Sentenza 8 agosto 2023
Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/02/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01189/2025REG.PROV.COLL.
N. 06603/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6603 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’ avvocato Andrea Lippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sezione Prima, 28 dicembre 2020, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la sentenza non definitiva della Sezione n. 7718 dell’8 agosto 2023;
Vista la relazione di verificazione versata in atti l’8 agosto 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025, il Cons. Antonella Manzione e udito per l’appellante l’avvocato Andrea Lippi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al T.a.r. per l’Emilia Romagna il signor -OMISSIS-, arruolato nell’Esercito italiano a far data dal 19 agosto 1998, sulla premessa di aver sviluppato la patologia « esiti di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare e microcarcinoma papillifero » riconducibile causalmente ad atti/comportamenti dell’Amministrazione di appartenenza, impugnava il decreto 156/N del 31 agosto 2008 con cui il Ministero della difesa ne aveva respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo e nel contempo ne chiedeva la condanna a titolo di risarcimento per il danno biologico e morale asseritamente subito.
1.1. In fatto, l’interessato riferiva di aver partecipato alla missione di pace denominata “ Joint Guardian ”, in Kosovo, dal 2 luglio 1999 al 16 novembre 1999 e dal 20 marzo 2001 al 24 luglio 2001; a quella chiamata “ Enduring freedom ”, in Afghanistan, dal 3 febbraio 2002 al 12 maggio 2002; alla “Antica Babilonia”, in Iraq, dal 20 agosto 2004 al 14 dicembre 2004; infine alla “Leonte”, in Libano, dal 6 novembre 2009 al 7 maggio 2010. All’inizio dell’anno 2015 accusava i primi disturbi, in conseguenza dei quali in data 8 luglio dello stesso anno subiva un intervento di tiroidectomia totale presso l’ospedale “Luigi Sacco” di Milano. Dopo un periodo di ritenuta inidoneità temporanea al servizio (dal 7 maggio 2015 al 13 giugno 2017, con un solo giorno di soluzione di continuità), veniva giudicato parzialmente idoneo dalla competente Commissione medica ospedaliera (C.m.o.). Nel frattempo, in data 29 settembre 2015, aveva presentato domanda di dipendenza da causa di servizio della malattia contratta e di equo indennizzo, specificando di essere sempre stato assegnato a ruoli operativi (armaiolo e meccanico nelle artiglierie), sia in territori nazionali che nei ricordati teatri operativi fuori area, ivi compresi i Balcani, e conseguentemente di essere entrato in contatto con munizionamenti contenenti sostanze radioattive ad alto peso molecolare (uranio impoverito). La C.m.o., con il verbale del 13 dicembre 2016, ascriveva la malattia diagnosticata alla categoria 8^ della Tabella A. Il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS), invece, con parere n. 753 del 17 novembre 2017, facente riferimento ad una richiesta rivelatasi incompleta sotto il profilo istruttorio, negava la sussistenza nei precedenti di servizio dell’interessato di fattori specifici idonei a dar luogo ad una patologia neoplasica e conseguentemente, con il decreto oggetto di gravame, negava altresì la dipendenza da causa di servizio della stessa.
2. Con la sentenza in epigrafe, n. -OMISSIS- del 2020, il Tribunale adito ha accolto il ricorso del militare annullando il diniego della causa di servizio e dell’equo indennizzo; lo ha respinto invece in relazione alla domanda risarcitoria ritenendola non infondata, ma «[…] integralmente assorbita dalla domanda del beneficio dell’equo indennizzo, istituto che è volto proprio a ristorare il soggetto avente diritto dei pregiudizi psico-fisici subiti in ragione dei compiti d’istituto connessi allo svolgimento del servizio svolto ».
3. Il ricorrente ha appellato tale sentenza contestando la sovrapposizione tra equo indennizzo e risarcimento del danno, che al contrario costituiscono voci di ristoro totalmente diverse, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che della Cassazione ( ex multis , Cass., 8 giugno 2017, n. 14313 e Cons. Stato, A.P., 23 febbraio 2018, n. 1). Da qui la reiterata richiesta risarcitoria, quantificata in una somma pari ad € 145.805,00, a titolo di danno morale sulla base dei criteri desumibili dalle Tabelle del Tribunale di Milano, ipotizzando una percentuale di invalidità del 25 % giusta le conclusioni in tal senso del proprio consulente di parte, cui aggiungere gli importi per i giorni di invalidità temporanea (586 giorni al 100 % e 183 giorni al 50 %), sì da arrivare ad un totale di € 245.397,50.
4. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per chiedere la conferma della decisione impugnata.
5. Con la sentenza non definitiva dell’8 agosto 2023, n. 7718, la Sezione:
- ha preso atto del passaggio in giudicato dei capi della stessa afferenti la sussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e l’attività di servizio del militare e dunque l’astratta spettanza al militare del risarcimento richiesto;
- ha accolto l’appello nella parte in cui lamenta l’erroneo assorbimento della richiesta risarcitoria nell’avvenuto riconoscimento dell’equo indennizzo, ricordando la differenza sostanziale tra i due istituti, purché evidentemente le relative somme non si cumulino (principio della compensatio lucri cum damno );
- ha demandato ad apposita verificazione la quantificazione di tale danno non patrimoniale.
5.1. In particolare, come affermato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (decisione n. 1 del 2018, richiamata sub § 3), «[…] la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario ».
5.2. Alla verificazione, affidata al Direttore Generale dell’INAIL con facoltà di delega, ha demandato il compito di « accertare il danno sofferto dal militare, sia di carattere biologico che morale, con la valutazione in termini di punteggio o di percentuale dell’incidenza sulla integrità psico-fisica dello stesso dall’insorgenza della patologia, nonché a quantificarlo in termini monetari facendo applicazione delle attuali tabelle predisposte dal Tribunale di Milano », decurtando dalla somma così risultante quanto eventualmente già percepito dallo stesso a titolo di equo indennizzo.
6. In data 8 agosto 2024 la dirigente delegata dal Direttore Generale dell’INAIL ha depositato la relazione conclusiva, corredata della tabella recante il calcolo del danno non patrimoniale, quantificato in euro 84.973,00, al netto di qualsivoglia personalizzazione. La valutazione del danno biologico derivante dalla documentata malattia neoplastica nella percentuale del 20 % è stata effettuata tenuto conto della tipologia di neoplasia, del quadro istologico, dell’ iter clinico e del follow-up oncologico negativo per ripresa di malattia, delle terapie effettuate con moderate ripercussioni anatomo-funzionali, nonché del riflesso psicologico reattivo. È stato riconosciuto altresì il danno morale, in ragione delle conseguenze sul piano relazionale e familiare delle incertezze sugli esiti della malattia.
7. L’appellante ha depositato memoria al solo fine di manifestare adesione alle conclusioni del verificatore, effettuando tuttavia il calcolo delle proprie spettanze non solo includendovi, come dovuto, quanto riconducibile all’inabilità temporanea, che il verificatore non ha omesso di valutare, ma applicando un’ulteriore percentuale di personalizzazione (39 %, ovvero il massimo), sì da addivenire ad un importo totale pari ad € 181.250.
8. Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. All’esame del Collegio residua esclusivamente la quantificazione dell’importo dovuto all’appellante in ragione del danno non patrimoniale subito a causa della patologia contratta per ragioni di servizio. La sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito, infatti, è già stata accertata, con affermazioni non contestate dall’Amministrazione resistente e pertanto passate in giudicato, dal T.a.r. per l’Emilia Romagna con la sentenza n. -OMISSIS-/2020, confermata dalla Sezione in parte qua (Cons. Stato, sez. II, sentenza non definitiva dell’8 agosto 2023, n. 7718).
La verificazione ha riconosciuto sia il danno biologico che il danno morale, calcolando l’importo dovuto complessivamente in € 84.973,00, sulla base di una percentuale di invalidità individuata nella misura del 20 % sin dalla data della diagnosi (luglio 2015).
9.1. La natura cumulativa delle due voci di danno consegue alle indicazioni di cui alle tabelle del Tribunale di Milano che, come noto, a seguito dell’indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11 novembre 2008, prevedono una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute. La liquidazione congiunta che ne deriva, cioè, è comprensiva sia del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, che di quello non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” o “sofferenza soggettiva”, determinata in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Vi rientra quindi il c.d. danno biologico “standard”, la sua c.d. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive e il c.d. danno morale.
9.2. Nella specie, sulla base di tali parametri il verificatore è addivenuto alla somma di € 84.973,00, dalla quale non è ragione di discostarsi in ragione delle ulteriori argomentazioni esplicitate nell’ultima memoria di parte, ove si vorrebbe aggiungere al già computato pretium doloris un’ulteriore maggiorazione, sull’assunto che lo stesso sarebbe stata accentuato dalla presenza in famiglia di due figli piccoli. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, la personalizzazione trova giustificazione esclusivamente a seguito dell’accertamento di circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da una menomazione della medesima tipologia, onde evitare una sostanziale duplicazione del ristoro del pregiudizio alla salute, in assenza delle specificità che lo giustificherebbero.
10. Per contro, occorre effettivamente integrare l’importo indicato nella acclusa tabella di computo con le spettanze riconducibili alle giornate di invalidità temporanea, erroneamente pretermesse dal verificatore che nel relativo prospetto le indica come pari a zero. In realtà, come indicato dall’appellante e incontestato dall’Amministrazione resistente, dal foglio matricolare si evince che esse sono state pari a 586 giorni di invalidità temporanea totale e 183 giorni di invalidità temporanea parziale, al 50 %.
Avvalendosi del medesimo parametro riveniente dalle Tabelle del Tribunale di Milano, senza applicare alcuna personalizzazione aggiuntiva e assumendo la percentuale di invalidità del 20 %, giusta la sua affermata consistenza sin dall’insorgenza della patologia, il danno biologico/dinamico relazionale e per sofferenza soggettiva interiore media va calcolata in ragione di € 115 pro die , e così per un totale di € 67.390,00 per l’inabilità totale (586 giorni, come detto) e € 10.522,50 per quella parziale (183 giorni).
11. In conclusione, per le ragioni che si sono esposte, l’appello dev’essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, il Ministero della difesa deve essere condannato al pagamento in favore dell’appellante di un importo, a titolo di danno biologico e morale, complessivamente valutati alla luce delle indicazioni in tal senso delle Tabelle del Tribunale di Milano, pari ad € 162.885,50, dei quali € 84.973 per quello permanente (vedi indicazioni contenute nel calcolo allegato alla relazione di verificazione) e i rimanenti quale ristoro per i periodi di invalidità temporanea totale (€ 67.390,00) e parziale al 50 % (€ 10.522,50). Sulla somma dovranno essere corrisposti gli interessi e calcolata la rivalutazione monetaria dal momento della proposizione della domanda fino al soddisfo, mentre dovrà essere decurtato quanto eventualmente già percepito a titolo di equo indennizzo.
12. In considerazione dell’esito della controversia, le spese di entrambi i gradi di giudizio, con riferimento anche alla sentenza non definitiva della Sezione n. 7718/2023, sono posti a carico del Ministero della difesa nella misura liquidata in dispositivo a favore del difensore antistatario. Ciò a valere anche per i compensi della verificazione nei limiti dell’acconto (€ 2.000,00), nonché con riferimento al saldo, da liquidare con separato decreto presidenziale una volta pervenuta la relativa istanza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Ministero della difesa a corrispondere all’appellante la somma di euro 162.885,50 (centosessantaduemilaottocentoottantacinque/50), oltre interessi e rivalutazione, dalla domanda al saldo.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento a favore del difensore dell’appellante, in quanto antistatario, delle spese di giudizio che quantifica in euro 3.000/00 (tremila/00), oltre accessori, se dovuti, oltre il compenso del C.T.U., nei limiti dell’acconto, pari ad euro 2.000/00 (duemila/00), fatte salve le maggiori somme alla cui liquidazione si provvederà con successivo decreto al momento della presentazione della relativa istanza da parte del verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO