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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/09/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, residente in [...] di Longi (ME), elettivamente domiciliata in via Sardegna n. C.F._1
1, Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME), presso lo studio dell'Avv. Massimiliano FABIO del Foro di Patti, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura, ripristino pensione di vecchiaia ed annullamento indebito.
All'udienza del 24.09.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 3230/2021, depositato in Cancelleria in data 17.09.2021 al quale sono riuniti i fascicoli
RG. n. 1645/2022 depositato in Cancelleria il 09.05.2022 ed il fascicolo RG. n. 3682/2022 depositato in cancelleria in data 20.10.2022, la parte ricorrente, esponeva di, avere lavorato come bracciante agricola, lavoratore subordinato, alle dipendenze della ditta “NATURAMICA Cooperativa Sociale”, con sede in C.da
Liazzo snc di Longi (ME) per gli anni 2011- 2013-2014-2015-2016-2017; rispettivamente per 15 giornate lavorative per l'anno 2011, per 24 giornate lavorative per l'anno 2013, per 51 giornate lavorative per l'anno
2014, per 42 giornate lavorative per l'anno 2015, per 50 giornate lavorative per l'anno 2016, per 86 giornate lavorative per l'anno 2017; di essere stata regolarmente iscritta nell'apposito elenco dei braccianti agricoli del comune di appartenenza;
che, con provvedimento del 29.01.2021, Protocollo INPS n.
4800/28/01/2021.0055426 U, notificato in data 01.02.2021 l'INPS le ha comunicato il disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale svolte alle dipendenze della suddetta ditta “NATURAMICA Cooperativa Sociale” per il periodo compreso tra il 14.02.2011 e il
30.06.2017, asserendo la carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. e l'effettività del rapporto di lavoro alle dipendenze della azienda denunciante;
di conseguenza, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per i suddetti anni così come richiesto nel suddetto ricorso.
Con il ricorso Rg. n. 1645/2022, riunito al presente procedimento portante, parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di vecchiaia illegittimamente revocata Dall' con provvedimento del 25.05.2021, trasmesso con raccomandata a/r n. 66549074932-9, che le CP_2 ha comunicato la revoca della pensione VO10076755 per mancanza dei requisiti contributivi necessari al mantenimento del diritto alla suddetta pensione a seguito dei provvedimenti di cancellazione delle prestazioni in agricoltura, specificati nel ricorso principale RG. n. 3230/2021 e per l'effetto condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 al ripristino della suddetta pensione di vecchiaia con pagamento delle relative somme dalla data della revoca fino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
inoltre, con ricorso rg. n. 3682/2022, parte ricorrente esponeva che, in data 25.03.2022, con raccomandata a/r n. 68981409394-9, l'I.N.P.S.,
Ufficio Provinciale , l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, le ha CP_4 comunicato un accertamento del 10.03.2022 per somme indebitamente percepite su pensione cat. VO n.
10076755 che sarebbero state corrisposte nel periodo dal 01.08.2020 al 31.05.2021 e le ha chiesto il pagamento-restituzione della complessiva somma di € 11.056,64; che, tali somme sarebbero dovute a seguito della revoca della pensione VO 10076755 fatta dall'INPS per l'asserita perdita del requisito contributivo conseguente al disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni 2011, 2013,
2014, 2015, 2016 e 2017; di, conseguenza, chiedeva l'annullamento del provvedimento ricevuto con raccomandata ar n. 68981409394-9, notificato il 25.03.2022.
L'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e contestava tutti i ricorsi.
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per gli anni indicati, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola. Oltre, al ripristino della pensione di vecchiaia illegittimamente sospesa ed all'annullamento dell'indebito sulla suddetta come sopra specificato.
I ricorsi riuniti meritano accoglimento per i motivi di cui si dirà.
Parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite, alle dipendenze della ditta “NATURAMICA Cooperativa Sociale”, con sede in C.da Liazzo snc di Longi
(ME) per gli anni 2011- 2013-2014-2015-2016-2017; rispettivamente per 15 giornate lavorative per l'anno
2011, per 24 giornate lavorative per l'anno 2013, per 51 giornate lavorative per l'anno 2014, per 42 giornate lavorative per l'anno 2015, per 50 giornate lavorative per l'anno 2016, per 86 giornate lavorative per l'anno 2017 essendo stata regolarmente iscritta nell'apposito elenco dei braccianti agricoli del comune di appartenenza;
e che, illegittimo risulta il provvedimento del 29.01.2021, Protocollo INPS n.
4800/28/01/2021.0055426 U, notificato in data 01.02.2021 con il quale l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, le ha comunicato il disconoscimento delle suddette prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale svolte alle dipendenze della ditta “NATURAMICA Cooperativa
Sociale” per il periodo compreso tra il 14.02.2011 e il 30.06.2017 e, pertanto, lo stesso deve essere annullato, con diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza per i suddetti anni e per le giornate lavorate, così come richiesto nel ricorso rg. n. 3230/2021 al quale sono riuniti i sopraddetti ricorsi n. rg. 1645/2022 con il quale viene richiesto l'annullamento del provvedimento in esso impugnato con condanna dell'I.N.P.S., al ripristino della pensione di vecchiaia della ricorrente dalla revoca, con interessi e rivalutazione come per legge. Richieste accolte;
ed il ricorso rg. n. 3682/2022 con il quale viene richiesto l'annullamento dell'avviso di addebito come sopra specificato inerente la suddetta pensione revocata. Ricorso accolto.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'I.N.P.S., che deve essere condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro: 4.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Fabio Massimiliano, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che, , ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze Parte_1 della ditta “NATURAMICA Cooperativa Sociale”, con sede in C.da Liazzo snc di Longi (ME) per gli anni 2011- 2013-2014-2015-2016-2017; rispettivamente per 15 giornate lavorative per l'anno 2011, per 24 giornate lavorative per l'anno 2013, per 51 giornate lavorative per l'anno 2014, per 42 giornate lavorative per l'anno 2015, per 50 giornate lavorative per l'anno 2016, per 86 giornate lavorative per l'anno 2017 e, per l'effetto, ordina all'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa, con contestuale annullamento del provvedimento impugnato del 29.01.2021,
Protocollo INPS n. 4800/28/01/2021.0055426 U, notificato in data 01.02.2021, così come in parte motiva;
2) dichiara il diritto della ricorrente al ripristino della pensione di Parte_2 vecchia cat. VO n. 10076755 sospesa, con contestuale annullamento del provvedimento di revoca datato 25.05.2021, trasmesso con raccomandata a/r n. 66549074932-9; ordinando all'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la corresponsione della suddetta prestazione in favore della ricorrente dalla revoca fino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) annulla il provvedimento di indebito ricevuto con raccomandata ar n. 68981409394-9, notificato il
25.03.2022, così come in parte motiva;
4) condanna l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 4.886,00 oltre IVA e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Massimiliano.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 24.09.2025
Il cancelliere
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, residente in [...] di Longi (ME), elettivamente domiciliata in via Sardegna n. C.F._1
1, Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME), presso lo studio dell'Avv. Massimiliano FABIO del Foro di Patti, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura, ripristino pensione di vecchiaia ed annullamento indebito.
All'udienza del 24.09.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 3230/2021, depositato in Cancelleria in data 17.09.2021 al quale sono riuniti i fascicoli
RG. n. 1645/2022 depositato in Cancelleria il 09.05.2022 ed il fascicolo RG. n. 3682/2022 depositato in cancelleria in data 20.10.2022, la parte ricorrente, esponeva di, avere lavorato come bracciante agricola, lavoratore subordinato, alle dipendenze della ditta “NATURAMICA Cooperativa Sociale”, con sede in C.da
Liazzo snc di Longi (ME) per gli anni 2011- 2013-2014-2015-2016-2017; rispettivamente per 15 giornate lavorative per l'anno 2011, per 24 giornate lavorative per l'anno 2013, per 51 giornate lavorative per l'anno
2014, per 42 giornate lavorative per l'anno 2015, per 50 giornate lavorative per l'anno 2016, per 86 giornate lavorative per l'anno 2017; di essere stata regolarmente iscritta nell'apposito elenco dei braccianti agricoli del comune di appartenenza;
che, con provvedimento del 29.01.2021, Protocollo INPS n.
4800/28/01/2021.0055426 U, notificato in data 01.02.2021 l'INPS le ha comunicato il disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale svolte alle dipendenze della suddetta ditta “NATURAMICA Cooperativa Sociale” per il periodo compreso tra il 14.02.2011 e il
30.06.2017, asserendo la carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. e l'effettività del rapporto di lavoro alle dipendenze della azienda denunciante;
di conseguenza, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per i suddetti anni così come richiesto nel suddetto ricorso.
