Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/06/2025, n. 12449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12449 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12449/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12715/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12715 del 2021, proposto da
Colfiorito 75 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , e il dott. Dino Feliciani in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Cristina Pieretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Velletri, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco n. 324 del 07.09.2021, notificata a mezzo pec il 09.09.2021, avente ad oggetto “Rimozione cancello in ferro di ostacolo alla pubblica via”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha proposto la domanda caducatoria dell’ordinanza indicata in epigrafe, adottata nel dichiarato esercizio del potere previsto dall’art. 378 della legge n. 2248/1865, All. F), con cui il Sindaco del Comune di Velletri le ha ingiunto la rimozione di un cancello posto su un terreno di sua proprietà.
1.1 La prefata ingiunzione è motivata dalla necessità di ripristinare il collegamento tra una strada vicinale di pubblico transito, via -OMISSIS-, all’altezza del km 33,00.
2. Avverso il predetto provvedimento, la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di impugnazione:
- “ 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 241/90: OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ”.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto l’illegittima dell’ordinanza impugnata per l’ablazione delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/90, atteso che il Comune resistente non ha fatto precedere la predetta ingiunzione dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- “ 2. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E/O PER ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE, NONCHÉ PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE DELL’ATTO IMPUGNATO ”.
Con il secondo mezzo, la ricorrente ha censurato l’ordinanza impugnata, perché, a suo dire, essa sarebbe fondata su un erroneo presupposto di fatto.
Nella prospettazione attorea, la via -OMISSIS- si snoderebbe al di fuori del perimetro dell’area in sua proprietà, interrompendosi all’altezza della p.lla 6 del fg. 45, allorquando essa muta la propria denominazione in via Panoramica.
In sostanza, a dire della ricorrente, la via -OMISSIS- terminerebbe ben prima del terreno in sua proprietà.
- “ 3. ECCESSO DI POTERE: INSUSSISTENZA DI UN CONCRETO INTERESSE PUBBLICO ALLA RIMOZIONE DEL CANCELLO E SVIAMENTO DI POTERE ”.
Con il terzo motivo, parte ricorrente ha formulato una censura di sviamento, fondata sul rilievo secondo cui l’ingiunzione impugnata sarebbe stata adottata non per ripristinare l’uso pubblico di una strada vicinale, ma per consentire l’accesso ad ACEA, che ha contestualmente avviato una procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di un nuovo acquedotto.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Velletri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. La Sezione ha respinto l’istanza cautelare per difetto di periculum con ordinanza del 17 gennaio 2022, n. 219.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. In via preliminare, in deroga all’ordine delle questioni da trattare (artt. 76, comma 4, c.p.a., che rinvia all’art. 276 c.p.c.), il Collegio ritiene di prendere abbrivio dall’esame del secondo motivo di ricorso, avvalendosi della “ … possibilità, come affermato dalla consolidata giurisprudenza, che il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa - giustizia (cfr. da ultimo Sez. un., nn. 26242 e 26243 del 2014 cit.; Ad. plen., n. 9 del 2014 cit.), derogando alla naturale rigidità dell’ordine di esame, ritenga preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida <<…sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 c.p.a. ….sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa del contro interessato e consenta un’effettiva accelerazione della definizione della lite…>> (Ad. plen. n. 9 del 2014 cit.), e purché sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.); … ” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza del 27 aprile, 2015, n. 5; ex multis , Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 28 maggio 2025, n. 4658).
7. Ciò posto, il secondo motivo di ricorso è fondato sulla base delle seguenti ragioni.
7.1 Con il predetto motivo, parte ricorrente ha allegato che il provvedimento impugnato è fondato sull’erroneo presupposto, costituito dal fatto secondo cui la via -OMISSIS- passi attraverso il fondo in proprietà della ricorrente stessa e intersechi la via Appia all’altezza del km. 33,00, sicché il cancello installato dalla ricorrente andrebbe a impedire il pubblico transito tra la prima e la seconda strada.
La ricorrente ritiene, invece, che la via -OMISSIS- non ricada all’interno dell’area in sua proprietà, ma termini ben prima di essa.
A riprova di quanto dedotto, parte ricorrente ha depositato in giudizio documentazione catastale da cui si evince che la via -OMISSIS-, lunga circa 1,5 km, si dirama dal km 32,00 della strada Appia, sino al territorio di Nemi; in sostanza, all’altezza del km 33,00 della strada Appia, punto dove si trova il cancello per cui è causa, quest’ultima non incrocia la via -OMISSIS-, perché detta strada vicinale non attraversa il terreno in proprietà della ricorrente.
Peraltro, parte ricorrente ha depositato agli atti del giudizio anche la comunicazione di avvio del procedimento di espropriazione ricevuta da ACEA, la cui planimetria allegata dà conto del fatto che la via -OMISSIS- si trovi al di fuori delle particelle in proprietà della ricorrente, interessate dalla predetta procedura.
7.2 A fronte delle allegazioni di parte ricorrente, come assistite da un principio di prova, il Comune di Velletri non ha offerto in comunicazione al tribunale alcun elemento utile da apprezzare in senso contrario alla prospettazione attorea.
Invero, nella scarna memoria depositata, il Comune di Velletri si è limitato a prendere posizione in ordine al primo e al terzo motivo, senza nulla allegare in relazione alla dedotta erroneità del presupposto di fatto posto a fondamento della gravata ordinanza; in vista dell’udienza di merito, inoltre, la difesa dell’ente locale non ha controdedotto sulle puntuali osservazioni fatta da parte ricorrente circa l’erroneità in punto di fatto dell’ingiunzione impugnata.
Sul piano documentale, poi, il Comune di Velletri si è limitato a depositare una visura catastale e lo stesso stralcio planimetrico versato in atti dalla ricorrente, senza offrire in comunicazione al Tribunale alcun atto istruttorio relativo al procedimento esitato nell’ordinanza impugnata, da cui poter evincere l’ iter seguito dal Comune per addivenire alla conclusione che la via -OMISSIS- abbia un tracciato che si snodi all’interno dell’area in proprietà della ricorrente.
7.3 In detto contesto, deve rammentarsi che nel processo amministrativo “[s]petta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. ” (art. 64, comma 1, cpa) e che il metodo acquisitivo (art. 63, comma 1, e art. 64, comma 3, cpa), quale temperamento ufficioso del divisato principio dispositivo, non può essere utilizzato dal giudice per sopperire a carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere probatorio gravante sulle stesse e ciò all’evidente fine di evitare che, per il tramite degli ordini giudiziali di esibizione, si determini un vulnus del principio del contraddittorio e del principio di parità tra le parti, come declinati primariamente dall’art. 111, comma 2, della Costituzione e dall’art. 2 del cpa.
7.4 Deve infatti rilevarsi che, in tema di prova, la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha affermato che: “ A differenza dell’art. 2697 c.c., dall’art. 64, comma 1, c.p.a. si ricava una correlazione - tipica del processo amministrativo - tra onere della prova e disponibilità della prova stessa: l’onere della prova cioè sussiste nei limiti della disponibilità e non oltre: il criterio di riparto dell’onere probatorio non è individuato in ragione di uno schema precostituito ed astratto, incentrato sulla valenza dei fatti (costitutiva, ovvero modificativa o estintiva), ma secondo un criterio flessibile ispirato al principio di vicinanza della prova, di modo che – qualora il privato ricorrente non sia nella disponibilità della prova – venga sollevato dal relativo onere, che verrà addossato sulla pubblica amministrazione, la quale dovrà depositare gli atti che siano nella sua disponibilità (art. 64, comma 3, c.p.a.). ” (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 27 luglio 2021, nr. 5560).
8. Alla luce di tutto quanto precede, il secondo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento delle ulteriori censure, in applicazione del criterio della ragione più liquida, nonché in base al criterio per cui l’accoglimento della censura più grave consente di assorbire le ulteriori censure, la cui fondatezza, per il loro carattere meramente formale, non genererebbe alcuna maggiore utilità all’interesse azionato dalla ricorrente.
9. In definitiva, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
10. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO