Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/05/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4352/2016 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 19.5.2016, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4352/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rodi Garganico al Corso Manfredonia della
Libera n. 8, presso lo studio dell'avv. Francesco Romagnolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. , in persona del prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, domiciliata in al corso Garibaldi n. 56, rappresentata e CP_1 difesa dal funzionario Palumbo
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 6 D.lgs. n. 150 del 2011, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il provvedimento prot. n. 12577/2016 area
III pat. Emesso dalla prefettura di il 18.4.2016 e notificatogli il 25 CP_1 aprile 2016, con cui è stata revocata la patente di guida.
- Seconda Sezione civile -
La prefettura di Foggia, costituendosi, ha domandato di rigettare l'avversa pretesa.
Mutato il rito in ordinario di cognizione, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Va premesso che l'incompetenza ex art. 25 del foro erariale non è stata né tempestivamente eccepita né rilevata dal giudice in prima udienza e, dunque, è prelusa ogni statuizione sul punto.
Nel merito, va rilevato quanto segue.
Il secondo comma dell'art. 120 del codice della strada, nella sua formulazione originaria, imponeva la revoca della patente, con la precisazione che “la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”.
Il comma in esame è stato dichiarato incostituzionale “nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente” (cfr. Corte Cost. n. 22 del 09.02.2018).
A fondamento della pronunzia di illegittimità, la Corte ha osservato che “la disposizione denunziata - sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida - ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa
Proc. n. 4352/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, possono (come nella specie) essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualità”.
A seguito della pronunzia di incostituzionalità, la revoca non è più automatica ma il Prefetto deve effettuare una valutazione del caso concreto, tenendo conto della gravità del reato, del tempo in cui è stato commesso, del comportamento del reo successivo alla condanna e del suo percorso di reinserimento sociale, nonché della afflittività della misura rispetto alle esigenze lavorative. All'esito di tale valutazione, il Prefetto può procedere alla revoca soltanto nel caso in cui gli elementi raccolti depongano per l'attuale inaffidabilità morale del soggetto.
Nel caso in esame, il decreto prefettizio di revoca della patente di guida risulta del tutto carente di motivazione e, infatti, nel provvedimento non si giustifica la revoca della patente di guida con riferimento a nessuno dei parametri valutativi di tipo discrezionale.
La gravità del reato deve escludersi alla luce della condanna al quinto comma dell'art. 73 (fattispecie di lieve entità), per un anno e mezzo di reclusione.
L'incidenza particolarmente afflittiva della misura è provata dalle esigenze lavorative dell'attore, il quale ha provato di lavorare stabilmente nell'ambito dei servizi di igiene urbana, come operaio/autista.
La non ha nemmeno dimostrato che l'attore abbia tenuto CP_1 comportamenti contrari alla legge dopo la commissione del reato, né ha provato l'eventuale sussistenza di nuove denunce a suo carico, o la frequentazione di soggetti pericolosi.
Nel caso in esame, del resto, la si è difesa affermando, CP_1 erroneamente in diritto, che la revoca della patente di guida consegue automaticamente dalla condanna ex art. 73 TUSP.
Proc. n. 4352/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Il decreto di revoca della patente risulta, pertanto, assolutamente carente sotto il profilo di un'adeguata valutazione dei relativi presupposti.
Ne deriva l'accoglimento dell'azione cui segue la condanna della convenuta, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dell'attore, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M.
55 del 2014 e delle spese di lite, che – in mancanza di elementi dai quali poter desumere il valore della presente controversia – vanno computate al valore indeterminabile di complessità bassa (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri minimi per l'esiguità delle questioni trattate (art. 4 D.M.
55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv.
Francesco Romagnolo, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto Prefettizio di Revoca della Patente di Guida
Prot. Nr. 12577/2016 Area III pat., emesso in data 18.4.2016;
b) condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite pari all'importo di € 130,00 a titolo di esborsi ed € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, da distrarsi in favore dell'avv.
Francesco Romagnolo dichiaratosi antistatario.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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