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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1073/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11674/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259002970839000 TASSA AUTO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 786/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18.6.2025 ed iscritto al nr di RG 11674/2025 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90029708 39/00 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossioni di Caserta, emessa su cartella esattoriale n. 02820160030469801000, asseritamente notificata in data
24/1/2017: 1) omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
3) decadenza e prescrizione.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento.
L'ente impositore rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Inoltre, ”Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Nel caso di specie non risulta alcun atto interruttivo, per cui la notifica dell'intimazione nel marzo 2025 è avvenuta quando il debito tributario per bollo auto anno 2011 era già prescritto ( al 31 dicembre 2014); si precisa che anche la notifica della cartella nel 2017 non avrebbe impedito la prescrizione.
Spese compensate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) compensa le spese.
Napoli 20 gennaio 2026
Il Giudice
Dr Mario De Simone
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11674/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259002970839000 TASSA AUTO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 786/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18.6.2025 ed iscritto al nr di RG 11674/2025 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90029708 39/00 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossioni di Caserta, emessa su cartella esattoriale n. 02820160030469801000, asseritamente notificata in data
24/1/2017: 1) omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
3) decadenza e prescrizione.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento.
L'ente impositore rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Inoltre, ”Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Nel caso di specie non risulta alcun atto interruttivo, per cui la notifica dell'intimazione nel marzo 2025 è avvenuta quando il debito tributario per bollo auto anno 2011 era già prescritto ( al 31 dicembre 2014); si precisa che anche la notifica della cartella nel 2017 non avrebbe impedito la prescrizione.
Spese compensate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) compensa le spese.
Napoli 20 gennaio 2026
Il Giudice
Dr Mario De Simone