dell'opposizione evidenziava la genericità della fattura posta a fondamento della richiesta di ingiunzione di pagamento e specificava, altresì, di non aver sottoscritto alcun ordine/preventivo e/o contratto per gli oggetti elencati nell'azionata fattura. A tal fine disconosceva l'autenticità di ogni sottoscrizione presente sui documenti posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta che contestava i motivi di opposizione e sottolineava come la stessa opponente, in riscontro alla istanza di negoziazione assistita, avesse rappresentato, tramite il proprio difensore, di aver saldato ogni pendenza così che il rapporto ed il credito non potevano che essere esistenti.
Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione e, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, c.
6, c.p.c.. In seguito al deposito delle memorie, il giudizio veniva istruito a mezzo prove orali, espletate le quali la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, veniva fissata udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c..
All'esito dell'udienza del 1° luglio 2025, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente
Pag. 3 dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Nello specifico, l'opponente evidenzia di aver saldato quanto dovuto alla società opposta per l'unica fornitura intercorsa tra le parti e, a tal fine, ha dimostrato documentalmente (cfr. ricevute di pagamento depositate con la seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.) l'effettuazione di pagamenti nei confronti della opposta.
Dal canto suo l'opposta, a fronte dei pagamenti così come documentati dalla opponente, non ha dato prova dell'esistenza di ulteriori rapporti commerciali tali da giustificare ulteriori pagamenti rispetto a quelli documentati dalla opponente.
In particolare, gli scontrini fiscali, che parte opposta intende riferire a pregressi rapporti commerciali tra le parti, scontrini che rappresenterebbero ricevuta dei pagamenti allegati da parte opponente, non rappresentano idonea prova in ordine alla sussistenza di ulteriori rapporti contrattuali con l'opponente. Invero, lo scontrino fiscale, al pari della fattura, è mero documento fiscale, ma non costituisce documento avente valore contrattuale, con la conseguenza che dal suo contenuto non può desumersi la prova dell'accordo economico raggiunto dalle parti (ex multis, Cass., 23/11/2022, n. 34427). Inoltre, nel caso di specie, si tratta di scontrini fiscali precedenti all'anno 2022, epoca dalla quale è stato introdotto lo scontrino fiscale elettronico, con la conseguenza della
Pag. 4 necessità che lo stesso fosse registrato nella contabilità e, in particolare, nel registro corrispettivi ai fini della corretta gestione IVA.
Inoltre, mancano agli atti quale prova le fatture e i documenti di trasporto di eventuali altre forniture cui potrebbero riferirsi gli scontrini, che sono privi di identificazione del soggetto che ha versato e non sono stati, neanche, collegati alle scritture contabili della società, tanto in assenza di produzione delle scritture contabili relative al periodo di emissione degli scontrini fiscali prodotti.
Anche le prove testimoniali assunte in corso di causa non provano la sussistenza di ulteriori rapporti tra le parti. In particolare, il teste Tes_1
escusso all'udienza del 9 luglio 2019, sottolinea “Io mi occupo
[...] dei pagamenti, per cui non posso dire se nel gennaio 2015 vi sia stata la fornitura di mobilio ed arredi alla . Anzi, preciso che so Parte_2 che è stata fatta una fornitura ma non ricordo precisamente il periodo e
l'oggetto; ricordo solo che nel 2015 fu portata una parete attrezzata ed altra merce” e, successivamente, specifica “io mi occupo della contabilità dell'ufficio di Sala Consilina e io non conosco gli ordinativi perché ciò avviene presso la sede di Buonabitacolo”. Le dichiarazioni del teste, quindi, sono generiche e mettono in risalto la diversità di funzioni e di sede di lavoro che non permettono una conoscenza specifica di quello che è l'oggetto del giudizio.
Il teste , escusso all'udienza del 25 gennaio 2022, Testimone_2 dipendente della società opposta, sottolinea: “ricordo di tale consegna Parte avvenuta presso il in Sala Consilina, alla via Sagnano. Ricordo che vi sono state più consegne. Posso dire che nel 2013 c'è stata una consegna, nel 2014 tre consegne e nel 2015 una sola consegna. Preciso Parte tuttavia che non tutte le consegne sono avvenute presso il infatti alcune sono avvenute presso la residenza di , in Sala Parte_1
Consilina alla via De Petrinis. Se ben ricordo ciò è avvenuto nell'aprile
2015. Tanto posso riferire perché me ne sono occupato personalmente”.
Pag. 5 Inoltre, sottolinea: “Se ben ricordo, ho consegnato una parete attrezzata con pensili ed elementi curvi, ciò è avvenuto presso l'affittacamere; ricordo quattro quadri, due pint decor e due petunia, un materasso con guanciali, sei pouf – letto. Preciso che tale consegna è avvenuta in parte presso l'affittacamere ed in parte presso altro locale posto di fronte, facente parte dell'affittacamere”. Infine, dichiara: “Non ricordo il prezzo della fornitura. Posso solo riferire che la veniva in sede Pt_1
a Buonabitacolo per discutere, ma non posso essere più preciso”.
La testimonianza indica varie consegne riferibili a vari anni, ma non risulta precisa e concordante in ordine al luogo della consegna, non individuato sempre nei locali dell'opponente.
Il teste , escusso all'udienza del 25 gennaio 2022, ha Testimone_3 affermato: “Ricordo che in mia presenza consegnò la Parte_1 somma di euro 4.500,00 in contanti a Tanto posso Controparte_2 riferire perché sono stati contati. Ricordo che si trattava di una somma versata per una fornitura di mobili per l'affittacamere; Ribadisco che ciò
è avvenuto presso la segreteria dello studio dentistico. Ricordo che era estate, se ben ricordo luglio 2013, ma non ricordo il giorno preciso”.
Inoltre, sottolinea che “la somma di euro 4.500,00 era relativa ad un ordine di mobili che doveva poi essere eseguita”. Il teste, specifica ancora: “ricordo anche di un successivo versamento in contanti, avvenuto nel gennaio 2014, anche questo presso lo studio dentistico.
Anche in questo caso la somma di euro 3.000,00 è stata contata. Preciso che tale somma riguardava l'ordine di mobili. Posso dire che si trattava del medesimo ordine del luglio 2013”.
Pertanto, in virtù dell'onere probatorio posto in capo al creditore, la società opposta avrebbe dovuto provare la ragione giustificativa dei pagamenti dimostrati dalla opponente e imputare gli stessi a rapporti diversi da quelli di cui alla fattura azionata con il monitorio.
Pag. 6 In assenza di detta prova ed in presenza di pagamenti come documentati da parte opponente e non specificamente contestati dalla opposta, non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto in capo al creditore.
L'opposizione, pertanto, risulta fondata e va accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con la riduzione della metà tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 154/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 552/2017 emesso in
[...] data 12 dicembre 2017 dal Tribunale di Lagonegro in favore di
[...] per la somma di €.11.290,00, dichiarandolo nullo e privo Controparte_1 di effetti;
- condanna parte opposta in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in €.145,50 per esborsi e, già dimidiati, in €.2.538,50, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Rocco Spinelli dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro, 24 luglio 2025
Il GOT
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7
SEZIONE CIVILE
R.G. 154/2018
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 1° luglio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 24 luglio 2025
Il GOT
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del GOT, dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 154/2018 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
, con sede in Sala Parte_1
Consilina (SA) alla Via Sagnano n.39 (P. IVA – F.F.: P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Spinelli C.F._1 ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Buonabitacolo alla Via Garofalo n.1, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea La Maida ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 552/2017 emesso in data 12 dicembre
2017 dal Tribunale di Lagonegro in favore di Controparte_1
Pag. 2 per la somma di €.11.290,00 oltre interessi, spese, accessori e compensi,
a titolo di mancato pagamento di fornitura arredamenti.
A sostegno dell'opposizione evidenziava la genericità della fattura posta a fondamento della richiesta di ingiunzione di pagamento e specificava, altresì, di non aver sottoscritto alcun ordine/preventivo e/o contratto per gli oggetti elencati nell'azionata fattura. A tal fine disconosceva l'autenticità di ogni sottoscrizione presente sui documenti posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta che contestava i motivi di opposizione e sottolineava come la stessa opponente, in riscontro alla istanza di negoziazione assistita, avesse rappresentato, tramite il proprio difensore, di aver saldato ogni pendenza così che il rapporto ed il credito non potevano che essere esistenti.
Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione e, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, c.
6, c.p.c.. In seguito al deposito delle memorie, il giudizio veniva istruito a mezzo prove orali, espletate le quali la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, veniva fissata udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c..
All'esito dell'udienza del 1° luglio 2025, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente
Pag. 3 dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Nello specifico, l'opponente evidenzia di aver saldato quanto dovuto alla società opposta per l'unica fornitura intercorsa tra le parti e, a tal fine, ha dimostrato documentalmente (cfr. ricevute di pagamento depositate con la seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.) l'effettuazione di pagamenti nei confronti della opposta.
Dal canto suo l'opposta, a fronte dei pagamenti così come documentati dalla opponente, non ha dato prova dell'esistenza di ulteriori rapporti commerciali tali da giustificare ulteriori pagamenti rispetto a quelli documentati dalla opponente.
In particolare, gli scontrini fiscali, che parte opposta intende riferire a pregressi rapporti commerciali tra le parti, scontrini che rappresenterebbero ricevuta dei pagamenti allegati da parte opponente, non rappresentano idonea prova in ordine alla sussistenza di ulteriori rapporti contrattuali con l'opponente. Invero, lo scontrino fiscale, al pari della fattura, è mero documento fiscale, ma non costituisce documento avente valore contrattuale, con la conseguenza che dal suo contenuto non può desumersi la prova dell'accordo economico raggiunto dalle parti (ex multis, Cass., 23/11/2022, n. 34427). Inoltre, nel caso di specie, si tratta di scontrini fiscali precedenti all'anno 2022, epoca dalla quale è stato introdotto lo scontrino fiscale elettronico, con la conseguenza della
Pag. 4 necessità che lo stesso fosse registrato nella contabilità e, in particolare, nel registro corrispettivi ai fini della corretta gestione IVA.
Inoltre, mancano agli atti quale prova le fatture e i documenti di trasporto di eventuali altre forniture cui potrebbero riferirsi gli scontrini, che sono privi di identificazione del soggetto che ha versato e non sono stati, neanche, collegati alle scritture contabili della società, tanto in assenza di produzione delle scritture contabili relative al periodo di emissione degli scontrini fiscali prodotti.
Anche le prove testimoniali assunte in corso di causa non provano la sussistenza di ulteriori rapporti tra le parti. In particolare, il teste Tes_1
escusso all'udienza del 9 luglio 2019, sottolinea “Io mi occupo
[...] dei pagamenti, per cui non posso dire se nel gennaio 2015 vi sia stata la fornitura di mobilio ed arredi alla . Anzi, preciso che so Parte_2 che è stata fatta una fornitura ma non ricordo precisamente il periodo e
l'oggetto; ricordo solo che nel 2015 fu portata una parete attrezzata ed altra merce” e, successivamente, specifica “io mi occupo della contabilità dell'ufficio di Sala Consilina e io non conosco gli ordinativi perché ciò avviene presso la sede di Buonabitacolo”. Le dichiarazioni del teste, quindi, sono generiche e mettono in risalto la diversità di funzioni e di sede di lavoro che non permettono una conoscenza specifica di quello che è l'oggetto del giudizio.
Il teste , escusso all'udienza del 25 gennaio 2022, Testimone_2 dipendente della società opposta, sottolinea: “ricordo di tale consegna Parte avvenuta presso il in Sala Consilina, alla via Sagnano. Ricordo che vi sono state più consegne. Posso dire che nel 2013 c'è stata una consegna, nel 2014 tre consegne e nel 2015 una sola consegna. Preciso Parte tuttavia che non tutte le consegne sono avvenute presso il infatti alcune sono avvenute presso la residenza di , in Sala Parte_1
Consilina alla via De Petrinis. Se ben ricordo ciò è avvenuto nell'aprile
2015. Tanto posso riferire perché me ne sono occupato personalmente”.
Pag. 5 Inoltre, sottolinea: “Se ben ricordo, ho consegnato una parete attrezzata con pensili ed elementi curvi, ciò è avvenuto presso l'affittacamere; ricordo quattro quadri, due pint decor e due petunia, un materasso con guanciali, sei pouf – letto. Preciso che tale consegna è avvenuta in parte presso l'affittacamere ed in parte presso altro locale posto di fronte, facente parte dell'affittacamere”. Infine, dichiara: “Non ricordo il prezzo della fornitura. Posso solo riferire che la veniva in sede Pt_1
a Buonabitacolo per discutere, ma non posso essere più preciso”.
La testimonianza indica varie consegne riferibili a vari anni, ma non risulta precisa e concordante in ordine al luogo della consegna, non individuato sempre nei locali dell'opponente.
Il teste , escusso all'udienza del 25 gennaio 2022, ha Testimone_3 affermato: “Ricordo che in mia presenza consegnò la Parte_1 somma di euro 4.500,00 in contanti a Tanto posso Controparte_2 riferire perché sono stati contati. Ricordo che si trattava di una somma versata per una fornitura di mobili per l'affittacamere; Ribadisco che ciò
è avvenuto presso la segreteria dello studio dentistico. Ricordo che era estate, se ben ricordo luglio 2013, ma non ricordo il giorno preciso”.
Inoltre, sottolinea che “la somma di euro 4.500,00 era relativa ad un ordine di mobili che doveva poi essere eseguita”. Il teste, specifica ancora: “ricordo anche di un successivo versamento in contanti, avvenuto nel gennaio 2014, anche questo presso lo studio dentistico.
Anche in questo caso la somma di euro 3.000,00 è stata contata. Preciso che tale somma riguardava l'ordine di mobili. Posso dire che si trattava del medesimo ordine del luglio 2013”.
Pertanto, in virtù dell'onere probatorio posto in capo al creditore, la società opposta avrebbe dovuto provare la ragione giustificativa dei pagamenti dimostrati dalla opponente e imputare gli stessi a rapporti diversi da quelli di cui alla fattura azionata con il monitorio.
Pag. 6 In assenza di detta prova ed in presenza di pagamenti come documentati da parte opponente e non specificamente contestati dalla opposta, non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto in capo al creditore.
L'opposizione, pertanto, risulta fondata e va accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con la riduzione della metà tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 154/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 552/2017 emesso in
[...] data 12 dicembre 2017 dal Tribunale di Lagonegro in favore di
[...] per la somma di €.11.290,00, dichiarandolo nullo e privo Controparte_1 di effetti;
- condanna parte opposta in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in €.145,50 per esborsi e, già dimidiati, in €.2.538,50, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Rocco Spinelli dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro, 24 luglio 2025
Il GOT
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