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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FERRI CLEMENTE, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MANZALINI FEDERICO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
Disporsi la revoca della quota parte dell'assegno di mantenimento
attualmente versato in favore del figlio in considerazione Persona_1
della sua acquisita autosufficienza economica, fermo restando l'obbligo di
versare la somma di € 545,00 a titolo di contributo al mantenimento del
minore , con rinuncia a qualsivoglia richiesta di restituzione Persona_2
da parte del sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
Spese legali compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, all'udienza del 28/01/25, le parti, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella convenzione di negoziazione assistita in data 12/06/18 (cfr. doc. 1 attoreo), hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella convenzione di pagina 2 di 3 negoziazione assistita in data 12/06/18, che per il resto conferma:
-omologa le condizioni dell'accordo come sopra riportate.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 29/01/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FERRI CLEMENTE, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MANZALINI FEDERICO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
Disporsi la revoca della quota parte dell'assegno di mantenimento
attualmente versato in favore del figlio in considerazione Persona_1
della sua acquisita autosufficienza economica, fermo restando l'obbligo di
versare la somma di € 545,00 a titolo di contributo al mantenimento del
minore , con rinuncia a qualsivoglia richiesta di restituzione Persona_2
da parte del sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
Spese legali compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, all'udienza del 28/01/25, le parti, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella convenzione di negoziazione assistita in data 12/06/18 (cfr. doc. 1 attoreo), hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella convenzione di pagina 2 di 3 negoziazione assistita in data 12/06/18, che per il resto conferma:
-omologa le condizioni dell'accordo come sopra riportate.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 29/01/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3