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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1822/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'13.06.2025 senza termini
TRA
con sede in Roma ,Viale G. Mazzini N 14 in persona del Parte_1
Procuratore speciale Avv , Direttore degli Affari legali e Societari, in virtù dei Parte_2
poteri conferitogli con procura in data 17.12.2015, per atto Notaio di Roma, Rep.N Per_1
4510 racc N 1868 ed il TT . , nato a [...] il [...], rappresentati e Parte_3
difesi dal Prof Avv Giuseppe Consolo con studio in Roma ,Via Claudio Monteverdi N 16 e con lui elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv Vittorio Micucci in potenza, Via Due Torri N
33 giuste deleghe a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 CONVENUTO contumace
OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica)
I difensori della parte attrice conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO
Nel 12.04.2016 stipulava con la Società Parte_1 Controparte_1
con sede in NI (PZ) un contratto per la fornitura del servizio di ristorazione per dipendenti
Con
della sede di Potenza presso il Ristorante gestito dalla Società CP_3 Parte_4
”dal 1.04.2016 fino al 31.03.2017.
[...]
Cont Scaduto detto contratto lo stesso non veniva rinnovato atteso lamentele dei dipende nti che sulla base di dati dalla parte attrice acquisiti preferivano altri ristoranti ,tanto che a fronte di un importo massimo utilizzabile pari ad euro 34.992,00 alla scadenza del contratto buoni pasto per un importo di euro 15.504,00 rimasero inevasi .
Anche le rappresentanze sindacali dei lavoratori nel corso della riunione sindacale del
07.02.2017 confermavano una serie di lamentele espresse dai colleghi sulla qualità del servizio
Part mensa fornito dal chiedendo al direttore di sede l'opportunità di Parte_5
rivedere l'elenco dei ristoranti convenzionati. Visto quanto rappresentato dai dipendenti, la società comunicava che alla scadenza del contratto sarebbero state prese in considerazione delle alternative.
Cont Come si dovrebbe evincere da quanto rappresentato sin ora , la itenne di non dover rinnovare l'impegno con la società sostituendo il ristorante TRE” con Controparte_1 Pt_4
altro avente gli stessi requisiti obbligatori previsti dalle disposizioni aziendali, ma che ( presumibilmente) sarebbe stato più gradito ai dipendenti. In data 31.03.2017,il legale Cont rappresentante della inviava alla sede ella Basilicata nonché per Controparte_1
Con conoscenza alla sede centrale i Roma, al programma LE IE , al programma ST LA
NOTIZIA ,all'ordine dei giornalisti della Basilicata, alla redazione di Tele BA spa e alla Questura di Potenza una missiva a mezzo della quale si comunicava che il giorno 30.04.2017 si Cont sarebbe tenuta presso la sede i Potenza una manifestazione pubblica “per portare all'attenzione dell'opinione pubblica, la condotta anticoncorrenziale e gravemente sleale, nonché l'abuso di potere dominante per il mancato rinnovo del contratto per convenzione pasti
Cont tra la scrivente e la sede asilicata , perpetrato dai dirigenti della medesima sede a danno della scrivente impresa”.
Con La società , in detta sede , accusò l'azienda i “ abuso di Potere” per il Controparte_1
mancato rinnovo del contratto di consumo pasti a favore di altre strutture usando CP_4
come un'azienda privata.
Nella stessa missiva si comunicava di aver intrapreso un'azione legale presso la Procura della repubblica di Potenza per turbativa d'asta.
Con altre missive si comunicava ai medesimi destinatari lo spostamento della data della manifestazione dal 15.05.2017 e poi al 31.05.2017.Con mail del 24.05.2017 la Società
Cont comunicava con toni ritenuti dalla ffensivi e diffamatori sia per L'Ente che per i suoi dirigenti ,la decisione di non ritenere più utile svolgere la manifestazione pubblica, ritenendo ( si cita testualmente) più rilevante il desiderio di legalità e di verità da parte dei giornalistiche, violando i doveri deontologici” invece di denunciare e portare all'attenzione della pubblica opinione fatti tanto gravi, chinano il capo e seguono come un gregge solo le indicazioni dei propri dirigenti che, di contro hanno, molto probabilmente, interessi personali ( ed economici) nello scegliere un ristorante ( nel caso specifico) anziché un altro. Sostiene ,sempre parte at trice, che il TT. , sentitosi oltremodo diffamato sia come persona che nella sua qualità Parte_3
di dirigente dell' in concerto di RS e C:D:R , in data 04.04.2017 CP_4 Testimone_1
emanavano un comunicato con il quale , in riferimento alla mail ricevuta in data 31.03.2017 da nel quale esprimevano il loro disappunto, per quanto rappresentato nella Controparte_1
detta mail, confermando ( ci riferiamo ai dipendenti) che erano stati loro stessi a riferire al
Direttore di sede lamentele di alcuni di loro per il servizio reso dal ristorante !" “RE” e la Pt_4
conseguenza loro scarsa partecipazione i pasti dalla detta società forniti.., invitando all'uopo l'Ente a non rinnovare il contratto con il detto Ristorante così come sopra generalizzato e di contro trovare soluzioni alternative.
Le missive inviate a testate giornalistiche ,a numerosi programmi televisivi ,tutte dello stesso tenore diffamatorio per il TT hanno cagionato( sempre a detta Parte_3 dell'attore) un danno non patrimoniale anche all' creando una lesione nella sfera della CP_4
credibilità, della rispettabilità, anche presso soggetti qualificati ed operanti nello stesso settore della televisione .Per tutte le ragioni riportate ed Il TT Parte_1
. in data 26.07.2018 depositavano domanda di mediazione presso Parte_3
l'organismo di Mediazione EXAEQUO di Potenza il quale, aperto il procedimento N 133/2018, fissava per il giorno 21.09.2018 il primo incontro davanti al Mediatore nominato Avv Francesco
Canzoniero.
A detto incontro per la Società Colle dei Greci nessuno compare ,né alcuna giustificazione di tale assenza perviene all'organismo di mediazione e pertanto la procedura veniva chiusa con verbale negativo.
Espletato ( se pur negativamente il tentativo di conciliazione) , Parte_1
il TT citano la società in persona del suo legale Parte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore Sig.ra con sede in via della Pineta N 5 Controparte_5
NI (PZ) a comparire davanti al Tribunale di Potenza affinchè possano vedersi riconoscere risarcimento danni patrimoniali subiti e subendi ,nella misura che si indica in euro 25.000,00 ciascuno o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta congrua e di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa.
In data 17.02.2021 si dichiara la mancata costituzione della convenuta e si rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2022.Dopo vari rinvii la causa viene introitata a Sentenza dalla scrivente il 27.11.2024. con termini ex art 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea trova in questa sede accoglimento . Dall'istruttoria della causa ( tutta documentale) si evince chiaramente che il comportamento della parte attrice è stato conforme alle normative di legge. La sostituzione del da parte dei dirigenti Parte_6 [...]
è sicuramente figlio di lamentele da parte dei dipendenti sul servizio Controparte_6
reso dalla società convenuta ( contumace)Le stesse rappresentanze sindacali dei lavoratori emanavano un comunicato in data 04.04.2017con il quale in riferimento alla mail ricevuta in data 31.03.2017 da manifestavano la loro disapprovazione per il contenuto Controparte_1 della missiva in questione e confermavano che erano state loro stesse a riferire al Direttore di sede le lamentele di alcuni lavoratori appunto per il servizio reso dal ristorante !”/ TRE. Pt_4
Il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o di un opinione che come tale non può essere rigorosamente obiettiva , il suo limite deve essere necessariamente la correttezza dell'espressione.
La differenza tra cronaca e critica è una differenza molto sottile, la prima deve enunciare i fatti nella loro veridicità, cercando in tutti i modi di non alterali ,la seconda ,vede nel giudizio dell'evento la sua matrice fondamentale, criticare appunto .Critica non diffamazione, la critica deve avere nella correttezza della sua esplicitazione il suo limite Nel caso che ci occupa sembra palese che la società convenuta abbia volontariamente diffamato sia la Parte_1
sia il modificando gli eventi che ci interessano e riportandoli alla
[...] Parte_7
stampa trasformandoli e interpretandoli con toni e valutazioni non attinenti ai fatti.
PQM
Il tribunale di potenza definitivamente decidendo sulla domanda proposta da e da condanna la Società Parte_1 Parte_3 CP_1
nella persona dell'amministratore unico Sig.ra al risarcimento dei
[...] Controparte_5
danni così come richiesto in atto introduttivo del giudizio quantificati in euro 25.000 ciascuno oltre interessi dal dì ad oggi.
Compensa integralmente le spese di giudizio
Così deciso in Potenza lì 18.11.2025
Il Giudice
TT.ssa Bernardina Massari
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1822/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'13.06.2025 senza termini
TRA
con sede in Roma ,Viale G. Mazzini N 14 in persona del Parte_1
Procuratore speciale Avv , Direttore degli Affari legali e Societari, in virtù dei Parte_2
poteri conferitogli con procura in data 17.12.2015, per atto Notaio di Roma, Rep.N Per_1
4510 racc N 1868 ed il TT . , nato a [...] il [...], rappresentati e Parte_3
difesi dal Prof Avv Giuseppe Consolo con studio in Roma ,Via Claudio Monteverdi N 16 e con lui elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv Vittorio Micucci in potenza, Via Due Torri N
33 giuste deleghe a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 CONVENUTO contumace
OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica)
I difensori della parte attrice conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO
Nel 12.04.2016 stipulava con la Società Parte_1 Controparte_1
con sede in NI (PZ) un contratto per la fornitura del servizio di ristorazione per dipendenti
Con
della sede di Potenza presso il Ristorante gestito dalla Società CP_3 Parte_4
”dal 1.04.2016 fino al 31.03.2017.
[...]
Cont Scaduto detto contratto lo stesso non veniva rinnovato atteso lamentele dei dipende nti che sulla base di dati dalla parte attrice acquisiti preferivano altri ristoranti ,tanto che a fronte di un importo massimo utilizzabile pari ad euro 34.992,00 alla scadenza del contratto buoni pasto per un importo di euro 15.504,00 rimasero inevasi .
Anche le rappresentanze sindacali dei lavoratori nel corso della riunione sindacale del
07.02.2017 confermavano una serie di lamentele espresse dai colleghi sulla qualità del servizio
Part mensa fornito dal chiedendo al direttore di sede l'opportunità di Parte_5
rivedere l'elenco dei ristoranti convenzionati. Visto quanto rappresentato dai dipendenti, la società comunicava che alla scadenza del contratto sarebbero state prese in considerazione delle alternative.
Cont Come si dovrebbe evincere da quanto rappresentato sin ora , la itenne di non dover rinnovare l'impegno con la società sostituendo il ristorante TRE” con Controparte_1 Pt_4
altro avente gli stessi requisiti obbligatori previsti dalle disposizioni aziendali, ma che ( presumibilmente) sarebbe stato più gradito ai dipendenti. In data 31.03.2017,il legale Cont rappresentante della inviava alla sede ella Basilicata nonché per Controparte_1
Con conoscenza alla sede centrale i Roma, al programma LE IE , al programma ST LA
NOTIZIA ,all'ordine dei giornalisti della Basilicata, alla redazione di Tele BA spa e alla Questura di Potenza una missiva a mezzo della quale si comunicava che il giorno 30.04.2017 si Cont sarebbe tenuta presso la sede i Potenza una manifestazione pubblica “per portare all'attenzione dell'opinione pubblica, la condotta anticoncorrenziale e gravemente sleale, nonché l'abuso di potere dominante per il mancato rinnovo del contratto per convenzione pasti
Cont tra la scrivente e la sede asilicata , perpetrato dai dirigenti della medesima sede a danno della scrivente impresa”.
Con La società , in detta sede , accusò l'azienda i “ abuso di Potere” per il Controparte_1
mancato rinnovo del contratto di consumo pasti a favore di altre strutture usando CP_4
come un'azienda privata.
Nella stessa missiva si comunicava di aver intrapreso un'azione legale presso la Procura della repubblica di Potenza per turbativa d'asta.
Con altre missive si comunicava ai medesimi destinatari lo spostamento della data della manifestazione dal 15.05.2017 e poi al 31.05.2017.Con mail del 24.05.2017 la Società
Cont comunicava con toni ritenuti dalla ffensivi e diffamatori sia per L'Ente che per i suoi dirigenti ,la decisione di non ritenere più utile svolgere la manifestazione pubblica, ritenendo ( si cita testualmente) più rilevante il desiderio di legalità e di verità da parte dei giornalistiche, violando i doveri deontologici” invece di denunciare e portare all'attenzione della pubblica opinione fatti tanto gravi, chinano il capo e seguono come un gregge solo le indicazioni dei propri dirigenti che, di contro hanno, molto probabilmente, interessi personali ( ed economici) nello scegliere un ristorante ( nel caso specifico) anziché un altro. Sostiene ,sempre parte at trice, che il TT. , sentitosi oltremodo diffamato sia come persona che nella sua qualità Parte_3
di dirigente dell' in concerto di RS e C:D:R , in data 04.04.2017 CP_4 Testimone_1
emanavano un comunicato con il quale , in riferimento alla mail ricevuta in data 31.03.2017 da nel quale esprimevano il loro disappunto, per quanto rappresentato nella Controparte_1
detta mail, confermando ( ci riferiamo ai dipendenti) che erano stati loro stessi a riferire al
Direttore di sede lamentele di alcuni di loro per il servizio reso dal ristorante !" “RE” e la Pt_4
conseguenza loro scarsa partecipazione i pasti dalla detta società forniti.., invitando all'uopo l'Ente a non rinnovare il contratto con il detto Ristorante così come sopra generalizzato e di contro trovare soluzioni alternative.
Le missive inviate a testate giornalistiche ,a numerosi programmi televisivi ,tutte dello stesso tenore diffamatorio per il TT hanno cagionato( sempre a detta Parte_3 dell'attore) un danno non patrimoniale anche all' creando una lesione nella sfera della CP_4
credibilità, della rispettabilità, anche presso soggetti qualificati ed operanti nello stesso settore della televisione .Per tutte le ragioni riportate ed Il TT Parte_1
. in data 26.07.2018 depositavano domanda di mediazione presso Parte_3
l'organismo di Mediazione EXAEQUO di Potenza il quale, aperto il procedimento N 133/2018, fissava per il giorno 21.09.2018 il primo incontro davanti al Mediatore nominato Avv Francesco
Canzoniero.
A detto incontro per la Società Colle dei Greci nessuno compare ,né alcuna giustificazione di tale assenza perviene all'organismo di mediazione e pertanto la procedura veniva chiusa con verbale negativo.
Espletato ( se pur negativamente il tentativo di conciliazione) , Parte_1
il TT citano la società in persona del suo legale Parte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore Sig.ra con sede in via della Pineta N 5 Controparte_5
NI (PZ) a comparire davanti al Tribunale di Potenza affinchè possano vedersi riconoscere risarcimento danni patrimoniali subiti e subendi ,nella misura che si indica in euro 25.000,00 ciascuno o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta congrua e di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa.
In data 17.02.2021 si dichiara la mancata costituzione della convenuta e si rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2022.Dopo vari rinvii la causa viene introitata a Sentenza dalla scrivente il 27.11.2024. con termini ex art 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea trova in questa sede accoglimento . Dall'istruttoria della causa ( tutta documentale) si evince chiaramente che il comportamento della parte attrice è stato conforme alle normative di legge. La sostituzione del da parte dei dirigenti Parte_6 [...]
è sicuramente figlio di lamentele da parte dei dipendenti sul servizio Controparte_6
reso dalla società convenuta ( contumace)Le stesse rappresentanze sindacali dei lavoratori emanavano un comunicato in data 04.04.2017con il quale in riferimento alla mail ricevuta in data 31.03.2017 da manifestavano la loro disapprovazione per il contenuto Controparte_1 della missiva in questione e confermavano che erano state loro stesse a riferire al Direttore di sede le lamentele di alcuni lavoratori appunto per il servizio reso dal ristorante !”/ TRE. Pt_4
Il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o di un opinione che come tale non può essere rigorosamente obiettiva , il suo limite deve essere necessariamente la correttezza dell'espressione.
La differenza tra cronaca e critica è una differenza molto sottile, la prima deve enunciare i fatti nella loro veridicità, cercando in tutti i modi di non alterali ,la seconda ,vede nel giudizio dell'evento la sua matrice fondamentale, criticare appunto .Critica non diffamazione, la critica deve avere nella correttezza della sua esplicitazione il suo limite Nel caso che ci occupa sembra palese che la società convenuta abbia volontariamente diffamato sia la Parte_1
sia il modificando gli eventi che ci interessano e riportandoli alla
[...] Parte_7
stampa trasformandoli e interpretandoli con toni e valutazioni non attinenti ai fatti.
PQM
Il tribunale di potenza definitivamente decidendo sulla domanda proposta da e da condanna la Società Parte_1 Parte_3 CP_1
nella persona dell'amministratore unico Sig.ra al risarcimento dei
[...] Controparte_5
danni così come richiesto in atto introduttivo del giudizio quantificati in euro 25.000 ciascuno oltre interessi dal dì ad oggi.
Compensa integralmente le spese di giudizio
Così deciso in Potenza lì 18.11.2025
Il Giudice
TT.ssa Bernardina Massari