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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato, ad esito dell'udienza del 30 aprile 2025, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5903/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
con sede in Via Catone n. 34, Roma, P.IVA ed ivi elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliata in Via Luigi Calamatta n. 16, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Scaglione ( ) C.F._1
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante (C.F. CP_1 P.IVA_2 CP_2
) nato a [...] l'[...] e domiciliato ai fini della carica presso la sede C.F._2 della società, con sede in Sovigliana-Vinci (FI), Viale P. Togliatti n. 86, rappresentata e difesa dall'Avv.
Dimitri Stefanini (C.F.: ) C.F._3
PARTE OPPOSTA
Conclusioni:
parte opponente ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni di fatto e diritto esposte in atti, in accoglimento della presente opposizione per i motivi di cui in comparsa e nelle seguenti memorie, accertare e dichiarare
l'infondatezza della pretesa avanzata dalla nei confronti del CP_1 [...]
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto Parte_1 ed illegittimo tanto in fatto quanto in diritto e, quindi, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_1
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, visto il contratto concluso tra le parti
e ritenuta la legittimità dell'operato dell'opponente ai sensi dell'art. 1460 c.c., la quale darà corso alle proprie obbligazioni con l'adempimento dell'obbligazione di pagamento avversaria: - in tesi, rigettare
l'opposizione avversaria per i motivi di cui in atti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
1 opposto; - in denegata ipotesi, condannare l'opponente al pagamento dell'importo di euro 30.500,00 o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al pagamento, per i motivi di cui in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di assistenza in giudizio, oltre accessori di legge, con ulteriore incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014.”
***
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare
2 l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o
3 per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la infondatezza dell'opposizione.
Costituiscono, anzitutto, dati pacifici inter-partes i seguenti fatti:
tra le parti in causa intercorreva un rapporto di fornitura che rinveniva la sua fonte in un ordine scritto della (all. 2) regolato da precise condizioni generali di vendita (all. 3) con obbligo da parte Parte_1 dell'acquirente di provvedere al pagamento di “euro 25.000,00 + iva alla firma dell'ordine con CP_3
(all. 2) e quindi euro 30.500,00. Tuttavia, parte ricorrente sosteneva che la non provvedeva al Pt_1
pagamento di quanto richiesto rendendosi quindi inadempiente. allora provvedeva ad inviare CP_1
la fattura - annotata sul “Registro Fatture di Vendita - e dopo aver sollecitato più volte il pagamento - essendo peraltro scaduti i termini - provvedeva in data 17 gennaio 2024 ad intimare il pagamento dell'importo dovuto a mezzo PEC. Non ricevendo alcun riscontro la società adiva questo CP_1
Tribunale affinché alla fosse ingiunto di pagare la somma di Euro 30.500,00, oltre interessi Pt_1
moratori ex d.lgs. 231/2002 dal giorno del dovuto. Il decreto ingiuntivo n. 1048/2024 veniva emesso in data 5aprile 2024 e in data 21 maggio 2024 proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo. In data 24 luglio 2024 si costituiva tempestivamente la chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione avversaria e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Ebbene, il presente giudizio, istruito documentalmente, ha ad oggetto un'azione di adempimento incardinata dal (fornitore) rispetto ad un ordine effettuato da (committente) nell'ottobre CP_1 Pt_1
2023. Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente
4 si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (Cass., SS.UU. n.
13533/2001).
Invero la società sosteneva di essere creditrice nei confronti della in forza di un contratto CP_1 Pt_1
di fornitura avvenuta su un ordine scritto datato 11 ottobre 2023 e regolato da precise condizioni di vendita che prevedevano peraltro all'art. 6.2 “Clausola solve et repete: rinuncia alla facoltà di sospendere il pagamento del prezzo in caso di contestazioni da parte dell'Acquirente In nessun caso
l'acquirente può ritardare o sospendere il pagamento, essendo tenuta ad eseguire il pagamento stesso rimossa ogni eccezione” . A tal proposito si ricordi come per giurisprudenza costante riguardo alla clausola solve et repete è stato sostenuto che possono essere inserite all'interno di uno schema contrattuale clausole con cui si stabilisce che le parti non possono opporre eccezioni al fine di evitare di ritardare le prestazioni scaturenti dalle obbligazioni assunte. La clausola, tuttavia, non impedisce la proposizione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto e, secondo alcuni Autori, anche altre ulteriori eccezioni, non dovendosi reputare l'art. 1462 c.c. come contenente una elencazione tassativa di azioni esperibili (Cass. n. 2862/1968). Potendo, come si vedrà infra, il contratto dirsi concluso la clausola troverà applicazione nel caso di specie.
Dunque, in virtù degli accordi intercorsi la avrebbe dovuto corrispondere - senza possibilità di Pt_1
sollevare eccezioni - la somma di Euro 25.000,00 + IVA (Euro 30.500,00) al momento della sottoscrizione dell'ordine.
Tuttavia, parte opponente sosteneva che la pretesa di parte opposta fosse destituita di fondamento non risultando l'ordine ancora definito e concluso ma soggetto a modifiche che avrebbero configurato una nuova proposta e ciò facendo riferimento in particolare a quanto riportato nel doc. 3 dove si legge: “la produzione avrà inizio una volta ricevuta approvazione scritta da parte del committente di tutti i disegni esecutivi e campioni dei materiali”. Dunque, secondo parte opponente si richiedeva la conferma dell'ordine in assenza della quale il contratto non poteva dirsi esecutivo risultando lo stesso incerto rispetto alla prestazione del fornitore.
Tuttavia quanto sostenuto da parte opponente risulta smentito dalla documentazione prodotta in atti dalle parti dalla quale emerge che invero per arrivare alla conclusione del contratto, le parti avevano avuto un confronto durato sei mesi e che si sostanziava in: incontri effettuati dal personale di CP_1 anche presso la struttura ricettiva di Roma dell'opponente (all. 4), realizzazione di molteplici
[...]
rendering, di progetti anche variati in base al budget, sopralluoghi, approfondimenti (all.ti, 5, 6, 7, 8).
5 Tale circostanza peraltro risulta pacifica e non contestata dalla A ciò si aggiunga che ai Parte_1 sensi dell'art.
2.1 delle condizioni generali di vendita, sottoscritte per accettazione dall'opponente, si legge che: “il contratto di compravendita si intende concluso nel momento in cui il Venditore accetta
l'ordine dell'Acquirente o vi dà concreta esecuzione. L'emissione di fattura di acconto da parte del
Venditore è da intendersi quale accettazione dell'ordine, quindi, vincola l'Acquirente”. - in CP_1 data 23.10.2023 - scriveva a “… Al fine di poter proseguire con l'espletamento delle mansioni Parte_1 tecniche necessarie e propedeutiche alla produzione, ti chiedo gentilmente di inviarmi l'ordine in allegato timbrato e firmato negli appositi spazi contrassegnati dalla dicitura “il cliente” in cui trovi apposta la spunta di colore rosso. Ti chiedo inoltre di provvedere al pagamento dell'acconto pari ad €
25.000,00+iva (€ 30.500,00 iva inclusa) tramite bonifico alle coordinate che trovi in allegato” (All. 8).
La dava riscontro a tale email in data 10 novembre 2023, scrivendo “Buongiorno, In allegato il Pt_1 contratto firmato, è in copia l'amministrazione che provvederà ad effettuare il bonifico. Grazie e buona giornata” (All. 9) venendosi dunque, a configurare una conferma dell'ordine ed una ricognizione di debito ( pare infatti ovvio che l'ordine all'amministrazione di effettuare il bonifico sottintende non solo la conclusione dell'accordo inter partes ma anche il riconoscimento che la somma sia effettivamente dovuta) .
- proprio confidando nella conclusione del contratto e in esecuzione dello stesso - in data 4 CP_1
dicembre 2023 emetteva fattura n. 3990/A per un importo pari ad Euro 30.500,00 provvedendo ad inviare la stessa anche tramite pec. In data 7 gennaio 2024 non avendo ricevuto alcun riscontro alla missiva la per il tramite del proprio legale diffidava la : “Ho ricevuto incarico da CP_1 Pt_1 CP_1
di agire nei Vostri confronti per ottenere il pagamento di quanto dovuto alla mia assistita in
[...]
ragione della fattura n. 3990/A del 04.12.2023. In particolare, posto l'intervenuto decorso dei termini previsti per il pagamento, Vi invito e diffido a corrispondere a L'importo di euro 30.500,00 CP_1
entro e non oltre 7 (sette) giorni, con riserva di quantificare interessi, spese di insoluto e legali conseguenziali al Vostro inadempimento. Con avvertimento che, in difetto di pagamento, si procederà senza ulteriore avviso alla tutela delle ragioni di credito della mia assistita dinanzi alle competenti
Autorità Giudiziarie. Valga la presente quale formale messa in mora ad ogni effetto di legge”. Ancora una volta, non riscontrava l'intimazione di pagamento e sollevava le proprie doglianze circa la Pt_1
mancata conclusione del contratto solo dopo aver agito in opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Risulta smentita documentalmente la circostanza relativa a intervenute modifiche rispetto all'ordine che vorrebbe sostenere parte opponente facendo riferimento ai docc. 5 e 7 che risultano tuttavia inconferenti. Infatti, negli stessi non v'è traccia di alcuna trattativa successiva alla conferma
6 dell'ordine ma solo immagini per rappresentare come sarebbero apparse le modifiche che l'Arch. aveva indicato, modifiche, peraltro, richieste prima (il 7 novembre 2023) della sottoscrizione CP_4
del contratto (del 10 novembre 2023). Per completezza di motivazione va rilevato che la parte opposta ha dato prova del proprio adempimento nell'ambito della fase preliminare del rapporto sinallagmatico, che prevedeva l'esecuzione di prestazioni per ciascuna delle parti, ha infatti effettuato tutta una serie di operazioni quali: incontri svolti dal personale di anche presso la struttura ricettiva di Roma CP_1 dell'opponente (all. 4), realizzazione di molteplici rendering, di progetti, sopralluoghi, approfondimenti
(all.ti, 5, 6, 7, 8). Tale circostanza risulta pacifica e non contestata dalla La parte Parte_1
opponente invece che dal suo canto avrebbe dovuto procedere al pagamento dell'acconto non ha dato la prova di aver adempiuto, né ha dato la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa avversa.
Dunque, per tutto quanto sopra esposto l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e dalla natura documentale del giudizio e in assenza di istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1048/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
parte opposta che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi ed oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura alle ore 17,36 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato, ad esito dell'udienza del 30 aprile 2025, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5903/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
con sede in Via Catone n. 34, Roma, P.IVA ed ivi elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliata in Via Luigi Calamatta n. 16, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Scaglione ( ) C.F._1
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante (C.F. CP_1 P.IVA_2 CP_2
) nato a [...] l'[...] e domiciliato ai fini della carica presso la sede C.F._2 della società, con sede in Sovigliana-Vinci (FI), Viale P. Togliatti n. 86, rappresentata e difesa dall'Avv.
Dimitri Stefanini (C.F.: ) C.F._3
PARTE OPPOSTA
Conclusioni:
parte opponente ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni di fatto e diritto esposte in atti, in accoglimento della presente opposizione per i motivi di cui in comparsa e nelle seguenti memorie, accertare e dichiarare
l'infondatezza della pretesa avanzata dalla nei confronti del CP_1 [...]
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto Parte_1 ed illegittimo tanto in fatto quanto in diritto e, quindi, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_1
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, visto il contratto concluso tra le parti
e ritenuta la legittimità dell'operato dell'opponente ai sensi dell'art. 1460 c.c., la quale darà corso alle proprie obbligazioni con l'adempimento dell'obbligazione di pagamento avversaria: - in tesi, rigettare
l'opposizione avversaria per i motivi di cui in atti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
1 opposto; - in denegata ipotesi, condannare l'opponente al pagamento dell'importo di euro 30.500,00 o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al pagamento, per i motivi di cui in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di assistenza in giudizio, oltre accessori di legge, con ulteriore incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014.”
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Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare
2 l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o
3 per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la infondatezza dell'opposizione.
Costituiscono, anzitutto, dati pacifici inter-partes i seguenti fatti:
tra le parti in causa intercorreva un rapporto di fornitura che rinveniva la sua fonte in un ordine scritto della (all. 2) regolato da precise condizioni generali di vendita (all. 3) con obbligo da parte Parte_1 dell'acquirente di provvedere al pagamento di “euro 25.000,00 + iva alla firma dell'ordine con CP_3
(all. 2) e quindi euro 30.500,00. Tuttavia, parte ricorrente sosteneva che la non provvedeva al Pt_1
pagamento di quanto richiesto rendendosi quindi inadempiente. allora provvedeva ad inviare CP_1
la fattura - annotata sul “Registro Fatture di Vendita - e dopo aver sollecitato più volte il pagamento - essendo peraltro scaduti i termini - provvedeva in data 17 gennaio 2024 ad intimare il pagamento dell'importo dovuto a mezzo PEC. Non ricevendo alcun riscontro la società adiva questo CP_1
Tribunale affinché alla fosse ingiunto di pagare la somma di Euro 30.500,00, oltre interessi Pt_1
moratori ex d.lgs. 231/2002 dal giorno del dovuto. Il decreto ingiuntivo n. 1048/2024 veniva emesso in data 5aprile 2024 e in data 21 maggio 2024 proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo. In data 24 luglio 2024 si costituiva tempestivamente la chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione avversaria e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Ebbene, il presente giudizio, istruito documentalmente, ha ad oggetto un'azione di adempimento incardinata dal (fornitore) rispetto ad un ordine effettuato da (committente) nell'ottobre CP_1 Pt_1
2023. Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente
4 si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (Cass., SS.UU. n.
13533/2001).
Invero la società sosteneva di essere creditrice nei confronti della in forza di un contratto CP_1 Pt_1
di fornitura avvenuta su un ordine scritto datato 11 ottobre 2023 e regolato da precise condizioni di vendita che prevedevano peraltro all'art. 6.2 “Clausola solve et repete: rinuncia alla facoltà di sospendere il pagamento del prezzo in caso di contestazioni da parte dell'Acquirente In nessun caso
l'acquirente può ritardare o sospendere il pagamento, essendo tenuta ad eseguire il pagamento stesso rimossa ogni eccezione” . A tal proposito si ricordi come per giurisprudenza costante riguardo alla clausola solve et repete è stato sostenuto che possono essere inserite all'interno di uno schema contrattuale clausole con cui si stabilisce che le parti non possono opporre eccezioni al fine di evitare di ritardare le prestazioni scaturenti dalle obbligazioni assunte. La clausola, tuttavia, non impedisce la proposizione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto e, secondo alcuni Autori, anche altre ulteriori eccezioni, non dovendosi reputare l'art. 1462 c.c. come contenente una elencazione tassativa di azioni esperibili (Cass. n. 2862/1968). Potendo, come si vedrà infra, il contratto dirsi concluso la clausola troverà applicazione nel caso di specie.
Dunque, in virtù degli accordi intercorsi la avrebbe dovuto corrispondere - senza possibilità di Pt_1
sollevare eccezioni - la somma di Euro 25.000,00 + IVA (Euro 30.500,00) al momento della sottoscrizione dell'ordine.
Tuttavia, parte opponente sosteneva che la pretesa di parte opposta fosse destituita di fondamento non risultando l'ordine ancora definito e concluso ma soggetto a modifiche che avrebbero configurato una nuova proposta e ciò facendo riferimento in particolare a quanto riportato nel doc. 3 dove si legge: “la produzione avrà inizio una volta ricevuta approvazione scritta da parte del committente di tutti i disegni esecutivi e campioni dei materiali”. Dunque, secondo parte opponente si richiedeva la conferma dell'ordine in assenza della quale il contratto non poteva dirsi esecutivo risultando lo stesso incerto rispetto alla prestazione del fornitore.
Tuttavia quanto sostenuto da parte opponente risulta smentito dalla documentazione prodotta in atti dalle parti dalla quale emerge che invero per arrivare alla conclusione del contratto, le parti avevano avuto un confronto durato sei mesi e che si sostanziava in: incontri effettuati dal personale di CP_1 anche presso la struttura ricettiva di Roma dell'opponente (all. 4), realizzazione di molteplici
[...]
rendering, di progetti anche variati in base al budget, sopralluoghi, approfondimenti (all.ti, 5, 6, 7, 8).
5 Tale circostanza peraltro risulta pacifica e non contestata dalla A ciò si aggiunga che ai Parte_1 sensi dell'art.
2.1 delle condizioni generali di vendita, sottoscritte per accettazione dall'opponente, si legge che: “il contratto di compravendita si intende concluso nel momento in cui il Venditore accetta
l'ordine dell'Acquirente o vi dà concreta esecuzione. L'emissione di fattura di acconto da parte del
Venditore è da intendersi quale accettazione dell'ordine, quindi, vincola l'Acquirente”. - in CP_1 data 23.10.2023 - scriveva a “… Al fine di poter proseguire con l'espletamento delle mansioni Parte_1 tecniche necessarie e propedeutiche alla produzione, ti chiedo gentilmente di inviarmi l'ordine in allegato timbrato e firmato negli appositi spazi contrassegnati dalla dicitura “il cliente” in cui trovi apposta la spunta di colore rosso. Ti chiedo inoltre di provvedere al pagamento dell'acconto pari ad €
25.000,00+iva (€ 30.500,00 iva inclusa) tramite bonifico alle coordinate che trovi in allegato” (All. 8).
La dava riscontro a tale email in data 10 novembre 2023, scrivendo “Buongiorno, In allegato il Pt_1 contratto firmato, è in copia l'amministrazione che provvederà ad effettuare il bonifico. Grazie e buona giornata” (All. 9) venendosi dunque, a configurare una conferma dell'ordine ed una ricognizione di debito ( pare infatti ovvio che l'ordine all'amministrazione di effettuare il bonifico sottintende non solo la conclusione dell'accordo inter partes ma anche il riconoscimento che la somma sia effettivamente dovuta) .
- proprio confidando nella conclusione del contratto e in esecuzione dello stesso - in data 4 CP_1
dicembre 2023 emetteva fattura n. 3990/A per un importo pari ad Euro 30.500,00 provvedendo ad inviare la stessa anche tramite pec. In data 7 gennaio 2024 non avendo ricevuto alcun riscontro alla missiva la per il tramite del proprio legale diffidava la : “Ho ricevuto incarico da CP_1 Pt_1 CP_1
di agire nei Vostri confronti per ottenere il pagamento di quanto dovuto alla mia assistita in
[...]
ragione della fattura n. 3990/A del 04.12.2023. In particolare, posto l'intervenuto decorso dei termini previsti per il pagamento, Vi invito e diffido a corrispondere a L'importo di euro 30.500,00 CP_1
entro e non oltre 7 (sette) giorni, con riserva di quantificare interessi, spese di insoluto e legali conseguenziali al Vostro inadempimento. Con avvertimento che, in difetto di pagamento, si procederà senza ulteriore avviso alla tutela delle ragioni di credito della mia assistita dinanzi alle competenti
Autorità Giudiziarie. Valga la presente quale formale messa in mora ad ogni effetto di legge”. Ancora una volta, non riscontrava l'intimazione di pagamento e sollevava le proprie doglianze circa la Pt_1
mancata conclusione del contratto solo dopo aver agito in opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Risulta smentita documentalmente la circostanza relativa a intervenute modifiche rispetto all'ordine che vorrebbe sostenere parte opponente facendo riferimento ai docc. 5 e 7 che risultano tuttavia inconferenti. Infatti, negli stessi non v'è traccia di alcuna trattativa successiva alla conferma
6 dell'ordine ma solo immagini per rappresentare come sarebbero apparse le modifiche che l'Arch. aveva indicato, modifiche, peraltro, richieste prima (il 7 novembre 2023) della sottoscrizione CP_4
del contratto (del 10 novembre 2023). Per completezza di motivazione va rilevato che la parte opposta ha dato prova del proprio adempimento nell'ambito della fase preliminare del rapporto sinallagmatico, che prevedeva l'esecuzione di prestazioni per ciascuna delle parti, ha infatti effettuato tutta una serie di operazioni quali: incontri svolti dal personale di anche presso la struttura ricettiva di Roma CP_1 dell'opponente (all. 4), realizzazione di molteplici rendering, di progetti, sopralluoghi, approfondimenti
(all.ti, 5, 6, 7, 8). Tale circostanza risulta pacifica e non contestata dalla La parte Parte_1
opponente invece che dal suo canto avrebbe dovuto procedere al pagamento dell'acconto non ha dato la prova di aver adempiuto, né ha dato la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa avversa.
Dunque, per tutto quanto sopra esposto l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e dalla natura documentale del giudizio e in assenza di istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1048/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
parte opposta che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi ed oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura alle ore 17,36 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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