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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/06/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2654 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. STEFANAZZI ALBERTO, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Marsala n.35, presso il difensore avv. STEFANAZZI ALBERTO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. COSTANZO GRAZIELLA, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Largo Gaetano Giardino n.1, presso il difensore avv. COSTANZO GRAZIELLA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 esponendo che: quest'ultimo conferiva incarico all'attore per l'esecuzione di studi preliminari relativi alle pratiche di ristrutturazione edilizia volte all'aumento della volumetria e alla riorganizzazione degli spazi interni del
Condominio come da preventivo accettato e sottoscritto per un importo pari ad euro 12612,70 oltre accessori di legge;
il Condominio, nel mese di luglio del 2022, ha corrisposto all'attore in acconto sul totale dovuto la minor somma di euro 4.000,00; il Condominio, medio tempore valutava altresì la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste ex D.L. n.34/2020 per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, opere escluse dal preventivo accettato e sottoscritto;
tali attività venivano realizzate dall'attore; in data 5.10.2022 il ha comunicato il recesso dal contratto professionale senza addurre alcuna giustificazione;
il CP_1
Condominio è ancora debitore nei confronti della parte attrice della somma di euro 23122,05 oltre accessori di legge per il saldo delle attività preventivate e per quelle extra preventivo.
Ha concluso chiedendo di condannare parte convenuta al pagamento della somma pari ad euro 23.122,05 oltre accessori di legge.
Si è costituito in giudizio il contestando in fatto e in diritto la pretesa di parte attrice e concludendo CP_1 per il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.; in via subordinata ha chiesto di rideterminare il compenso spettante all'attore sulla base dell'attività svolta.
- 1 - La causa, istruita documentalmente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il pagamento sia del saldo dei compensi di cui al preventivo pattuito con la parte convenuta in data 10.03.2022 sia di attività eseguite extra preventivo ed il cui pagamento non è stato eseguito dal . CP_1
Ebbene nessuna delle due pretese è fondata.
Ed infatti quanto al saldo di quanto richiesto in virtù del preventivo del 10.03.2022 va osservato quanto segue.
In relazione a tale contratto è stato pagato dal ( come non contestato in causa) l'importo di euro CP_1
4.000,00 oltre accessori di legge in data 27.07.2022.
Le ulteriori somme richieste in relazione a tale preventivo non risultano dovute in quanto il in data CP_1
05.10.2022 ha comunicato il recesso dal contratto.
Sul punto si osserva che l'art. 2237 c.c., rubricato 'recesso', prevede che il cliente possa recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. E' stato chiarito in giurisprudenza che l'art. 2237 c.c., nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo.
Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dall'art. 2227 cit.) per il mancato guadagno (Cass. civ. Sez. lavoro, 11-06-1999, n. 5775).
Trattasi di previsione ex lege di un indennizzo da atto lecito. La causa del recesso non ha alcun rilievo: il cliente può quindi esercitare il suo diritto senza addurre alcuna giustificazione, ma al professionista il compenso è dovuto a prescindere dall'utilità che il cliente stesso abbia tratto dall'opera svolta.
Nel caso di specie, come emerge anche dalla mail inviata dalla stessa parte attrice alla parte convenuta in data
27.07.2022 l'importo richiesto (che è stato pagato) era relativo a “tutto il lavoro sin qui fatto”.
Nessuna ulteriore attività, in relazione a tale preventivo, risulta essere effettuata tra la data del pagamento e quella del recesso e quindi nessuna ulteriore somma in relazione a tale contratto deve essere corrisposta all'attore dal . CP_1
Si noti, sul punto, che nel documento n.10 di parte convenuta è anche espressamente indicato che lo studio del geometra sarebbe rimasto chiuso dal 1 agosto al 5 settembre ad ulteriore conferma dell'assenza di Parte_1 ulteriore attività svolta dall'attore.
Ciò detto in relazione al contratto del 10.03.2022, va osservato che il richiede la somma di euro Parte_1
13.409,00 per attività extra contratto che lo stesso deduce essere state commissionate dal Condominio e non pagate.
- 2 - Tali attività sarebbero consistite in revisioni del computo metrico al fine di adeguarlo alle richieste dei committenti dopo il progetto inziale per un totale di 250 ore di impegno professionale;
predisposizione degli studi alternativi di fattibilità e incarico di coordinatore della sicurezza e redazione del piano della sicurezza per le opere appaltate e predisposizione del fascicolo dell'opera.
Ebbene, sul punto, il contesta di aver conferito tale ulteriore incarico al . CP_1 Parte_1
A tal proposito si osserva che in tema di diritto al compenso del professionista, la Suprema Corte altresì ha precisato che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (cfr. Cass. 2345/1995; 1244/2000; 3016/2006).
Pertanto, è necessario che vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione (in genere espressa per facta concludentia) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta.
Tale conferimento può essere dimostrato in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà
di avvalersi dell'attività del professionista e della sua opera, e la prova dell'esistenza va fornita da quest'ultimo che ha l'onere di dimostrare l' "an" del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso (cr. Tribunale Arezzo, 21/07/2016, n. 873).
Peraltro, gli esposti principi sono condivisi e ribaditi dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale, in vicende analoghe a quella dedotta in giudizio, ha chiarito che 'presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità' (Cass Cass. civ., sez. II,
n. 3652 del 24.02.2016).
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova né scritta né mediante testimoni che il abbia CP_1 conferito un ulteriore incarico al rispetto a quello del 10.03.2022. Parte_1
Ed infatti, da un lato, si osserva che le revisioni del computo metrico per un impegno lavorativo di 250 ore non possono essere retribuite autonomamente per i seguenti motivi.
Tale attività avrebbe dovuto svolgersi tra il 5 settembre ( data di riapertura dello studio) e il 30.09.2022 ( data in cui le parti si incontravano presso lo studio del per definire le integrazioni richieste dal Comune). Parte_1
Nessuna valida prova orale sul punto è stata fornita dal ( che si limita a indicare nel capitolo 4 della Parte_1 seconda memoria integrativa un capitolo di prova del seguente tenore: “vero che il , nel Controparte_1 mese di settembre 2022, commissionava al geometra attività ulteriori rispetto al preventivo : revisioni Parte_1 del computo metrico, predisposizione di studi alternativi di fattibilità e predisposizione PSC e FO”).
- 3 - Tale capitolo è inammissibile in quanto del tutto generico sia con riferimento al momento temporale ( in considerazione della circostanza che lo studio del geometra ha riaperto il 5 settembre e l'incontro tra le parti è avvenuto il 30.09.2022) e che quindi avrebbe potuto essere molto più dettagliato in relazione al momento del conferimento dell'incarico – essendo anche poco credibile che in tale lasso di tempo il abbia lavorato Parte_1
250 ore al computo metrico e cioè 10 ore al giorno- sia con riferimento alla concreta attività che il geometra avrebbe dovuto effettuare e in relazione alla quale lo stesso chiede una somma ( 13.409,00) addirittura maggiore rispetto a quanto richiesto nel preventivo del 10.03.2022 e che conteneva un elenco dettagliato delle attività necessarie per le pratiche di ristrutturazione edilizia, per l'aumento di volumetria e la riorganizzazione degli spazi interni del . CP_1
Non può quindi, in assenza di incarico stipulato per iscritto, ritenersi provato che il tra il 5 settembre CP_1
e il 30 settembre abbia conferito un ulteriore incarico per le opere extra preventivo per un importo pari ad euro
13.409,00 e cioè addirittura per un importo maggiore di quello che le parti hanno preventivato e che riguardava la ristrutturazione del . CP_1
Tra l'altro anche dal verbale dell'incontro che le parti hanno avuto il 30.09.2022 ( doc. 13 di parte convenuta) emerge che le parti abbiano discusso sempre del preventivo del 2022 in quanto il non ha contestato la Parte_1 circostanza che in tale riunione le parti si fossero incontrate per discutere delle integrazioni al PDC richieste dal
Comune con riferimento all'attività posta in essere dal in esecuzione del primo contratto e che quindi Parte_1 anche il PDC ( oltre alla redazione del computo metrico e agli studi di fattibilità) fossero attività già ricomprese nel primo contratto e non costituissero attività ulteriori che la parte attrice ha realizzato su ulteriore incarico del
. CP_1
Alla luce di tali motivazioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Non sussistono i presupposti della condanna di cui all'articolo 96 c.p.c. richiesta dal convenuto.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i minimi per la fase istruttoria (limitata al solo deposito delle memorie integrative) e per la fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 5201,01 e 26.000,00 euro.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del G.U. Carlo Barile, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti del disattesa ogni altra istanza ed eccezione, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento in favore del , in persona dell'amministratore Parte_1 Controparte_1 pro tempore, delle spese processuali che liquida in complessivi € 3387,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 18/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2654 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. STEFANAZZI ALBERTO, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Marsala n.35, presso il difensore avv. STEFANAZZI ALBERTO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. COSTANZO GRAZIELLA, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Largo Gaetano Giardino n.1, presso il difensore avv. COSTANZO GRAZIELLA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 esponendo che: quest'ultimo conferiva incarico all'attore per l'esecuzione di studi preliminari relativi alle pratiche di ristrutturazione edilizia volte all'aumento della volumetria e alla riorganizzazione degli spazi interni del
Condominio come da preventivo accettato e sottoscritto per un importo pari ad euro 12612,70 oltre accessori di legge;
il Condominio, nel mese di luglio del 2022, ha corrisposto all'attore in acconto sul totale dovuto la minor somma di euro 4.000,00; il Condominio, medio tempore valutava altresì la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste ex D.L. n.34/2020 per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, opere escluse dal preventivo accettato e sottoscritto;
tali attività venivano realizzate dall'attore; in data 5.10.2022 il ha comunicato il recesso dal contratto professionale senza addurre alcuna giustificazione;
il CP_1
Condominio è ancora debitore nei confronti della parte attrice della somma di euro 23122,05 oltre accessori di legge per il saldo delle attività preventivate e per quelle extra preventivo.
Ha concluso chiedendo di condannare parte convenuta al pagamento della somma pari ad euro 23.122,05 oltre accessori di legge.
Si è costituito in giudizio il contestando in fatto e in diritto la pretesa di parte attrice e concludendo CP_1 per il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.; in via subordinata ha chiesto di rideterminare il compenso spettante all'attore sulla base dell'attività svolta.
- 1 - La causa, istruita documentalmente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il pagamento sia del saldo dei compensi di cui al preventivo pattuito con la parte convenuta in data 10.03.2022 sia di attività eseguite extra preventivo ed il cui pagamento non è stato eseguito dal . CP_1
Ebbene nessuna delle due pretese è fondata.
Ed infatti quanto al saldo di quanto richiesto in virtù del preventivo del 10.03.2022 va osservato quanto segue.
In relazione a tale contratto è stato pagato dal ( come non contestato in causa) l'importo di euro CP_1
4.000,00 oltre accessori di legge in data 27.07.2022.
Le ulteriori somme richieste in relazione a tale preventivo non risultano dovute in quanto il in data CP_1
05.10.2022 ha comunicato il recesso dal contratto.
Sul punto si osserva che l'art. 2237 c.c., rubricato 'recesso', prevede che il cliente possa recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. E' stato chiarito in giurisprudenza che l'art. 2237 c.c., nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo.
Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dall'art. 2227 cit.) per il mancato guadagno (Cass. civ. Sez. lavoro, 11-06-1999, n. 5775).
Trattasi di previsione ex lege di un indennizzo da atto lecito. La causa del recesso non ha alcun rilievo: il cliente può quindi esercitare il suo diritto senza addurre alcuna giustificazione, ma al professionista il compenso è dovuto a prescindere dall'utilità che il cliente stesso abbia tratto dall'opera svolta.
Nel caso di specie, come emerge anche dalla mail inviata dalla stessa parte attrice alla parte convenuta in data
27.07.2022 l'importo richiesto (che è stato pagato) era relativo a “tutto il lavoro sin qui fatto”.
Nessuna ulteriore attività, in relazione a tale preventivo, risulta essere effettuata tra la data del pagamento e quella del recesso e quindi nessuna ulteriore somma in relazione a tale contratto deve essere corrisposta all'attore dal . CP_1
Si noti, sul punto, che nel documento n.10 di parte convenuta è anche espressamente indicato che lo studio del geometra sarebbe rimasto chiuso dal 1 agosto al 5 settembre ad ulteriore conferma dell'assenza di Parte_1 ulteriore attività svolta dall'attore.
Ciò detto in relazione al contratto del 10.03.2022, va osservato che il richiede la somma di euro Parte_1
13.409,00 per attività extra contratto che lo stesso deduce essere state commissionate dal Condominio e non pagate.
- 2 - Tali attività sarebbero consistite in revisioni del computo metrico al fine di adeguarlo alle richieste dei committenti dopo il progetto inziale per un totale di 250 ore di impegno professionale;
predisposizione degli studi alternativi di fattibilità e incarico di coordinatore della sicurezza e redazione del piano della sicurezza per le opere appaltate e predisposizione del fascicolo dell'opera.
Ebbene, sul punto, il contesta di aver conferito tale ulteriore incarico al . CP_1 Parte_1
A tal proposito si osserva che in tema di diritto al compenso del professionista, la Suprema Corte altresì ha precisato che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (cfr. Cass. 2345/1995; 1244/2000; 3016/2006).
Pertanto, è necessario che vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione (in genere espressa per facta concludentia) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta.
Tale conferimento può essere dimostrato in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà
di avvalersi dell'attività del professionista e della sua opera, e la prova dell'esistenza va fornita da quest'ultimo che ha l'onere di dimostrare l' "an" del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso (cr. Tribunale Arezzo, 21/07/2016, n. 873).
Peraltro, gli esposti principi sono condivisi e ribaditi dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale, in vicende analoghe a quella dedotta in giudizio, ha chiarito che 'presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità' (Cass Cass. civ., sez. II,
n. 3652 del 24.02.2016).
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova né scritta né mediante testimoni che il abbia CP_1 conferito un ulteriore incarico al rispetto a quello del 10.03.2022. Parte_1
Ed infatti, da un lato, si osserva che le revisioni del computo metrico per un impegno lavorativo di 250 ore non possono essere retribuite autonomamente per i seguenti motivi.
Tale attività avrebbe dovuto svolgersi tra il 5 settembre ( data di riapertura dello studio) e il 30.09.2022 ( data in cui le parti si incontravano presso lo studio del per definire le integrazioni richieste dal Comune). Parte_1
Nessuna valida prova orale sul punto è stata fornita dal ( che si limita a indicare nel capitolo 4 della Parte_1 seconda memoria integrativa un capitolo di prova del seguente tenore: “vero che il , nel Controparte_1 mese di settembre 2022, commissionava al geometra attività ulteriori rispetto al preventivo : revisioni Parte_1 del computo metrico, predisposizione di studi alternativi di fattibilità e predisposizione PSC e FO”).
- 3 - Tale capitolo è inammissibile in quanto del tutto generico sia con riferimento al momento temporale ( in considerazione della circostanza che lo studio del geometra ha riaperto il 5 settembre e l'incontro tra le parti è avvenuto il 30.09.2022) e che quindi avrebbe potuto essere molto più dettagliato in relazione al momento del conferimento dell'incarico – essendo anche poco credibile che in tale lasso di tempo il abbia lavorato Parte_1
250 ore al computo metrico e cioè 10 ore al giorno- sia con riferimento alla concreta attività che il geometra avrebbe dovuto effettuare e in relazione alla quale lo stesso chiede una somma ( 13.409,00) addirittura maggiore rispetto a quanto richiesto nel preventivo del 10.03.2022 e che conteneva un elenco dettagliato delle attività necessarie per le pratiche di ristrutturazione edilizia, per l'aumento di volumetria e la riorganizzazione degli spazi interni del . CP_1
Non può quindi, in assenza di incarico stipulato per iscritto, ritenersi provato che il tra il 5 settembre CP_1
e il 30 settembre abbia conferito un ulteriore incarico per le opere extra preventivo per un importo pari ad euro
13.409,00 e cioè addirittura per un importo maggiore di quello che le parti hanno preventivato e che riguardava la ristrutturazione del . CP_1
Tra l'altro anche dal verbale dell'incontro che le parti hanno avuto il 30.09.2022 ( doc. 13 di parte convenuta) emerge che le parti abbiano discusso sempre del preventivo del 2022 in quanto il non ha contestato la Parte_1 circostanza che in tale riunione le parti si fossero incontrate per discutere delle integrazioni al PDC richieste dal
Comune con riferimento all'attività posta in essere dal in esecuzione del primo contratto e che quindi Parte_1 anche il PDC ( oltre alla redazione del computo metrico e agli studi di fattibilità) fossero attività già ricomprese nel primo contratto e non costituissero attività ulteriori che la parte attrice ha realizzato su ulteriore incarico del
. CP_1
Alla luce di tali motivazioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Non sussistono i presupposti della condanna di cui all'articolo 96 c.p.c. richiesta dal convenuto.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i minimi per la fase istruttoria (limitata al solo deposito delle memorie integrative) e per la fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 5201,01 e 26.000,00 euro.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del G.U. Carlo Barile, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti del disattesa ogni altra istanza ed eccezione, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento in favore del , in persona dell'amministratore Parte_1 Controparte_1 pro tempore, delle spese processuali che liquida in complessivi € 3387,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 18/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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