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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 264/2023
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 04/02/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANTARRO GIUSEPPE e dell'avv.
ricorrente contro c.f. con il patrocinio dell'avv. BATTISTON Controparte_1 C.F._1
SAMANTHA e dell'avv.
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Nel merito: In via principale: - accertare e dichiarare l'occupazione e/o la detenzione sine titulo dell'immobile sito in Morimondo Strada Statale 526 n. 14 identificato al NCEU Fg. 6 Part. 26 Sub. 703 Cat. Cast. A/3 da parte del Signor CP_1
e, per l'effetto, condannare il signor all'immediato rilascio dell'immobile sito
[...] CP_1
in Morimondo Strada Statale 526 n. 14 identificato al NCEU Fg. 6 Part. 26 Sub. 703 Cat.
Cast. A/3 e relative pertinenze, libero e sgombero da persone e/o cose, in favore di
[...]
fissando, comunque, per l'esecuzione la data del rilascio;
- con il provvedimento di CP_2 condanna all'adempimento degli obblighi di fare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., Voglia l'Ill.mo Giudice adito fissare la somma di denaro che sarà dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento, determinandone l'ammontare tenuto conto del valore della controversia, del danno quantificato e prevedibile per l'ente e di ogni altra circostanza utile;
- con riserva di ulteriormente agire per ottenere il risarcimento dei danni che abbia eventualmente Pt_1 subito dall'occupazione abusiva dell'immobile sito in Morimondo Strada Statale 526 n. 14 identificato al NCEU Fg. 6 Part. 26 Sub. 703 Cat. Cast. A/3; - In via istruttoria - ritenendosi la causa documentale, con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione e di integrazione delle conclusioni di merito, dei mezzi istruttori e delle produzioni documentali, anche in esito alla costituzione della resistente, oppure ove il Tribunale decidesse di procedere ai sensi dell'art. 702 ter terzo comma c.p.c.; - In ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre all'I.V.A. nella misura di legge ed al Contributo SS CA (pari al 4%) ex art. 11 L. n. 576/80;”.
Per la parte resistente: “chiede di volersi di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate tra le parti in considerazione della generale condotta collaborativa del sig. che si è adoperato nei tempi più rapidi possibili per trovare una CP_1
nuova abitazione per la propria famiglia rilasciando l'immobile della ricorrente nel mese di marzo del 2024.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso notificato il 5 aprile 2023 la società aveva chiesto di CP_2
condannare al rilascio dell'immobile, meglio identificato negli atti delle Controparte_1
parti, da egli occupato.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha allegato di aver assunto il resistente con comunicazione del 21/12/2017; che lo stesso in virtù del rapporto di lavoro era stato assegnatario dell'immobile oggetto di causa;
che in data 28 dicembre 2020 è stata comunicata al resistente la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa;
che l'immobile è stato chiesto in restituzione sin dal 18 marzo 2021.
Nel giudizio si è costituito il convenuto senza minimamente contestare le circostanze di fatto dianzi evidenziate che quindi devono ritenersi provate.
È documentato che l'impugnazione del licenziamento è stata rigettata dal Tribunale di
Milano ed è stata confermata dalla Corte di Appello e che l'immobile è stato restituito solo in data 14 marzo 2024.
È incontestato che il resistente non ha più ripreso a lavorare da quando è stato licenziato. Tale ultima circostanza di fatto è direttamente connessa alla legittimità della detenzione dell'immobile di parte ricorrente. Si ritiene, infatti, che in assenza del rapporto di lavoro in quanto oggetto di risoluzione unilaterale, non avrebbe avuto alcun Controparte_1
titolo a detenere l'immobile.
Pag. 2 di 3 A ciò deve aggiungersi che il resistente ha restituito il bene solo dopo 11 mesi dalla notifica del ricorso e a distanza di circa tre anni e mezzo dal licenziamento.
Pertanto, si ritiene che alla data di incardinazione del presente giudizio la domanda del ricorrente sarebbe stata meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 3.689 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
05/02/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 3 di 3
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 264/2023
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 04/02/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANTARRO GIUSEPPE e dell'avv.
ricorrente contro c.f. con il patrocinio dell'avv. BATTISTON Controparte_1 C.F._1
SAMANTHA e dell'avv.
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Nel merito: In via principale: - accertare e dichiarare l'occupazione e/o la detenzione sine titulo dell'immobile sito in Morimondo Strada Statale 526 n. 14 identificato al NCEU Fg. 6 Part. 26 Sub. 703 Cat. Cast. A/3 da parte del Signor CP_1
e, per l'effetto, condannare il signor all'immediato rilascio dell'immobile sito
[...] CP_1
in Morimondo Strada Statale 526 n. 14 identificato al NCEU Fg. 6 Part. 26 Sub. 703 Cat.
Cast. A/3 e relative pertinenze, libero e sgombero da persone e/o cose, in favore di
[...]
fissando, comunque, per l'esecuzione la data del rilascio;
- con il provvedimento di CP_2 condanna all'adempimento degli obblighi di fare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., Voglia l'Ill.mo Giudice adito fissare la somma di denaro che sarà dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento, determinandone l'ammontare tenuto conto del valore della controversia, del danno quantificato e prevedibile per l'ente e di ogni altra circostanza utile;
- con riserva di ulteriormente agire per ottenere il risarcimento dei danni che abbia eventualmente Pt_1 subito dall'occupazione abusiva dell'immobile sito in Morimondo Strada Statale 526 n. 14 identificato al NCEU Fg. 6 Part. 26 Sub. 703 Cat. Cast. A/3; - In via istruttoria - ritenendosi la causa documentale, con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione e di integrazione delle conclusioni di merito, dei mezzi istruttori e delle produzioni documentali, anche in esito alla costituzione della resistente, oppure ove il Tribunale decidesse di procedere ai sensi dell'art. 702 ter terzo comma c.p.c.; - In ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre all'I.V.A. nella misura di legge ed al Contributo SS CA (pari al 4%) ex art. 11 L. n. 576/80;”.
Per la parte resistente: “chiede di volersi di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate tra le parti in considerazione della generale condotta collaborativa del sig. che si è adoperato nei tempi più rapidi possibili per trovare una CP_1
nuova abitazione per la propria famiglia rilasciando l'immobile della ricorrente nel mese di marzo del 2024.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso notificato il 5 aprile 2023 la società aveva chiesto di CP_2
condannare al rilascio dell'immobile, meglio identificato negli atti delle Controparte_1
parti, da egli occupato.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha allegato di aver assunto il resistente con comunicazione del 21/12/2017; che lo stesso in virtù del rapporto di lavoro era stato assegnatario dell'immobile oggetto di causa;
che in data 28 dicembre 2020 è stata comunicata al resistente la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa;
che l'immobile è stato chiesto in restituzione sin dal 18 marzo 2021.
Nel giudizio si è costituito il convenuto senza minimamente contestare le circostanze di fatto dianzi evidenziate che quindi devono ritenersi provate.
È documentato che l'impugnazione del licenziamento è stata rigettata dal Tribunale di
Milano ed è stata confermata dalla Corte di Appello e che l'immobile è stato restituito solo in data 14 marzo 2024.
È incontestato che il resistente non ha più ripreso a lavorare da quando è stato licenziato. Tale ultima circostanza di fatto è direttamente connessa alla legittimità della detenzione dell'immobile di parte ricorrente. Si ritiene, infatti, che in assenza del rapporto di lavoro in quanto oggetto di risoluzione unilaterale, non avrebbe avuto alcun Controparte_1
titolo a detenere l'immobile.
Pag. 2 di 3 A ciò deve aggiungersi che il resistente ha restituito il bene solo dopo 11 mesi dalla notifica del ricorso e a distanza di circa tre anni e mezzo dal licenziamento.
Pertanto, si ritiene che alla data di incardinazione del presente giudizio la domanda del ricorrente sarebbe stata meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 3.689 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
05/02/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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