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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15996/2024 promossa da:
Controparte_1
[...]
(C.F. ), con
[...] P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI N.
pagina 1 di 11 6 40125 BOLOGNA. presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI BOLOGNA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. TERENZIO VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TORREARSA 24 PALERMO, presso il difensore avv. TERENZIO VINCENZO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo numero 3765 del 16 ottobre 2024, a seguito di ricorso 10844 del 2024 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 16 ottobre 2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
La udienza si svolgeva con modalità cartolari;
conseguentemente, non di vera udienza si trattava ma di presa d'atto di precedenti note, secondo le pagina 2 di 11 modalità di cui all'articolo 127 ter del codice di procedura civile. Anche il contenuto di tali note è qui richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato sopra.
Il (nel seguito, solo si opponeva al decreto ingiuntivo: a) per la irrituale notificazione alla Guardia di Finanza;
b) per la incapacità della opposta, già ingiungente, a ricevere la prestazione, in ragione di un provvedimento interdittivo secondo le norme relative alle misure di prevenzione.
Si costituiva la parte opposta (nel seguito la . CP_2
La premetteva che altra società aveva stipulato un contratto di CP_2
locazione con la Tenenza della GdF in Cento di Ferrara. Tale società era la ER AN. Questa ultima veniva sottoposta ad esecuzione immobiliare;
pertanto, vedeva il trasferimento a sé, con decreto CP_2
di trasferimento, l'immobile dato in locazione. La subentrava nel CP_2
contratto di locazione ed emetteva le relative fatture.
Non risultando pagata la locazione (canone veicolato appunto dalle fatture emesse da la stessa era costretta a proporre CP_2 CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 11 Tale contratto era regolato (è poi scaduto) dalle norme di diritto privato.
La infatti sosteneva (pg. 4) come la p.a. ben possa anche CP_2
stipulare contratti di diritto privato, nel vigente ordinamento.
Passando al tema delle misure di prevenzione, osservava come il Prefetto
avesse adottato sì provvedimento di prevenzione, emesso tuttavia ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 159 del 2011 (codice antimafia), escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 67, comma primo, lettera g) del codice antimafia. Né le somme dovute possono dirsi dovute come mutuo o finanziamento;
dunque, sarebbero estranee, per parte alla previsione interdittiva, che pure ha colpito la CP_2 CP_2
La opposta aggiungeva ulteriori argomentazioni, per cui non le sarebbe applicabile la normativa sulle misure di prevenzione.
Esigenze di concisione impongono un richiamo agli introduttivi hinc inde.
Alla prima udienza del giorno 29 maggio 2025, le parti dichiaravano che la causa era a loro dire matura per la decisione. Pertanto, il processo transitava alla successiva udienza del 16 ottobre 2025, nella qual data veniva emessa la presente sentenza (solo dispositivo).
pagina 4 di 11 Lo svolgimento del processo può a rigore anche essere integralmente omesso, a seguito della novellazione dell'articolo 132 c.p.c. A maggior ragione, esso può limitarsi a quanto precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La errata notificazione del decreto
La parte opponente lamenta la notificazione del decreto ingiuntivo direttamente alla Guardia di Finanza.
La difesa è fondata ma irrilevante.
E' fondata. Si tratta di un organo statale, per cui la notificazione del decreto ingiuntivo direttamente alla Guardia di Finanza è errata doppiamente.
E' innanzi tutto errata, poiché nel sistema amministrativo italiano il centro di imputazione è il;
dunque, non il reparto militare CP_1
(Arma; Corpo;
ecc.) ma il Ministero competente. In secondo luogo, è
noto che gli organi dello Stato sono difesi ex lege dalla Avvocatura dello
Stato.
Tali profili – indubbiamente integranti nullità – sono tuttavia sottoposti alla regola di cui all'articolo 156, comma terzo, c.p.c. Infatti, la
Avvocatura erariale è stata in grado di opporsi al decreto malamente pagina 5 di 11 notificato;
di assumere piena difesa, così instaurandosi il contraddittorio.
Può dunque dirsi che l'atto abbia raggiunto lo scopo.
Al più, la Avvocatura avrebbe potuto invocare tali profili, per essere rimessa in termini nella opposizione;
ovvero, per sanare in qualche modo la opposizione, in ragione del fatto che la notificazione del decreto presentava questa nullità. In realtà, poiché non vi sono contestazioni sulla rituale instaurazione del contraddittorio e del giudizio da parte della opposta;
poiché il contraddittorio è instaurato, la nullità deve dirsi sanata. Peraltro, la stessa Avvocatura erariale non ha svolto un motivo specifico sul punto, rimarcando in narrativa la irregolare notificazione.
Pertanto, regolare il contraddittorio, sanata ogni nullità, si deve affrontare il merito.
La opposizione proviene, correttamente, dal centro di imputazioni, cioè dal
La interdittiva
La opposizione è fondata.
Va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La parte opposta si è difesa, in modo indubbiamente suggestivo, rilevando come si sia in presenza di una situazione puramente contrattuale e privatistica;
pertanto, a suo dire, non sarebbe possibile pagina 6 di 11 invocare l'articolo 67 codice antimafia. La considerazione è resa maggiormente suggestiva dal fatto che il contratto di locazione non fu stipulato dalla opposta ma da altro soggetto, con bene CP_2
aggiudicato solo successivamente alla CP_2
Nonostante la natura suggestiva di queste difese, esse non convincono.
Il fine della normativa è quello di impedire che soldi pubblici pervengano a soggetti, rispetto ai quali si hanno motivi di ritenere presenti infiltrazioni della malavita organizzata. E' noto come la malavita organizzata – oltre ad attività criminose violente – operi nel tessuto economico. Può anzi dirsi come la malavita organizzata, nei periodi più recenti, si stia orientando verso forme di reimpiego dei profitti illeciti.
In questo contesto, allora, può condividersi la interpretazione lata della
Avvocatura, per cui l'articolo 67 del codice antimafia. Vanno considerati non erogabili capitoli di spesa, in via generale.
Infine, va rammentato come l'articolo 91 codice antimafia imponga informazioni, prima di stipulare qualsivoglia atto. Il che ha evidentemente la funzione di evitare ogni esborso a soggetti colpiti dai relativi provvedimenti.
Il che è avvenuto anche in questo caso.
pagina 7 di 11 Emerge infatti come la GdF, con nota 21 giugno 2024, in atti, abbia richiesto proprio la regolarizzazione della posizione antimafia. Il tutto è
avvenuto in modo estremamente chiaro;
con la richiesta, oltre al codice identificativo di gara, è stato chiesto appunto lo stato della procedura,
innanzi al TAR.
Non avrebbe senso tale norma (che è rivolta alle pubbliche amministrazioni), se non fosse orientata appunto a vietare il pagamento di somme a soggetti raggiunti da provvedimenti, come quello che ha colpito CP_2
In sintesi, la opposizione è fondata in merito e va accolta, come da punto
1 del dispositivo.
Si revoca dunque il decreto ingiuntivo, come da punto 2 del dispositivo.
Il limite del giudicato
E' la stessa Avvocatura erariale a ritenere che il diniego non abbia (né
potrebbe avere) natura definitiva.
Il che è comunque opportuno specificare in sede di dispositivo, come da punto 4 del dispositivo. Va infatti rilevato, innanzi tutto, come il provvedimento sia attualmente sub iudice, nel senso che è presente impugnazione al TAR;
con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbe meno la fattispecie impeditiva del pagamento.
pagina 8 di 11 Attualmente, il provvedimento, per la natura esecutiva dei provvedimenti amministrativi, è impeditivo;
nel caso di ricorso vinto,
esso verrà meno, con conseguente possibilità di pagamento della somma.
Il provvedimento potrebbe venire meno anche per autotutela;
pur non sembrando questa la attuale posizione della amministrazione, che difende anzi il provvedimento.
Infine – prescindendo da ogni annullamento (giudiziale o in autotutela);
ovvero da revoca di merito in autotutela – si è in presenza di provvedimenti che, naturaliter, sono provvisori.
Nel senso che, come riconosce la stessa Avvocatura, si è in presenza di una misura tendenzialmente temporanea (così letteralmente a pagina 6).
Queste interdittive hanno una funzione amministrativa di tipo preventivo;
se coloro che ne sono colpiti pongono in essere misure adeguate per espungere le infiltrazioni criminali, la misura viene meno
(indipendentemente dalla legittimità o meno del provvedimento ab origine).
La misura ha dunque caratteristiche naturalmente provvisorie.
E' allora necessario precisare che questo giudicato non, dicesi non, dichiara la non debenza delle somme di cui alla locazione, per sempre; il giudicato è emesso hic et nunc;
alla luce di un provvedimento che ha pagina 9 di 11 efficacia immediata, come è tipico della dottrina del diritto amministrativo (ed anche desumibile, oggi in via normativa, da 21-bis
ss. legge 241 del 1990). Tale provvedimento potrà essere annullato in via giurisdizionale, pendendo giudizio sul punto;
ovvero revocato, per il venir meno della fattispecie della infiltrazione.
Le spese di lite
Seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
15996/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la opposizione.
2. REVOCA il decreto opposto.
3. CO parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si
liquidano in: euro 12.000,00 per compensi;
spese generali pari al quindici
per cento della somma che precede (euro 1.800,00).
pagina 10 di 11 4. DICHIARA che il presente giudicato non copre eventuali future domande, anche per lo stesso titolo, venuta meno la fattispecie impeditiva antimafia.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il sedicesimo giorno di ottobre del duemilaventicinque;
deposito della sentenza completa come risultante dal datario di CONSOLLE e dunque il giorno 24 ottobre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15996/2024 promossa da:
Controparte_1
[...]
(C.F. ), con
[...] P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI N.
pagina 1 di 11 6 40125 BOLOGNA. presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI BOLOGNA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. TERENZIO VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TORREARSA 24 PALERMO, presso il difensore avv. TERENZIO VINCENZO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo numero 3765 del 16 ottobre 2024, a seguito di ricorso 10844 del 2024 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 16 ottobre 2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
La udienza si svolgeva con modalità cartolari;
conseguentemente, non di vera udienza si trattava ma di presa d'atto di precedenti note, secondo le pagina 2 di 11 modalità di cui all'articolo 127 ter del codice di procedura civile. Anche il contenuto di tali note è qui richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato sopra.
Il (nel seguito, solo si opponeva al decreto ingiuntivo: a) per la irrituale notificazione alla Guardia di Finanza;
b) per la incapacità della opposta, già ingiungente, a ricevere la prestazione, in ragione di un provvedimento interdittivo secondo le norme relative alle misure di prevenzione.
Si costituiva la parte opposta (nel seguito la . CP_2
La premetteva che altra società aveva stipulato un contratto di CP_2
locazione con la Tenenza della GdF in Cento di Ferrara. Tale società era la ER AN. Questa ultima veniva sottoposta ad esecuzione immobiliare;
pertanto, vedeva il trasferimento a sé, con decreto CP_2
di trasferimento, l'immobile dato in locazione. La subentrava nel CP_2
contratto di locazione ed emetteva le relative fatture.
Non risultando pagata la locazione (canone veicolato appunto dalle fatture emesse da la stessa era costretta a proporre CP_2 CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 11 Tale contratto era regolato (è poi scaduto) dalle norme di diritto privato.
La infatti sosteneva (pg. 4) come la p.a. ben possa anche CP_2
stipulare contratti di diritto privato, nel vigente ordinamento.
