Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono-
cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 90000047/2012 R.G. posto in decisione con prov-
vedimento del 13 ottobre 2024
tra
, nato in [...] il [...], c.f. LEO- Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anto- C.F._1
nio M. L. Paratore e dell'avv. Giuseppina Giandolfo che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
attore e
1. , nata in [...] il [...], Parte_2
n.q. di erede di nato in [...] il 25 otto- Persona_1
bre 1961, c.f. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio dell'avv. Santo Di Dio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
2. , nata in [...]- Controparte_1
na) il 25 gennaio 1959, c.f. , elettivamente domi- C.F._3
ciliata presso lo studio dell'avv. Sabrina Trignano che la difende giusta procura in atti;
1
1. , nato in [...] il 27 settembre Controparte_2
1956, c.f. ; C.F._4
2. , nata in [...] il [...], c.f. Parte_3
, entrambi elettivamente domiciliati presso lo C.F._5
studio dell'avv. Federico De Geronimo e dell'avv. Pietro Venuto che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
intervenienti avente ad oggetto: Proprietà
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio e Parte_1 Persona_1 Controparte_1
rappresentando di essere proprietario in via esclusiva della porzione di terre-
no censita alla part. 62, fg. 15 del Comune di Letojanni su cui insisteva una strada che conduceva ad altra parte del fondo;
deduceva che la dante causa dei convenuti, , sorella di esso attore, aveva usufruito di Controparte_3
un passaggio su detta strada, vantandone la comunione pro indiviso. Lamen-
tava che dapprima la sorella col marito, e poi i nipoti avessero turbato il go-
dimento della strada che egli aveva manutenuto in via esclusiva e che, per la cessazione delle molestie, aveva esperito altro giudizio possessorio. L'attore chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la sua proprietà esclusiva della part.
n. 62 del fg. 15 del Comune di Letojanni, che fosse negata la sussistenza di diritti di terzi su di essa, che fosse ordinata la cessazione delle molestie rea-
lizzate dai convenuti e che questi fossero condannati al risarcimento del dan-
no.
2 Si costituivano in giudizio i germani e , i qua- Per_1 Controparte_1
li rappresentavano di aver ricevuto dalla madre la proprietà di un terreno sito in Letojanni, censito al foglio 15, partt. 429, 59, 6 cui si accedeva dalla strada oggetto di causa. Deducevano che dal 1982, l'attore aveva impedito l'utilizzo della strada alla sorella, la quale aveva fatto ricorso al Pretore di Taormina;
in quella sede, aveva confermato che le spese per la realizzazione Parte_1
della strada, che divideva le proprietà e si diramava sino ad un'area demania-
le, erano state sostenute per metà dalla sorella e le aveva riconosciuto una
Part servitù di passaggio su di essa. Nonostante questo, nel corso degli anni, il si era spesso rifiutato di mettere in attuazione la sentenza n. 16/11 del Tribu-
nale di Taormina, impedendo alla sorella e poi ai nipoti finanche l'esercizio del diritto di transito. Chiedevano, pertanto, in via riconvenzionale che fosse ordinata la cessazione delle molestie realizzate da;
che fosse ordi- Parte_1
nata a [...] consegna delle chiavi per l'apertura della sbarra elettrica Parte_1
che consente di accedere alla strada;
che fosse dichiarato intervenuto l'acquisto per usucapione del terreno;
e, in via subordinata, che fosse dichia- rato intervenuto l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla strada a piedi e con autoveicoli.
All'udienza del 12 dicembre 2012, stante il decesso del convenuto PE
, il procedimento si interrompeva. Proposto ricorso per riassunzione ex
[...]
art. 303 c.p.c., si costituiva, quale unica erede del , . CP_1 Parte_2
All'udienza del 03 ottobre 2014 spiegavano atto di intervento CP
e , i quali rappresentavano di aver acquistato dalle
[...] Parte_3
convenute una struttura di ristorazione con scrittura dell'11 giugno 2014; che nella scrittura veniva menzionata la strada e il diritto di passaggio pedonale e
3 con mezzi meccanici in quanto rappresentava l'unica via di accesso al tratto est del terreno acquistato dagli intervenienti, altrimenti intercluso. Chiedeva-
no, pertanto, che fossero accolte le domande riconvenzionali proposte dalle convenute.
Ammessa la prova per testi con ordinanza del 28 gennaio 2015, in seguito, le convenute e all'udienza del 15 aprile 2016 rinunciavano ai Pt_2 CP_1
propri testi, ma le altre parti non accettavano la rinuncia;
parte attrice, stante la ripetuta assenza dei propri, chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24 febbraio 2017, le convenute venivano dichia-
rate decadute dalla prova testimoniale;
in sede di precisazione delle conclu-
sioni, depositava la sentenza del Tribunale Superiore delle Parte_2
Acque n. 152/2018 – con cui era stato respinto il ricorso dell'attore avverso la revoca dell'autorizzazione al passaggio veicolare sulla strada che fiancheggia il torrente Pietrabianca e per cui è causa – e rilevava che, avendo la stessa venduto agli intervenienti, non aveva più interesse nella causa;
chiedeva, per-
tanto, che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva. Con
provvedimento del 13 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il depo-
sito di comparse conclusionali e note di replica.
La domanda di parte attrice deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto, l'azione negatoria ex art. 949 c.c. è un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che asseriscono la titolarità di diritti reali limitati sulla cosa. Si tratta, invero, di un'azione di mero accertamento, che il proprie-
tario può intentare quando vi è concreto pericolo di pregiudizio al suo diritto;
in giurisprudenza, tra l'altro, è pacificamente ammessa l'esperibilità
4 dell'azione negatoria non solo nei confronti di chi vanti un ius in re aliena,
ma anche contro chi si affermi comproprietario (Cass. civ. n. 6258/1991).
Orbene, nel caso in esame, dall'esame della documentazione versata in atti è
possibile evincere che la servitù di passaggio sulla strada per cui è causa era stata costituita volontariamente dall'odierno attore. Perché sorga una servitù
volontaria, infatti, non è necessario indicare espressamente il fondo dominan-
te, il fondo servente e le modalità di assoggettamento del secondo al primo,
ma è sufficiente che venga dato atto dell'esistenza della servitù e del contenu-
to del diritto (Cass. civ. n. 1328/2004).
Nel caso in esame, entrambi detti requisiti sono rinvenibili in due diverse cir-
costanze adeguatamente provate in atti.
In primo luogo, nell'atto pubblico di divisione intervenuto tra i germani
[...]
e il 30 settembre 1961 è dato leggersi “i condividenti Pt_1 CP_3
germani per accedere alle parti rimaste indivise hanno diritto di servirsi del-
la stradella attualmente esistente nel lotto assegnato al condividente Pt_4
[...
e che parte dalla strada statale 114 e giunge alla corte dei fabbricati ri-
masti in comune” (p. 5, allegato atto di citazione). Quindi, già in quella sede,
pur essendo stata attribuita la part. n. 62, fg. 15 al , era stata previ- Parte_1
sta la possibilità di passare per la strada per avere accesso ai fondi assegnati invece a Controparte_3
In seguito, nel procedimento possessorio promosso da Controparte_3
in data 08 giugno 1983, riconosceva non solo che la sorella avesse Parte_1
partecipato in ragione della metà alle spese sostenute per la costruzione della strada, ma ribadiva “in tale stradella esercita il diritto di passaggio la sig. ra
” tanto che in quella sede si dichiarava disponibile a fornire le CP_3
5 chiavi di accesso alla strada. Nella sentenza resa nel procedimento n.
140/1983 R.G., in narrativa, veniva tra le altre cose specificata la natura 'car- rozzabile' della servitù (p. 3 sentenza n. 136/1986), dunque, non era sempli-
cemente pedonale, ma includeva l'autorizzazione al passaggio finanche di veicoli.
A ciò si aggiunge che la Corte d'Appello di Messina, con sentenza n.
298/2020, nel confermare la sentenza di primo grado resa tra , Parte_1
, (n.q. di eredi di Parte_2 Parte_5 Controparte_4 Per_1
e ha statuito che in quel processo “non può
[...] Controparte_5
desumersi alcun elemento utile per affermare l'esistenza del presupposto ine-
ludibile affinché possa essere riconosciuta la richiesta tutela possessoria, e
cioè la dimostrazione che la stradella ricade nella sfera possessoria esclusi- va dell'originario ricorrente nonché appellante” e ancora “correttamente
l'accertamento del giudice si è limitato alla verifica dell'esistenza di un pos-
sesso tutelabile in via esclusiva e dalla circostanza riconosciuta dallo tesso
ricorrente che la di lui sorella, , avesse partecipato Controparte_6
alla metà delle spese per la costruzione della stradella, comunque utile a de-
terminare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato da parte
dell'originaria resistente”. Orbene, è evidente che il titolo possessorio azio-
nato in [...] fosse di diversa natura, tuttavia la lettura fornita dalla Cor-
te d'Appello fornisce ulteriori elementi utili ad avvalorare la circostanza che già allora non fosse esclusiva, né piena, la proprietà della strada, contraria-
Part mente a quanto dedotto, sin dall'origine delle controversie tra i germani dall'odierna parte attrice. Su questo punto, quindi, i documenti versati in atti consentono di accertare la natura volontaria della costituzione della servitù di
6 Part passaggio per cui è causa;
d'altra parte, è vero che ex art. 949 c.c. il avrebbe adempiuto il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d'acquisto;
ma - poiché incombe alla controparte dimostrare i fatti costitutivi del suo pre-
teso diritto sul bene (Cass. civ. n. 8694/2019) ed è provata documentalmente la costituzione della servitù volontaria sorta tra il fondo di proprietà di
[...]
e il fondo che fu di proprietà dapprima di poi di Pt_1 Controparte_3
e ed infine di e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_7
– l'actio negatoria servitutis va respinta.
[...]
Altresì, la domanda di cessazione delle molestie, già oggetto di precedente giudizio possessorio, definito con la sentenza n. 298/2020 resa dalla Corte
d'Appello di Messina, deve essere rigettata. Invero, seppur, come rilevato da parte attrice, l'attore in possessorio può sempre proporre azione petitoria, an-
che in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica,
e non già come rinuncia all'azione possessoria è pur vero che detta facoltà si esercita in quanto introduce “la domanda petitoria, una causa petendi ed un petitum completamente diversi” (Cass. civ. sez. II, n. 24236/2022). Tuttavia,
così come non è stato possibile nel procedimento possessorio riconoscere che la strada rientrasse nella sfera possessoria esclusiva dell'attore, allo stesso modo in questa sede – alla luce delle risultanze documentali che manifestano la volontà del di consentire il diritto di passaggio alla sorella Parte_1 [...]
e conseguentemente ai suoi eredi, non essendo costituita la CP_3
servitù ad personam ma gravando sempre su un fondo – non è stato possibile accertare i requisiti richiesti dall'art. 949 c.c., II comma, c.c., per la cessazio-
ne delle turbative. L'azione inibitoria che può essere esperita dal proprietario
7 ai sensi del precedente articolo, infatti, presuppone l'inesistenza dei diritti af-
fermati dai terzi sulla cosa;
nel caso in esame, dunque, avendo il terreno di proprietà delle convenute – e successivamente per la porzione di spettanza ai loro aventi causa - una servitù volontaria e sussistendo, dunque, il titolo, a ri-
gore non è possibile qualificare il loro passaggio sulla strada per cui è causa né come molestia, né come turbativa.
Allo stesso modo, la domanda di risarcimento del danno proposta da parte at-
trice deve essere respinta. Il risarcimento del danno trova il suo fondamento nella necessità di ristorare chi abbia subito un danno ingiusto causato da altri per dolo o colpa. Relativamente al danno, in giurisprudenza, è costantemente affermata la necessità che questo provenga da un comportamento contra ius dell'agente; è evidente che, avendo le convenute e poi gli intervenienti una servitù di passaggio sul terreno, l'esercizio di questa, così come non rappre-
senta una turbativa o una molestia, non può rappresentare neppure un com-
portamento illecito che legittimi la pretesa di risarcimento del danno.
La domanda riconvenzionale proposta dapprima da entrambe le convenute,
ma mantenuta solo da (avendo la dichiarato Controparte_1 Pt_2
di non avere più alcun interesse alla strada in questione avendo venduto i be-
ni di sua spettanza) volta al riconoscimento dell'usucapione della proprietà
della strada e della servitù di passaggio deve essere respinta perché inammis-
sibile. Infatti, ai sensi dell'art. 705 c.p.c., il convenuto nel giudizio possesso-
rio – definito tra le parti solo con sentenza resa in data 30 giugno 2020 – non può proporre una domanda petitoria, ovvero vantare una pretesa reale sulla medesima res già oggetto della lite possessoria, stante, peraltro, la corrispon-
denza tra i soggetti e l'oggetto delle domande.
8 In ogni caso, in questa sede, giova ribadire che, limitatamente alla servitù di
Part passaggio pedonale e carrabile insistente sul fondo del questa era già
stata riconosciuta espressamente dal e, dunque, la servitù di pas- Parte_1
saggio insistente sul terreno di proprietà di quest'ultimo in quanto fondo ser-
vente era già sussistente fin dal 1961 per costituzione volontaria. Questa pre-
cisazione si rende necessaria relativamente alla posizione di e CP
, acquirenti dell'attività di ristorazione ivi collocata, i quali, non CP_7
hanno svolto domande autonome, ma avevano svolto un intervento ad adiu-
vandum rispetto alla posizione di parte convenuta.
Poiché la ha rinunciato alla domanda, stante il difetto di legittimazione Pt_6
passiva, e alla luce delle superiori considerazioni, deve essere ordinato a
[...]
di consegnare alla e agli intervenienti – in quanto successori a Pt_1 CP_1
titolo particolare di una porzione del diritto avendo acquistato dalle convenu- te un'attività di ristorazione sita in uno dei terreni di proprietà che affaccia sulla strada, altrimenti intercluso ai mezzi meccanici – la chiave della sbarra elettrica che consente l'accesso alla strada.
Relativamente alla natura demaniale della strada per cui è causa (descritta nella comparsa di costituzione delle convenute come quella che conduce sino al confine col demanio marittimo e che, si deduce, fiancheggi il torrente), ri-
levata dalla con comparsa conclusionale del 30 dicembre 2024, non si Pt_2
ritiene che siano state fornite prove sufficienti: infatti, dall'estratto della sen-
tenza emessa dal Tribunale Superiore delle Acque depositato dalla si Pt_2
Part evince solo che è stato rigettato il ricorso proposto dal volto ad ottenere l'annullamento della revoca dell'autorizzazione rilasciata al ricorrente con provvedimento del 27 marzo 1992 per il transito veicolare da aprile ad otto-
9 bre nell'alveo del torrente Pietrabianca;
questa pronuncia, così considerata,
non è sufficiente a qualificare anche la stradella che costeggia il torrente co- me 'demaniale', ma ha piuttosto il fine precipuo di impedire il passaggio di veicoli nei mesi da aprile ad ottobre nell'alveo del torrente. Al contrario, sep-
pure sia superfluo specificarlo, come correttamente dedotto da parte convenu-
ta, l'alveo del torrente è per sua natura un bene demaniale ex art. 822 c.c.: si tratta infatti di un'ipotesi di demanio necessario in quanto bene che per la sua naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici non può che essere di pro-
prietà dello Stato. Sul torrente Pietrabianca, invero, nessuno può vantare al-
cun tipo di diritto che non sia espressamente autorizzato dalle autorità com-
petenti.
Le spese, stante la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n.
90000047/2012 R.G., così decide:
1. Rigetta la domanda di e, per l'effetto, ordina allo stesso la Parte_1
consegna delle chiavi di accesso alla strada come in parte motiva;
2. Respinge ogni altra domanda;
3. Compensa le spese di lite.
Messina, 20/03/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
10 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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