Con il ricorso Rg. n. 1645/2022, riunito al presente procedimento portante, parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di vecchiaia illegittimamente revocata Dall' con provvedimento del 25.05.2021, trasmesso con raccomandata a/r n. 66549074932-9, che le CP_2 ha comunicato la revoca della pensione VO10076755 per mancanza dei requisiti contributivi necessari al mantenimento del diritto alla suddetta pensione a seguito dei provvedimenti di cancellazione delle prestazioni in agricoltura, specificati nel ricorso principale RG. n. 3230/2021 e per l'effetto condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 al ripristino della suddetta pensione di vecchiaia con pagamento delle relative somme dalla data della revoca fino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
inoltre, con ricorso rg. n. 3682/2022, parte ricorrente esponeva che, in data 25.03.2022, con raccomandata a/r n. 68981409394-9, l'I.N.P.S.,
Ufficio Provinciale , l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, le ha CP_4 comunicato un accertamento del 10.03.2022 per somme indebitamente percepite su pensione cat. VO n.
10076755 che sarebbero state corrisposte nel periodo dal 01.08.2020 al 31.05.2021 e le ha chiesto il pagamento-restituzione della complessiva somma di € 11.056,64; che, tali somme sarebbero dovute a seguito della revoca della pensione VO 10076755 fatta dall'INPS per l'asserita perdita del requisito contributivo conseguente al disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni 2011, 2013,
2014, 2015, 2016 e 2017; di, conseguenza, chiedeva l'annullamento del provvedimento ricevuto con raccomandata ar n. 68981409394-9, notificato il 25.03.2022.
L'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e contestava tutti i ricorsi.
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per gli anni indicati, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola. Oltre, al ripristino della pensione di vecchiaia illegittimamente sospesa ed all'annullamento dell'indebito sulla suddetta come sopra specificato.
I ricorsi riuniti meritano accoglimento per i motivi di cui si dirà.
Parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite, alle dipendenze della ditta “NATURAMICA Cooperativa Sociale”, con sede in C.da Liazzo snc di Longi
(ME) per gli anni 2011- 2013-2014-2015-2016-2017; rispettivamente per 15 giornate lavorative per l'anno
2011, per 24 giornate lavorative per l'anno 2013, per 51 giornate lavorative per l'anno 2014, per 42 giornate lavorative per l'anno 2015, per 50 giornate lavorative per l'anno 2016, per 86 giornate lavorative per l'anno 2017 essendo stata regolarmente iscritta nell'apposito elenco dei braccianti agricoli del comune di appartenenza;
e che, illegittimo risulta il provvedimento del 29.01.2021, Protocollo INPS n.
4800/28/01/2021.0055426 U, notificato in data 01.02.2021 con il quale l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, le ha comunicato il disconoscimento delle suddette prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale svolte alle dipendenze della ditta “NATURAMICA Cooperativa
Sociale” per il periodo compreso tra il 14.02.2011 e il 30.06.2017 e, pertanto, lo stesso deve essere annullato, con diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza per i suddetti anni e per le giornate lavorate, così come richiesto nel ricorso rg. n. 3230/2021 al quale sono riuniti i sopraddetti ricorsi n. rg. 1645/2022 con il quale viene richiesto l'annullamento del provvedimento in esso impugnato con condanna dell'I.N.P.S., al ripristino della pensione di vecchiaia della ricorrente dalla revoca, con interessi e rivalutazione come per legge. Richieste accolte;
ed il ricorso rg. n. 3682/2022 con il quale viene richiesto l'annullamento dell'avviso di addebito come sopra specificato inerente la suddetta pensione revocata. Ricorso accolto.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'I.N.P.S., che deve essere condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro: 4.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Fabio Massimiliano, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che, , ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze Parte_1 della ditta “NATURAMICA Cooperativa Sociale”, con sede in C.da Liazzo snc di Longi (ME) per gli anni 2011- 2013-2014-2015-2016-2017; rispettivamente per 15 giornate lavorative per l'anno 2011, per 24 giornate lavorative per l'anno 2013, per 51 giornate lavorative per l'anno 2014, per 42 giornate lavorative per l'anno 2015, per 50 giornate lavorative per l'anno 2016, per 86 giornate lavorative per l'anno 2017 e, per l'effetto, ordina all'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa, con contestuale annullamento del provvedimento impugnato del 29.01.2021,
Protocollo INPS n. 4800/28/01/2021.0055426 U, notificato in data 01.02.2021, così come in parte motiva;
2) dichiara il diritto della ricorrente al ripristino della pensione di Parte_2 vecchia cat. VO n. 10076755 sospesa, con contestuale annullamento del provvedimento di revoca datato 25.05.2021, trasmesso con raccomandata a/r n. 66549074932-9; ordinando all'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la corresponsione della suddetta prestazione in favore della ricorrente dalla revoca fino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) annulla il provvedimento di indebito ricevuto con raccomandata ar n. 68981409394-9, notificato il
25.03.2022, così come in parte motiva;
4) condanna l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 4.886,00 oltre IVA e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Massimiliano.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 24.09.2025
Il cancelliere
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena