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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/09/2024, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
RG 1357 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BONAZZA GIANLUCA Controparte_1
E
con il patrocinio dell'Avv. BONAZZA GIANLUCA CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni delle parti:
1. Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1 Per_1 maggiorenne non autosufficiente la somma pari ad € 600,00 ( seicento/00) oltre al oltre al 50% delle spese straordinarie documentate ovvero spese mediche da documentare e che non richiedono preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in struttura privati. Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici, rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private. Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, mensa scolastica, attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
2. Il Sig. inoltre, potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà previo CP_1 Per_1 accordo con la stessa come già accade per gli altri due figli maggiorenni
Conclusioni del PM:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
pagina 1 di 2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 12/06/2024 i sigg.ri e Controparte_1 CP_2
chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 03/07/1933.
Esponevano che dal matrimonio erano nati i figli , e , Per_2 Per_3 Per_1 maggiorenni;
che in data 04/05/2019 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015.. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03/07/1933 in Ferrara da e e Controparte_1 CP_2 trascritto al n. 170, parte II, s. A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara alle condizioni concordate fra le parti.
Spese compensate.
Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 19.9.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BONAZZA GIANLUCA Controparte_1
E
con il patrocinio dell'Avv. BONAZZA GIANLUCA CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni delle parti:
1. Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1 Per_1 maggiorenne non autosufficiente la somma pari ad € 600,00 ( seicento/00) oltre al oltre al 50% delle spese straordinarie documentate ovvero spese mediche da documentare e che non richiedono preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in struttura privati. Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici, rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private. Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, mensa scolastica, attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
2. Il Sig. inoltre, potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà previo CP_1 Per_1 accordo con la stessa come già accade per gli altri due figli maggiorenni
Conclusioni del PM:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
pagina 1 di 2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 12/06/2024 i sigg.ri e Controparte_1 CP_2
chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 03/07/1933.
Esponevano che dal matrimonio erano nati i figli , e , Per_2 Per_3 Per_1 maggiorenni;
che in data 04/05/2019 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015.. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03/07/1933 in Ferrara da e e Controparte_1 CP_2 trascritto al n. 170, parte II, s. A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara alle condizioni concordate fra le parti.
Spese compensate.
Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 19.9.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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