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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3285 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Serafino Conforti;
Parte_1
PARTE OPPONENTE
e rappresentata da in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pontesilli;
PARTE OPPOSTA nonché
, in persona del Curatore Avv. Controparte_3 Controparte_4
Flavia Falcone
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO – LA Sig.ra nella qualità di terzo proprietario del bene ex Parte_1
art.602 c.p.c., ha formulato opposizione all'esecuzione, ex art 615, comma 1, c.p.c. con atto di citazione notificato alla e alla Controparte_1 Controparte_5
[...]
In particolare, ha rappresentato:
- che con atto di precetto notificatole in data 28 novembre 2023, la CP_1
ha intimato alla , in persona del Curatore avv. Controparte_5 Parte_2
Flavia Falcone, il pagamento della somma di euro 166.345,35 per importi di rate scadute al 28.11.2021 del contratto di mutuo concesso da Banca Intesa AN al sig. con atto a rogito del Notaio n. 139.877/30257 in data Parte_2 Per_1
18.5.2004, interessi di mora di euro 66.410,52, oltre euro 405,00 per precetto, per l'importo totale di euro 233.160,87; - che la ha dedotto nel proprio atto di precetto di avere acquistato da CP_1
Intesa AN S.p.a., con contratto di cessione del 23 novembre 2021 una serie di rapporti giuridici tra i quali quelli per cui il precetto;
- che con contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio del 18.5.2004 la Per_1
Intesa AN ha concesso al sig. un mutuo per l'importo di Controparte_4 euro 300.000,00, a garanzia del quale quest'ultimo concedeva l'ipoteca su immobile di sua proprietà in Roma, via San Damaso n. 22, secondo piano, int 9, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 428, plla 159, sub 9;
- che con atto di compravendita del 6/12/2007, rep n. 755, rcc. N. 528, a rogito del
Notaio di Roma, il sig. cedeva ad ella odierna opponente la Per_2 CP_4 intera proprietà dell'immobile ipotecato, con accollo del mutuo da parte di quest'ultima;
- che il mutuatario originario e l'accollatario rimanevano morosi nel pagamento della rate di mutuo;
- che in data 23.4.2012 è deceduto il sig. Controparte_4
- che in data 19.6.2012, ella moglie, sig.ra chiamata, rinunciava Controparte_6 all'eredità sia in nome proprio che in nome e per conto dei figli allora minori,
e ; Persona_3 Persona_4
- che in conseguenza delle rinunce all'eredità sopra indicate, veniva nominato dal
Tribunale di Roma, quale curatore dell'eredità giacente del sig. Controparte_4
l'Avv. Flavia Falcone.
Tanto premesso, preliminarmente, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e a fondamento dell'opposizione deduceva:
- il difetto di legittimazione passiva della per mancata prova Controparte_1
della titolarità del credito;
- l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla società opposta, con decorrenza della stessa dal mancato pagamento della rata del mutuo;
- la nullità del contratto di mutuo e in particolare della clausola di applicazione degli interessi di mora;
sosteneva che l'interesse pattuito variabile aumentato dello spread 3,20 %, sommato agli interessi di mora pari a 6,250% e a tutte le
Pag. 2 di 9 spese del contratto di mutuo, fosse maggiore del tasso variabile con riferimento all'anno della stipulazione del contratto di mutuo ovvero del 2004.
Infine, così concludeva in atto di citazione: “voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: - Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di cui in premessa, in tal modo evitando all'opponente le dannose conseguenze della preannunciata esecuzione;
- Sempre in via preliminare accertare e dichiara il difetto di legittimazione attiva della ad agire in via esecutiva;
- Previo Controparte_1
accertamento e dichiarazione della risoluzione contratto di mutuo n. 139/07/30.257 al
31.12.2007, dichiarare e accertare la intervenuta prescrizione delle rate di mutuo;
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo rep 139/07/30.257 a rogito del Notaio del 18.5.2004 e, pertanto, quindi la nullità e/illegittimità del Per_1
titolo esecutivo;
- e per l'effetto, dichiarare che non sussiste alcuni diritto della
[...]
ad agire in via esecutiva nei confronti degli opponenti. Con vittoria di spese e CP_1
competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e richiesta all'esito della lettura delle memorie di costituzione avverse.”
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la rappresentata da CP_1
la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto. Controparte_2
Preliminarmente, rappresentava come la stessa avesse acquistato da Intesa AN
Spa, con contratto di cessione sottoscritto in data 23.11.2021, una serie di rapporti giuridici, tra i quali rientra anche il credito vantato nei confronti del in forza CP_4
del contratto di mutuo. Rappresentava, poi, come nel 2007 vi fosse stato contratto di compravendita tra il sig. e la Sig.ra relativo all'immobile CP_4 Parte_1 gravato da ipoteca concessa a garanzia del mutuo. Contestava, quindi, sia l'asserito difetto di legittimazione passiva, sia l'intervenuta prescrizione precisando che il termine decennale decorresse dalla scadenza dell'ultima rata e non delle singole rate, sia l'usurarietà degli interessi passivi pattuiti. Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: IN VIA
PRELIMINARE - stante la natura meramente dilatoria della proposta opposizione assolutamente infondata in fatto e in diritto, rigettare con ogni conseguente statuizione la presentata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- accertare e
Pag. 3 di 9 dichiarare la sussistenza di legittimazione attiva in capo alla alla Controparte_1
luce della documentazione prodotta e conseguentemente accertare e dichiarare il suo corretto operato in sede di notifica dell'atto di precetto opposto;
IN VIA PRINCIPALE -
NEL MERITO - Respingere, con ogni conferente statuizione, le domande tutte proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte ed illustrate;
Con il favore delle spese e liquidazione del compenso professionale ex D.M.
n. 55/2014 e con possibilità di ulteriormente argomentare in sede di memorie ex art.
171 ter cpc che si richiedono sin da ora.”
In data 9.4.2024 si costituiva in giudizio anche l' Controparte_5
la quale deduceva la mancata prova della titolarità del credito dell'opposta
[...]
la prescrizione del diritto della società di chiedere la restituzione del Controparte_1
mutuo per essere trascorsi 10 anni dalla scadenza della prima rata non pagata, nonché
l'incertezza della somma ingiunta per impossibilità di verificare i criteri di calcolo e quindi la correttezza della somma intimata per capitale e interessi (sia convenzionali che di mora). Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta “in via pregiudiziale: - Dichiarare il difetto di legittimazione/titolarità del credito della CP_1
con conseguente nullità e revoca del precetto, perché si è limitata a dichiarare di essere cessionaria di una serie generica di rapporti creditori con avviso in Gazzetta Ufficiale, senza provare la titolarità dello specifico debito del Malavolta, viceversa necessaria per giurisprudenza univoca (amplius sub 1). In via preliminare: - Dichiarare prescritto il diritto della di richiedere la restituzione del mutuo per decorrenza di 10 anni, CP_1
sia considerando la prima rata parzialmente non pagata del 31.12.2009 (prescrizione avvenuta il 31.12.2019) che la prima completamente impagata del 30.06.2010, prescrizione il 30.6.2020 (v. doc. 5), a fronte del recupero del credito iniziato successivamente il 10.1.2024 con la notifica del precetto della alla sig.ra CP_1
(sub 2). Solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni Pt_1
assorbenti di cui sopra, Nel merito: - Dichiarare l'illegittimità, e revoca, del precetto per violazione dell'onere della prova sotto forma di mancata indicazione dei criteri e tempi di calcolo della somma ingiunta, sia del capitale che degli interessi (sub 3)”.
Pag. 4 di 9 L'Eredità Giacente di chiedeva la estromissione dal giudizio Controparte_4
precisando come quest'ultima non fosse mai stata contestata né dalla Controparte_1
né dalla sig.ra Parte_1
All'udienza del 5.2.2025 la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione svolta dalla Sig.ra non può essere Parte_1
accolta.
1) ECCEPITO DIFETTO DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE
Con riferimento all'eccepita carenza di legittimazione ad agire della CP_1
occorre chiarire che, come in atti allegato, con avviso mediante pubblicazione
[...]
sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. del 7/12/2021, la ha dato avviso CP_1
della cessione intercorsa con la Intesa AN S.p.a., la quale ha ceduto una serie di rapporti giuridici, tra i quali rientra il credito vantato nei confronti del Sig. CP_4
L'opposta ha anche allegato la dichiarazione di cessione resa dalla cedente volta ad attestare la titolarità del credito in capo alla e, inoltre, con successiva Controparte_1
memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, ha provveduto a depositare documentazione attestante la ricomprensione nella cessione di cui sopra del credito azionato con l'atto di precetto relativo a tale giudizio. L'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in
GU ex art. 58 TUB ha il solo scopo di rendere noto l'intervenuto trasferimento del credito per impedire che il debitore ceduto adempia la propria prestazione in favore del cedente, ma non ha lo scopo di perfezionare il negozio di cessione. La pubblicazione della notizia, infatti, ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c. Si rileva che “che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, mentre la fattispecie traslativa si perfeziona fin dal momento della cessione. Considerato, infatti, che secondo l'orientamento della
Suprema Corte “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di
Pag. 5 di 9 provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”
(Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
2) ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Quanto all'eccezione di prescrizione, invece, la stessa risulta infondata. In primo luogo, il mutuo, con durata decennale, è stato stipulato nel 2004 e l'ultima rata avrebbe dovuto essere corrisposta entro il 30/6/2014. L'opposta ha documentato di aver inviato una diffida a il 23/3/2023 e pertanto non risulta maturata la Parte_1 prescrizione decorrente dal 30/6/2014. “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa si, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (vds. Cass. N. 4232 del 10/02/2023).
Inoltre, si osserva che anche se si volesse far decorrere la prescrizione dall'aprile 2012 e non dal 2014, anno in cui il contratto di mutuo avrebbe avuto la naturale scadenza, nel frattempo vi sono stati ben due atti interruttivi della prescrizione. Nel 2013, invero, è stato infatti notificato atto di precetto proprio alla Sig.ra in proprio Parte_1 ai sensi dell'art. 603 cod.proc.civ. Successivamente veniva inviata diffida ad adempiere, anche ai fini interruttivi della prescrizione, a mezzo racc. a.r. del 21/03/2023 alla Sig.ra
Parte_1
3) DEDOTTA USURARIETA' INTERESSI
Quanto alla dedotta usurarietà degli interessi, va precisato che l'eventuale applicazione di interessi moratori a un tasso sopra la soglia non comporta la nullità del contratto di mutuo. I giudici di legittimità non hanno mai dubitato dell'applicabilità del
“tasso soglia” anche agli interessi di mora (Cass. civ. del 17-10-2019, n. 26286; ordinanza n. 5598 del 06/03/2017; sentenza n. 9532 del 22/04/2010; sentenza n. 5324 del 04/04/2003; sentenza n. 5286 del 22/04/2000). La conseguenza dell'usurarietà degli interessi moratori deve limitarsi all'invalidità della sola clausola con cui sono stati pattuiti, senza coinvolgimento degli interessi corrispettivi che vanno applicati. la
Suprema Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione della norma che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, non fa seguire la sanzione della non
Pag. 6 di 9 debenza di qualsiasi interesse ma solo del tipo di interesse che quella soglia abbia superato. In pratica, “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art.
1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”. In altri termini, applicandosi l'art. 1815 cod.civ. seppure non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, tuttavia vige l'art. 1224 cod.civ. con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr. Cass. SS.UU. n. 19597/2020 del 18 settembre 2020). Inoltre, alla data della stipula del finanziamento il tasso effettivo praticato per le operazioni di mutuo (art. 7 della L. 108/96 con D.M. del MEF del 17/03/2004) era pari al 4,17% su base annua e quindi il corrispettivo “tasso soglia” era pari al 6,255% su base annua. Ne risulta, che il tasso di interesse corrispettivo variabile del 3,200% era inferiore rispetto al tasso soglia in vigore al momento della stipula del contratto. Per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017, il
“tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di
1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal
D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. La formula corrispondente è la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4. (cfr. Cass. SS.UU. n.