Passando al tema delle misure di prevenzione, osservava come il Prefetto
avesse adottato sì provvedimento di prevenzione, emesso tuttavia ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 159 del 2011 (codice antimafia), escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 67, comma primo, lettera g) del codice antimafia. Né le somme dovute possono dirsi dovute come mutuo o finanziamento;
dunque, sarebbero estranee, per parte alla previsione interdittiva, che pure ha colpito la CP_2 CP_2
La opposta aggiungeva ulteriori argomentazioni, per cui non le sarebbe applicabile la normativa sulle misure di prevenzione.
Esigenze di concisione impongono un richiamo agli introduttivi hinc inde.
Alla prima udienza del giorno 29 maggio 2025, le parti dichiaravano che la causa era a loro dire matura per la decisione. Pertanto, il processo transitava alla successiva udienza del 16 ottobre 2025, nella qual data veniva emessa la presente sentenza (solo dispositivo).
pagina 4 di 11 Lo svolgimento del processo può a rigore anche essere integralmente omesso, a seguito della novellazione dell'articolo 132 c.p.c. A maggior ragione, esso può limitarsi a quanto precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La errata notificazione del decreto
La parte opponente lamenta la notificazione del decreto ingiuntivo direttamente alla Guardia di Finanza.
La difesa è fondata ma irrilevante.
E' fondata. Si tratta di un organo statale, per cui la notificazione del decreto ingiuntivo direttamente alla Guardia di Finanza è errata doppiamente.
E' innanzi tutto errata, poiché nel sistema amministrativo italiano il centro di imputazione è il;
dunque, non il reparto militare CP_1
(Arma; Corpo;
ecc.) ma il Ministero competente. In secondo luogo, è
noto che gli organi dello Stato sono difesi ex lege dalla Avvocatura dello
Stato.
Tali profili – indubbiamente integranti nullità – sono tuttavia sottoposti alla regola di cui all'articolo 156, comma terzo, c.p.c. Infatti, la
Avvocatura erariale è stata in grado di opporsi al decreto malamente pagina 5 di 11 notificato;
di assumere piena difesa, così instaurandosi il contraddittorio.
Può dunque dirsi che l'atto abbia raggiunto lo scopo.
Al più, la Avvocatura avrebbe potuto invocare tali profili, per essere rimessa in termini nella opposizione;
ovvero, per sanare in qualche modo la opposizione, in ragione del fatto che la notificazione del decreto presentava questa nullità. In realtà, poiché non vi sono contestazioni sulla rituale instaurazione del contraddittorio e del giudizio da parte della opposta;
poiché il contraddittorio è instaurato, la nullità deve dirsi sanata. Peraltro, la stessa Avvocatura erariale non ha svolto un motivo specifico sul punto, rimarcando in narrativa la irregolare notificazione.
Pertanto, regolare il contraddittorio, sanata ogni nullità, si deve affrontare il merito.
La opposizione proviene, correttamente, dal centro di imputazioni, cioè dal
La interdittiva
La opposizione è fondata.
Va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La parte opposta si è difesa, in modo indubbiamente suggestivo, rilevando come si sia in presenza di una situazione puramente contrattuale e privatistica;
pertanto, a suo dire, non sarebbe possibile pagina 6 di 11 invocare l'articolo 67 codice antimafia. La considerazione è resa maggiormente suggestiva dal fatto che il contratto di locazione non fu stipulato dalla opposta ma da altro soggetto, con bene CP_2
aggiudicato solo successivamente alla CP_2
Nonostante la natura suggestiva di queste difese, esse non convincono.
Il fine della normativa è quello di impedire che soldi pubblici pervengano a soggetti, rispetto ai quali si hanno motivi di ritenere presenti infiltrazioni della malavita organizzata. E' noto come la malavita organizzata – oltre ad attività criminose violente – operi nel tessuto economico. Può anzi dirsi come la malavita organizzata, nei periodi più recenti, si stia orientando verso forme di reimpiego dei profitti illeciti.
In questo contesto, allora, può condividersi la interpretazione lata della
Avvocatura, per cui l'articolo 67 del codice antimafia. Vanno considerati non erogabili capitoli di spesa, in via generale.
Infine, va rammentato come l'articolo 91 codice antimafia imponga informazioni, prima di stipulare qualsivoglia atto. Il che ha evidentemente la funzione di evitare ogni esborso a soggetti colpiti dai relativi provvedimenti.
Il che è avvenuto anche in questo caso.
pagina 7 di 11 Emerge infatti come la GdF, con nota 21 giugno 2024, in atti, abbia richiesto proprio la regolarizzazione della posizione antimafia. Il tutto è
avvenuto in modo estremamente chiaro;
con la richiesta, oltre al codice identificativo di gara, è stato chiesto appunto lo stato della procedura,
innanzi al TAR.
Non avrebbe senso tale norma (che è rivolta alle pubbliche amministrazioni), se non fosse orientata appunto a vietare il pagamento di somme a soggetti raggiunti da provvedimenti, come quello che ha colpito CP_2
In sintesi, la opposizione è fondata in merito e va accolta, come da punto
1 del dispositivo.
Si revoca dunque il decreto ingiuntivo, come da punto 2 del dispositivo.
Il limite del giudicato
E' la stessa Avvocatura erariale a ritenere che il diniego non abbia (né
potrebbe avere) natura definitiva.
Il che è comunque opportuno specificare in sede di dispositivo, come da punto 4 del dispositivo. Va infatti rilevato, innanzi tutto, come il provvedimento sia attualmente sub iudice, nel senso che è presente impugnazione al TAR;
con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbe meno la fattispecie impeditiva del pagamento.
pagina 8 di 11 Attualmente, il provvedimento, per la natura esecutiva dei provvedimenti amministrativi, è impeditivo;
nel caso di ricorso vinto,
esso verrà meno, con conseguente possibilità di pagamento della somma.
Il provvedimento potrebbe venire meno anche per autotutela;
pur non sembrando questa la attuale posizione della amministrazione, che difende anzi il provvedimento.
Infine – prescindendo da ogni annullamento (giudiziale o in autotutela);
ovvero da revoca di merito in autotutela – si è in presenza di provvedimenti che, naturaliter, sono provvisori.
Nel senso che, come riconosce la stessa Avvocatura, si è in presenza di una misura tendenzialmente temporanea (così letteralmente a pagina 6).
Queste interdittive hanno una funzione amministrativa di tipo preventivo;
se coloro che ne sono colpiti pongono in essere misure adeguate per espungere le infiltrazioni criminali, la misura viene meno
(indipendentemente dalla legittimità o meno del provvedimento ab origine).
La misura ha dunque caratteristiche naturalmente provvisorie.
E' allora necessario precisare che questo giudicato non, dicesi non, dichiara la non debenza delle somme di cui alla locazione, per sempre; il giudicato è emesso hic et nunc;
alla luce di un provvedimento che ha pagina 9 di 11 efficacia immediata, come è tipico della dottrina del diritto amministrativo (ed anche desumibile, oggi in via normativa, da 21-bis
ss. legge 241 del 1990). Tale provvedimento potrà essere annullato in via giurisdizionale, pendendo giudizio sul punto;
ovvero revocato, per il venir meno della fattispecie della infiltrazione.
Le spese di lite
Seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
15996/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la opposizione.
2. REVOCA il decreto opposto.
3. CO parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si
liquidano in: euro 12.000,00 per compensi;
spese generali pari al quindici
per cento della somma che precede (euro 1.800,00).
pagina 10 di 11 4. DICHIARA che il presente giudicato non copre eventuali future domande, anche per lo stesso titolo, venuta meno la fattispecie impeditiva antimafia.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il sedicesimo giorno di ottobre del duemilaventicinque;
deposito della sentenza completa come risultante dal datario di CONSOLLE e dunque il giorno 24 ottobre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 11 di 11