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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
• Dott. Fabio NZ - Presidente
• Dott. Daniele Buzzanca - Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1268/2025 R.G., posta in decisione all'udienza cartolare del 20 novembre, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente ARte_1 C.F._1 domiciliata in Milano, Via Borgonuovo n. 7/9, presso lo studio delle Avv.ti Cecilia Maria Elisa Pepe (C.F. - P.E.C. e Cecilia Maria C.F._2 Email_1
LL (C.F. - P.E.C. , che la C.F._3 Email_2 rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata in calce al ricorso in appello;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Germania n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marzio Salvi (C.F. - P.E.C. , che lo rappresenta e difende C.F._5 Email_3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Milano;
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9370/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 28 ottobre 2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni letterali:
Per l'appellante : ARte_1
(i) In via preliminare, in rito:
• accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità o come meglio ritenuto, della notifica del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio effettuata da CP_1
in data 26 aprile 2024;
[...]
• accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità o come meglio ritenuto, di tutti gli atti successivi alla viziata vocatio in ius, compresa la dichiarazione di contumacia dell'odierna appellante, pronunciata dal Giudice di prime cure in data 22 ottobre 2024;
• accertata e dichiarata la mancata notifica/comunicazione all'appellante del ARte_1 decreto di fissazione udienza del 16 luglio 2024 per il tentativo di conciliazione;
• accertata e dichiarata la nullità della procura alle liti rilasciata da in favore Controparte_1 dell'Avv. Alessandra Savatta per il primo grado di giudizio;
• rimettere in termini ex art. 294 c.p.c. ai fini della proposizione delle istanze di ARte_1 merito e istruttorie connesse al diritto di percepire l'assegno divorzile ex art. 5 della l. 898/70, tenuto conto della non opposizione dell'odierna appellata ai capi 1), 2) 3) e 4) del dispositivo della sentenza n. 9370/2024 qui appellata;
• in subordine, laddove la Corte d'Appello ritenga insanabile la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, disporre ex art. 354 c.p.c. la rimessione della causa al Giudice di prime cure.
(ii) Nel merito:
In accoglimento dell'odierna impugnazione, fermi i capi 1), 2) 3) e 4) del dispositivo della sentenza n. 9370/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano il 23 ottobre 2024 e pubblicata il 28 ottobre 2024,
• accertare e dichiarare il diritto di a percepire da un assegno ARte_1 Controparte_1 divorzile di importo non inferiore a € 300,00 mensili, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-costo vita (base aprile 2025- prima rivalutazione aprile 2026).
(iii) In via istruttoria:
• Ammettere le produzioni documentali qui allegate da 1 a 31 nonché i capitoli di prova così come articolati con i testi ivi indicati.
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
Per l'appellato : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
• In via principale: Verificata la regolarità del giudizio di primo grado, rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare la sentenza del ARte_1
Tribunale di Milano n. 9370/2024. • In subordine: Nel merito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, rigettare in ogni caso la domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra
[...]
giacché infondata in fatto ed in diritto, e confermare le medesime statuizioni già ARte_1 previste in sede di accordo di separazione consensuale.
• In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Il Procuratore Generale:
Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età, deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I Fatti Antecedenti e il Giudizio di Primo Grado
La presente controversia trae origine dalla crisi dell'unione coniugale tra e Controparte_1
. Le parti contraevano matrimonio concordatario in Nardò (LE) il 23 settembre 1998, ARte_1 in regime di comunione dei beni. Dall'unione nasceva, in data 19 aprile 2003, la figlia , Per_1 oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e portatrice di una patologia genetica ereditaria (osteogenesi imperfetta).
La vita matrimoniale si svolgeva prevalentemente a Milano, ove entrambi i coniugi lavoravano AR inizialmente come infermieri. Nel 2001, la signora rassegnava le dimissioni dall'impiego a tempo indeterminato presso l'Istituto Nazionale dei Tumori per dedicarsi alle cure della figlia e della famiglia, intraprendendo successivamente attività lavorative autonome e flessibili (FGL Fieldwork Srl e successivamente libera professione).
La crisi coniugale sfociava nella separazione personale, formalizzata con verbale di separazione consensuale sottoscritto il 12 ottobre 2022 e omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 17 novembre 2022. Le condizioni di separazione prevedevano, inter alia:
1. L'assegnazione della casa coniugale di Milano, Via Oristano n. 10, alla moglie;
ARte_1
2. Un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di € 325,00 mensili (oltre 50% spese straordinarie);
3. La divisione al 50% delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale;
4. La previsione della vendita dell'immobile all'estinzione del mutuo (agosto 2026);
5. Nessuna previsione di assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2024 (R.G. n. 11867/2024), adiva il Tribunale Controparte_1 di Milano chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascorsi i termini di legge dalla separazione, instando per la conferma delle condizioni già omologate.
Il Giudice Delegato fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 22 ottobre 2024 e assegnava termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto. provvedeva alla Controparte_1 notificazione a mezzo PEC in data 26 aprile 2024 all'indirizzo Email_4 AR reperito dal registro INI-PEC. La signora non si costituiva. Con decreto del 16 luglio 2024, il Giudice Delegato, in vista dell'udienza di prima comparizione, fissava un'udienza interlocutoria innanzi al Giudice Onorario (GOT) Dott.ssa Madera per il 26 settembre 2024 per il tentativo di conciliazione, mandando alla cancelleria per la comunicazione. Tale udienza subiva vari rinvii (al 11 ottobre e poi al 17 ottobre 2024) e si teneva in assenza della signora AR
All'udienza di prima comparizione del 22 ottobre 2024, il Giudice Delegato verificava la regolarità della notifica telematica introduttiva e dichiarava la contumacia di In tale sede, ARte_1
compariva personalmente, confermando le proprie domande e rinunciando Controparte_1 implicitamente alla richiesta di vendita immediata della casa (poi dichiarata inammissibile).
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9370/2024, pubblicata il 28 ottobre 2024:
1. Pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Confermava le condizioni della separazione (assegnazione casa alla moglie, contributo figlia
€ 325,00);
3. Dichiarava inammissibile la domanda di vendita immediata della casa;
4. Dichiarava irripetibili le spese di lite.
2. Il Giudizio di Appello
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello con ricorso depositato ARte_1 telematicamente. L'appellante ha esposto di aver appreso dell'esistenza della sentenza e dell'intero giudizio di divorzio solo in data 22 febbraio 2025, tramite un messaggio WhatsApp inviatole dall'ex marito ("Volevo dirti che finalmente legalmente sei una donna libera...").
A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto:
• Primo Motivo: Nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e conseguente nullità della dichiarazione di contumacia. L'appellante sostiene che la notifica PEC all'indirizzo professionale non fosse idonea per atti di natura personale e che, comunque, non ne avesse avuto conoscenza per un malfunzionamento degli "alert" a seguito del cambio di gestore PEC imposto dall'Ordine (OPI) da a Namirial. Lamentava altresì che la prova Pt_2 della notifica fosse stata data solo con file PDF e CP_2
• Secondo Motivo: Nullità del procedimento per omessa comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di conciliazione innanzi al GOT, in violazione dell'art. 292 c.p.c. e della sentenza Corte Cost. 130/2022.
• Terzo Motivo: Vizi della procura alle liti di controparte (riferimento a "divorzio consensuale" e "Tribunale di Siracusa").
• Quarto Motivo (Merito): Rimessa in termini, l'appellante ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile di € 300,00 mensili, adducendo la disparità reddituale (reddito circa CP_1 AR
€ 2.000 vs circa € 850-1.300) e il sacrificio delle proprie aspettative professionali per la cura della famiglia e della figlia disabile.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello. Ha sostenuto la piena Controparte_1 validità della notifica PEC effettuata all'indirizzo INI-PEC, imputando la mancata conoscenza alla negligenza della controparte nella gestione del proprio domicilio digitale. Ha prodotto in appello i file.eml attestanti la notifica. Nel merito, ha evidenziato che l'accordo di separazione del 2022, che non prevedeva assegno per la moglie, era stato concluso quando le condizioni reddituali erano identiche alle attuali, e che la moglie è proprietaria di immobili e assegnataria della casa coniugale.1
All'udienza del 25 settembre 2025, disposta in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte precisando le conclusioni. Il Procuratore Generale ha concluso per il non interesse. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, i documenti e le argomentazioni delle parti, ritiene l'appello infondato e meritevole di rigetto, sia in ordine alle preliminari eccezioni di nullità, sia nel merito della pretesa economica.
A. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI DI RITO E SULLA RICHIESTA RIMESSIONE IN TERMINI
Il nucleo centrale del gravame risiede nella richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per vizio della vocatio in ius, con conseguente richiesta di rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. o di regressione del processo al primo giudice ex art. 354 c.p.c. L'appellante sostiene di essere stata contumace involontaria.
La Corte osserva che tali doglianze sono prive di pregio giuridico.
1. Sulla validità della notificazione a mezzo PEC all'indirizzo INI-PEC
L'appellante contesta la validità della notifica del ricorso introduttivo effettuata il 26 aprile 2024 all'indirizzo sostenendo che tale indirizzo, essendo "professionale" Email_4
(in quanto legato all'iscrizione all'albo degli infermieri), non potesse essere utilizzato per la notifica di atti afferenti alla sfera personalissima (divorzio), citando a supporto giurisprudenza di merito risalente (Trib. Roma 2019).
Tale tesi è smentita dal quadro normativo vigente e dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
L'art.
3-bis della Legge n. 53/1994 consente agli avvocati di eseguire notificazioni a mezzo posta elettronica certificata. Ai fini della validità della notifica, l'indirizzo del destinatario deve risultare da pubblici elenchi. L'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, ha istituito il pubblico elenco denominato INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata), nel quale confluiscono gli indirizzi PEC dei professionisti e delle imprese.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 1615 del 22 gennaio 2025, ha definitivamente chiarito che l'indirizzo PEC risultante dal registro INI-PEC, ancorché attivato dal destinatario in relazione a una specifica attività professionale o imprenditoriale, assurge a domicilio digitale generale del soggetto.
Il principio di diritto affermato è inequivocabile:
"La notifica via PEC di atti giudiziari, anche estranei all'attività professionale o imprenditoriale del destinatario, è validamente eseguita all'indirizzo risultante dall'elenco INI-PEC, non sussistendo nell'ordinamento una distinzione tra domicilio digitale 'professionale' e 'personale' ai fini delle notificazioni processuali" (Cass. Civ., Sez. I, 22/01/2025, n. 1615). Tale interpretazione risponde a esigenze di certezza del diritto e di efficienza del processo telematico. Chi è obbligato per legge a dotarsi di un indirizzo PEC (come gli iscritti agli albi professionali, ivi compresi gli infermieri) accetta implicitamente che tale indirizzo divenga il punto di contatto ufficiale per ogni comunicazione avente valore legale, incluse quelle giudiziarie. Pretendere che il notificante indaghi sulla natura "personale" o "professionale" della controversia per scegliere il metodo di notifica introdurrebbe un elemento di incertezza intollerabile nel sistema processuale.
Ne consegue che la notifica effettuata dall'Avv. Alessandra Savatta all'indirizzo PEC della signora AR
correttamente estratto da INI-PEC, era perfettamente valida ed idonea a instaurare il contraddittorio.
2. Sulla prova della notifica e sui file.eml
L'appellante lamenta che in primo grado controparte abbia depositato solo le copie per immagine (PDF) delle ricevute di accettazione e consegna, in violazione del principio sancito da Cass. 16189/2023 che richiede il deposito dei file nativi digitali (.eml o.msg) per la prova della notifica telematica.1
La Corte rileva che, sebbene tale omissione costituisse un'irregolarità nel giudizio di prime cure, essa è stata tempestivamente sanata nel presente grado di appello. L'appellato, con la comparsa di costituzione e le note successive, ha prodotto i file nativi digitali (.eml) relativi alla notifica del 26 aprile 2024.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il difetto di prova della notifica (a differenza dell'inesistenza della stessa) può essere sanato mediante la produzione documentale anche in appello, fintantoché non si sia formato il giudicato. La produzione dei file.eml in questa sede consente alla Corte di verificare la regolarità tecnica della notifica: i messaggi risultano accettati e consegnati il 26 aprile 2024, con allegati il ricorso e il decreto, raggiungendo così lo scopo legale (art. 156 c.p.c.).
3. Sulla mancata conoscenza per cause non imputabili (art. 294 c.p.c.)
L'appellante invoca la rimessione in termini sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo a causa di un malfunzionamento degli "alert" sul proprio cellulare, verificatosi dopo la migrazione obbligatoria del gestore PEC (da a Namirial) imposta dall'Ordine nell'ottobre 2023. Pt_2
Tale circostanza non integra gli estremi del "caso fortuito" o della "forza maggiore" richiesti dall'art. 294 c.p.c. per la rimessione in termini.
Il titolare di un indirizzo PEC ha un preciso onere di diligenza nella gestione e nel controllo periodico della propria casella di posta elettronica certificata. Tale onere non può essere delegato a sistemi di notifica accessori (come gli alert via email ordinaria o SMS), i quali hanno mera funzione di cortesia e non esonerano il professionista dal dovere di accedere direttamente al server per verificare la presenza di messaggi.
AR Nel caso di specie, la signora ammette di non aver controllato la propria PEC dall'ottobre 2023 (data della migrazione) fino al febbraio 2025 (data della scoperta della sentenza via WhatsApp). Un'inerzia protrattasi per quasi 16 mesi è incompatibile con la diligenza minima richiesta a un professionista iscritto all'albo, obbligato per legge a mantenere attivo e funzionante il proprio domicilio digitale.
La mancata lettura del messaggio, regolarmente consegnato nella casella del destinatario (come comprovato dalla Ricevuta di Avvenuta Consegna), equivale legalmente a conoscenza, o comunque a un'ignoranza colpevole che preclude la rimessione in termini (cfr. Cass. S.U. 28452/2024 e Cass. 13917/2016).
L'argomento secondo cui l'appellante "non usa la PEC per lavoro" è irrilevante: l'obbligo di dotarsene prescinde dall'uso effettivo che se ne fa, essendo funzionale alla reperibilità giuridica del soggetto.
4. Sulla mancata comunicazione del decreto GOT (Corte Cost. 130/2022)
L'appellante deduce la nullità del procedimento per l'omessa comunicazione del decreto del 16 luglio 2024 con cui il Giudice Delegato fissava l'udienza per il tentativo di conciliazione innanzi al GOT, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2022 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede tale comunicazione al contumace.
L'eccezione, pur suggestiva, non coglie nel segno nel contesto del rito applicato.
La ratio della sentenza n. 130/2022 della Corte Costituzionale risiede nella tutela del contumace di fronte a eventi processuali che introducono nova o che offrono opportunità conciliative non prevedibili al momento della notifica dell'atto introduttivo.
AR Nel caso di specie, tuttavia, la signora è stata validamente citata in giudizio con il ricorso introduttivo, il quale già conteneva la domanda di divorzio e l'indicazione della prima udienza. Il decreto di fissazione dell'udienza davanti al GOT per il tentativo di conciliazione costituiva una mera articolazione interna della fase presidenziale/istruttoria, funzionale all'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
In ogni caso, la nullità per omessa comunicazione di un atto endoprocessuale al contumace (ove sussistente) è una nullità relativa che può essere fatta valere solo se ha comportato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Qui, il pregiudizio lamentato (l'impossibilità di partecipare alla conciliazione) è in realtà conseguenza diretta e assorbente della contumacia originaria, determinata non dalla mancata comunicazione del decreto intermedio, ma dalla (colpevole) ignoranza del ricorso introduttivo.
Se la parte fosse stata diligente nel controllare la PEC, si sarebbe costituita tempestivamente e avrebbe avuto notizia di tutte le udienze. Non si può sanare la negligenza iniziale invocando un vizio successivo che, in assenza di costituzione, diviene processualmente irrilevante ai fini della validità della sentenza, posto che il contraddittorio era stato radicalmente e validamente instaurato all'origine.
Peraltro, come risulta dagli atti, anche il marito non è comparso ad alcune udienze di conciliazione per motivi di salute, rendendo di fatto impossibile l'esperimento del tentativo anche in astratto.
5. Sulla validità della procura alle liti
L'eccezione di nullità della procura rilasciata da in primo grado, in quanto riferita a Controparte_1 un "divorzio consensuale" presso il "Tribunale di Siracusa", è infondata.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'errore materiale nell'indicazione dell'ufficio giudiziario o del tipo di procedimento nella procura alle liti non ne determina la nullità, qualora la procura sia apposta in calce o a margine dell'atto (o allegata telematicamente allo stesso) e la volontà della parte di conferire il mandato per quella specifica controversia sia desumibile in modo inequivoco dal contesto (Cass. Civ. n. 16250/2020). Nel caso di specie, l'allegazione della procura al ricorso per divorzio giudiziale depositato a Milano sana ogni incertezza sulla volontà del signor CP_1 di agire in tal sede. Conclusione sulle questioni di rito:
Alla luce di quanto esposto, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è valida;
la contumacia dell'appellante è stata correttamente dichiarata;
non sussistono i presupposti per la rimessione in termini, essendo la mancata conoscenza del processo imputabile a colpa grave della destinataria.
Le eccezioni preliminari di nullità sono pertanto rigettate.
B. NEL ER
L'appellante ha proposto, in via subordinata e condizionata alla rimessione in termini, domanda di merito volta ad ottenere un assegno divorzile di € 300,00 mensili.
Sebbene la richiesta di rimessione in termini sia stata respinta, la natura dell'appello come revisio prioris instantiae e l'effetto devolutivo pieno consentono alla Corte di valutare la fondatezza della pretesa economica, anche al fine di confermare la correttezza sostanziale della decisione di primo grado che, nel silenzio della contumace, non ha disposto assegni in suo favore.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
1. Principi di diritto applicabili
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 18287/2018), l'assegno di divorzio ha una natura composita: assistenziale, compensativa e perequativa.
Il riconoscimento dell'assegno richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutata non solo in relazione al tenore di vita matrimoniale (criterio ormai superato come parametro esclusivo), ma attraverso una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché dei sacrifici professionali e reddituali sopportati in costanza di matrimonio.
2. Analisi delle condizioni economiche e patrimoniali
La Corte procede alla comparazione delle posizioni delle parti sulla base degli elementi documentali acquisiti.1
Tabella 1: Comparazione Reddituale Mensile (Valori netti stimati)
CE (Appellato) (Appellante) Controparte_1 ARte_1
Infermiera (Libera Professione Infermiere (Dipendente pubblico) professionista)
Reddito Mensile Netto ~ € 1.800,00 - € 2.000,00 1 ~ € 850,00 - € 1.300,00 1
ER IS
- € 325,00 (per la figlia) (Riceve € 325,00 per la figlia) (Mantenimento)
ER IS (Mutuo) - € 260,00 (50% rata) - € 260,00 (50% rata) CE (Appellato) (Appellante) Controparte_1 ARte_1
Canone locazione (dichiarato € 600, Nessuno (Assegnataria casa ER Abitativi contestato) coniugale)
Reddito Residuo
~ € 1.215,00 - € 1.415,00 ~ € 590,00 - € 1.040,00 (+ Casa) Disponibile
Dall'analisi dei dati emerge quanto segue:
1. percepisce uno stipendio da dipendente pubblico di circa € 2.000 netti (su 13 Controparte_1 mensilità). Tuttavia, il suo reddito è gravato in modo significativo dagli obblighi di mantenimento: versa € 325,00 per la figlia, € 260,00 per il mutuo della casa coniugale (in cui non abita), e deve sostenere le spese per la propria abitazione (che sia in affitto a Milano o presso la madre a Lentini, ha comunque oneri di vita autonomi). Il suo reddito disponibile reale è drasticamente ridotto.
2. dichiara redditi da libera professione variabili e modesti (tra € 10.000 e € ARte_1
16.000 annui netti, cfr. doc. 20-22 appellante). Tuttavia, la sua posizione economica va integrata con il valore d'uso della casa coniugale assegnatale. L'assegnazione della casa, sita in Milano (città ad alto costo abitativo), rappresenta un'utilità economica rilevante (c.d. reddito figurativo) che compensa in larga parte la disparità nominale delle entrate monetarie. Inoltre, ella è proprietaria di altri immobili a Nardò.
3. Sulla insussistenza del diritto all'assegno in funzione compensativa
L'appellante fonda la sua pretesa sul "sacrificio professionale" compiuto nel 2001, quando si dimise dall'Istituto dei Tumori per dedicarsi alla figlia.
La Corte osserva che tale circostanza, pur storicamente vera, non è idonea a fondare oggi, nel 2025, un diritto all'assegno divorzile per le seguenti ragioni:
• L'Accordo di Separazione del 2022: Le parti si sono separate consensualmente appena due anni prima del divorzio (novembre 2022). In quella sede, assistite da legali, hanno raggiunto un accordo tombale che regolava ogni aspetto patrimoniale. In tale accordo, non è stato previsto alcun assegno di mantenimento per la moglie.1
Ciò dimostra che, nella valutazione globale degli interessi fatta dalle parti stesse in tempi recentissimi, AR la signora era ritenuta economicamente autosufficiente o comunque adeguatamente compensata dagli altri termini dell'accordo (assegnazione casa, divisione beni, mantenimento figlia).
AR Il fatto che la signora non abbia preteso un assegno nel 2022 (quando il "sacrificio" del 2001 era già un fatto storico consolidato da vent'anni) costituisce un indice fortissimo dell'insussistenza dei presupposti per l'assegno. La funzione compensativa non può essere invocata a posteriori per sovvertire un assetto concordato di recente, in assenza di fatti nuovi sopravvenuti.
• Assenza di mutamenti peggiorativi: Dall'epoca della separazione (2022) ad oggi (2025), non risulta alcun peggioramento delle condizioni economiche dell'appellante, né un AR miglioramento di quelle dell'appellato. Al contrario, la signora ha ripreso l'attività lavorativa dal 2019 e ha, in prospettiva, capacità di reddito. L'estinzione del mutuo prevista per il 2026 porterà un ulteriore beneficio a entrambe le parti. • Sostenibilità dell'assegno: Imporre al signor un ulteriore onere di € 300,00 mensili, CP_1 oltre ai € 585,00 fissi che già versa (mantenimento + mutuo) e alle spese straordinarie (es. università NABA), significherebbe comprimere il suo reddito residuo al di sotto della soglia di dignità, impedendogli di far fronte alle proprie esigenze primarie. Il principio di solidarietà post-coniugale non può tradursi in una penalizzazione eccessiva dell'obbligato.
In conclusione, la disparità reddituale nominale è compensata dall'assegnazione della casa familiare alla moglie e dall'assetto patrimoniale complessivo derivante dalla separazione consensuale, che non merita di essere rivisto in sede di divorzio.
L'appello nel merito è pertanto rigettato.
C. SULLE SPESE DI LITE
Il rigetto integrale dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
La liquidazione dei compensi professionali avviene sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
Tenuto conto del valore della causa (determinabile in base all'importo dell'assegno richiesto: € 300,00 x 12 mensilità x 2 anni o parametro indeterminabile di bassa complessità), si ritiene congruo applicare lo scaglione di valore indeterminabile (basso) o quello da € 5.200 a € 26.000.
Considerata la limitata attività istruttoria (documentale) e la trattazione scritta, si liquidano i compensi in prossimità dei valori medi, esclusa la fase istruttoria vera e propria che non ha avuto luogo in appello.
Liquidazione:
• Fase di studio: € 1.300,00
• Fase introduttiva: € 1.000,00
• Fase decisionale: € 1.700,00
• Totale compensi: € 4.000,00
Oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (c.d. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile - Persone, Minori e Famiglia
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. ARte_1
9370/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 28 ottobre 2024, nel contraddittorio con
, e con l'intervento del P.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione, così decide:
1. RIGETTA le eccezioni preliminari di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e degli atti conseguenti;
2. RIGETTA l'istanza di rimessione in termini formulata dall'appellante;
3. RIGETTA l'appello nel merito e, per l'effetto, CONFERMA INTEGRALMENTE la sentenza del Tribunale di Milano n. 9370/2024;
4. NA l'appellante a rifondere all'appellato ARte_1 CP_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00
[...]
(quattromila/00) per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Marzio Salvi, che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.;
5. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere Relatore
Dott. Marc Anthony Gambardella
Il Presidente
Dott. Fabio NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
• Dott. Fabio NZ - Presidente
• Dott. Daniele Buzzanca - Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1268/2025 R.G., posta in decisione all'udienza cartolare del 20 novembre, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente ARte_1 C.F._1 domiciliata in Milano, Via Borgonuovo n. 7/9, presso lo studio delle Avv.ti Cecilia Maria Elisa Pepe (C.F. - P.E.C. e Cecilia Maria C.F._2 Email_1
LL (C.F. - P.E.C. , che la C.F._3 Email_2 rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata in calce al ricorso in appello;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Germania n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marzio Salvi (C.F. - P.E.C. , che lo rappresenta e difende C.F._5 Email_3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Milano;
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9370/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 28 ottobre 2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni letterali:
Per l'appellante : ARte_1
(i) In via preliminare, in rito:
• accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità o come meglio ritenuto, della notifica del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio effettuata da CP_1
in data 26 aprile 2024;
[...]
• accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità o come meglio ritenuto, di tutti gli atti successivi alla viziata vocatio in ius, compresa la dichiarazione di contumacia dell'odierna appellante, pronunciata dal Giudice di prime cure in data 22 ottobre 2024;
• accertata e dichiarata la mancata notifica/comunicazione all'appellante del ARte_1 decreto di fissazione udienza del 16 luglio 2024 per il tentativo di conciliazione;
• accertata e dichiarata la nullità della procura alle liti rilasciata da in favore Controparte_1 dell'Avv. Alessandra Savatta per il primo grado di giudizio;
• rimettere in termini ex art. 294 c.p.c. ai fini della proposizione delle istanze di ARte_1 merito e istruttorie connesse al diritto di percepire l'assegno divorzile ex art. 5 della l. 898/70, tenuto conto della non opposizione dell'odierna appellata ai capi 1), 2) 3) e 4) del dispositivo della sentenza n. 9370/2024 qui appellata;
• in subordine, laddove la Corte d'Appello ritenga insanabile la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, disporre ex art. 354 c.p.c. la rimessione della causa al Giudice di prime cure.
(ii) Nel merito:
In accoglimento dell'odierna impugnazione, fermi i capi 1), 2) 3) e 4) del dispositivo della sentenza n. 9370/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano il 23 ottobre 2024 e pubblicata il 28 ottobre 2024,
• accertare e dichiarare il diritto di a percepire da un assegno ARte_1 Controparte_1 divorzile di importo non inferiore a € 300,00 mensili, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-costo vita (base aprile 2025- prima rivalutazione aprile 2026).
(iii) In via istruttoria:
• Ammettere le produzioni documentali qui allegate da 1 a 31 nonché i capitoli di prova così come articolati con i testi ivi indicati.
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
Per l'appellato : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
• In via principale: Verificata la regolarità del giudizio di primo grado, rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare la sentenza del ARte_1
Tribunale di Milano n. 9370/2024. • In subordine: Nel merito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, rigettare in ogni caso la domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra
[...]
giacché infondata in fatto ed in diritto, e confermare le medesime statuizioni già ARte_1 previste in sede di accordo di separazione consensuale.
• In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Il Procuratore Generale:
Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età, deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I Fatti Antecedenti e il Giudizio di Primo Grado
La presente controversia trae origine dalla crisi dell'unione coniugale tra e Controparte_1
. Le parti contraevano matrimonio concordatario in Nardò (LE) il 23 settembre 1998, ARte_1 in regime di comunione dei beni. Dall'unione nasceva, in data 19 aprile 2003, la figlia , Per_1 oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e portatrice di una patologia genetica ereditaria (osteogenesi imperfetta).
La vita matrimoniale si svolgeva prevalentemente a Milano, ove entrambi i coniugi lavoravano AR inizialmente come infermieri. Nel 2001, la signora rassegnava le dimissioni dall'impiego a tempo indeterminato presso l'Istituto Nazionale dei Tumori per dedicarsi alle cure della figlia e della famiglia, intraprendendo successivamente attività lavorative autonome e flessibili (FGL Fieldwork Srl e successivamente libera professione).
La crisi coniugale sfociava nella separazione personale, formalizzata con verbale di separazione consensuale sottoscritto il 12 ottobre 2022 e omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 17 novembre 2022. Le condizioni di separazione prevedevano, inter alia:
1. L'assegnazione della casa coniugale di Milano, Via Oristano n. 10, alla moglie;
ARte_1
2. Un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di € 325,00 mensili (oltre 50% spese straordinarie);
3. La divisione al 50% delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale;
4. La previsione della vendita dell'immobile all'estinzione del mutuo (agosto 2026);
5. Nessuna previsione di assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2024 (R.G. n. 11867/2024), adiva il Tribunale Controparte_1 di Milano chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascorsi i termini di legge dalla separazione, instando per la conferma delle condizioni già omologate.
Il Giudice Delegato fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 22 ottobre 2024 e assegnava termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto. provvedeva alla Controparte_1 notificazione a mezzo PEC in data 26 aprile 2024 all'indirizzo Email_4 AR reperito dal registro INI-PEC. La signora non si costituiva. Con decreto del 16 luglio 2024, il Giudice Delegato, in vista dell'udienza di prima comparizione, fissava un'udienza interlocutoria innanzi al Giudice Onorario (GOT) Dott.ssa Madera per il 26 settembre 2024 per il tentativo di conciliazione, mandando alla cancelleria per la comunicazione. Tale udienza subiva vari rinvii (al 11 ottobre e poi al 17 ottobre 2024) e si teneva in assenza della signora AR
All'udienza di prima comparizione del 22 ottobre 2024, il Giudice Delegato verificava la regolarità della notifica telematica introduttiva e dichiarava la contumacia di In tale sede, ARte_1
compariva personalmente, confermando le proprie domande e rinunciando Controparte_1 implicitamente alla richiesta di vendita immediata della casa (poi dichiarata inammissibile).
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9370/2024, pubblicata il 28 ottobre 2024:
1. Pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Confermava le condizioni della separazione (assegnazione casa alla moglie, contributo figlia
€ 325,00);
3. Dichiarava inammissibile la domanda di vendita immediata della casa;
4. Dichiarava irripetibili le spese di lite.
2. Il Giudizio di Appello
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello con ricorso depositato ARte_1 telematicamente. L'appellante ha esposto di aver appreso dell'esistenza della sentenza e dell'intero giudizio di divorzio solo in data 22 febbraio 2025, tramite un messaggio WhatsApp inviatole dall'ex marito ("Volevo dirti che finalmente legalmente sei una donna libera...").
A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto:
• Primo Motivo: Nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e conseguente nullità della dichiarazione di contumacia. L'appellante sostiene che la notifica PEC all'indirizzo professionale non fosse idonea per atti di natura personale e che, comunque, non ne avesse avuto conoscenza per un malfunzionamento degli "alert" a seguito del cambio di gestore PEC imposto dall'Ordine (OPI) da a Namirial. Lamentava altresì che la prova Pt_2 della notifica fosse stata data solo con file PDF e CP_2
• Secondo Motivo: Nullità del procedimento per omessa comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di conciliazione innanzi al GOT, in violazione dell'art. 292 c.p.c. e della sentenza Corte Cost. 130/2022.
• Terzo Motivo: Vizi della procura alle liti di controparte (riferimento a "divorzio consensuale" e "Tribunale di Siracusa").
• Quarto Motivo (Merito): Rimessa in termini, l'appellante ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile di € 300,00 mensili, adducendo la disparità reddituale (reddito circa CP_1 AR
€ 2.000 vs circa € 850-1.300) e il sacrificio delle proprie aspettative professionali per la cura della famiglia e della figlia disabile.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello. Ha sostenuto la piena Controparte_1 validità della notifica PEC effettuata all'indirizzo INI-PEC, imputando la mancata conoscenza alla negligenza della controparte nella gestione del proprio domicilio digitale. Ha prodotto in appello i file.eml attestanti la notifica. Nel merito, ha evidenziato che l'accordo di separazione del 2022, che non prevedeva assegno per la moglie, era stato concluso quando le condizioni reddituali erano identiche alle attuali, e che la moglie è proprietaria di immobili e assegnataria della casa coniugale.1
All'udienza del 25 settembre 2025, disposta in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte precisando le conclusioni. Il Procuratore Generale ha concluso per il non interesse. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, i documenti e le argomentazioni delle parti, ritiene l'appello infondato e meritevole di rigetto, sia in ordine alle preliminari eccezioni di nullità, sia nel merito della pretesa economica.
A. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI DI RITO E SULLA RICHIESTA RIMESSIONE IN TERMINI
Il nucleo centrale del gravame risiede nella richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per vizio della vocatio in ius, con conseguente richiesta di rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. o di regressione del processo al primo giudice ex art. 354 c.p.c. L'appellante sostiene di essere stata contumace involontaria.
La Corte osserva che tali doglianze sono prive di pregio giuridico.
1. Sulla validità della notificazione a mezzo PEC all'indirizzo INI-PEC
L'appellante contesta la validità della notifica del ricorso introduttivo effettuata il 26 aprile 2024 all'indirizzo sostenendo che tale indirizzo, essendo "professionale" Email_4
(in quanto legato all'iscrizione all'albo degli infermieri), non potesse essere utilizzato per la notifica di atti afferenti alla sfera personalissima (divorzio), citando a supporto giurisprudenza di merito risalente (Trib. Roma 2019).
Tale tesi è smentita dal quadro normativo vigente e dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
L'art.
3-bis della Legge n. 53/1994 consente agli avvocati di eseguire notificazioni a mezzo posta elettronica certificata. Ai fini della validità della notifica, l'indirizzo del destinatario deve risultare da pubblici elenchi. L'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, ha istituito il pubblico elenco denominato INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata), nel quale confluiscono gli indirizzi PEC dei professionisti e delle imprese.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 1615 del 22 gennaio 2025, ha definitivamente chiarito che l'indirizzo PEC risultante dal registro INI-PEC, ancorché attivato dal destinatario in relazione a una specifica attività professionale o imprenditoriale, assurge a domicilio digitale generale del soggetto.
Il principio di diritto affermato è inequivocabile:
"La notifica via PEC di atti giudiziari, anche estranei all'attività professionale o imprenditoriale del destinatario, è validamente eseguita all'indirizzo risultante dall'elenco INI-PEC, non sussistendo nell'ordinamento una distinzione tra domicilio digitale 'professionale' e 'personale' ai fini delle notificazioni processuali" (Cass. Civ., Sez. I, 22/01/2025, n. 1615). Tale interpretazione risponde a esigenze di certezza del diritto e di efficienza del processo telematico. Chi è obbligato per legge a dotarsi di un indirizzo PEC (come gli iscritti agli albi professionali, ivi compresi gli infermieri) accetta implicitamente che tale indirizzo divenga il punto di contatto ufficiale per ogni comunicazione avente valore legale, incluse quelle giudiziarie. Pretendere che il notificante indaghi sulla natura "personale" o "professionale" della controversia per scegliere il metodo di notifica introdurrebbe un elemento di incertezza intollerabile nel sistema processuale.
Ne consegue che la notifica effettuata dall'Avv. Alessandra Savatta all'indirizzo PEC della signora AR
correttamente estratto da INI-PEC, era perfettamente valida ed idonea a instaurare il contraddittorio.
2. Sulla prova della notifica e sui file.eml
L'appellante lamenta che in primo grado controparte abbia depositato solo le copie per immagine (PDF) delle ricevute di accettazione e consegna, in violazione del principio sancito da Cass. 16189/2023 che richiede il deposito dei file nativi digitali (.eml o.msg) per la prova della notifica telematica.1
La Corte rileva che, sebbene tale omissione costituisse un'irregolarità nel giudizio di prime cure, essa è stata tempestivamente sanata nel presente grado di appello. L'appellato, con la comparsa di costituzione e le note successive, ha prodotto i file nativi digitali (.eml) relativi alla notifica del 26 aprile 2024.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il difetto di prova della notifica (a differenza dell'inesistenza della stessa) può essere sanato mediante la produzione documentale anche in appello, fintantoché non si sia formato il giudicato. La produzione dei file.eml in questa sede consente alla Corte di verificare la regolarità tecnica della notifica: i messaggi risultano accettati e consegnati il 26 aprile 2024, con allegati il ricorso e il decreto, raggiungendo così lo scopo legale (art. 156 c.p.c.).
3. Sulla mancata conoscenza per cause non imputabili (art. 294 c.p.c.)
L'appellante invoca la rimessione in termini sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo a causa di un malfunzionamento degli "alert" sul proprio cellulare, verificatosi dopo la migrazione obbligatoria del gestore PEC (da a Namirial) imposta dall'Ordine nell'ottobre 2023. Pt_2
Tale circostanza non integra gli estremi del "caso fortuito" o della "forza maggiore" richiesti dall'art. 294 c.p.c. per la rimessione in termini.
Il titolare di un indirizzo PEC ha un preciso onere di diligenza nella gestione e nel controllo periodico della propria casella di posta elettronica certificata. Tale onere non può essere delegato a sistemi di notifica accessori (come gli alert via email ordinaria o SMS), i quali hanno mera funzione di cortesia e non esonerano il professionista dal dovere di accedere direttamente al server per verificare la presenza di messaggi.
AR Nel caso di specie, la signora ammette di non aver controllato la propria PEC dall'ottobre 2023 (data della migrazione) fino al febbraio 2025 (data della scoperta della sentenza via WhatsApp). Un'inerzia protrattasi per quasi 16 mesi è incompatibile con la diligenza minima richiesta a un professionista iscritto all'albo, obbligato per legge a mantenere attivo e funzionante il proprio domicilio digitale.
La mancata lettura del messaggio, regolarmente consegnato nella casella del destinatario (come comprovato dalla Ricevuta di Avvenuta Consegna), equivale legalmente a conoscenza, o comunque a un'ignoranza colpevole che preclude la rimessione in termini (cfr. Cass. S.U. 28452/2024 e Cass. 13917/2016).
L'argomento secondo cui l'appellante "non usa la PEC per lavoro" è irrilevante: l'obbligo di dotarsene prescinde dall'uso effettivo che se ne fa, essendo funzionale alla reperibilità giuridica del soggetto.
4. Sulla mancata comunicazione del decreto GOT (Corte Cost. 130/2022)
L'appellante deduce la nullità del procedimento per l'omessa comunicazione del decreto del 16 luglio 2024 con cui il Giudice Delegato fissava l'udienza per il tentativo di conciliazione innanzi al GOT, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2022 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede tale comunicazione al contumace.
L'eccezione, pur suggestiva, non coglie nel segno nel contesto del rito applicato.
La ratio della sentenza n. 130/2022 della Corte Costituzionale risiede nella tutela del contumace di fronte a eventi processuali che introducono nova o che offrono opportunità conciliative non prevedibili al momento della notifica dell'atto introduttivo.
AR Nel caso di specie, tuttavia, la signora è stata validamente citata in giudizio con il ricorso introduttivo, il quale già conteneva la domanda di divorzio e l'indicazione della prima udienza. Il decreto di fissazione dell'udienza davanti al GOT per il tentativo di conciliazione costituiva una mera articolazione interna della fase presidenziale/istruttoria, funzionale all'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
In ogni caso, la nullità per omessa comunicazione di un atto endoprocessuale al contumace (ove sussistente) è una nullità relativa che può essere fatta valere solo se ha comportato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Qui, il pregiudizio lamentato (l'impossibilità di partecipare alla conciliazione) è in realtà conseguenza diretta e assorbente della contumacia originaria, determinata non dalla mancata comunicazione del decreto intermedio, ma dalla (colpevole) ignoranza del ricorso introduttivo.
Se la parte fosse stata diligente nel controllare la PEC, si sarebbe costituita tempestivamente e avrebbe avuto notizia di tutte le udienze. Non si può sanare la negligenza iniziale invocando un vizio successivo che, in assenza di costituzione, diviene processualmente irrilevante ai fini della validità della sentenza, posto che il contraddittorio era stato radicalmente e validamente instaurato all'origine.
Peraltro, come risulta dagli atti, anche il marito non è comparso ad alcune udienze di conciliazione per motivi di salute, rendendo di fatto impossibile l'esperimento del tentativo anche in astratto.
5. Sulla validità della procura alle liti
L'eccezione di nullità della procura rilasciata da in primo grado, in quanto riferita a Controparte_1 un "divorzio consensuale" presso il "Tribunale di Siracusa", è infondata.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'errore materiale nell'indicazione dell'ufficio giudiziario o del tipo di procedimento nella procura alle liti non ne determina la nullità, qualora la procura sia apposta in calce o a margine dell'atto (o allegata telematicamente allo stesso) e la volontà della parte di conferire il mandato per quella specifica controversia sia desumibile in modo inequivoco dal contesto (Cass. Civ. n. 16250/2020). Nel caso di specie, l'allegazione della procura al ricorso per divorzio giudiziale depositato a Milano sana ogni incertezza sulla volontà del signor CP_1 di agire in tal sede. Conclusione sulle questioni di rito:
Alla luce di quanto esposto, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è valida;
la contumacia dell'appellante è stata correttamente dichiarata;
non sussistono i presupposti per la rimessione in termini, essendo la mancata conoscenza del processo imputabile a colpa grave della destinataria.
Le eccezioni preliminari di nullità sono pertanto rigettate.
B. NEL ER
L'appellante ha proposto, in via subordinata e condizionata alla rimessione in termini, domanda di merito volta ad ottenere un assegno divorzile di € 300,00 mensili.
Sebbene la richiesta di rimessione in termini sia stata respinta, la natura dell'appello come revisio prioris instantiae e l'effetto devolutivo pieno consentono alla Corte di valutare la fondatezza della pretesa economica, anche al fine di confermare la correttezza sostanziale della decisione di primo grado che, nel silenzio della contumace, non ha disposto assegni in suo favore.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
1. Principi di diritto applicabili
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 18287/2018), l'assegno di divorzio ha una natura composita: assistenziale, compensativa e perequativa.
Il riconoscimento dell'assegno richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutata non solo in relazione al tenore di vita matrimoniale (criterio ormai superato come parametro esclusivo), ma attraverso una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché dei sacrifici professionali e reddituali sopportati in costanza di matrimonio.
2. Analisi delle condizioni economiche e patrimoniali
La Corte procede alla comparazione delle posizioni delle parti sulla base degli elementi documentali acquisiti.1
Tabella 1: Comparazione Reddituale Mensile (Valori netti stimati)
CE (Appellato) (Appellante) Controparte_1 ARte_1
Infermiera (Libera Professione Infermiere (Dipendente pubblico) professionista)
Reddito Mensile Netto ~ € 1.800,00 - € 2.000,00 1 ~ € 850,00 - € 1.300,00 1
ER IS
- € 325,00 (per la figlia) (Riceve € 325,00 per la figlia) (Mantenimento)
ER IS (Mutuo) - € 260,00 (50% rata) - € 260,00 (50% rata) CE (Appellato) (Appellante) Controparte_1 ARte_1
Canone locazione (dichiarato € 600, Nessuno (Assegnataria casa ER Abitativi contestato) coniugale)
Reddito Residuo
~ € 1.215,00 - € 1.415,00 ~ € 590,00 - € 1.040,00 (+ Casa) Disponibile
Dall'analisi dei dati emerge quanto segue:
1. percepisce uno stipendio da dipendente pubblico di circa € 2.000 netti (su 13 Controparte_1 mensilità). Tuttavia, il suo reddito è gravato in modo significativo dagli obblighi di mantenimento: versa € 325,00 per la figlia, € 260,00 per il mutuo della casa coniugale (in cui non abita), e deve sostenere le spese per la propria abitazione (che sia in affitto a Milano o presso la madre a Lentini, ha comunque oneri di vita autonomi). Il suo reddito disponibile reale è drasticamente ridotto.
2. dichiara redditi da libera professione variabili e modesti (tra € 10.000 e € ARte_1
16.000 annui netti, cfr. doc. 20-22 appellante). Tuttavia, la sua posizione economica va integrata con il valore d'uso della casa coniugale assegnatale. L'assegnazione della casa, sita in Milano (città ad alto costo abitativo), rappresenta un'utilità economica rilevante (c.d. reddito figurativo) che compensa in larga parte la disparità nominale delle entrate monetarie. Inoltre, ella è proprietaria di altri immobili a Nardò.
3. Sulla insussistenza del diritto all'assegno in funzione compensativa
L'appellante fonda la sua pretesa sul "sacrificio professionale" compiuto nel 2001, quando si dimise dall'Istituto dei Tumori per dedicarsi alla figlia.
La Corte osserva che tale circostanza, pur storicamente vera, non è idonea a fondare oggi, nel 2025, un diritto all'assegno divorzile per le seguenti ragioni:
• L'Accordo di Separazione del 2022: Le parti si sono separate consensualmente appena due anni prima del divorzio (novembre 2022). In quella sede, assistite da legali, hanno raggiunto un accordo tombale che regolava ogni aspetto patrimoniale. In tale accordo, non è stato previsto alcun assegno di mantenimento per la moglie.1
Ciò dimostra che, nella valutazione globale degli interessi fatta dalle parti stesse in tempi recentissimi, AR la signora era ritenuta economicamente autosufficiente o comunque adeguatamente compensata dagli altri termini dell'accordo (assegnazione casa, divisione beni, mantenimento figlia).
AR Il fatto che la signora non abbia preteso un assegno nel 2022 (quando il "sacrificio" del 2001 era già un fatto storico consolidato da vent'anni) costituisce un indice fortissimo dell'insussistenza dei presupposti per l'assegno. La funzione compensativa non può essere invocata a posteriori per sovvertire un assetto concordato di recente, in assenza di fatti nuovi sopravvenuti.
• Assenza di mutamenti peggiorativi: Dall'epoca della separazione (2022) ad oggi (2025), non risulta alcun peggioramento delle condizioni economiche dell'appellante, né un AR miglioramento di quelle dell'appellato. Al contrario, la signora ha ripreso l'attività lavorativa dal 2019 e ha, in prospettiva, capacità di reddito. L'estinzione del mutuo prevista per il 2026 porterà un ulteriore beneficio a entrambe le parti. • Sostenibilità dell'assegno: Imporre al signor un ulteriore onere di € 300,00 mensili, CP_1 oltre ai € 585,00 fissi che già versa (mantenimento + mutuo) e alle spese straordinarie (es. università NABA), significherebbe comprimere il suo reddito residuo al di sotto della soglia di dignità, impedendogli di far fronte alle proprie esigenze primarie. Il principio di solidarietà post-coniugale non può tradursi in una penalizzazione eccessiva dell'obbligato.
In conclusione, la disparità reddituale nominale è compensata dall'assegnazione della casa familiare alla moglie e dall'assetto patrimoniale complessivo derivante dalla separazione consensuale, che non merita di essere rivisto in sede di divorzio.
L'appello nel merito è pertanto rigettato.
C. SULLE SPESE DI LITE
Il rigetto integrale dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
La liquidazione dei compensi professionali avviene sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
Tenuto conto del valore della causa (determinabile in base all'importo dell'assegno richiesto: € 300,00 x 12 mensilità x 2 anni o parametro indeterminabile di bassa complessità), si ritiene congruo applicare lo scaglione di valore indeterminabile (basso) o quello da € 5.200 a € 26.000.
Considerata la limitata attività istruttoria (documentale) e la trattazione scritta, si liquidano i compensi in prossimità dei valori medi, esclusa la fase istruttoria vera e propria che non ha avuto luogo in appello.
Liquidazione:
• Fase di studio: € 1.300,00
• Fase introduttiva: € 1.000,00
• Fase decisionale: € 1.700,00
• Totale compensi: € 4.000,00
Oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (c.d. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile - Persone, Minori e Famiglia
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. ARte_1
9370/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 28 ottobre 2024, nel contraddittorio con
, e con l'intervento del P.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione, così decide:
1. RIGETTA le eccezioni preliminari di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e degli atti conseguenti;
2. RIGETTA l'istanza di rimessione in termini formulata dall'appellante;
3. RIGETTA l'appello nel merito e, per l'effetto, CONFERMA INTEGRALMENTE la sentenza del Tribunale di Milano n. 9370/2024;
4. NA l'appellante a rifondere all'appellato ARte_1 CP_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00
[...]
(quattromila/00) per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Marzio Salvi, che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.;
5. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere Relatore
Dott. Marc Anthony Gambardella
Il Presidente
Dott. Fabio NZ