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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/09/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 264/2025 P.U.CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Linda Pattonelli Presidente
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 264/2025 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società con sede legale in Figline e Incisa Valdarno Parte_1
(FI), Via San Martino Altoreggi n. 20 (ex Figline Valdarno).
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.7.2025, rappresentata da Controparte_1
nella sua qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_2 [...]
ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Controparte_3
dell'impresa in epigrafe, allegando i seguenti crediti:
− «€ 21.202,54 di cui € 17.468,96 per capitale di cui al finanziamento n.2150741 ed € 3.733,58 per
interessi a tutto il 25.02.2025 calcolati al tasso convenzionale e comunque entro i limiti del tasso
soglia (All. 5: lettera contratto del 25.10.2004);
1 − € 25.779,84 di cui € 21.240,24 per capitale di cui al finanziamento n. 2162795 ed € 4.4539,60 per
interessi a tutto il 25.02.2025 calcolati al tasso convenzionale e comunque entro i limiti del tasso
soglia (All. 6: lettera contratto del 12.08.2005);
− € 57.697,78 di cui € 47.200,55 per capitale di cui al finanziamento n. 2162819 ed € 17.497,23 per
interessi a tutto il 25.02.2025 calcolati al tasso convenzionale e comunque entro i limiti del tasso
soglia (All. 7; lettera contratto del 14.11.2005);
− € 2.420,69 di cui € 1.994,34 per saldo passivo del conto corrente n. 19672 e € 426,35 per interessi a tutto il 25.02.2025 calcolati al tasso convenzionale e comunque entro i limiti del tasso soglia (All. 8:
estratto conto corrente del 26.05.2009);
il tutto come risultante dall'estratto conto della redatto alla data di conclusione del citato Controparte_4
contratto di cessione pro soluto (All. 9: estratto conto del 20.12.2017)». Controparte_4
Comparso il difensore del creditore istante all'udienza del 2.9.2025 il giudice si è riservato di riferire al collegio.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
È accertata la natura commerciale dell'impresa, che svolge attività di bed and breakfast, servizi di alloggio camere, case e appartamenti per vacanze.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che al debito scaduto nei confronti della società creditrice, risultante dall'estratto conto Banca MPS allegato al doc. 9, pari a €
99.06,86, è già superiore alla soglia ivi prevista.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, la società non si è costituita nonostante notificazione effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 8, CCII a cura della ricorrente, non dimostrando di rientrare nei limiti dimensionali previsti dalla norma, che devono pertanto ritenersi superati.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent.
n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
2 Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria sono indice il mancato pagamento dei debiti nei confronti della ricorrente, l'esposizione debitoria verso l' per € CP_5
29.157,02, il mancato deposito dei bilanci a far data dall'esercizio 2008 (circostanza denotante il completo abbandono delle incombenze amministrative societarie).
Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e di soddisfare integralmente il ceto creditorio.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede Parte_1
legale in Figline e Incisa Valdarno (FI), Via San Martino Altoreggi n. 20 (ex Figline Valdarno), n.
REA FI – 521815, P.IVA e, per l'effetto, P.IVA_1
nomina
il dott. Cristian Soscia giudice delegato per la procedura;
nomina
il dott. curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle CP_6
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 13 gennaio 2026, ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
4 al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Linda Pattonelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Linda Pattonelli Presidente
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 264/2025 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società con sede legale in Figline e Incisa Valdarno Parte_1
(FI), Via San Martino Altoreggi n. 20 (ex Figline Valdarno).
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.7.2025, rappresentata da Controparte_1
nella sua qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_2 [...]
ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Controparte_3
dell'impresa in epigrafe, allegando i seguenti crediti:
− «€ 21.202,54 di cui € 17.468,96 per capitale di cui al finanziamento n.2150741 ed € 3.733,58 per
interessi a tutto il 25.02.2025 calcolati al tasso convenzionale e comunque entro i limiti del tasso
soglia (All. 5: lettera contratto del 25.10.2004);
1 − € 25.779,84 di cui € 21.240,24 per capitale di cui al finanziamento n. 2162795 ed € 4.4539,60 per
interessi a tutto il 25.02.2025 calcolati al tasso convenzionale e comunque entro i limiti del tasso
soglia (All. 6: lettera contratto del 12.08.2005);
− € 57.697,78 di cui € 47.200,55 per capitale di cui al finanziamento n. 2162819 ed € 17.497,23 per
interessi a tutto il 25.02.2025 calcolati al tasso convenzionale e comunque entro i limiti del tasso
soglia (All. 7; lettera contratto del 14.11.2005);
− € 2.420,69 di cui € 1.994,34 per saldo passivo del conto corrente n. 19672 e € 426,35 per interessi a tutto il 25.02.2025 calcolati al tasso convenzionale e comunque entro i limiti del tasso soglia (All. 8:
estratto conto corrente del 26.05.2009);
il tutto come risultante dall'estratto conto della redatto alla data di conclusione del citato Controparte_4
contratto di cessione pro soluto (All. 9: estratto conto del 20.12.2017)». Controparte_4
Comparso il difensore del creditore istante all'udienza del 2.9.2025 il giudice si è riservato di riferire al collegio.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
È accertata la natura commerciale dell'impresa, che svolge attività di bed and breakfast, servizi di alloggio camere, case e appartamenti per vacanze.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che al debito scaduto nei confronti della società creditrice, risultante dall'estratto conto Banca MPS allegato al doc. 9, pari a €
99.06,86, è già superiore alla soglia ivi prevista.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, la società non si è costituita nonostante notificazione effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 8, CCII a cura della ricorrente, non dimostrando di rientrare nei limiti dimensionali previsti dalla norma, che devono pertanto ritenersi superati.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent.
n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
2 Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria sono indice il mancato pagamento dei debiti nei confronti della ricorrente, l'esposizione debitoria verso l' per € CP_5
29.157,02, il mancato deposito dei bilanci a far data dall'esercizio 2008 (circostanza denotante il completo abbandono delle incombenze amministrative societarie).
Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e di soddisfare integralmente il ceto creditorio.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede Parte_1
legale in Figline e Incisa Valdarno (FI), Via San Martino Altoreggi n. 20 (ex Figline Valdarno), n.
REA FI – 521815, P.IVA e, per l'effetto, P.IVA_1
nomina
il dott. Cristian Soscia giudice delegato per la procedura;
nomina
il dott. curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle CP_6
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 13 gennaio 2026, ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
4 al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
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