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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 751/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 29/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Firenze n. 54 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda C.F._1 Ferrigno (C.F. ), con domicilio digitale eletto presso C.F._2 l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_
, S.C.C.I. , rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF CP_1
) e RUSSO CARMELO (CF , in C.F._3 C.F._4 forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Persona_1 di Roma, con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC
e Email_2 Email_3
- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato il 20/05/2024, la sig.ra ha proposto opposizione contro la consulenza espletata in Parte_1 sede di ATP limitatamente al profilo concernente la decorrenza dei requisiti sanitari previsti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ed ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità grave. La ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale richiamando le osservazioni critiche formulate dal proprio CTP dott. nel Persona_2 corso del contraddittorio tecnico svolto in sede di ATP;
il consulente di parte, in quella occasione, aveva evidenziato: << la condizione clinica di grave deterioramento cognitivo trova la sua base strumentale sulle risultanze di un esame tc encefalo del 28/07/2022 che evidenziava :”…sofferenza vascolare clinica…ampliamento atrofico degli spazi liquorali periencefalici della base e della volta…” condizione di sofferenza encefalica su base ipossica vascolare e atrofica, quadro tipico delle condizioni di grave deterioramento cognitivo il cui corrispettivo funzionale, come nel caso in esame, è ben rappresentato dalla caduta degli indici mmse, adl, iadl.
1 ancora corretto appare il riscontro, descritto nel paragrafo dell'esame obiettivo osteoarticolare, ove la ctu evidenzia l'impossibilita' alla deambulazione autonoma, al mantenimento della stazione eretta e cambi posturali con aiuto bilaterale.
[…] L'evidenza clinica certificata da Specialista Neurologo che conferma il grave deterioramento cognitivo altamente invalidante alla data del Luglio 2023 consente di poter affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la condizione di necessità di accompagnamento si è certamente determinata nei mesi precedenti a quella epoca e che fosse già in essere alla data di presentazione della domanda del 29/03/2023 in considerazione dell'evoluzione che ha caratterizzato la patologia degenerativa cerebrale anche strumentalmente accertata e che comunque non poteva determinarsi, spuntando come un fungo, il giorno della visita per la CTU. Per quanto riguarda l'impossibilità alla deambulazione autonoma già in data 15/02/2021 lo di struttura pubblica che visitò la Sig.ra in Controparte_3 Parte_1 data 15/02/2021 certificò:” …ASSUME LA POSTURA ERETTA MOLTO DIFFICOLTOSAMENTE E SORRETTA DALLA FIGLIA E CON L'AUSILIO DI UN BASTONE…”>> [doc. 3 ric.]. A parere della difesa attorea, le carenze diagnostiche sopra richiamate nonché l'errata valutazione della situazione clinica della ricorrente imporrebbero il rinnovo delle operazioni di consulenza. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha resistito alla pretesa avversaria, contestando i fatti ed CP_1 eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda attorea. La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 29/05/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. In ordine alla ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta, con specifici rilievi, le conclusioni peritali raggiunte sul piano della decorrenza delle condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento della disabilità grave e dell'accompagnamento; segnatamente, si rimprovera al CTU: Cont
- di aver tralasciato la valutazione di tre certificati neurologici formati dall' rispettivamente il 14/06/2022, il 25/10/2022 e 18/07/2023, attestanti un andamento progressivo a carattere ingravescente del deterioramento cognitivo [la difesa pone in luce che da- IADL 0/8 con diagnosi di Demenza vascolare di entità gravei>> pag. 5 ricorso];
- di non aver considerato che, già nel 2021, era stato riscontrata la presenza di gravissime difficoltà deambulatorie e l'impossibilità di mantenimento della stazione eretta senza l'ausilio di terzi [si fa riferimento alla visita ortopedica del 15/02/2021 – pag. 6 ricorso] e che nel marzo 2023, prima della proposizione della domanda amministrativa, era stato prescritto l'uso della sedia a rotelle [sempre pag. 6 ricorso]. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile
2 3. Espletata nuova CTU medico legale, il dott. ha così relazionato: Per_3
<< Dallo studio degli atti processuali, dall'anamnesi , dall'esame obiettivo e dagli accertamenti specialistici annessi agli atti si perviene alla seguente diagnosi: Soggetto di anni 83 obeso in scadenti condizioni generali affetta da grave demenza senile in vasculopatia cerebrale cronica, cardiopatia ipertensiva, malattia artrosica polidistrettuale con frattura di L1, crollo di D8, L3 ed L4 e severa limitazione della deambulazione autonoma. Il quadro patologico accertato nella perizianda Pt_1
di anni 83 è da ritenersi certamente grave e fortemente limitante
[...] l'autosufficienza della stessa specie ove si consideri l'età della perizianda. Prima di affrontare il caso in esame, vorrei focalizzare l'attenzione sul concetto di autosufficienza e sul significato della necessità di assistenza continuata. Tale necessità viene determinata dall'impossibilità di deambulare autonomamente o dall'impossibilità fisica e/o mentale di compiere i comuni atti della vita quotidiana. L'autosufficienza, nel compiere gli atti della vita quotidiana, viene intesa , secondo gli orientamenti vigenti, nella capacità autonoma e continuativa di eseguire senza l'aiuto di alcuno , la vestizione , la cura dell'igiene personale , e del proprio ambiente di vita, avere un minimo grado di autonomia nella vita relazionale e nelle attività di svago, ect. (“Consulenza Tecnica in Medicina Legale “Ed. Giuffrè). Posta questa necessaria premessa e tonando al caso in esame possiamo affermare, presa visione della documentazione specialistica annessa agli atti, che siamo in presenza di un soggetto di anni 83 obeso affetto da gravi patologie che non la rendono in grado di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente. Il quadro clinico come già detto è complesso e reso particolarmente grave dalla presenza di vasculopatia cerebrale cronica involutiva con demenza grave, agitazione psicomotoria, cardiopatia ipertensiva e malattia artrosica polidistrettuale con frattura di L1 , crollo di D8 , L3 ed L4 e conseguente severa limitazione della deambulazione autonoma e dolore cronico ai minimi movimenti. La definizione di demenza grave si ottiene sia dalla valutazione clinico-funzionale ma principalmente dai risultati dei test specifici che in maniera assolutamente obiettiva ci consentono di definire il livello di gravità della patologia;
nel caso in esame in data 14/6/2022 ad una visita specialistica neurologica la perizianda presentava un MMSE corretto di 16/30 e nel 18/7/2023 ad una successiva visita neurologica il MMSE non risultava somministrabile tanto erano già compromesse le funzioni cognitive . Tornando al test somministrato in data 14/6/2022 essendo già inferiore a 17 ci consente di porre diagnosi di demenza grave secondo i parametri indicati dalla griglia di valutazione multiparametrica redatta a scopo medico-legale e dalla quale per un giudizio clinico obiettivo non si può prescindere Dalla documentazione sanitaria annessa agli atti si evince che le condizioni psico-fisiche della perizianda di anni 83 all'epoca della visita da parte della Parte_1 Commissione Medica, ovvero in data 6/7/2023 , esprimevano già un quadro polipatologico sovrapponibile a quanto oggi evidenziato con una condizione psico- funzionale fortemente compromessa . Per quanto attiene la attuale valutazione percentuale del complesso morboso da cui risulta affetta la perizianda Pt_1
di anni 83 possiamo affermare con certezza che esso determina uno stato
[...] di totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua poiché la stessa a causa del complesso patologico sopra descritto e per le limitazioni psico-funzionali che ne conseguono non è più in grado di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente;
si precisa altresì che tali condizioni patologiche costituiscono handicap in situazione di gravità ai
3 sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 . Per quanto riguarda la decorrenza dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della legge 104/92 , si precisa che tale grave quadro clinico, sulla scorta della documentazione annessa agli atti risulta particolarmente invalidante e limitante l'autosufficienza sin dall'epoca di presentazione della domanda per via amministrativa , ovvero dal 29/3/2023 poiché i requisiti sanitari necessari allo scopo erano già presenti sin da allora CONCLUSIONI: In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro si esprime quanto segue : il complesso morboso accertato in sede peritale sulla sig.ra di anni 83 in atto assume gravità tale da determinare uno stato di Parte_1 totale e permanente inabilità lavorativa 100% ( centopercento ) e con necessità di assistenza continua non essendo la stessa in grado di deambualre e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
tali condizioni patologiche costituiscono inoltre handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92. Si ritiene in fine che la decorrenza del diritto alle prestazioni pensionistico assistenziali richieste saranno a far data dall'epoca di presentazione della domanda per via amministrativa, ovvero dal 29/3/2023 poiché i requisiti sanitari necessari allo scopo erano già presenti sin da allora>>. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e su corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. L'ente convenuto, peraltro, non ha mosso alcuna contestazione alle risultanze peritali. Deve dunque dichiararsi che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie richieste per l'accesso all'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della disabilità grave ex art. 3 c. 3 L. 104/92 a far data dal 01/04/2023, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (29/03/2023).
4. In punto spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, antistatario. Ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili, la richiesta cumulativa dell'accompagnamento e dell'handicap grave comporta che il valore della causa sia indeterminabile e quindi debba farsi riferimento allo scaglione tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00 (Cass. 6769/2023; Cass 34839/2022). Applicando tali principi al caso in esame, è possibile dunque riconoscere:
- per la fase di ATP la somma di € 1528 (€ 496 per la fase di studio, € 394 per la fase introduttiva ed € 638 per la fase istruttoria) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del terzo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva;
- per la fase di opposizione ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c. la somma di € 4638 (€ 851 per la fase di studio, € 602 per la fase introduttiva, 1347 per la fase istruttoria e
€ 1838 per la fase decisionale), quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del quarto scaglione delle cause di previdenza.
4 5. Le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara che la sig.ra , a far data dal Parte_1 01/04/2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa avvenuta il 29/03/2023), si trova nelle condizioni medico- legali richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art. 3 c. 3 L. 104/92; b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere alla ricorrente le spese di lite le quali vengono liquidate nella somma complessiva di € 6000 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. IOLANDA FERRIGNO, procuratore antistatario;
c) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 11/07/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 29/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Firenze n. 54 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda C.F._1 Ferrigno (C.F. ), con domicilio digitale eletto presso C.F._2 l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_
, S.C.C.I. , rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF CP_1
) e RUSSO CARMELO (CF , in C.F._3 C.F._4 forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Persona_1 di Roma, con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC
e Email_2 Email_3
- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato il 20/05/2024, la sig.ra ha proposto opposizione contro la consulenza espletata in Parte_1 sede di ATP limitatamente al profilo concernente la decorrenza dei requisiti sanitari previsti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ed ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità grave. La ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale richiamando le osservazioni critiche formulate dal proprio CTP dott. nel Persona_2 corso del contraddittorio tecnico svolto in sede di ATP;
il consulente di parte, in quella occasione, aveva evidenziato: << la condizione clinica di grave deterioramento cognitivo trova la sua base strumentale sulle risultanze di un esame tc encefalo del 28/07/2022 che evidenziava :”…sofferenza vascolare clinica…ampliamento atrofico degli spazi liquorali periencefalici della base e della volta…” condizione di sofferenza encefalica su base ipossica vascolare e atrofica, quadro tipico delle condizioni di grave deterioramento cognitivo il cui corrispettivo funzionale, come nel caso in esame, è ben rappresentato dalla caduta degli indici mmse, adl, iadl.
1 ancora corretto appare il riscontro, descritto nel paragrafo dell'esame obiettivo osteoarticolare, ove la ctu evidenzia l'impossibilita' alla deambulazione autonoma, al mantenimento della stazione eretta e cambi posturali con aiuto bilaterale.
