Articolo 6 della Legge 28 luglio 1971, n. 585
Articolo 5Articolo 7
Versione
27 agosto 1971
Art. 6. (Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria)

Il primo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' sostituito dal seguente:
"L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di lire 72.000 per la moglie convivente;
b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile".
Entrata in vigore il 27 agosto 1971