Sentenza breve 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 02/04/2026, n. 6159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6159 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06159/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01226/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2026, proposto da
NN IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR IN AR AT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare:
a) del decreto dirigenziale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante una complessiva e generale rettifica della graduatoria definitiva della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. 08.06.2023 n. 107, nella parte in cui riconosce l'erroneo punteggio in luogo di quello effettivamente spettante in relazione ai titoli dichiarati;
b) dei decreti dirigenziali del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024 e prot. n. 2206 del 19.08.2024, recanti approvazione della graduatoria de qua ;
c) della nota dirigenziale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio II Dirigenti scolastici, prot. n. 118636 del 31.07.2024, recante comunicazione degli esiti della valutazione dei titoli dichiarati, laddove risulta assegnato l'erroneo punteggio in luogo di quello effettivamente spettante;
d) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. VA GA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ai fini della decisione della causa nel merito, con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio la parte ricorrente agisce per l’annullamento degli atti con cui il Ministero ha dapprima valutato i titoli dichiarati ai fini dell’inserimento nella graduatoria finale della procedura riservata e ha poi approvato una rettifica generale della stessa in data 18 dicembre 2025, rettifica che, pur non modificando il punteggio individuale della candidata, ne ha peggiorato il posizionamento per effetto della riconsiderazione di posizioni di altri candidati in esecuzione di numerose pronunce intervenute.
Espone di essere docente di ruolo ammessa al corso intensivo ex art. 5, commi 11‑quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022 n. 198; a tal fine, aveva dichiarato i propri titoli culturali e di servizio, tra i quali tre master e la specializzazione per il sostegno, conseguendo per la sezione dei titoli culturali il punteggio complessivo di punti 6 e risultando in graduatoria, dapprima, alla posizione n. 628 e, successivamente alla rettifica, alla posizione n. 633.
Secondo la ricorrente, la rettifica del 18 dicembre 2025 non si sarebbe limitata a una mera ricognizione esecutiva ma avrebbe determinato una effettiva riapertura dell’istruttoria con rinnovato esercizio del potere amministrativo e conseguente dovere di rivalutare anche la posizione della candidata.
A tal proposito, con il primo motivo di ricorso (A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6 E 21 NONIES DELLA L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMI 11 QUINQUIES E SS. DEL D.L. 29.12.2022 N. 198 (CONV. CON L. 24.02.2023 N. 14). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DEL D.M. 08.06.2023 E DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.M. 03.08.2017 N. 138. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, IMPARZIALITÀ, DI LEALE COLLABORAZIONE E DI BUONA FEDE. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. PRESUPPOSTI ERRONEI E TRAVISAMENTO) afferma la ricorrente che sarebbe erronea la collocazione del Master di primo livello in “L’applicazione di nuovi linguaggi nella didattica” conseguito presso l’Università Telematica delle Scienze Umane Unicusano nell’a.a. 2008/2009, e in “La comunicazione formativa on-line per i docenti”, conseguito presso l‘Università degli Studi di Ferrara nell’a.a. 2005/2006, nell’ambito della voce A.7 della Tabella titoli, anziché in A.6, come titolo inerente allo specifico profilo del dirigente scolastico, con spettanza di tre punti ulteriori e rideterminazione del complessivo punteggio culturale sino a 10,5 punti.
La ricorrente contesta la circostanza che il primo titolo accademico (“L’applicazione di nuovi linguaggi nella didattica) avesse ad oggetto una formazione specifica, essendo inerente alle precipue funzioni del dirigente scolastico alla luce delle discipline affrontate e del piano di studi approvato, sicché sarebbe dovuto rientrare pienamente nella voce A.6, rispetto alla quale potevano essere valutati sino a due titoli accademici. A tal fine deduce che la parte preponderante delle materie trattate, infatti, come anche dimostrato dalla ripartizione dei crediti universitari assegnati, era diretta a trasferire competenze altamente professionalizzanti su contenuti che trascendono le sole attività educative, incentrandosi invece su profili di ordine generale attinenti alla programmazione, alla comunicazione, alla informatizzazione dei processi, che costituiscono aspetti determinanti nell’espletamento dei compiti di direzione e gestione degli istituti scolastici. Tale Master, al pari dell’altro indicato nella voce A.7, non è stato preso in alcuna considerazione in sede di valutazione dei titoli culturali, benché, sulla base dei criteri dettati dalla tabella allegata al D.M. n. 107/2023, avrebbe dato diritto all’attribuzione di n. 3 pt.
Secondo la ricorrente, l’erroneo inserimento nella casella A.6 del modello informatico non ne avrebbe potuto precludere la corretta valutazione in quanto del tutto irrilevante dal punto di vista sostanziale e formale, essendo stato regolarmente dichiarato e, quindi, ricorrendo tutte le condizioni per verificare la rispondenza del suddetto percorso ai presupposti per l’inserimento nella corretta sezione.
Con un ulteriore motivo subordinato (B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6 E 21 NONIES DELLA L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMI 11 QUINQUIES E SS. DEL D.L. 29.12.2022 N. 198 (CONV. CON L. 24.02.2023 N. 14). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DEL D.M. 08.06.2023 E DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.M. 03.08.2017 N. 138. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, IMPARZIALITÀ, DI LEALE COLLABORAZIONE E DI BUONA FEDE. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. PRESUPPOSTI ERRONEI E TRAVISAMENTO), la ricorrente afferma che fermo ed impregiudicato quanto già eccepito nel motivo che precede, occorre evidenziare che, sebbene in relazione alla voce A.7 potesse essere preso in considerazione soltanto un titolo accademico secondo quanto previsto dalla lex specialis, ciò nonostante la ricorrente aveva diritto comunque all’attribuzione di almeno 1,5 pt., e ciò sicuramente rispetto al Master di I livello in “L’applicazione di nuovi linguaggi di comunicazione nella didattica”, qualora non ritenuto riconducibile alla voce A.6, essendo incentrato su materie disciplinari sicuramente afferenti alle scienze educative. Pertanto, sempre sulla scorta dei criteri dettati dalla tabella allegata al D.M. n. 107/2023, la ricorrente afferma che avrebbe avuto diritto ad ottenere quanto meno il punteggio complessivo pari a n. 7,5.
Con un terzo motivo, C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 33 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 29.07.1991 N. 243. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.30.12.2010 N. 24. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI CIRCOLARI. ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ, la ricorrente lamenta l’omissione da parte dell’Amministrazione, di alcuna giustificazione della mancata attribuzione di 1,5 pt. in relazione ad almeno uno dei Master indicati nella casella A.7 della domanda di partecipazione; titoli che ben potevano essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 in quanto conseguiti presso istituzioni statali e non statali legalmente riconosciute nonché formalmente inserite all’interno di un sistema di qualifiche universitarie autorizzato dal Ministero resistente.
Costituitasi in giudizio, resiste al ricorso l’Amministrazione che preliminarmente eccepisce in rito l’inammissibilità del gravame per tardività, poiché la valutazione dei titoli della ricorrente si sarebbe cristallizzata con la graduatoria del 2024 e la rettifica del 2025 non avrebbe inciso sul suo punteggio ma soltanto sulla collocazione relativa, a seguito della riconsiderazione di domande altrui; nel merito, la difesa erariale sostiene che la Commissione ha applicato correttamente la Tabella A del D.M. 138/2017, distinguendo i titoli propriamente dirigenziali, rilevanti ai fini della voce A.6, dai titoli di area didattico‑pedagogica, riconducibili alla voce A.7, cui è attribuito punteggio inferiore e limite numerico, sicché la valutazione operata non sarebbe affetta da illogicità o travisamento e rientrerebbe nell’alveo della discrezionalità tecnica.
La ricorrente, in replica, argomenta circa la natura innovativa della rettifica generale del 2025, per portata e contenuti, che avrebbe efficacia lesiva anche nei suoi confronti, avendo l’Amministrazione riconsiderato l’intero assetto della procedura senza rivalutare la sua posizione e senza motivare l’azzeramento dei titoli dichiarati in A.7 né l’inquadramento del master oggetto di contestazione.
Nella camera di consiglio del 4 marzo 2026, sentite le parti sul punto, la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata.
Osserva il Collegio che l’Amministrazione deduce l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che la graduatoria del 2024 avrebbe integralmente definito la posizione della ricorrente, con attribuzione del punteggio individuale rimasto invariato anche dopo la rettifica del 2025, sì che la seconda graduatoria assumerebbe natura meramente confermativa, non idonea a riaprire i termini per l’impugnazione.
In linea generale, secondo la pacifica giurisprudenza, la graduatoria concorsuale costituisce un atto amministrativo ad oggetto plurimo e scindibile, composto da una pluralità di provvedimenti riferiti ai singoli candidati, sicché i suoi effetti si producono distintamente per ciascun destinatario (sulla natura delle graduatorie quale atto plurimo con effetti scindibili, cfr. Adunanza Plenaria n. 4/2019; Consiglio di Stato n. 4857/2024, Consiglio di Stato nr. 3641/2024, TAR Lazio n. 22481/2025, TAR Lazio n. 1208/2026); tanto che l’annullamento giurisdizionale opera, di regola, nei soli confronti dei ricorrenti, salvo che sia dedotto un vizio comune ed inscindibile, incidente sull’intera procedura o sulla fase generale di determinazione dei criteri di valutazione (solo in tal caso accadendo che l’effetto caducatorio si estenda ultra partes, imponendo la rinnovazione della fase interessata nei confronti di tutti i candidati).
Ne deriva che la graduatoria di un concorso, pur formalmente unitaria, è prodotto di valutazioni individuali plurime e scindibili e, ai fini della sua impugnazione, rileva la specifica determinazione che incide sulla posizione del singolo candidato.
Nel caso in cui la graduatoria approvata sia oggetto di modifiche successive, si deve distinguere l’effetto di tali modifiche ai fini della impugnabilità degli atti di autotutela, a seconda di quali siano i rispettivi presupposti.
In materia di concorsi pubblici, la giurisprudenza distingue tra le rettifiche della graduatoria che comportano un effettivo riesercizio del potere – con riesame complessivo o rivalutazione di punteggi idonea a incidere sull’ordine di merito – e le rettifiche meramente correttive o materiali, le quali non alterano in alcun modo la posizione del candidato (cfr. TAR Lazio n. 10536/2021; Consiglio di Stato n. 1324/2022; Consiglio di Stato n. 205/2023; Consiglio di Stato n. 178/2025; TAR Lazio n. 9560/2025; Consiglio di Stato n. 10393/2025).
Tenuto conto di tale premessa, deve ritenersi che solo le prime, avendo natura sostitutiva e contenuto innovativo, impongono un autonomo onere di impugnazione, giacché integrano un nuovo atto lesivo; nelle seconde, il ricorrente mantiene interesse esclusivamente a contestare l’eventuale attribuzione di punteggi ai candidati che lo precedono e che abbiano determinato un suo slittamento in graduatoria.
Ne discende l’inammissibilità delle censure rivolte a contestare da parte del ricorrente, quei punteggi già attribuiti ai propri titoli nella graduatoria originale, quando questi non siano stati modificati dalla rettifica, dovendosi ritenere che in tali casi l’atto di autotutela, avendo anch’esso effetto plurimo e scindibile (come la graduatoria che ha quale proprio oggetto), produce effetti meramente confermativi della valutazione del concorrente, così che la lesività della determinazione amministrativa nella sfera dell’interessato risulti interamente maturata con la conclusione della procedura concorsuale originaria.
Deve quindi affermarsi che nelle procedure concorsuali, la graduatoria finale è l’atto immediatamente lesivo da impugnare; le sue successive modifiche impongono un nuovo onere di gravame soltanto se presentano natura sostitutiva, perché frutto di una rinnovata istruttoria o di una diversa ponderazione delle posizioni concorsuali e presentino vizi comuni a tutti i concorrenti in quanto attinenti alla fase preparatoria della selezione come chiarito da A.P. 4/2019. Quando invece la rettifica non incida sul punteggio del ricorrente, questi può censurare esclusivamente i punteggi attribuiti ai concorrenti che, attraverso la rettifica, abbiano determinato il suo scivolamento in posizione deteriore, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai propri titoli o punteggi, non essendovi alcun nesso di lesività tra tali aspetti e l’atto rettificativo.
Per completezza di giudizio, il Collegio ritiene di dover comunque esaminare nel merito le censure dedotte che sono infondate.
Secondo gli argomenti sviluppati nel primo motivo di ricorso, il titolo accademico dichiarato in A.7 (“L’applicazione di nuovi linguaggi di comunicazione nella didattica) avrebbe avuto ad oggetto una formazione specifica, essendo inerente alle precipue funzioni del dirigente scolastico alla luce delle discipline affrontate e del piano di studi approvato (che indica e documenta sub doc. 17), sicché doveva essere considerato dall’Amministrazione nella voce “A.6” (“Master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico rilasciati da Università italiane o estere”), rispetto alla quale potevano essere valutati sino a due titoli accademici.
Osserva il Collegio che, invero, la ricorrente dichiarava nella voce A7 del modulo (“ Master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell’educazione, rilasciati da Università italiane o estere, purché diverso rispetto ai titoli di cui al punto A.5 ”) sia il master di cui si discute (che secondo la tesi in esame avrebbe dovuto essere attribuito dalla Commissione alla voce A6) che un secondo titolo (“LA COMUNICAZIONE ON-LINE PER I DOCENTI”).
