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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2026/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IA ZI Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2026/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ELIA FRANCESCO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in LARGO TONIOLO N.6 00186 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. GIORDANO CRISTIANA ed elettivamente domiciliato in CP_1
VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA;
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 980/2022 pubblicata il 2.2.22
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 8.3.21 conveniva in giudizio l' chiedendo Parte_1 che venisse condannato al pagamento degli arretrati maturati a titolo di indennità di accompagnamento per cecità totale nella misura di euro 22.603,15 oltre a accessori con decorrenza dall' 1 giugno 2018 . Il ricorso era notificato il 16 Aprile 2021.
CP_ L' si costituiva rilevando che i ratei erano stati liquidati il 26 Aprile 2021 e liquidati e pagati nel successivo giugno 2021
Il giudice dichiarava cessata la materia del contendere ma compensava le spese di lite al 50% condannando l' al pagamento di 500 euro in favore dell'originario ricorrente. CP_1
Ha proposto appello il contribuente lamentando l'erroneità della sentenza nella sola parte in cui il giudice di primo grado ha compensato parzialmente le spese di lite, in violazione di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi idonea a giustificare la compensazione delle stesse.
CP_ Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di condannare l' alla refusione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado
CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Il motivo di appello è fondato.
CP_ Il ricorso di primo grado è stato depositato l'8.3.21 , notificato il 16.4.21; l' ha provveduto a liquidare la prestazione di invalidità con provvedimento del 26.4.21 e a pagare i ratei arretrati a giugno
2024, ossia dopo la notifica del ricorso.
L' art. 92, secondo comma, c.p.c. prevede, quali motivi per la compensazione delle spese processuali, oltre alla reciproca soccombenza, l'assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo quando ricorrono i casi espressamente codificati, ma anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo del giudice di motivare, dovendo, per precetto costituzionale, essere motivati tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Per la configurabilità delle ragioni per la compensazione occorre fare riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Osserva la Corte Costituzionale che: la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa;
la prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia;
questa evenienza sopravvenuta - che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito
- non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling, l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144); il fondamento sotteso a siffatta ipotesi - che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» - sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti;
tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti;
tra le più evidenti vi sono la norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o una pronuncia della Corte
Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o una decisione di una Corte europea o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea o altre analoghe sopravvenienze, le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate;
pertanto, necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Ha, poi, aggiunto: ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata -
l'assoluta novità della questione - che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza;
in simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni;
del resto la stessa ipotesi della soccombenza reciproca, che, concorrendo con quelle espressamente nominate dalla disposizione censurata, parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438); si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa,
o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata;
la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo
(art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
In particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere quelle ragioni, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute: nella novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
nella mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; nelle modifiche normative o nelle pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto una parte a rivedere la propria posizione.
Ciò premesso, nessuna delle ragioni indicate è ravvisabile nel caso in esame né è stata allegata nel CP_ grado dall'
Al contrario, l'odierna appellante ha dovuto promuovere il giudizio di primo grado al fine di ottenere CP_ il pagamento dell'indennità di accompagnamento per cecità assoluta;
l' ha emesso il provvedimento di liquidazione della prestazione corrispondendo i ratei arretrati solo a lite già pendente.
CP_ Va rilevato, infatti, che il riconoscimento della pretesa da parte dell' non integra, di per sé, le ragioni rilevanti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese di lite (cfr., per un caso analogo,
l'ordinanza della Cassazione n. 14036/2024, che ha cassato la decisione impugnata la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di causa della CP_ pretesa previdenziale da parte dell' aveva disposto per tale mero fatto la compensazione delle spese;
e ciò nonostante: l'assistito avesse proposto domanda amministrativa per la prestazione in data
5.3.2020, il ricorso giurisdizionale fosse stato proposto in data 15.1.2021, nelle more la prestazione fosse stata riconosciuta - pur tardivamente in relazione ai termini del procedimento amministrativo - con provvedimento amministrativo del 16.12.2020, non risultava che tale provvedimento fosse stato CP_ comunicato al ricorrente prima della presentazione del ricorso, l' avesse liquidato i ratei scaduti solo con la rata di febbraio 2021, ossia a lite già pendente).
CP_ Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e l' deve essere condannato al rimborso integrale delle spese di lite del primo grado in favore nella misura di
€ 1.000 oltre accessori di legge, tenuto conto che il contribuente non ha contestato che la liquidazione sia stata operata sotto i minimi
5. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione. A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale, liquidate dal primo giudice (€ 500,00), e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 1.000 (Cass. Sezioni Unite, n.
19014/2007; Cass. n. 6345/2020, n. 35007/2023).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma:
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 1.000 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 7.10.25
La Presidente
IA IA ZI
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IA ZI Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2026/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ELIA FRANCESCO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in LARGO TONIOLO N.6 00186 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. GIORDANO CRISTIANA ed elettivamente domiciliato in CP_1
VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA;
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 980/2022 pubblicata il 2.2.22
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 8.3.21 conveniva in giudizio l' chiedendo Parte_1 che venisse condannato al pagamento degli arretrati maturati a titolo di indennità di accompagnamento per cecità totale nella misura di euro 22.603,15 oltre a accessori con decorrenza dall' 1 giugno 2018 . Il ricorso era notificato il 16 Aprile 2021.
CP_ L' si costituiva rilevando che i ratei erano stati liquidati il 26 Aprile 2021 e liquidati e pagati nel successivo giugno 2021
Il giudice dichiarava cessata la materia del contendere ma compensava le spese di lite al 50% condannando l' al pagamento di 500 euro in favore dell'originario ricorrente. CP_1
Ha proposto appello il contribuente lamentando l'erroneità della sentenza nella sola parte in cui il giudice di primo grado ha compensato parzialmente le spese di lite, in violazione di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi idonea a giustificare la compensazione delle stesse.
CP_ Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di condannare l' alla refusione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado
CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Il motivo di appello è fondato.
CP_ Il ricorso di primo grado è stato depositato l'8.3.21 , notificato il 16.4.21; l' ha provveduto a liquidare la prestazione di invalidità con provvedimento del 26.4.21 e a pagare i ratei arretrati a giugno
2024, ossia dopo la notifica del ricorso.
L' art. 92, secondo comma, c.p.c. prevede, quali motivi per la compensazione delle spese processuali, oltre alla reciproca soccombenza, l'assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo quando ricorrono i casi espressamente codificati, ma anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo del giudice di motivare, dovendo, per precetto costituzionale, essere motivati tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Per la configurabilità delle ragioni per la compensazione occorre fare riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Osserva la Corte Costituzionale che: la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa;
la prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia;
questa evenienza sopravvenuta - che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito
- non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling, l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144); il fondamento sotteso a siffatta ipotesi - che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» - sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti;
tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti;
tra le più evidenti vi sono la norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o una pronuncia della Corte
Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o una decisione di una Corte europea o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea o altre analoghe sopravvenienze, le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate;
pertanto, necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Ha, poi, aggiunto: ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata -
l'assoluta novità della questione - che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza;
in simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni;
del resto la stessa ipotesi della soccombenza reciproca, che, concorrendo con quelle espressamente nominate dalla disposizione censurata, parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438); si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa,
o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata;
la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo
(art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
In particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere quelle ragioni, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute: nella novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
nella mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; nelle modifiche normative o nelle pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto una parte a rivedere la propria posizione.
Ciò premesso, nessuna delle ragioni indicate è ravvisabile nel caso in esame né è stata allegata nel CP_ grado dall'
Al contrario, l'odierna appellante ha dovuto promuovere il giudizio di primo grado al fine di ottenere CP_ il pagamento dell'indennità di accompagnamento per cecità assoluta;
l' ha emesso il provvedimento di liquidazione della prestazione corrispondendo i ratei arretrati solo a lite già pendente.
CP_ Va rilevato, infatti, che il riconoscimento della pretesa da parte dell' non integra, di per sé, le ragioni rilevanti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese di lite (cfr., per un caso analogo,
l'ordinanza della Cassazione n. 14036/2024, che ha cassato la decisione impugnata la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di causa della CP_ pretesa previdenziale da parte dell' aveva disposto per tale mero fatto la compensazione delle spese;
e ciò nonostante: l'assistito avesse proposto domanda amministrativa per la prestazione in data
5.3.2020, il ricorso giurisdizionale fosse stato proposto in data 15.1.2021, nelle more la prestazione fosse stata riconosciuta - pur tardivamente in relazione ai termini del procedimento amministrativo - con provvedimento amministrativo del 16.12.2020, non risultava che tale provvedimento fosse stato CP_ comunicato al ricorrente prima della presentazione del ricorso, l' avesse liquidato i ratei scaduti solo con la rata di febbraio 2021, ossia a lite già pendente).
CP_ Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e l' deve essere condannato al rimborso integrale delle spese di lite del primo grado in favore nella misura di
€ 1.000 oltre accessori di legge, tenuto conto che il contribuente non ha contestato che la liquidazione sia stata operata sotto i minimi
5. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione. A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale, liquidate dal primo giudice (€ 500,00), e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 1.000 (Cass. Sezioni Unite, n.
19014/2007; Cass. n. 6345/2020, n. 35007/2023).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma:
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 1.000 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 7.10.25
La Presidente
IA IA ZI