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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4471 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 592/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. 592 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania alla via Madonna del Pantano n. 72/A, presso lo studio dell'avvocato Francesco Romaniello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Sirignano (AV) alla via Aldo Moro 4/F presso lo studio dell'avvocato
SP LU che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti.
In data 18.08.2025 il P.M. apponeva il proprio visto.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 23.01.2025 innanzi all'intestato
Tribunale a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale di
Napoli del 9.01.2025, la ricorrente chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni del divorzio pronunciato con sentenza n. 3153/2023 del Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 24.03.2023.
Nello specifico, la ricorrente chiedeva l'aumento, da euro 370,00 ad euro 1035,00 mensili, dell'assegno concordato in sede di divorzio a carico di CP_1
per il mantenimento delle figlie minori, (nata il [...]) e
[...] Per_1
(nata il [...]), confermando per il resto tutte le altre statuizioni Per_2 stabilite in sede di divorzio.
A supporto di quanto richiesto la ricorrente evidenziava che erano mutate in melius le condizioni economiche di , in quanto non più gravato Controparte_1 dal pagamento della rata mensile di euro 675,00 in favore del costruttore della propria abitazione, ed in peius le proprie condizioni economiche, essendo decaduta a partire dal 1.02.2023 dal beneficio del reddito di cittadinanza in quanto detentrice di due libretti di risparmio intestati alle figlie sui quali faceva confluire i regali elargiti dai parenti.
Pertanto, alla luce delle circostanze dettagliatamente indicate in ricorso, la ricorrente chiedeva all'autorità giudiziaria che - “Il sig. sia Controparte_1 tenuto a versare l'assegno di mantenimento in favore delle figlie in misura maggiorata, rispetto a quanto stabilito in sede di divorzio, per un totale di €.
1.035,00; - Vengano confermate tutte le altre statuizioni stabilite in sede di divorzio.”
In data 08.02.2025 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione il resistente, impugnando e contestando quanto asserito da parte ricorrente ed opponendosi alla modifica delle condizioni accessorie al divorzio.
In via preliminare, il resistente eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso non essendo la sentenza di divorzio passata in giudicato al momento del deposito del ricorso de quo innanzi al Tribunale di Napoli;
nel merito, deduceva che le proprie condizioni economiche non erano migliorate in quanto non possedeva una stabile posizione lavorativa;
di essere gravato dal 2021 dal pagamento di un canone pari ad euro 420,00 per la locazione dell'immobile in cui
2 viveva;
evidenziava altresì che la rata da pagare in favore del costruttore della sua abitazione (per euro 675,00 mensili) veniva divisa al 50% con la di lui sorella;
aggiungeva infine di avere dei debiti con l'Agenzia delle Entrate e di non aver mai percepito il 50% dell'assegno unico a lui spettante.
Pertanto alla luce delle circostanze indicate, il resistente chiedeva all'autorità giudiziaria quanto segue: “IN VIA PREGIUDIZIALE: a. dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Napoli per le ragioni sopra esposte, all'esito dichiarando e riconoscendo che la competenza per territorio appartiene al Tribunale di Napoli Nord, e, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.; SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE: b. dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per i motivi su esposti;
IN VIA
SUBORDINATA E NEL MERITO: c. rigettare la domanda e confermare le statuizioni disposte in sentenza di divorzio;
d. disporre a favore dello il CP_1
50% dell'assegno unico;
e. emettere ogni altro provvedimento in favore e nell'interesse dei minori;
f. disporre che i genitori si impegnino a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
disporre, altresì, che gli stessi si impegnino a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei minori;
g. con vittoria di spese e compensi del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario per averne fatta anticipazione.”
Il Giudice delegato all'udienza del 18.02.2025 procedeva all'ascolto delle parti comparse personalmente;
all'esito, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, rilevata l'inesistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio, onerava le parti a depositare in atti sentenza di divorzio con attestazione di passaggio in giudicato;
quindi, fissava in modalità cartolare udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. assegnando alle parti i termini di rito.
In data 07.04.2025 il resistente depositava attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, n. 3153/2023, emessa dal Tribunale di Napoli in data
24.03.2023.
A seguito del deposito delle note per la trattazione cartolare dell'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c., il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio.
3 Questioni preliminari.
In via preliminare va rigettata l'eccezione proposta dal resistente di improcedibilità ed inammissibilità della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato innanzi al Tribunale di Napoli in data 22.02.2024 e quindi ben oltre il termine di decadenza dall'impugnazione fissato dall'art. 327 c.p.c. in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, avvenuta in data 24.03.2023, e del cui passaggio in giudicato vi è attestazione in atti ( cfr. dep. parte resistente del
7.04.2025).
Sulla domanda avanzata da di aumento dell'assegno posto a Parte_1 carico di per il mantenimento delle figlie minori Controparte_1 Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...]). Per_2
In sede di divorzio le parti avevano concordato l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente la somma mensile di euro 370,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico a mezzo indici ISTAT, per il mantenimento ordinario delle figlie minori;
in questa sede la ricorrente chiede, per i motivi sopra indicati,
l'aumento dell'assegno alla somma complessiva mensile di euro 1.035,00 oltre aggiornamento a mezzo indici ISTAT.
Il Collegio ritiene che tale domanda vada accolta nei limiti di quanto di seguito indicato.
Va sul punto premesso che il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza. In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed
4 eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n.
22249/2007; Cass. n. 14143/2014). A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
Nel caso di specie, il Collegio rileva che parte ricorrente non ha provato il sostanziale peggioramento delle proprie condizioni economiche dall'epoca del divorzio, in quanto all'udienza tenutasi innanzi al Giudice delegato ha dichiarato di percepire il reddito di inclusione dell'importo di euro 630,00 mensili, dunque irrisoriamente inferiore all'importo di euro 700,00 mensili precedentemente percepito a titolo di reddito di cittadinanza.
Risultano invece leggermente migliorate le condizioni economiche del resistente che nei propri scritti difensivi non ha contestato di non essere più gravato del pagamento della rata mensile di €. 675,00 in favore del costruttore della sua abitazione. Al riguardo va rilevato che, anche a voler tener conto di quanto dedotto e non provato in merito al pagamento mensile a suo carico del solo 50% di tale rata, per essere il restante 50% sostenuto dalla sorella, il resistente risulta al momento godere di disponibilità economica dall'epoca del divorzio maggiore quantomeno dell'importo di euro 337,50 mensili.
Inoltre, in assenza di documentazione reddituale dello stesso e tenuto conto dei pregressi impegni economici e della circostanza che lo stesso risulta locatario di immobile ad uso abitativo con canone di euro 430,00 mensili dal 2021, alla luce di quanto dichiarato in udienza relativamente allo svolgimento di attività di collaborazione con il CAF, deve verosimilmente presumersi che egli abbia guadagni mensili maggiori dei soli 750,00 euro dichiarati in udienza.
Devono inoltre ritenersi certamente aumentate, con il progredire dell'età, le esigenze delle minori, (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
26.02.2015), essendo passati oltre due anni dall'epoca del divorzio. Sul punto va ricordato il pacifico orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale il mutamento delle esigenze dei figli è, notoriamente, legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, e allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale senza
5 che sia necessaria, per la dimostrazione di tale, notorio, assunto, alcuna specifica prova (Cass. n. 10119/2006; Cass. n. 400/2010; Cass. n. 8927/2012).
Pertanto, alla luce di tutto quanto dedotto e della circostanza che per espressa ammissione di entrambe le parti l'assegno unico per le minori viene percepito integralmente dalla ricorrente, si ritiene che sussistano i presupposti per rivedere le condizioni economiche concordate in sede di divorzio in ordine al mantenimento della prole e che nello specifico vada posto a carico del resistente l'assegno mensile dell'importo di euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie minori (euro 250,00 per ciascuna figlia), da corrispondere in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio di quest'ultima ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive etc.) relative alle figlie previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo di Intesa del 25-
10-2019.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda avanzata dalla ricorrente, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, così provvede:
a) ACCOGLIE parzialmente la domanda avanzata da di modifica Parte_1 delle condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, stabilite con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3153/2023 del 24.03.2023, in merito al mantenimento delle figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), e, per Per_1 Per_2
l'effetto, obbliga a corrispondere a , entro e Controparte_1 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento delle figlie (euro 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive etc.) inerenti le figlie, previamente concordate e documentate come da Protocollo di Intesa del
25.10.2019;
b) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
6 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. 592 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania alla via Madonna del Pantano n. 72/A, presso lo studio dell'avvocato Francesco Romaniello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Sirignano (AV) alla via Aldo Moro 4/F presso lo studio dell'avvocato
SP LU che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti.