19597/2020 del 18 settembre 2020). Alla luce di tali considerazioni, nel caso in esame appare che tale soglia non sia stata superata per il tasso di mora.
4) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO
Va, in ogni caso, ricordato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la
Pag. 7 di 9 risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (vds. Cass.
SS.UU. n. 13533 del 30/10/2001). Nel caso in esame, è indiscusso che la parte opponente, in sede di accollo del mutuo, abbia esplicitamente riconosciuto la debenza di oltre euro 219.000,00. Ne deriva che, in assenza di dimostrazione del pagamento almeno di quanto dovuto in linea capitale e interessi deve ritenersi sussistente, in ogni caso, il diritto di agire in sede esecutiva.
5) ULTERIORI QUESTIONI
In base al principio della “ragione più liquida”, dettata da esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 c.p.c.” (così, da ultimo,
Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363), può essere omesso l'esame delle altre questioni sollevate.
6) SPESE DI LITE
Le spese di lite tra e la rappresentata Parte_1 Controparte_1
da seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, Controparte_2
comprensive delle fasi cautelari, in assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare rilevanza.
Esistono giusti motivi per compensare le ulteriori spese di lite in assenza di domande svolte dall'opponente nei confronti della Parte_3
.
[...]
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta l'opposizione a precetto svolta da Parte_1
✓ condanna a rimborsare le spese di lite in favore della Parte_1
rappresentata da che liquida in euro Controparte_1 Controparte_2
7.000,00 per compenso professionale oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15 % come per Legge;
✓ compensa le ulteriori spese di lite.
Tribunale di Roma, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3285 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Serafino Conforti;
Parte_1
PARTE OPPONENTE
e rappresentata da in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pontesilli;
PARTE OPPOSTA nonché
, in persona del Curatore Avv. Controparte_3 Controparte_4
Flavia Falcone
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO – LA Sig.ra nella qualità di terzo proprietario del bene ex Parte_1
art.602 c.p.c., ha formulato opposizione all'esecuzione, ex art 615, comma 1, c.p.c. con atto di citazione notificato alla e alla Controparte_1 Controparte_5
[...]
In particolare, ha rappresentato:
- che con atto di precetto notificatole in data 28 novembre 2023, la CP_1
ha intimato alla , in persona del Curatore avv. Controparte_5 Parte_2
Flavia Falcone, il pagamento della somma di euro 166.345,35 per importi di rate scadute al 28.11.2021 del contratto di mutuo concesso da Banca Intesa AN al sig. con atto a rogito del Notaio n. 139.877/30257 in data Parte_2 Per_1
18.5.2004, interessi di mora di euro 66.410,52, oltre euro 405,00 per precetto, per l'importo totale di euro 233.160,87; - che la ha dedotto nel proprio atto di precetto di avere acquistato da CP_1
Intesa AN S.p.a., con contratto di cessione del 23 novembre 2021 una serie di rapporti giuridici tra i quali quelli per cui il precetto;
- che con contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio del 18.5.2004 la Per_1
Intesa AN ha concesso al sig. un mutuo per l'importo di Controparte_4 euro 300.000,00, a garanzia del quale quest'ultimo concedeva l'ipoteca su immobile di sua proprietà in Roma, via San Damaso n. 22, secondo piano, int 9, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 428, plla 159, sub 9;
- che con atto di compravendita del 6/12/2007, rep n. 755, rcc. N. 528, a rogito del
Notaio di Roma, il sig. cedeva ad ella odierna opponente la Per_2 CP_4 intera proprietà dell'immobile ipotecato, con accollo del mutuo da parte di quest'ultima;
- che il mutuatario originario e l'accollatario rimanevano morosi nel pagamento della rate di mutuo;
- che in data 23.4.2012 è deceduto il sig. Controparte_4
- che in data 19.6.2012, ella moglie, sig.ra chiamata, rinunciava Controparte_6 all'eredità sia in nome proprio che in nome e per conto dei figli allora minori,
e ; Persona_3 Persona_4
- che in conseguenza delle rinunce all'eredità sopra indicate, veniva nominato dal
Tribunale di Roma, quale curatore dell'eredità giacente del sig. Controparte_4
l'Avv. Flavia Falcone.
Tanto premesso, preliminarmente, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e a fondamento dell'opposizione deduceva:
- il difetto di legittimazione passiva della per mancata prova Controparte_1
della titolarità del credito;
- l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla società opposta, con decorrenza della stessa dal mancato pagamento della rata del mutuo;
- la nullità del contratto di mutuo e in particolare della clausola di applicazione degli interessi di mora;
sosteneva che l'interesse pattuito variabile aumentato dello spread 3,20 %, sommato agli interessi di mora pari a 6,250% e a tutte le
Pag. 2 di 9 spese del contratto di mutuo, fosse maggiore del tasso variabile con riferimento all'anno della stipulazione del contratto di mutuo ovvero del 2004.
Infine, così concludeva in atto di citazione: “voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: - Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di cui in premessa, in tal modo evitando all'opponente le dannose conseguenze della preannunciata esecuzione;
- Sempre in via preliminare accertare e dichiara il difetto di legittimazione attiva della ad agire in via esecutiva;
- Previo Controparte_1
accertamento e dichiarazione della risoluzione contratto di mutuo n. 139/07/30.257 al
31.12.2007, dichiarare e accertare la intervenuta prescrizione delle rate di mutuo;
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo rep 139/07/30.257 a rogito del Notaio del 18.5.2004 e, pertanto, quindi la nullità e/illegittimità del Per_1
titolo esecutivo;
- e per l'effetto, dichiarare che non sussiste alcuni diritto della
[...]
ad agire in via esecutiva nei confronti degli opponenti. Con vittoria di spese e CP_1
competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e richiesta all'esito della lettura delle memorie di costituzione avverse.”
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la rappresentata da CP_1
la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto. Controparte_2
Preliminarmente, rappresentava come la stessa avesse acquistato da Intesa AN
Spa, con contratto di cessione sottoscritto in data 23.11.2021, una serie di rapporti giuridici, tra i quali rientra anche il credito vantato nei confronti del in forza CP_4
del contratto di mutuo. Rappresentava, poi, come nel 2007 vi fosse stato contratto di compravendita tra il sig. e la Sig.ra relativo all'immobile CP_4 Parte_1 gravato da ipoteca concessa a garanzia del mutuo. Contestava, quindi, sia l'asserito difetto di legittimazione passiva, sia l'intervenuta prescrizione precisando che il termine decennale decorresse dalla scadenza dell'ultima rata e non delle singole rate, sia l'usurarietà degli interessi passivi pattuiti. Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: IN VIA
PRELIMINARE - stante la natura meramente dilatoria della proposta opposizione assolutamente infondata in fatto e in diritto, rigettare con ogni conseguente statuizione la presentata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- accertare e
Pag. 3 di 9 dichiarare la sussistenza di legittimazione attiva in capo alla alla Controparte_1
luce della documentazione prodotta e conseguentemente accertare e dichiarare il suo corretto operato in sede di notifica dell'atto di precetto opposto;
IN VIA PRINCIPALE -
NEL MERITO - Respingere, con ogni conferente statuizione, le domande tutte proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte ed illustrate;
Con il favore delle spese e liquidazione del compenso professionale ex D.M.
n. 55/2014 e con possibilità di ulteriormente argomentare in sede di memorie ex art.
171 ter cpc che si richiedono sin da ora.”
In data 9.4.2024 si costituiva in giudizio anche l' Controparte_5
la quale deduceva la mancata prova della titolarità del credito dell'opposta
[...]
la prescrizione del diritto della società di chiedere la restituzione del Controparte_1
mutuo per essere trascorsi 10 anni dalla scadenza della prima rata non pagata, nonché
l'incertezza della somma ingiunta per impossibilità di verificare i criteri di calcolo e quindi la correttezza della somma intimata per capitale e interessi (sia convenzionali che di mora). Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta “in via pregiudiziale: - Dichiarare il difetto di legittimazione/titolarità del credito della CP_1
con conseguente nullità e revoca del precetto, perché si è limitata a dichiarare di essere cessionaria di una serie generica di rapporti creditori con avviso in Gazzetta Ufficiale, senza provare la titolarità dello specifico debito del Malavolta, viceversa necessaria per giurisprudenza univoca (amplius sub 1). In via preliminare: - Dichiarare prescritto il diritto della di richiedere la restituzione del mutuo per decorrenza di 10 anni, CP_1
sia considerando la prima rata parzialmente non pagata del 31.12.2009 (prescrizione avvenuta il 31.12.2019) che la prima completamente impagata del 30.06.2010, prescrizione il 30.6.2020 (v. doc. 5), a fronte del recupero del credito iniziato successivamente il 10.1.2024 con la notifica del precetto della alla sig.ra CP_1
(sub 2). Solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni Pt_1
assorbenti di cui sopra, Nel merito: - Dichiarare l'illegittimità, e revoca, del precetto per violazione dell'onere della prova sotto forma di mancata indicazione dei criteri e tempi di calcolo della somma ingiunta, sia del capitale che degli interessi (sub 3)”.
Pag. 4 di 9 L'Eredità Giacente di chiedeva la estromissione dal giudizio Controparte_4
precisando come quest'ultima non fosse mai stata contestata né dalla Controparte_1
né dalla sig.ra Parte_1
All'udienza del 5.2.2025 la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione svolta dalla Sig.ra non può essere Parte_1
accolta.
1) ECCEPITO DIFETTO DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE
Con riferimento all'eccepita carenza di legittimazione ad agire della CP_1
occorre chiarire che, come in atti allegato, con avviso mediante pubblicazione
[...]
sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. del 7/12/2021, la ha dato avviso CP_1
della cessione intercorsa con la Intesa AN S.p.a., la quale ha ceduto una serie di rapporti giuridici, tra i quali rientra il credito vantato nei confronti del Sig. CP_4
L'opposta ha anche allegato la dichiarazione di cessione resa dalla cedente volta ad attestare la titolarità del credito in capo alla e, inoltre, con successiva Controparte_1
memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, ha provveduto a depositare documentazione attestante la ricomprensione nella cessione di cui sopra del credito azionato con l'atto di precetto relativo a tale giudizio. L'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in
GU ex art. 58 TUB ha il solo scopo di rendere noto l'intervenuto trasferimento del credito per impedire che il debitore ceduto adempia la propria prestazione in favore del cedente, ma non ha lo scopo di perfezionare il negozio di cessione. La pubblicazione della notizia, infatti, ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c. Si rileva che “che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, mentre la fattispecie traslativa si perfeziona fin dal momento della cessione. Considerato, infatti, che secondo l'orientamento della
Suprema Corte “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di
Pag. 5 di 9 provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”
(Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
2) ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Quanto all'eccezione di prescrizione, invece, la stessa risulta infondata. In primo luogo, il mutuo, con durata decennale, è stato stipulato nel 2004 e l'ultima rata avrebbe dovuto essere corrisposta entro il 30/6/2014. L'opposta ha documentato di aver inviato una diffida a il 23/3/2023 e pertanto non risulta maturata la Parte_1 prescrizione decorrente dal 30/6/2014. “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa si, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (vds. Cass. N. 4232 del 10/02/2023).
Inoltre, si osserva che anche se si volesse far decorrere la prescrizione dall'aprile 2012 e non dal 2014, anno in cui il contratto di mutuo avrebbe avuto la naturale scadenza, nel frattempo vi sono stati ben due atti interruttivi della prescrizione. Nel 2013, invero, è stato infatti notificato atto di precetto proprio alla Sig.ra in proprio Parte_1 ai sensi dell'art. 603 cod.proc.civ. Successivamente veniva inviata diffida ad adempiere, anche ai fini interruttivi della prescrizione, a mezzo racc. a.r. del 21/03/2023 alla Sig.ra
Parte_1
3) DEDOTTA USURARIETA' INTERESSI
Quanto alla dedotta usurarietà degli interessi, va precisato che l'eventuale applicazione di interessi moratori a un tasso sopra la soglia non comporta la nullità del contratto di mutuo. I giudici di legittimità non hanno mai dubitato dell'applicabilità del
“tasso soglia” anche agli interessi di mora (Cass. civ. del 17-10-2019, n. 26286; ordinanza n. 5598 del 06/03/2017; sentenza n. 9532 del 22/04/2010; sentenza n. 5324 del 04/04/2003; sentenza n. 5286 del 22/04/2000). La conseguenza dell'usurarietà degli interessi moratori deve limitarsi all'invalidità della sola clausola con cui sono stati pattuiti, senza coinvolgimento degli interessi corrispettivi che vanno applicati. la
Suprema Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione della norma che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, non fa seguire la sanzione della non
Pag. 6 di 9 debenza di qualsiasi interesse ma solo del tipo di interesse che quella soglia abbia superato. In pratica, “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art.
1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”. In altri termini, applicandosi l'art. 1815 cod.civ. seppure non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, tuttavia vige l'art. 1224 cod.civ. con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr. Cass. SS.UU. n. 19597/2020 del 18 settembre 2020). Inoltre, alla data della stipula del finanziamento il tasso effettivo praticato per le operazioni di mutuo (art. 7 della L. 108/96 con D.M. del MEF del 17/03/2004) era pari al 4,17% su base annua e quindi il corrispettivo “tasso soglia” era pari al 6,255% su base annua. Ne risulta, che il tasso di interesse corrispettivo variabile del 3,200% era inferiore rispetto al tasso soglia in vigore al momento della stipula del contratto. Per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017, il
“tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di
1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal
D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. La formula corrispondente è la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4. (cfr. Cass. SS.UU. n.
19597/2020 del 18 settembre 2020). Alla luce di tali considerazioni, nel caso in esame appare che tale soglia non sia stata superata per il tasso di mora.
4) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO
Va, in ogni caso, ricordato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la
Pag. 7 di 9 risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (vds. Cass.
SS.UU. n. 13533 del 30/10/2001). Nel caso in esame, è indiscusso che la parte opponente, in sede di accollo del mutuo, abbia esplicitamente riconosciuto la debenza di oltre euro 219.000,00. Ne deriva che, in assenza di dimostrazione del pagamento almeno di quanto dovuto in linea capitale e interessi deve ritenersi sussistente, in ogni caso, il diritto di agire in sede esecutiva.
5) ULTERIORI QUESTIONI
In base al principio della “ragione più liquida”, dettata da esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 c.p.c.” (così, da ultimo,
Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363), può essere omesso l'esame delle altre questioni sollevate.
6) SPESE DI LITE
Le spese di lite tra e la rappresentata Parte_1 Controparte_1
da seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, Controparte_2
comprensive delle fasi cautelari, in assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare rilevanza.
Esistono giusti motivi per compensare le ulteriori spese di lite in assenza di domande svolte dall'opponente nei confronti della Parte_3
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[...]
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta l'opposizione a precetto svolta da Parte_1
✓ condanna a rimborsare le spese di lite in favore della Parte_1
rappresentata da che liquida in euro Controparte_1 Controparte_2
7.000,00 per compenso professionale oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15 % come per Legge;
✓ compensa le ulteriori spese di lite.
Tribunale di Roma, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
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