Secondo la ricorrente, la natura del master in “nuovi linguaggi” avrebbe avuto natura riconducibile ai profili di A6 in forza del relativo piano di studi, che produce.
Tuttavia, la domanda di partecipazione era fondata su dichiarazioni che le stesse parti dovevano rendere, non su documentazione da allegare; in questo senso, nessun presupposto evincibile dalla descrizione testuale del master come redatta dalla candidata nella compilazione del modello di partecipazione alla selezione, poteva giustificare da parte della Commissione un intervento “manipolativo” di reinterpretazione del pensiero della candidata o di correzione della sua manifestazione di volontà e di giudizio, alla quale deve ricondursi la espressione delle indicazioni e delle informazioni contenute nel testo.
In altri termini, la ricorrente vorrebbe sanare un proprio difetto o errore di compilazione del modulo attribuendo alla Commissione la responsabilità di un’omessa comprensione del testo delle indicazioni fornite, che non recavano alcun elemento di fatto che potesse giustificare l’attribuzione del suo oggetto alla voce relativa ai titoli specifici per la dirigenza.
Sul punto, può rinviarsi alla più ampia disamina che nella propria relazione l’Amministrazione ha reso sulle differenze intercorrenti tra i titoli di A6 e A7, poiché già secondo la comune esperienza, la “applicazione dei nuovi linguaggi alla didattica” definisce un campo di specializzazione immediatamente collegabile alla fase dell’insegnamento, non anche a quella della dirigenza scolastica (quest’ultima, pur assorbendo nel proprio ambito le competenza didattica, naturalmente se ne distingue per profili ulteriori ed aggiuntivi di natura organizzativa dei servizi e della collettività scolastica che, come accennato, sono ampiamente descritti dall’Amministrazione nei propri argomenti difensivi).
Tali indicazioni escludono nel caso di specie i presupposti per l’applicazione del soccorso istruttorio, poiché quest’ultima attività di confronto procedimentale non ha ragione d’essere quando le indicazioni offerte dalla parte interessate sono chiare ed univoche.
Quanto all’ultimo profilo dedotto (secondo e terzo motivo sotto diversi profili), ossia il mancato punteggio della voce A7 del master di cui si discute (che, secondo la ricorrente, laddove non valutabile in A6 avrebbe comunque comportato la spettanza di 1,5 punti ulteriori), è sufficiente rinviare alle difese dell’Amministrazione laddove quest’ultima evidenzia che per la voce A1 non erano attribuibili punti (il titolo dichiarato era quello necessario per l’accesso alla selezione) e per la voce A7 era possibile valutare un solo titolo, come chiaramente indicato nella tabella allegata al DM 138/2017 riportata dall’Amministrazione nel corpo della propria relazione sui fatti di causa depositata il 21 febbraio 2026 (e dalla ricorrente in allegato al proprio ricorso).
Più precisamente, secondo la difesa della ricorrente, a quest’ultima non sarebbe stato assegnato alcun punto in A7, poiché, avendo conseguito 6 punti complessivi per titoli, questi ultimi sarebbero stati corrispondenti a punti “2” per la voce A1 (“titoli culturali”), punti 3 per la voce “A6” e punti 1 per la voce A10 (“specializzazione nel sostegno alla primaria”). Da qui, trae la convinzione che per la voce A7 nessun punteggio risulterebbe essere stato assegnato, senza alcuna specifica motivazione in tal senso (rispettivamente, secondo e terzo motivo).
Tuttavia, per la voce A1 non risulta spettante alcun punteggio in quanto, secondo la tabella di cui al DM 138/2017, i punti “2” in essa contemplati dipendono dal possesso di “altro titolo di laurea….in aggiunta a quello scelto con l’istanza di partecipazione quale titolo di ammissione”; nel caso della ricorrente, quest’ultima dichiarava solo il titolo di ammissione (“laurea in scienze dell’educazione”) con la conseguenza che il presupposto di fatto dal quale muove la doglianza è errato e la censura è priva di rilievo: a fronte dei 6 punti ottenuti, dagli atti risulta che, inclusi gli 1,5 punti per A7, quelli spettanti sarebbero stati addirittura inferiori (5.50).
Conclusivamente, il ricorso è inammissibile ed infondato come eccepito dalle difese dell’Amministrazione alle quali può rinviarsi per quanto sin qui non ulteriormente specificato, essendo note alle parti; e come tale va respinto, sia pure con giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti, come reso evidente dall’esposizione che precede.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ARngela Caminiti, Presidente
VA GA TI, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA GA TI | ARngela Caminiti |
IL SEGRETARIO