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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 635/2024 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Domenica Marcianò, per delega dell'avv. GI
EL, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 635/2024 R.G., promossa da
GI EL (c.f. ), rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 C.F._1
c.p.c., opponente contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati. opposta avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 7 febbraio 2024, GI EL ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1245/2023 del 30 novembre 2023, con il quale il
Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 26.370,89, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di saldo debitore derivante Controparte_1
dal contratto di finanziamento n. 001757621301 stipulato in data 20 dicembre 2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 marzo 2024, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria e Controparte_1
ne ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, stante l'omesso esperimento del tentativo di mediazione da parte della società opposta.
Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (…) contratti assicurativi, bancari e finanziari (…) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Ai sensi del successivo art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 19596/2020 del 18 settembre 2020, risolvendo il contrasto in giurisprudenza sulla questione, aveva già affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Nel caso di specie, il presente Giudice, con ordinanza del 5 dicembre 2024, ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatoria di mediazione, ha assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, rinviando la causa all'udienza del 24 aprile 2025.
All'udienza del 24 aprile 2025 la parte opponente ha allegato la mancata introduzione del procedimento di mediazione, eccependo l'improcedibilità dell'azione svolta dalla società opposta con il ricorso monitorio.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'azione monitoria ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, ritenuta assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, deve dichiararsi improcedibile la domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, considerato che non ha esperito il tentativo di Controparte_1
mediazione (così come dichiarato dalla stessa parte opposta) nonostante l'assegnazione di un termine all'uopo fissato dal Giudice con il provvedimento del 5 dicembre 2024 e che l'odierno procedimento ha ad oggetto una controversia relativa a rapporto contrattuale di natura bancaria per la quale è previsto obbligatoriamente il preventivo esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5, c. 1, D.Lgs. 28/2010.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, stante il valore della causa e la natura della pronuncia, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannata al pagamento delle Controparte_1 medesime nei confronti dell'opponente.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
635/2024 R.G., promossa da GI EL contro così provvede: Controparte_1
1. dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo da e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 1245/2023 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Messina in data 30 novembre 2023;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente Controparte_2
liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 22 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 635/2024 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Domenica Marcianò, per delega dell'avv. GI
EL, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 635/2024 R.G., promossa da
GI EL (c.f. ), rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 C.F._1
c.p.c., opponente contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati. opposta avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 7 febbraio 2024, GI EL ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1245/2023 del 30 novembre 2023, con il quale il
Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 26.370,89, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di saldo debitore derivante Controparte_1
dal contratto di finanziamento n. 001757621301 stipulato in data 20 dicembre 2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 marzo 2024, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria e Controparte_1
ne ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, stante l'omesso esperimento del tentativo di mediazione da parte della società opposta.
Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (…) contratti assicurativi, bancari e finanziari (…) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Ai sensi del successivo art. 5 bis D.Lgs. 28/2010, “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 19596/2020 del 18 settembre 2020, risolvendo il contrasto in giurisprudenza sulla questione, aveva già affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Nel caso di specie, il presente Giudice, con ordinanza del 5 dicembre 2024, ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatoria di mediazione, ha assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, rinviando la causa all'udienza del 24 aprile 2025.
All'udienza del 24 aprile 2025 la parte opponente ha allegato la mancata introduzione del procedimento di mediazione, eccependo l'improcedibilità dell'azione svolta dalla società opposta con il ricorso monitorio.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'azione monitoria ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, ritenuta assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, deve dichiararsi improcedibile la domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, considerato che non ha esperito il tentativo di Controparte_1
mediazione (così come dichiarato dalla stessa parte opposta) nonostante l'assegnazione di un termine all'uopo fissato dal Giudice con il provvedimento del 5 dicembre 2024 e che l'odierno procedimento ha ad oggetto una controversia relativa a rapporto contrattuale di natura bancaria per la quale è previsto obbligatoriamente il preventivo esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5, c. 1, D.Lgs. 28/2010.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, stante il valore della causa e la natura della pronuncia, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannata al pagamento delle Controparte_1 medesime nei confronti dell'opponente.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
635/2024 R.G., promossa da GI EL contro così provvede: Controparte_1
1. dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo da e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 1245/2023 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Messina in data 30 novembre 2023;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente Controparte_2
liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 22 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli