Sentenza 27 settembre 2021
Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Improcedibile
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04091/2025REG.PROV.COLL.
N. 02952/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2952 del 2022, proposto da
Mannini Group s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4;
contro
Comune di Ventimiglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Bormioli, Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
nei confronti
Cala del Forte s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 803/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ventimiglia e di Cala del Forte s.r.l;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams" gli avvocati Mattia Menotti per delega dell'avv. Daniele Granara, Giovanni Corbyons e Vieri Paoletti per delega dell'avv. Marco Paoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto l’atto di appello in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della sentenza del TAR Liguria n. 803/21;
- rilevato che con memoria depositata in data 4.4.2025, l’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’appello;
- ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità dell’appello;
- ritenuto che la natura particolarmente tecnica delle questioni oggetto dell’odierno giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO