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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2025, n. 35799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35799 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ST OL nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 31 marzo 2025 della Corte d'appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES RO IR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letti i motivi aggiunti depositati dall'avv. Salvino Greco il 25 luglio 2025; RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione sono due ordinanze (dell'8 e del 15 marzo 2025), tra loro sovrapponibili, con le quali la Corte d'appello di Perugia ha Penale Sent. Sez. 5 Num. 35799 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/09/2025 dichiarato inammissibili (ritenendole intempestive) le richieste di ricusazione proposte dall'odierno ricorrente (1'8 e il 12 marzo 2025) nei confronti della dott.ssa EM LA, assegnataria del proc. n. 3351/21 RGNR (n. 309/24 RGDib) pendente dinanzi al Tribunale di Perugia. 2. Il ricorso si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce la tempestività della richiesta di ricusazione presentata 1'8 marzo 2025, perché solo in tale data si sarebbero chiaramente manifestate quelle condotte (la non ammissione della prova a discarico dell'imputato e l'omesso esame dei profili di incompetenza e dell'istanza di assoluzione immediata ex art. 129 cod. proc. pen. dal capo di accusa di truffa processuale) che, secondo la prospettazione difensiva, apparivano sintomatiche dei lamentati preconcetti fondanti la richiesta. Condotte, che, invece, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non erano compiutamente apparse all'udienza del 20 dicembre 2024, quando il silenzio del giudice in ordine all'istanza formulata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. lasciava fondatamente ritenere che alla successiva udienza dell'8 marzo 2025, il Tribunale avrebbe espresso il proprio favorevole convincimento. 3. Il 28 luglio 2025, la difesa ha depositato motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente argomentato richiamando giurisprudenza di questa Corte a sostegno della dedotta tempestività del ricorso e della fondatezza dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La dichiarazione di ricusazione introduce un procedimento di carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene al termine, che riguardo alle modalità di presentazione della relativa richiesta (artt. 30, commi 3 e 4, e 38, comma 1 e 2, cod. proc. pen.); un procedimento che, nel disegno normativo, rimane del tutto indipendente rispetto a quello introdotto in conseguenza di un'eventuale parallela richiesta di astensione (da intendersi, all'evidenza, in termini di sollecitazione alla proposizione della relativa dichiarazione da parte del giudice). Due iter procedimentali che trovano i loro punti di interferenza solo nell'eventuale anteriorità della rispettiva definizione (art. 39 cod. proc. pen.) e, conseguentemente, nella decorrenza del relativo termine, che, nell'ipotesi in cui il giudice abbia raccolto l'invito della parte ad astenersi, non decorrono fino a quando non sia nota l'eventuale decisione di rigetto ad opera dell'organo competente alla Rib valutazione della dichiarazione avanzata dal giudice, potendosi configurare, in tal caso, in capo alla parte, una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la propria prospettazione (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260095). 3. Ebbene, la situazione fondante la ritenuta ricusazione era nota già il 15 novembre 2024, al momento della formulazione dell'invito ad astenersi e in tale data l'istanza non veniva - immediatamente - accolta, essendosi il giudice riservato di decidere all'udienza successiva;
e tanto già di per sé potrebbe legittimare il decorso del termine. Ciononostante, anche a voler valutare la riserva e il conseguente rinvio della relativa decisione alla successiva udienza del 20 dicembre 2024 (alla quale era presente tanto lo ST, quanto il suo difensore), l'istanza avanzata dalla difesa veniva esplicitamente dettata, con decorso, quantomeno da tale data, del termine di tre giorni di cui al citato art. 38 e conseguente inammissibilità dell'istanza di ricusazione presentata solo l'8 marzo 2025. Né alcuna rilevanza può avere l'invocato silenzio del giudice in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., circostanza che, proprio nell'ottica del ricorrente, al contrario, avrebbe dovuto rappresentare ulteriore conferma della tesi sostenuta. 4. Ma la prospettazione difensiva è anche manifestamente infondata, rappresentando, la difesa, solo eventuali profili d'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice ricusato e non già cause di ricusazione del giudice stesso: non un'indebita manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione (ipotizzabile solo quando l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale: ex multis, Sez. 5, n. 3033 del 30/11/2017, dep. 2018, Romeo gestioni s.p.a., Rv. 272274; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985); non una grave inimicizia (da riscontrare non già in asserite violazioni di legge o in scelte processuali, asseritannente opinabili, operate dal giudice nella gestione del procedimento, ma nell'esistenza e nella gestione di rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive: Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, Querci, Rv. 246557), circostanza in concreto insussistente ponendosi le condotte evocate da parte ricorrente, comunque, all'interno di una fisiologica dialettica processuale, risolvibile attraverso gli ordinari strumenti d'impugnazione. 5. Il ricorso, pertanto deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere esten Il Presidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 settembre 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES RO IR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letti i motivi aggiunti depositati dall'avv. Salvino Greco il 25 luglio 2025; RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione sono due ordinanze (dell'8 e del 15 marzo 2025), tra loro sovrapponibili, con le quali la Corte d'appello di Perugia ha Penale Sent. Sez. 5 Num. 35799 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/09/2025 dichiarato inammissibili (ritenendole intempestive) le richieste di ricusazione proposte dall'odierno ricorrente (1'8 e il 12 marzo 2025) nei confronti della dott.ssa EM LA, assegnataria del proc. n. 3351/21 RGNR (n. 309/24 RGDib) pendente dinanzi al Tribunale di Perugia. 2. Il ricorso si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce la tempestività della richiesta di ricusazione presentata 1'8 marzo 2025, perché solo in tale data si sarebbero chiaramente manifestate quelle condotte (la non ammissione della prova a discarico dell'imputato e l'omesso esame dei profili di incompetenza e dell'istanza di assoluzione immediata ex art. 129 cod. proc. pen. dal capo di accusa di truffa processuale) che, secondo la prospettazione difensiva, apparivano sintomatiche dei lamentati preconcetti fondanti la richiesta. Condotte, che, invece, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non erano compiutamente apparse all'udienza del 20 dicembre 2024, quando il silenzio del giudice in ordine all'istanza formulata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. lasciava fondatamente ritenere che alla successiva udienza dell'8 marzo 2025, il Tribunale avrebbe espresso il proprio favorevole convincimento. 3. Il 28 luglio 2025, la difesa ha depositato motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente argomentato richiamando giurisprudenza di questa Corte a sostegno della dedotta tempestività del ricorso e della fondatezza dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La dichiarazione di ricusazione introduce un procedimento di carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene al termine, che riguardo alle modalità di presentazione della relativa richiesta (artt. 30, commi 3 e 4, e 38, comma 1 e 2, cod. proc. pen.); un procedimento che, nel disegno normativo, rimane del tutto indipendente rispetto a quello introdotto in conseguenza di un'eventuale parallela richiesta di astensione (da intendersi, all'evidenza, in termini di sollecitazione alla proposizione della relativa dichiarazione da parte del giudice). Due iter procedimentali che trovano i loro punti di interferenza solo nell'eventuale anteriorità della rispettiva definizione (art. 39 cod. proc. pen.) e, conseguentemente, nella decorrenza del relativo termine, che, nell'ipotesi in cui il giudice abbia raccolto l'invito della parte ad astenersi, non decorrono fino a quando non sia nota l'eventuale decisione di rigetto ad opera dell'organo competente alla Rib valutazione della dichiarazione avanzata dal giudice, potendosi configurare, in tal caso, in capo alla parte, una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la propria prospettazione (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260095). 3. Ebbene, la situazione fondante la ritenuta ricusazione era nota già il 15 novembre 2024, al momento della formulazione dell'invito ad astenersi e in tale data l'istanza non veniva - immediatamente - accolta, essendosi il giudice riservato di decidere all'udienza successiva;
e tanto già di per sé potrebbe legittimare il decorso del termine. Ciononostante, anche a voler valutare la riserva e il conseguente rinvio della relativa decisione alla successiva udienza del 20 dicembre 2024 (alla quale era presente tanto lo ST, quanto il suo difensore), l'istanza avanzata dalla difesa veniva esplicitamente dettata, con decorso, quantomeno da tale data, del termine di tre giorni di cui al citato art. 38 e conseguente inammissibilità dell'istanza di ricusazione presentata solo l'8 marzo 2025. Né alcuna rilevanza può avere l'invocato silenzio del giudice in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., circostanza che, proprio nell'ottica del ricorrente, al contrario, avrebbe dovuto rappresentare ulteriore conferma della tesi sostenuta. 4. Ma la prospettazione difensiva è anche manifestamente infondata, rappresentando, la difesa, solo eventuali profili d'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice ricusato e non già cause di ricusazione del giudice stesso: non un'indebita manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione (ipotizzabile solo quando l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale: ex multis, Sez. 5, n. 3033 del 30/11/2017, dep. 2018, Romeo gestioni s.p.a., Rv. 272274; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985); non una grave inimicizia (da riscontrare non già in asserite violazioni di legge o in scelte processuali, asseritannente opinabili, operate dal giudice nella gestione del procedimento, ma nell'esistenza e nella gestione di rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive: Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, Querci, Rv. 246557), circostanza in concreto insussistente ponendosi le condotte evocate da parte ricorrente, comunque, all'interno di una fisiologica dialettica processuale, risolvibile attraverso gli ordinari strumenti d'impugnazione. 5. Il ricorso, pertanto deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere esten Il Presidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 settembre 2025