[…] L'evidenza clinica certificata da Specialista Neurologo che conferma il grave deterioramento cognitivo altamente invalidante alla data del Luglio 2023 consente di poter affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la condizione di necessità di accompagnamento si è certamente determinata nei mesi precedenti a quella epoca e che fosse già in essere alla data di presentazione della domanda del 29/03/2023 in considerazione dell'evoluzione che ha caratterizzato la patologia degenerativa cerebrale anche strumentalmente accertata e che comunque non poteva determinarsi, spuntando come un fungo, il giorno della visita per la CTU. Per quanto riguarda l'impossibilità alla deambulazione autonoma già in data 15/02/2021 lo di struttura pubblica che visitò la Sig.ra in Controparte_3 Parte_1 data 15/02/2021 certificò:” …ASSUME LA POSTURA ERETTA MOLTO DIFFICOLTOSAMENTE E SORRETTA DALLA FIGLIA E CON L'AUSILIO DI UN BASTONE…”>> [doc. 3 ric.]. A parere della difesa attorea, le carenze diagnostiche sopra richiamate nonché l'errata valutazione della situazione clinica della ricorrente imporrebbero il rinnovo delle operazioni di consulenza. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha resistito alla pretesa avversaria, contestando i fatti ed CP_1 eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda attorea. La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 29/05/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. In ordine alla ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta, con specifici rilievi, le conclusioni peritali raggiunte sul piano della decorrenza delle condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento della disabilità grave e dell'accompagnamento; segnatamente, si rimprovera al CTU: Cont
- di aver tralasciato la valutazione di tre certificati neurologici formati dall' rispettivamente il 14/06/2022, il 25/10/2022 e 18/07/2023, attestanti un andamento progressivo a carattere ingravescente del deterioramento cognitivo [la difesa pone in luce che da
- di non aver considerato che, già nel 2021, era stato riscontrata la presenza di gravissime difficoltà deambulatorie e l'impossibilità di mantenimento della stazione eretta senza l'ausilio di terzi [si fa riferimento alla visita ortopedica del 15/02/2021 – pag. 6 ricorso] e che nel marzo 2023, prima della proposizione della domanda amministrativa, era stato prescritto l'uso della sedia a rotelle [sempre pag. 6 ricorso]. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile
2 3. Espletata nuova CTU medico legale, il dott. ha così relazionato: Per_3
<< Dallo studio degli atti processuali, dall'anamnesi , dall'esame obiettivo e dagli accertamenti specialistici annessi agli atti si perviene alla seguente diagnosi: Soggetto di anni 83 obeso in scadenti condizioni generali affetta da grave demenza senile in vasculopatia cerebrale cronica, cardiopatia ipertensiva, malattia artrosica polidistrettuale con frattura di L1, crollo di D8, L3 ed L4 e severa limitazione della deambulazione autonoma. Il quadro patologico accertato nella perizianda Pt_1
di anni 83 è da ritenersi certamente grave e fortemente limitante
[...] l'autosufficienza della stessa specie ove si consideri l'età della perizianda. Prima di affrontare il caso in esame, vorrei focalizzare l'attenzione sul concetto di autosufficienza e sul significato della necessità di assistenza continuata. Tale necessità viene determinata dall'impossibilità di deambulare autonomamente o dall'impossibilità fisica e/o mentale di compiere i comuni atti della vita quotidiana. L'autosufficienza, nel compiere gli atti della vita quotidiana, viene intesa , secondo gli orientamenti vigenti, nella capacità autonoma e continuativa di eseguire senza l'aiuto di alcuno , la vestizione , la cura dell'igiene personale , e del proprio ambiente di vita, avere un minimo grado di autonomia nella vita relazionale e nelle attività di svago, ect. (“Consulenza Tecnica in Medicina Legale “Ed. Giuffrè). Posta questa necessaria premessa e tonando al caso in esame possiamo affermare, presa visione della documentazione specialistica annessa agli atti, che siamo in presenza di un soggetto di anni 83 obeso affetto da gravi patologie che non la rendono in grado di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente. Il quadro clinico come già detto è complesso e reso particolarmente grave dalla presenza di vasculopatia cerebrale cronica involutiva con demenza grave, agitazione psicomotoria, cardiopatia ipertensiva e malattia artrosica polidistrettuale con frattura di L1 , crollo di D8 , L3 ed L4 e conseguente severa limitazione della deambulazione autonoma e dolore cronico ai minimi movimenti. La definizione di demenza grave si ottiene sia dalla valutazione clinico-funzionale ma principalmente dai risultati dei test specifici che in maniera assolutamente obiettiva ci consentono di definire il livello di gravità della patologia;
nel caso in esame in data 14/6/2022 ad una visita specialistica neurologica la perizianda presentava un MMSE corretto di 16/30 e nel 18/7/2023 ad una successiva visita neurologica il MMSE non risultava somministrabile tanto erano già compromesse le funzioni cognitive . Tornando al test somministrato in data 14/6/2022 essendo già inferiore a 17 ci consente di porre diagnosi di demenza grave secondo i parametri indicati dalla griglia di valutazione multiparametrica redatta a scopo medico-legale e dalla quale per un giudizio clinico obiettivo non si può prescindere Dalla documentazione sanitaria annessa agli atti si evince che le condizioni psico-fisiche della perizianda di anni 83 all'epoca della visita da parte della Parte_1 Commissione Medica, ovvero in data 6/7/2023 , esprimevano già un quadro polipatologico sovrapponibile a quanto oggi evidenziato con una condizione psico- funzionale fortemente compromessa . Per quanto attiene la attuale valutazione percentuale del complesso morboso da cui risulta affetta la perizianda Pt_1
di anni 83 possiamo affermare con certezza che esso determina uno stato
[...] di totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua poiché la stessa a causa del complesso patologico sopra descritto e per le limitazioni psico-funzionali che ne conseguono non è più in grado di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente;
si precisa altresì che tali condizioni patologiche costituiscono handicap in situazione di gravità ai
3 sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 . Per quanto riguarda la decorrenza dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della legge 104/92 , si precisa che tale grave quadro clinico, sulla scorta della documentazione annessa agli atti risulta particolarmente invalidante e limitante l'autosufficienza sin dall'epoca di presentazione della domanda per via amministrativa , ovvero dal 29/3/2023 poiché i requisiti sanitari necessari allo scopo erano già presenti sin da allora CONCLUSIONI: In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro si esprime quanto segue : il complesso morboso accertato in sede peritale sulla sig.ra di anni 83 in atto assume gravità tale da determinare uno stato di Parte_1 totale e permanente inabilità lavorativa 100% ( centopercento ) e con necessità di assistenza continua non essendo la stessa in grado di deambualre e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
tali condizioni patologiche costituiscono inoltre handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92. Si ritiene in fine che la decorrenza del diritto alle prestazioni pensionistico assistenziali richieste saranno a far data dall'epoca di presentazione della domanda per via amministrativa, ovvero dal 29/3/2023 poiché i requisiti sanitari necessari allo scopo erano già presenti sin da allora>>. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e su corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. L'ente convenuto, peraltro, non ha mosso alcuna contestazione alle risultanze peritali. Deve dunque dichiararsi che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie richieste per l'accesso all'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della disabilità grave ex art. 3 c. 3 L. 104/92 a far data dal 01/04/2023, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (29/03/2023).
4. In punto spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, antistatario. Ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili, la richiesta cumulativa dell'accompagnamento e dell'handicap grave comporta che il valore della causa sia indeterminabile e quindi debba farsi riferimento allo scaglione tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00 (Cass. 6769/2023; Cass 34839/2022). Applicando tali principi al caso in esame, è possibile dunque riconoscere:
- per la fase di ATP la somma di € 1528 (€ 496 per la fase di studio, € 394 per la fase introduttiva ed € 638 per la fase istruttoria) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del terzo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva;
- per la fase di opposizione ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c. la somma di € 4638 (€ 851 per la fase di studio, € 602 per la fase introduttiva, 1347 per la fase istruttoria e
€ 1838 per la fase decisionale), quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del quarto scaglione delle cause di previdenza.
4 5. Le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara che la sig.ra , a far data dal Parte_1 01/04/2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa avvenuta il 29/03/2023), si trova nelle condizioni medico- legali richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art. 3 c. 3 L. 104/92; b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere alla ricorrente le spese di lite le quali vengono liquidate nella somma complessiva di € 6000 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. IOLANDA FERRIGNO, procuratore antistatario;
c) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 11/07/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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