In data 18.08.2025 il P.M. apponeva il proprio visto.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 23.01.2025 innanzi all'intestato
Tribunale a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale di
Napoli del 9.01.2025, la ricorrente chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni del divorzio pronunciato con sentenza n. 3153/2023 del Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 24.03.2023.
Nello specifico, la ricorrente chiedeva l'aumento, da euro 370,00 ad euro 1035,00 mensili, dell'assegno concordato in sede di divorzio a carico di CP_1
per il mantenimento delle figlie minori, (nata il [...]) e
[...] Per_1
(nata il [...]), confermando per il resto tutte le altre statuizioni Per_2 stabilite in sede di divorzio.
A supporto di quanto richiesto la ricorrente evidenziava che erano mutate in melius le condizioni economiche di , in quanto non più gravato Controparte_1 dal pagamento della rata mensile di euro 675,00 in favore del costruttore della propria abitazione, ed in peius le proprie condizioni economiche, essendo decaduta a partire dal 1.02.2023 dal beneficio del reddito di cittadinanza in quanto detentrice di due libretti di risparmio intestati alle figlie sui quali faceva confluire i regali elargiti dai parenti.
Pertanto, alla luce delle circostanze dettagliatamente indicate in ricorso, la ricorrente chiedeva all'autorità giudiziaria che - “Il sig. sia Controparte_1 tenuto a versare l'assegno di mantenimento in favore delle figlie in misura maggiorata, rispetto a quanto stabilito in sede di divorzio, per un totale di €.
1.035,00; - Vengano confermate tutte le altre statuizioni stabilite in sede di divorzio.”
In data 08.02.2025 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione il resistente, impugnando e contestando quanto asserito da parte ricorrente ed opponendosi alla modifica delle condizioni accessorie al divorzio.
In via preliminare, il resistente eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso non essendo la sentenza di divorzio passata in giudicato al momento del deposito del ricorso de quo innanzi al Tribunale di Napoli;
nel merito, deduceva che le proprie condizioni economiche non erano migliorate in quanto non possedeva una stabile posizione lavorativa;
di essere gravato dal 2021 dal pagamento di un canone pari ad euro 420,00 per la locazione dell'immobile in cui
2 viveva;
evidenziava altresì che la rata da pagare in favore del costruttore della sua abitazione (per euro 675,00 mensili) veniva divisa al 50% con la di lui sorella;
aggiungeva infine di avere dei debiti con l'Agenzia delle Entrate e di non aver mai percepito il 50% dell'assegno unico a lui spettante.
Pertanto alla luce delle circostanze indicate, il resistente chiedeva all'autorità giudiziaria quanto segue: “IN VIA PREGIUDIZIALE: a. dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Napoli per le ragioni sopra esposte, all'esito dichiarando e riconoscendo che la competenza per territorio appartiene al Tribunale di Napoli Nord, e, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.; SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE: b. dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per i motivi su esposti;
IN VIA
SUBORDINATA E NEL MERITO: c. rigettare la domanda e confermare le statuizioni disposte in sentenza di divorzio;
d. disporre a favore dello il CP_1
50% dell'assegno unico;
e. emettere ogni altro provvedimento in favore e nell'interesse dei minori;
f. disporre che i genitori si impegnino a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
disporre, altresì, che gli stessi si impegnino a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei minori;
g. con vittoria di spese e compensi del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario per averne fatta anticipazione.”
Il Giudice delegato all'udienza del 18.02.2025 procedeva all'ascolto delle parti comparse personalmente;
all'esito, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, rilevata l'inesistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio, onerava le parti a depositare in atti sentenza di divorzio con attestazione di passaggio in giudicato;
quindi, fissava in modalità cartolare udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. assegnando alle parti i termini di rito.
In data 07.04.2025 il resistente depositava attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, n. 3153/2023, emessa dal Tribunale di Napoli in data
24.03.2023.
A seguito del deposito delle note per la trattazione cartolare dell'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c., il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio.
3 Questioni preliminari.
In via preliminare va rigettata l'eccezione proposta dal resistente di improcedibilità ed inammissibilità della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato innanzi al Tribunale di Napoli in data 22.02.2024 e quindi ben oltre il termine di decadenza dall'impugnazione fissato dall'art. 327 c.p.c. in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, avvenuta in data 24.03.2023, e del cui passaggio in giudicato vi è attestazione in atti ( cfr. dep. parte resistente del
7.04.2025).
Sulla domanda avanzata da di aumento dell'assegno posto a Parte_1 carico di per il mantenimento delle figlie minori Controparte_1 Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...]). Per_2
In sede di divorzio le parti avevano concordato l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente la somma mensile di euro 370,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico a mezzo indici ISTAT, per il mantenimento ordinario delle figlie minori;
in questa sede la ricorrente chiede, per i motivi sopra indicati,
l'aumento dell'assegno alla somma complessiva mensile di euro 1.035,00 oltre aggiornamento a mezzo indici ISTAT.
Il Collegio ritiene che tale domanda vada accolta nei limiti di quanto di seguito indicato.
Va sul punto premesso che il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza. In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed
4 eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n.
22249/2007; Cass. n. 14143/2014). A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
Nel caso di specie, il Collegio rileva che parte ricorrente non ha provato il sostanziale peggioramento delle proprie condizioni economiche dall'epoca del divorzio, in quanto all'udienza tenutasi innanzi al Giudice delegato ha dichiarato di percepire il reddito di inclusione dell'importo di euro 630,00 mensili, dunque irrisoriamente inferiore all'importo di euro 700,00 mensili precedentemente percepito a titolo di reddito di cittadinanza.
Risultano invece leggermente migliorate le condizioni economiche del resistente che nei propri scritti difensivi non ha contestato di non essere più gravato del pagamento della rata mensile di €. 675,00 in favore del costruttore della sua abitazione. Al riguardo va rilevato che, anche a voler tener conto di quanto dedotto e non provato in merito al pagamento mensile a suo carico del solo 50% di tale rata, per essere il restante 50% sostenuto dalla sorella, il resistente risulta al momento godere di disponibilità economica dall'epoca del divorzio maggiore quantomeno dell'importo di euro 337,50 mensili.
Inoltre, in assenza di documentazione reddituale dello stesso e tenuto conto dei pregressi impegni economici e della circostanza che lo stesso risulta locatario di immobile ad uso abitativo con canone di euro 430,00 mensili dal 2021, alla luce di quanto dichiarato in udienza relativamente allo svolgimento di attività di collaborazione con il CAF, deve verosimilmente presumersi che egli abbia guadagni mensili maggiori dei soli 750,00 euro dichiarati in udienza.
Devono inoltre ritenersi certamente aumentate, con il progredire dell'età, le esigenze delle minori, (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
26.02.2015), essendo passati oltre due anni dall'epoca del divorzio. Sul punto va ricordato il pacifico orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale il mutamento delle esigenze dei figli è, notoriamente, legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, e allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale senza
5 che sia necessaria, per la dimostrazione di tale, notorio, assunto, alcuna specifica prova (Cass. n. 10119/2006; Cass. n. 400/2010; Cass. n. 8927/2012).
Pertanto, alla luce di tutto quanto dedotto e della circostanza che per espressa ammissione di entrambe le parti l'assegno unico per le minori viene percepito integralmente dalla ricorrente, si ritiene che sussistano i presupposti per rivedere le condizioni economiche concordate in sede di divorzio in ordine al mantenimento della prole e che nello specifico vada posto a carico del resistente l'assegno mensile dell'importo di euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie minori (euro 250,00 per ciascuna figlia), da corrispondere in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio di quest'ultima ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive etc.) relative alle figlie previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo di Intesa del 25-
10-2019.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda avanzata dalla ricorrente, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, così provvede:
a) ACCOGLIE parzialmente la domanda avanzata da di modifica Parte_1 delle condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, stabilite con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3153/2023 del 24.03.2023, in merito al mantenimento delle figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), e, per Per_1 Per_2
l'effetto, obbliga a corrispondere a , entro e Controparte_1 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento delle figlie (euro 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive etc.) inerenti le figlie, previamente concordate e documentate come da Protocollo di Intesa del
25.10.2019;
b) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
6 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
7