Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 20/06/2025, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 04650/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04801/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4801 del 2021, proposto da
LU TI, RI TI, EP TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Chiosi, Margherita Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Augusto Chiosi in Napoli, via Giosuè Carducci n. 61;
contro
Comune di San Nicola Manfredi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di San Nicola Manfredi (BN) n. 2 del 20.05.2020, conosciuta solo mediante acquisizione di copia conforme in data 10.08.2021, avente ad oggetto la “ Approvazione del Piano Urbanistico Comunale ex L.R. 16/2004 e s.m.i. (ex art. 3 p. 5 del Regolamento regionale 05/11 e 07/19). Approvazione del Regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) L.R. 16/2004 e s.m.i. ” (ex art. 11 del Regolamento regionale 05/11 e 07/19);
- Della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Nicola Manfredi (BN) n. 4 del 20.05.2020, conosciuta solo mediante acquisizione di copia conforme in data 10.08.2021, avente ad oggetto “ Aliquote, tributi e tariffe anno 2020 Determinazioni ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Nicola Manfredi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di San Nicola Manfredi (BN) n. 2 del 20.05.2020, recante approvazione del P.U.C. ex L.R. 16/2004 e del R.U.E.C., nonché la deliberazione n. 4 del 20.05.2020, avente a oggetto la fissazione delle aliquote, dei tributi e delle tariffe per l’anno 2020.
2. – Ne hanno dedotto l’illegittimità, in estrema sintesi, in ragione della asserita, omessa pubblicazione dell’adozione del P.U.C., con conseguente impossibilità di presentare osservazioni (motivo sub I), e della oggettiva incompatibilità della destinazione impressa dalla scelta pianificatoria comunale ( F4 – Attrezzature private di interesse collettivo ) alle aree di loro proprietà con le caratteristiche morfologiche di queste ultime (motivo sub II).
3. – Il comune di San Nicola Manfredi, costituitosi in resistenza, ha concluso per l’infondatezza del gravane, del quale ha invocato la reiezione.
4. – In esito all’udienza pubblica straordinaria del 17 dicembre 2024, con ordinanza n. 470 del 17 gennaio 2025 la Sezione ha richiesto all’amministrazione comunale “ documentati chiarimenti in ordine alla questione sollevata nel motivo di ricorso sub II, nel quale è denunciata l’illogicità della scelta pianificatoria, formalizzata nel nuovo P.U.C., tradottasi nella classificazione dell’area di proprietà dei ricorrenti (terreni individuati al Catasto Terreno e Catasto Edilizio Urbano di San Nicola Manfredi foglio 9 p.lla 647 ex 637, siti in Contrada Santa Susanna) come “Zona F4 – Attrezzature private di interesse collettivo”, destinazione ricreativo – edificabile ritenuta, sulla scorta della relazione rassegnata dal Tecnico di parte, manifestamente incompatibile, per consistenza e giacitura plano-altimetrica, con le caratteristiche oggettive del territorio ”.
5. – Il comune, in ottemperanza alla richiesta istruttoria, ha depositato memoria in data 16 febbraio 2025, con la quale ha ribadito la legittimità degli atti impugnati insistendo per il rigetto del ricorso.
6. – All’udienza pubblica del 10 giugno 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria, rimarcando, anche sulla scorta della relazione tecnica depositata in giudizio, la fondatezza delle censure spiegate in ricorso, la controversia è stata introitata in decisione.
7. – Il ricorso va accolto sull’assorbente rilievo della fondatezza del motivo sub II, risultando il P.U.C. (e la conseguente delibera sulle tariffe) viziato da carenza di istruttoria per la parte riguardante la destinazione impressa ai lotti di proprietà dei ricorrenti, non essendovi evidenza, neanche in sede giudiziale, dello svolgimento, da parte della P.A., di alcuna valutazione in ordine alla reale ed effettiva utilizzabilità delle suddette aree per la realizzazione della prevista Zona F4 – Attrezzature di interesse collettivo , in quanto costituite da terreni caratterizzati – come specificato nella relazione giurata prodotta in giudizio dai ricorrenti in data 7 giugno 2024 – da una configurazione per natura e per vincoli incompatibile con la nuova destinazione ricreativo edificabile prevista dal P.U.C.
7.1. – I rilievi critici, specifici e puntuali, formulati dai ricorrenti negli scritti difensivi – che hanno posto in evidenza, attingendo alle risultanze della perizia depositata in giudizio, la sussistenza di gravi controindicazioni (se non di vere e proprie ragioni di incompatibilità) rispetto alla destinazione assegnata ai tre lotti di loro proprietà (la presenza, sul primo, di un’azienda agricola da tempo avviata, in ipotesi da demolire; la sottoposizione a vincolo boschivo del secondo, il che implicherebbe la necessità di imponenti sbancamenti; per il terzo lotto, vincoli paesaggistici e di sicurezza, anche per la presenza di un metanodotto SNAM) – non sono stati presi in considerazione dalla difesa comunale, che nemmeno dà prova di averne tenuto conto o comunque di averne avuto contezza in sede di elaborazione degli atti propedeutici all’approvazione del P.U.C.
7.2. – Si ravvedono, dunque, nella specie, tenuto conto di quanto rappresentato dai ricorrenti, dell’assenza di contro-deduzioni del comune e del conseguente, rilevato deficit istruttorio che inficia la deliberazione di approvazione del P.U.C., i presupposti per ritenere sindacabile la contestata scelta pianificatoria compiuta dalla P.A. resistente con riguardo alla destinazione di singole aree, nel caso in esame quelle dei ricorrenti, non avendo, come detto, l’amministrazione comunale nemmeno contrastato le circostanziate obiezioni mosse da questi ultimi sulla scorta della perizia giurata versata in atti, tese a dimostrare che l’intervento pianificatorio comunale si configura, per la parte qui di interesse, come manifestamente incompatibile “ con le caratteristiche oggettive del territorio ” (si v. sul punto, ex multis T.A.R. Napoli, sez. VI, 24.1.2024, n. 652; T.A.R. Salerno, sez. II, 29.1.2024, n. 300).
7.3. – Anche nella memoria rassegnata di seguito all’integrazione istruttoria disposta dal Collegio, infine, il Comune ha omesso di fornire i richiesti chiarimenti sulla compatibilità degli interventi destinati ad attrezzature collettive con la natura boschiva e con le caratteristiche e i vincoli insistenti sui terreni di proprietà dei ricorrenti, sorvolando sulle obiezioni formulate in proposito e limitandosi a fornire generici ragguagli sulle linee di fondo che hanno ispirato l’attività di pianificazione confluita nel P.U.C. per la parte del territorio comunale nella quale sono ricompresi gli appezzamenti di proprietà dei ricorrenti.
8. – Ne deriva, per quanto sinteticamente osservato, la fondatezza della censura sub II, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento, in parte qua , del P.U.C. oggetto di impugnazione, impregiudicato il successivo riesercizio delle prerogative pianificatorie di competenza dell’amministrazione comunale.
9. – Le spese di lite, considerate le ragioni poste alla base della decisione, possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla, in parte qua , le impugnate deliberazioni del Consiglio comunale di San Nicola Manfredi, salve le successive determinazioni dell’Ente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni EP Antonio Dato, Primo Referendario
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO